Corte costituzionale

Sentenza n. 283/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/06/1992 · relatore Gabriele Pescatore

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 9legge 49/1986

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49 (Disposizioni urgenti in materia di

pubblico impiego), convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 120,

promosso con ordinanza emessa il 26 giugno 1991 dal Tribunale

amministrativo regionale per la Sicilia sul ricorso proposto da

Davani Coco Maria Carmela contro il Ministero della pubblica

istruzione, iscritta al n. 16 del registro ordinanze 1992 e publicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale,

dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, nel

corso di un giudizio promosso da una docente universitaria,

inquadrata nel ruolo dei professori associati, la quale aveva

partecipato con esito favorevole ad un concorso per professore

ordinario - conclusosi dopo il compimento, da parte sua, del

sessantacinquesimo anno di età e prima del compimento del

settantesimo, con diniego, da parte dell'Amministrazione, di

procedere alla nomina - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e

97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del

d.l. 28 febbraio 1986, n. 49 (conv. dall'art. 1 della l. 18 aprile

1986, n. 120), nella parte in cui non estende il beneficio della

nomina in ruolo dopo il sessantacinquesimo anno di età, previsto per

gl'incaricati stabilizzati divenuti professori associati a seguito di

giudizio d'idoneità, anche ai professori associati vincitori del

concorso a professore ordinario.

Il giudice a quo, dopo avere premesso che la questione è

rilevante, perché la declaratoria d'illegittimità costituzionale

della norma impugnata, nei sensi suddetti, comporterebbe

l'accoglimento del ricorso - il quale altrimenti dovrebbe essere

rigettato - sulla non manifesta infondatezza, osserva quanto segue.

A norma dell'art. 6 della l. 9 dicembre 1985, n. 705 - il quale ha

sostituito, per tale parte, il testo originario dell'art. 24 del

d.P.R. n. 382 del 1980 - i professori incaricati stabilizzati,

divenuti associati a seguito di giudizio d'idoneità, "conservano il

diritto a rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico

in cui compiono il settantesimo anno di età". Norma questa,

interpretata autenticamente dall'art. 9 del d.l. n. 49 del 1986, nel

senso che "hanno titolo alla nomina e al mantenimento in servizio in

qualità di professori associati, anche i professori incaricati

stabilizzati divenuti associati i quali, al momento del conseguimento

del giudizio d'idoneità, abbiano già compiuto il sessantacinquesimo

anno di età".

Tale normativa riguardante i professori incaricati stabilizzati,

aveva la sua ratio nell'intento di attuare l'immissione in ruolo

senza concorso, ma tramite giudizi d'idoneità, di soggetti che da

più anni operavano nel settore universitario a titolo precario e

senza un ben definito "status" giuridico ed economico. Intento

perseguito anche con la particolare disciplina derogatoria, in tema

di collocamento a riposo, sopra menzionata, la quale ha carattere

eccezionale.

Secondo il giudice a quo, detto intento, peraltro, era stato già

attuato dall'art. 6 della legge n. 705 del 1985, mentre l'art. 9 del

d.l. n. 49 del 1986 - con norma solo asseritamente interpretativa -

ha inteso perseguire l'ulteriore intento di non penalizzare quei

professori incaricati che, in possesso del requisito dell'età al

momento della partecipazione al giudizio di idoneità per associato,

lo avessero perso nelle more della relativa procedura, con la

conseguente perdita del diritto alla nomina.

La disposizione, pertanto, costituirebbe applicazione del

principio di ordine generale contenuto nell'art. 2, ultimo comma, del

d.P.R. n. 3 del 1957, secondo il quale i requisiti prescritti per

l'accesso, tramite concorso, a posti di pubblico impiego (ivi

compreso il requisito dell'età) debbono essere posseduti alla data

di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione

della domanda di ammissione.

Ma se tale è la ratio dell'art. 9 del d.l. n. 49 del 1986,

l'esigenza da essa espressa e tutelata con riferimento alla nomina a

professore associato dei professori incaricati stabilizzati, sussiste

pure per la nomina a professore ordinario, posto che l'ammissione

alle procedure di selezione per l'accesso ai ruoli di professore

universitario non è soggetta ad un limite massimo d'età che non sia

quello dell'età massima per il collocamento a riposo, limite che,

anche per i professori ordinari, è stabilito al settantesimo anno di

età.

Ne conseguirebbe - secondo il giudice a quo - che la "norma

regolamenta una fattispecie di rilevanza non esclusiva degli

associati", cosicché non poteva limitare la sua portata solamente a

detta categoria di docenti, senza violare gli artt. 3 e 97 Cost.,

operando un'ingiustificata discriminazione a danno dei concorrenti a

posti di professore ordinario.

Tale tesi - secondo quanto è esposto nell'ordinanza di rimessione

- non sarebbe contraddetta dai principi enunciati nella sentenza n.

990 del 1988 di questa Corte, con la quale sono state ritenute

costituzionalmente legittime le disposizioni che non consentono ai

docenti già stabilizzati, passati alla seconda fascia ed aventi

diritto a restare in servizio fino a settanta anni, di conservare

tale diritto anche in ipotesi di passaggio per concorso alla fascia

degli ordinari. La fattispecie disciplinata dalla norma ora impugnata

non riguarda, infatti, la conservazione nel nuovo status di

professore ordinario dell'età pensionabile prevista in relazione

allo status di professore associato, bensì la possibilità di

conseguire lo status di professore ordinario quando, durante l'iter

concorsuale, si sia superato il sessantacinquesimo anno di età ma

non il settantesimo.

Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, col patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Nell'atto di costituzione ha dedotto al riguardo quanto segue.

Nell'ambito del riordino della docenza universitaria il d.P.R. 11

luglio 1980, n. 382, dopo aver stabilito che

"i professori associati sono collocati a riposo dall'inizio dell'anno

accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno

d'età", ha previsto, con disposizione evidentemente a carattere

transitorio, che i professori incaricati stabilizzati avrebbero

conservato il diritto a rimanere in servizio, anche se divenuti

professori di ruolo, sino al termine dell'anno accademico in cui

compiono il settantesimo anno d'età. Questa disposizione riguardante

gli incaricati stabilizzati avrebbe dovuto osservarsi "nei primi

cinque anni accademici successivi all'entrata in vigore della

presente legge" (cfr. art. 24 del d.P.R. n. 382, nel suo testo

originario).

La regola era dunque quella del collocamento a riposo al

sessantacinquesimo anno d'età. In via transitoria, e per un limitato

periodo, si manteneva il trattenimento in servizio fino al

settantesimo anno per gli incaricati stabilizzati divenuti professori

di ruolo.

Successivamente, l'art. 6 della legge 9 dicembre 1985, n. 705,

dopo aver riconfermato la regola generale del collocamento a riposo

al sessantacinquesimo anno d'età per i professori associati, ha

modificato la seconda parte del testo dell'originario art. 24

disponendo che "i professori incaricati stabilizzati divenuti

associati a seguito di giudizio di idoneità conservano il diritto a

rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui

compiono il settantesimo anno d'età".

Tale disposizione è stata poi autenticamente interpretata

dall'art. 9, secondo comma, del decreto legge n. 49 del 1986, nel

senso che "hanno titolo alla nomina ed al mantenimento in servizio in

qualità di professori associati anche i professori incaricati

stabilizzati divenuti associati i quali, al momento del conseguimento

del giudizio di idoneità, abbiano già compiuto il

sessantacinquesimo anno d'età".

L'Avvocatura generale dello Stato osserva che anche questa

disposizione, a carattere interpretativo, è di natura transitoria

riferendosi, come la norma interpretata, ad una categoria di

personale ad esaurimento ed ha, pertanto, natura eccezionale.

Inoltre, le categorie dei professori associati e dei professori

ordinari sono differenziate e non assimilabili (sentenza n. 990 del

1988).

Ne deriverebbe che "pretendere l'estensione delle disposizioni di

una norma a carattere derogatorio e di natura transitoria a categorie

di docenti diverse da quella cui la norma si riferisce, equivale a

richiedere una sentenza additiva, in violazione della

discrezionalità legislativa sussistente in materia". Considerato in diritto

1. - Questa Corte è chiamata a decidere se l'art. 9 del d.l. 28

febbraio 1986, n. 49, conv. nella l. 18 aprile 1986, n. 120 - nella

parte in cui non estende il beneficio della nomina in ruolo dopo il

sessantacinquesimo anno di età, previsto per gl'incaricati

stabilizzati divenuti professori associati a seguito di giudizio

d'idoneità, anche ai professori associati vincitori del concorso a

professore ordinario - contrasti con gli artt. 3 e 97 Cost., in

quanto porrebbe in essere un'ingiustificata discriminazione in danno

dei concorrenti a posti di professore ordinario.

2. - La decisione della questione implica l'inquadramento della

norma nel sistema della riforma universitaria del 1980, con i

conseguenti riflessi sul coordinamento della nuova normativa con

quella anteriore.

L'art. 24 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (sul riordinamento

della docenza universitaria), nel testo originario stabiliva: "I

professori associati sono collocati a riposo dall'inizio dell'anno

accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno

d'età. Nei primi cinque anni accademici successivi alla entrata in

vigore della presente legge, i professori incaricati stabilizzati

conservano il diritto a rimanere in servizio, anche se divenuti

professori di ruolo, sino al termine dell'anno accademico in cui

compiono il settantesimo anno di età". Successivamente, l'art. 6

della legge 9 dicembre 1985, n. 705, ha sostituito tale articolo, con

una norma che, dopo avere confermato il collocamento a riposo, per i

professori associati, dall'inizio dell'anno accademico successivo al

compimento del sessantacinquesimo anno di età, ha statuito, al

secondo comma, che "i professori incaricati stabilizzati, divenuti

associati a seguito di giudizio d'idoneità, conservano il diritto a

rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui

compiono il settantesimo anno di età". In seguito, l'art. 9 del d.l.

n. 49 del 1986 (conv. nella legge 18 aprile 1986, n. 120) ha

stabilito la retroattività dell'art. 6 dell'anzidetta legge n. 705

del 1985 al 1° novembre 1985, precisando che "il disposto del secondo

comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11

luglio 1980, n. 382, come sostituito dall'articolo 6 della legge 9

dicembre 1985, n. 705, è da intendere nel senso che hanno titolo

alla nomina e al mantenimento in servizio in qualità di professori

associati anche i professori incaricati stabilizzati divenuti

associati i quali, al momento del conseguimento del giudizio di

idoneità, abbiano già compiuto il sessantacinquesimo anno di età".

L'art. 112 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, nel testo modificato

dalla legge 4 luglio 1950, n. 498 prevedeva che gl'incarichi

universitari non potessero essere conferiti a coloro che avessero

compiuto il settantesimo anno di età: con la conseguenza che la

stabilizzazione degli incarichi, disposta dall'art. 4 del d.l. 1°

ottobre 1973, n. 580, conv. nella l. 30 novembre 1973, n. 766,

operava fino al compimento di tale età.

L'art. 50 del d.P.R. n. 382 del 1980, nel passaggio dal vecchio al

nuovo ordinamento universitario, prevedeva la possibilità

d'inquadramento, a domanda, previo giudizio d'idoneità,

nell'istituendo ruolo dei professori associati, dei "professori

incaricati stabilizzati di cui all'art. 4 del d.l. 1° ottobre 1973,

n. 580". Tenuto conto che per i professori associati l'età del

collocamento a riposo era fissata dall'art. 24 dello stesso d.P.R. n.

382 del 1980, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, i

professori incaricati stabilizzati - in mancanza di una norma

derogatrice - in caso di nomina a professore associato, avrebbero

perso il diritto al mantenimento in servizio sino al compimento del

settantesimo anno di età.

Il legislatore, ritenendo necessaria una disciplina di questa

situazione in conformità del principio dell'osservanza del termine

ora detto, vi provvide prima con l'art. 24, ultima parte del citato

d.P.R. n. 382 del 1980, poi con il già menzionato art. 6, secondo

comma, della legge n. 705 del 1985, il quale - in correlazione al

protrarsi delle tornate d'esame d'idoneità a professore associato -

eliminò il termine quinquennale di applicazione relativo al

beneficio della conservazione del diritto di restare in servizio sino

al settantesimo anno di età.

In tale normativa, derogatoria di quella generale, siccome intesa

alle particolari esigenze della prima applicazione della riforma

universitaria, s'inserisce il disposto dell'impugnato art. 9 del d.l.

n. 49 del 1986.

Esso - per la parte che qui interessa - ha inteso risolvere il

problema, di non certa definizione alla stregua dell'art. 24 del

d.P.R. n. 382 del 1980 e dell'art. 6, secondo comma, della legge n.

705 del 1985, del trattamento giuridico spettante ai professori

incaricati stabilizzati i quali, al momento del conseguimento del

giudizio d'idoneità a professore associato, avessero già raggiunto

il sessantacinquesimo anno di età. In proposito l'art. 9, statuendo

che essi "hanno titolo alla nomina e al mantenimento in servizio in

qualità di professori associati", sino al termine dell'anno

accademico in cui compiono il settantesimo anno di età, ha inteso

eliminare ogni incertezza, garantendo a tutti gli idonei parità di

trattamento, quale che fosse la durata dei giudizi d'idoneità.

Si tratta di disciplina caratterizzata da specificità

transitoria, nel senso che ha ad oggetto una situazione particolare

(quella dei professori incaricati stabilizzati, dichiarati idonei per

la nomina ad associato, dopo il compimento del sessantacinquesimo

anno di età) sottratta, per i suoi particolari elementi costitutivi,

alla disciplina generale; di durata collegata strettamente al

realizzarsi di detta situazione, con esclusione, per contenuto e

funzione, di posizioni, anche se analoghe (e nel caso, di cui è

questione - associato, vincitore del concorso a professore ordinario

- manca qualsiasi analogia), afferenti alla materia dei concorsi e

del conseguente inquadramento.

In base alle considerazioni che precedono, stante il carattere di

norme derogatorie e transitorie dell'art. 24, ultima parte, del

d.P.R. n. 382 del 1980 (nel testo originario) e dell'art. 6, secondo

comma, della legge n. 705 del 1985, lo stesso carattere è da

riconoscersi all'art. 9 del d.l. n. 49 del 1986 il quale, essendo

norma d'interpretazione autentica, trae natura dalla norma cui si

riferisce.

2. Alla stregua di tali considerazioni, emerge che il giudice a

quo ha assunto a tertium comparationis, per valutare la legittimità

costituzionale della disciplina generale riguardante la nomina per

concorso dei professori associati a professore ordinario, la

disciplina transitoria emanata - in relazione alla riforma

universitaria e per la prima applicazione di essa - per la nomina,

attraverso giudizio d'idoneità, a professore associato di professori

incaricati stabilizzati.

Tale operazione, compiuta dal giudice a quo, non è da

convalidare, innanzitutto perché le norme transitorie, con carattere

derogatorio, non sono idonee a costituire tertium comparationis

riguardo alla disciplina generale (cfr. specificamente la sentenza n.

461 del 1989 ed, in generale sull'operatività delle norme

derogatorie, le sentenze n. 286 del 1990 e n. 769 del 1988). In

secondo luogo, perché le situazioni poste a raffronto sono del tutto

diversificate, non presentando alcun elemento di analogia la nomina,

attraverso giudizio di idoneità, dei professori incaricati

stabilizzati a professori associati, con la nomina, per concorso, di

professori associati a professore ordinario.

Tale ultima nomina per concorso realizza infatti la via normale di

accesso alla qualifica di ordinario (art. 41 d.P.R. n. 382 del 1980);

viceversa, il giudizio d'idoneità a professore associato è

collegato con il sistema eccezionale, strettamente inerente alla

prima attuazione della riforma universitaria, per specifiche esigenze

del passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.

Ne deriva l'infondatezza, sotto tutti gli aspetti dedotti, della

questione sollevata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 9 del decreto- legge 28 febbraio 1986, n. 49 (Disposizioni

urgenti in materia di pubblico impiego), convertito nella legge 18

aprile 1986, n. 120, sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia,

con ordinanza 29 giugno 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:283 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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