Corte costituzionale

Sentenza n. 283/1989

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 25/05/1989 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 11legge 67/1988

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.11 della legge

11 marzo 1988, n.67 (Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), promosso

con ordinanza emessa il 7 giugno 1988 dal Pretore di Parma nel

procedimento civile vertente tra Schianchi Anselmina e l'I.N.P.S.,

iscritta al n.744 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale,

dell'anno 1988.

Visti gli atti di costituzione di Schianchi Anselmina e

dell'I.N.P.S., nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 aprile 1989 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Uditi gli avv.ti Salvatore Cabibbo per Schianchi Anselmina,

Pasquale Varis per l'I.N.P.S. e l'avvocato dello Stato Luigi

Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - In un giudizio civile promosso per ottenere dall'I.N.P.S. la

riliquidazione della pensione di riversibilità con integrazione al

trattamento minimo, l'adito Pretore di Parma, con ordinanza del 7

giugno 1988 (n. 744), ha ritenuto non manifestamente infondata, in

riferimento agli artt.3, 36, 38, 101 della Costituzione, la questione

di legittimità dell'art. 11 della legge 11 marzo 1988, n. 67

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato - legge finanziaria 1988). La norma, nell'interpretare

autenticamente l'art. 129 del regio decreto-legge n. 1827 del 1935

(Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza

sociale), ha statuito che "la prescrizione quinquennale ivi prevista

si applica anche alle rate di pensione comunque non poste in

pagamento".

Il giudice a quo sottolinea il carattere solo formalmente

interpretativo e sostanzialmente innovativo della norma denunciata,

atteso che, per consolidata giurisprudenza, la prescrizione breve sub

art. 129 regio decreto-legge n. 1827 cit. era precedentemente

ritenuta operante nei riguardi dei soli crediti dell'assicurato per

versamenti periodici di pensione già liquidati e posti in pagamento.

E da ciò, appunto, deriverebbe l'irrazionalità ed arbitrarietà

dell'intervento del legislatore dell'88, comportante ingiustificata

incisione su situazioni sostanziali consolidatesi per effetto della

pregressa giurisprudenza in tema di prescrizione decennale delle rate

di pensione (o differenze pensionistiche) non riscosse, perché mai

liquidate dall'Istituto interessato.

La violazione dei precetti costituzionali evocati si

verificherebbe per effetto:

della ingiustificata equiparazione giuridica ed economica delle

due diverse situazioni delle rate liquidate e non riscosse e di

quelle non ancora liquidate;

della lesione del diritto acquisito alla adeguatezza in concreto

e proporzionalità della prestazione pensionistica alle esigenze di

vita libera e dignitosa;

della invasione della funzione giurisdizionale, con intervento

ex auctoritate attuato in assenza di contrastanti interpretazioni

della norma precedente al solo fine della compressione retroattiva di

diritti.

2. - Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita

l'interessata aderendo alle conclusioni ed argomentazioni del Pretore

remittente.

Si è costituito altresì l'INPS, rilevando come non possa essere

contestato al legislatore l'apprezzamento sul contenuto e il

significato di pregresse disposizioni di legge anche in assenza di

contrasti giurisprudenziali, posto che la legge interpretativa, al

pari di ogni altro comando legislativo, è norma completa che si

integra con la norma interpretata.

Viene altresì posta in dubbio l'asserita lesione di diritti

acquisiti (in base a legge precedente), vertendosi, nella specie, "in

materia di arretrati per integrazione al minimo di trattamenti

pensionistici, riconosciuti per effetto di pronunce ablatorie,

comportanti un esborso aggiuntivo per la finanza pubblica".

È intervenuto il Presidente dei Consiglio dei ministri che ha

eccepito l'infondatezza della questione. Secondo l'Avvocatura dello

Stato "l'uso dello strumento di interpretazione autentica da parte

del legislatore nell'ambito delle proprie potestà discrezionali non

è tale da compromettere e limitare l'ordinaria potestà di

interpretazione del giudice, ai fini dell'applicazione della legge".

Quanto, poi, all'assunta violazione dell'art. 3 Cost., sul piano

della par condicio dei cittadini che versassero prima e dopo la legge

interpretativa nella situazione data, la lamentata differenziazione

nel tempo non sarebbe "tale da costituire di per sé disparità

rilevabile, poiché anche il diverso arco temporale è di per sé

sufficiente ad integrare adeguato elemento differenziatore nelle

situazioni date". Considerato in diritto

1.1. - Stabilisce l'art. 129, primo comma del regio decreto-legge

4 ottobre 1935 n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo

della Previdenza sociale), convertito nella legge 6 aprile 1936, n.

1155, che le rate di pensione non riscosse entro cinque anni dalla

loro scadenza sono prescritte.

Con l'art. 11 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge

finanziaria 1988) la norma di cui innanzi è stata interpretata "nel

senso che la prescrizione prevista si applica anche alle rate di

pensione comunque non poste in pagamento".

1.2. - Il remittente dubita della legittimità di quest'ultimo

disposto: il fatto stesso di un intervento interpretativo attuato in

assenza di contrasti sulla norma comporterebbe compressione della

funzione giurisdizionale, in violazione dell'art. 101 Cost. Sarebbe

realizzata, in ogni caso, ingiustificata equiparazione, a fini di

applicare la prescrizione quinquennale, tra quanto forma ancora

oggetto di liquidazione e la differente situazione inerente ai ratei

posti in riscossione: tutto ciò violerebbe l'art.3 e coevamente gli

artt. 36 e 38 Cost. per le implicazioni negative sui principi che

tutelano le esigenze di vita del lavoratore.

2. - La questione è fondata.

Invero, la Corte ha già avuto modo di considerare che non è di

per sé contrastante con precetti costituzionali, ancorché in

assenza di pronunce discordanti, una legge d'interpretazione: il

legislatore, infatti, concorrendo scelte politico-discrezionali

coerenti, può imporre determinati significati a precedenti norme.

Tuttavia, l'emanazione di disposizioni del genere può rivelarsi

direttamente in contrasto con specifici precetti costituzionali

(sentenze n.36 del 1985 e n. 123 del 1988). Tanto è concretamente

occorso in fattispecie, essendo fuor di dubbio che la normativa in

esame comporta che la prescrizione (breve) di cui all'art. 129 legge

del 1935 viene a dispiegare i suoi effetti su tutte le fasi,

comunque, del procedimento inteso alla liquidazione. Il che, disposto

peraltro a distanza d'oltre un cinquantennio da una incontroversa

applicazione della norma circoscritta alle somme già in riscossione,

è elemento rivelatore di concreta irrazionalità: identicamente

disciplinandole, si rendono omogenee posizioni soggettive difformi e

cioè la fase, non ancora esaurita, della liquidazione (o della

riliquidazione), con la ben diversa fattispecie della riscossione.

Quest'ultima soddisfa, infatti, per validi criteri d'ordine contabile

nei pagamenti, all'esigenza di limitare nel tempo l'esperimento dei

relativi adempimenti.

Risultano così violati i principi dell'art.3 Cost., con ovvi

riflessi sulle garanzie introdotte dal successivo art.38, essendo

evidenti, nei confronti dei soggetti interessati, il venir meno delle

connotazioni di adeguatezza alle esigenze di vita, ivi tutelate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art.11 della legge 11

marzo 1988, n.67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale

e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:283 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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