Corte costituzionale

Sentenza n. 282/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/07/1994 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2legge 551/1988
  • art. 3legge 551/1988
  • art. 4legge 551/1988
  • art. 5legge 551/1988

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, ultimo

comma, 3, 4 e 5 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Misure

urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità

abitative), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 21

febbraio 1989, n. 61, promosso con ordinanza emessa il 14 settembre

1993 dal Pretore di Salerno, sezione distaccata di Cava dei Tirreni,

nel procedimento civile vertente tra Pasquale Murolo e Teresa

Celentano, iscritta al n. 35 del registro ordinanze 1994 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale,

dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1994 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 14 settembre 1993 il Pretore di

Salerno, sezione distaccata di Cava dei Tirreni, ha sollevato

d'ufficio, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 42, secondo

comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

degli artt. 2, ultimo comma, 3, 4 e 5 del decreto-legge 30 dicembre

1988, n. 551 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza

di disponibilità abitative), convertito in legge, con modificazioni,

con la legge 21 febbraio 1989, n. 61.

La questione è stata sollevata nel corso del giudizio promosso da

Pasquale Murolo nei confronti di Teresa Celentano per accertare

l'inadempimento, successivo alla scadenza del contratto di locazione,

dell'obbligo di pagamento del corrispettivo per il godimento

dell'immobile ad uso abitativo. Tale giudizio era diretto a

conseguire la priorità nell'esecuzione del titolo, già esistente,

di rilascio dell'immobile.

Il Pretore di Salerno osserva che il procedimento del quale è

investito come giudice dell'esecuzione ha carattere giurisdizionale,

perché si tratta di dirimere una controversia tra le parti in ordine

alla sussistenza di un inadempimento del conduttore, tale da

provocare, oltre agli effetti tipici di una pronuncia di

accertamento, la prosecuzione dell'esecuzione in forme e tempi più

favorevoli al locatore. Il Pretore ricorda che dovrebbe limitarsi a

statuire se ed in quali delle categorie previste dall'art. 3 della

legge n. 61 del 1989 la procedura si inquadri, perché il rilascio

dell'immobile possa essere assistito da particolari forme di

priorità. Ma, all'esito della decisione, la procedura sarebbe

comunque assoggettata alla disciplina dettata dagli artt. 3, 4 e 5

della stessa legge, mentre il Pretore ritiene che tutto questo regime

dovrebbe essere disatteso.

Difatti, ad avviso del giudice rimettente, le norme denunciate

comportano la vanificazione dell'efficacia esecutiva del titolo di

rilascio di immobili abitativi, giacché la concessione della forza

pubblica per assistere l'ufficiale giudiziario nell'esecuzione è

disposta secondo criteri stabiliti dal prefetto su parere di una

apposita commissione, tenuto conto della generale situazione

abitativa della provincia e delle richieste di esecuzione presentate

all'ufficiale giudiziario.

Il Pretore ritiene che si realizza in tal modo una larvata proroga

dei rapporti di locazione, con la sostanziale ineseguibilità del

titolo esecutivo per un periodo di 48 mesi. Ne risulterebbe, in

violazione dell'art. 24, primo comma, della Costituzione, compresso

il diritto del locatore a rientrare in possesso dell'immobile e

vanificata la forza di giudicato di cui il titolo esecutivo è

munito.

Ad avviso del Pretore le norme denunciate contrasterebbero anche

con l'art. 42, secondo comma, della Costituzione, in quanto

determinerebbero una limitazione del diritto del proprietario di

disporre del bene locato che non può essere demandata ad un organo

di governo, sia pure coadiuvato da una apposita commissione, senza

che siano individuati criteri ben determinati e tempi massimi,

fissati in modo ragionevole.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per l'inammissibilità e, nel merito, per

l'infondatezza della questione.

L'Avvocatura ha eccepito pregiudizialmente il difetto di rilevanza

della questione nel giudizio di merito. Il Pretore era chiamato a

stabilire se ricorressero le circostanze che danno titolo alla

priorità nell'esecuzione del provvedimento di rilascio

dell'immobile. Questo giudizio non era precluso dall'art. 2, e tanto

meno dai successivi artt. 3, 4 e 5, del decreto-legge n. 551 del

1988. Il giudice poteva quindi accogliere o rigettare il ricorso del

locatore prescindendo dalla questione di legittimità costituzionale,

perché era stato adito unicamente per accertare se sussisteva una

ipotesi di inadempimento del conduttore.

Nel merito l'Avvocatura esclude che siano violate le disposizioni

costituzionali indicate dal Pretore rimettente. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Salerno, sezione distaccata di Cava dei

Tirreni, denuncia l'illegittimità costituzionale delle disposizioni

adottate per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità

abitative (decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551) che, nel

disciplinare l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili

urbani ad uso di abitazione, prevedono che l'assistenza della forza

pubblica avvenga entro un periodo non superiore a 48 mesi con

decorrenza non successiva al 1 gennaio 1990 secondo criteri stabiliti

dal prefetto, assicurando la priorità all'esecuzione dei titoli

relativi a conduttori che abbiano abbandonato l'immobile o dispongano

di altro alloggio ovvero siano divenuti inadempienti (art. 3). Nel

fissare questi criteri, il prefetto si avvale di un'apposita

commissione provinciale, che esprime il proprio parere tenendo conto

della generale situazione abitativa della provincia e delle richieste

di esecuzione presentate all'ufficiale giudiziario (art. 4 e 5). Il

locatore, con ricorso al pretore competente, può chiedere

l'accertamento della sussistenza di cause di priorità

nell'esecuzione del titolo (art. 2).

Il giudice rimettente, investito dell'accertamento della

sopravvenuta morosità del conduttore, al quale segue la priorità

nell'attribuzione della forza pubblica per l'esecuzione dello

sfratto, ritiene che la disciplina del decreto-legge n. 551 del 1988

sia in contrasto con gli artt. 24, primo comma, e 42, secondo comma,

della Costituzione. Difatti il titolo esecutivo sarebbe in concreto

ineseguibile; il locatore vedrebbe compresso il suo diritto, quale

proprietario, a rientrare in possesso dell'immobile e sarebbe privato

della tutela giurisdizionale; la mancata concessione della forza

pubblica per assistere le operazioni di rilascio determinerebbe

un'ingerenza dell'autorità amministrativa nella sfera giudiziale.

2. - L'Avvocatura dello Stato ha eccepito l'inammissibilità della

questione per difetto di rilevanza nel giudizio nel quale il Pretore

era chiamato a pronunciarsi. Tale giudizio era diretto esclusivamente

ad accertare l'inadempimento del conduttore, che nella previsione

legislativa consentiva, fino ad una certa data, la deroga alla

sospensione generalizzata dell'esecuzione e, successivamente, la

priorità nell'assistenza della forza pubblica per l'esecuzione.

3. - L'eccezione d'inammissibilità è fondata.

Il decreto-legge n. 551 del 1988, nel dettare una disciplina

temporanea (con effetto sino al 31 dicembre 1993) delle modalità e

dei tempi di concessione dell'assistenza della forza pubblica per

l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili urbani ad uso

di abitazione, prevede un apposito procedimento per l'accertamento

dell'esistenza di una delle cause di priorità nell'esecuzione dei

titoli.

Si tratta di un procedimento che, pur incidentalmente inserito

nella fase attuativa dell'esecuzione del provvedimento di rilascio,

ha una propria autonomia. La domanda è proposta dal locatore con

ricorso; l'oggetto del giudizio consiste esclusivamente

nell'accertamento delle situazioni delineate dal legislatore come

idonee a far decadere il conduttore dalla sospensione dell'esecuzione

o ad attribuire all'esecuzione stessa priorità rispetto alle altre;

l'accertamento, a seguito della eventuale attività istruttoria, è

pronunciato con decreto, ed il provvedimento può essere sindacato

nelle forme proprie dell'opposizione agli atti esecutivi.

La questione di legittimità costituzionale non riguarda questo

specifico e ben delimitato procedimento, diretto esclusivamente a

stabilire se sussista o meno un inadempimento sopravvenuto del

conduttore. Difatti il giudice rimettente, che pure denuncia l'art. 2

del decreto-legge n. 551 del 1988 che prevede e disciplina tale

procedimento, non censura questa fase dell'esecuzione, nella quale si

svolge ed esaurisce il suo giudizio. Coinvolge invece nella denuncia

di illegittimità costituzionale la disciplina delle fasi che

precedono e che seguono il procedimento incidentale, del quale era

investito, per arrivare a censurare la complessiva disciplina

dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e dei

criteri di concessione dell'uso della forza pubblica. Mancando il

rapporto di strumentalità necessaria fra la soluzione della

questione di legittimità e la decisione del giudizio principale, la

questione deve essere dichiarata, secondo la giurisprudenza della

Corte (da ultimo sentenza n. 8 del 1993), inammissibile, attesa

l'irrilevanza dei profili della questione di legittimità

costituzionale riferiti agli artt. 3, 4 e 5 del decreto-legge n. 551

del 1988, in quanto esterni al procedimento previsto dall'art. 2,

ultimo comma, dello stesso decreto-legge, ed essendo quest'ultima

disposizione denunciata solo come tramite per introdurre le censure

riferite agli artt. 3, 4 e 5 del decreto-legge.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 2, ultimo comma, 3, 4 e 5 del decreto-legge 30 dicembre

1988, n. 551 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza

di disponibilità abitative), sollevata, in riferimento agli artt.

24, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore

di Salerno, sezione distaccata di Cava dei Tirreni, con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 23 giugno 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:282 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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