Corte costituzionale

Sentenza n. 282/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/1987 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 19 della

legge 16 luglio 1984, n. 326 "Modifiche ed integrazioni alla legge 20

maggio 1982, n. 270" promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 17 luglio 1985 dal TAR del Friuli-Venezia

Giulia sul ricorso proposto da Liusso Carla contro il Ministero della

Pubblica Istruzione ed altri iscritta al n. 838 del registro

ordinanza 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 11 1ª serie speciale dell'anno 1986;

2) ordinanza emessa il 17 luglio 1985 dal TAR del Friuli-Venezia

Giulia sul ricorso proposto da Facchini Cristiana Maria contro

Ministero Pubblica Istruzione ed altri iscritta al n. 839 del

registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 11 1ª serie speciale dell'anno 1986;

3) ordinanza emessa il 26 febbraio 1986 dal TAR per la Sicilia -

Sez. staccata di Catania sul ricorso proposto da Leone Maria Teresa

ed altri contro il Ministero della Pubblica Istruzione ed altri

iscritta al n. 595 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 1ª serie speciale dell'anno

1986;

4) ordinanza emessa il 26 febbraio 1986 dal TAR per la Sicilia -

Sez. staccata di Catania su ricorso proposto da Romagnolo Pasquale

contro il Ministero della Pubblica Istruzione ed altri iscritta al n.

596 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 52 1ª serie speciale dell'anno 1986;

5) ordinanza emessa il 26 febbraio 1986 dal TAR per la Sicilia -

Sez. staccata di Catania sul ricorso proposto da Dato Pina contro il

Ministero della Pubblica Istruzione ed altri iscritta al n. 597 del

registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 52 1ª serie speciale dell'anno 1986;

6) ordinanza emessa il 24 gennaio 1986 dal TAR del Lazio - Sez.

staccata di Latina sul ricorso proposto da Forte Rosanna ed altra

contro il Ministero della Pubblica Istruzione ed altri iscritta al n.

715 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 58 1ª serie speciale dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione di Liusso Carla, Facchini Cristina

Maria, Forte Rosanna e Camillo Ornella nonché gli atti di intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1987 il giudice relatore

Vincenzo Caianiello;

Uditi l'avv. Carlo Rienzi per Liusso Carla, Facchini Cristiana

Maria, Forte Rosanna e Camillo Ornella e l'Avvocato dello Stato Mario

Imponente per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con due ordinanze emesse in data 17 luglio 1985, il TAR del

Friuli-Venezia Giulia, in seguito ai ricorsi presentati da Liusso

Carla e Facchini Cristiana Maria contro il Ministero della Pubblica

Istruzione ed altri, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3 della legge 16 luglio 1984, n. 326, in

relazione all'art. 3 della Costituzione, e dell'art. 19 della stessa

legge, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

La prima delle ricorrenti, in servizio nelle scuole secondarie

negli anni scolastici 1980-1981 e 1981-1982 in qualità di supplente

annuale per nomina del capo d'istituto ed in possesso del titolo di

abilitazione conseguito ai sensi dell'art. 76 della l. 20 maggio

1982, n. 270, era stata esclusa dalle immissioni in ruolo

rispettivamente previste:

a) dall'art. 38, comma secondo, della legge per ultimo citata

(così come novellato dall'art. 19 della legge n. 326 del 1984), in

quanto al momento della sua entrata in vigore era priva del requisito

dell'abilitazione;

b) dall'art. 3 della l. 16 luglio 1984, n. 326, poiché aveva

ottenuto la supplenza con provvedimento del capo d'istituto, anziché

del provveditore agli studi.

Il giudice a quo, nell'affermare la legittimità dei

provvedimenti di esclusione, ritiene rilevante il dubbio di

costituzionalità delle due citate disposizioni dal momento che la

eventuale dichiarazione di illegittimità di entrambe, o anche di una

soltanto di esse, determinerebbe l'immissione nei ruoli della

ricorrente in virtù dell'incarico annuale conferitole dal capo

dell'istituto nell'anno scolastico 1981-1982, ovvero in virtù

dell'abilitazione conseguita in data posteriore all'entrata in vigore

della legge n. 270 del 1982 ed ai sensi dell'art. 76 della stessa.

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione di

costituzionalità concernente l'art. 38, secondo comma, legge n. 270

del 1982 (come modificato dall'art. 19 della legge n. 326 del 1984)

nella parte in cui prescrive per l'immissione in ruolo il possesso

del titolo abilitante al momento dell'entrata in vigore della legge,

il tribunale amministrativo rileva anzitutto che se lo scopo della

normativa in esame consiste - come sostiene l'avvocatura dello Stato

- nella sistemazione del personale precario in servizio ad una certa

data, apparirebbe irragionevole escludere da tale beneficio quei

docenti che, in possesso della prescritta anzianità, abbiano

conseguito l'abilitazione in base ai concorsi (quale quello previsto

dall'art. 76) che proprio l'anzidetta normativa di sanatoria avrebbe

loro riservato.

Inoltre mentre per gli insegnanti delle scuole materne e per i

docenti di educazione musicale e di educazione fisica la successiva

legge n. 326 del 1984 (rispettivamente agli artt. 7 e 15) attribuisce

rilevanza, ai fini dell'immissione in ruolo, all'abilitazione

conseguita in base all'art. 76 della legge n. 270 del 1982, lo stesso

beneficio non è previsto per i supplenti delle scuole secondarie,

venendosi così a creare una disparità di trattamento non

giustificata dalla diversità delle situazioni.

La norma impugnata, infine, realizzando nei sensi dianzi precisati

diversità di trattamento tra categorie di insegnanti sostanzialmente

omogenee, verrebbe a porsi in contrasto anche con i principi di buon

andamento e di imparzialità dell'amministrazione di cui all'art. 97

della Costituzione.

2. - Per quanto attiene, invece, alla non manifesta infondatezza

della questione di costituzionalità concernente l'art. 3 della legge

16 luglio 1984, n. 326, nella parte in cui esclude l'immissione in

ruolo dei supplenti nominati con provvedimento del capo d'istituto

anziché del provveditore agli studi, il giudice a quo osserva

anzitutto che fra le due categorie di insegnanti non esisterebbero,

sul piano sostanziale, diversità tali da giustificare l'esclusione

della seconda dal beneficio dell'immissione in ruolo. La disciplina

dei due istituti prevederebbe infatti il conferimento della nomina da

parte del provveditore agli studi entro il 31 dicembre di ogni anno e

per i posti sicuramente vacanti e disponibili per l'intera durata

dell'anno scolastico, mentre il capo di istituto sarebbe competente

solo nelle ipotesi in cui il provveditore non abbia completato la

procedura entro tale data, ovvero, non ci siano più aspiranti da

nominare per esaurimento delle graduatorie provinciali, o infine

quando il docente nominato abbia rinunciato o sia decaduto dalla

nomina successivamente al 31 dicembre.

In almeno due delle ipotesi descritte, le aspettative degli

interessati in relazione all'immissione in ruolo si fonderebbero

sulla medesima stabilità di rapporto che assiste la supplenza

conferita dal provveditore agli studi.

Inoltre, anche in questo caso, come nella questione

precedentemente esaminata, le argomentazioni svolte evidenzierebbero

ad avviso del giudice a quo la sussistenza di una contraddizione

interna tra lo scopo che il legislatore avrebbe inteso perseguire con

la legge n. 326 del 1984 e le norme a tal fine emanate, le quali, in

base a distinzioni formali, creerebbero irrazionali ed ingiustificate

disparità di trattamento fra situazioni sostanzialmente eguali. In

tale ordine di idee, il dubbio di costituzionalità trarrebbe

ulteriore conforto dalla sentenza di questa Corte n. 46 del 1985 che,

in tema di riordinamento della docenza universitaria ed in relazione

all'art. 3 Cost., avrebbe dichiarato l'illegittimità di una

fattispecie normativa analoga a quella impugnata.

3. - Con tre diverse ordinanze pronunciate in data 26 febbraio

1986, il TAR per la Sicilia, sezione di Catania, su distinti ricorsi

proposti da Leone Maria Teresa ed altri, Romagnolo Pasquale, e Dato

Pina, ha impugnato, in relazione agli artt. 3 e 97 della

Costituzione, l'art. 3 della legge n. 326 del 1984, sempre in

riferimento alla parte che esclude dall'immissione in ruolo i

supplenti nominati con provvedimento del capo di istituto.

Anche in questo caso, ritiene il giudice a quo, che le supplenze

sottoposte al suo esame, conferite su posti vacanti resisi

disponibili dopo il 31 dicembre, siano sostanzialmente identiche, sia

per la durata del servizio che per la natura del posto ricoperto, a

quelle conferite dal provveditore.

Inoltre, nel sottolineare come la legge n. 326 del 1984 abbia

inteso eliminare tutto il precariato costituito dai supplenti annuali

nominati nell'anno scolastico 1981-1982, così "azzerando le

situazioni pregresse" ed attivando finalmente il reclutamento

fisiologico rappresentato dai concorsi, il tribunale remittente

ravvisa nell'esclusione dall'immissione in ruolo di quei soggetti

chiamati a coprire posti privi di titolare anche in zone disagiate la

violazione del principio di buon andamento ed imparzialità

dell'amministrazione.

4. - La medesima disposizione, questa volta nella parte in cui

esclude dall'immissione in ruolo i supplenti nominati dal

provveditore agli studi nell'anno scolastico 1982-1983, ha formato

oggetto di altra questione di legittimità costituzionale sollevata,

in riferimento agli artt. 3, 33 e 97 della Costituzione, dal

Tribunale Amministrativo regionale del Lazio sezione di Latina, con

ordinanza del 24 gennaio 1986, in seguito al ricorso proposto da

Forte Rosanna e Camillo Ornella contro il Ministero della Pubblica

Istruzione ed altri.

Osserva al riguardo il giudice remittente che benché la legge 16

luglio 1984 n. 326 sia stata emanata allo scopo di sanare le

situazioni di precariato formatesi fino alla data di entrata in

vigore della legge 20 maggio 1982 n. 270, e in particolare quelle

relative all'anno scolastico 1981-1982, in molti casi ha finito con

l'attribuire rilevanza anche a situazioni maturatesi successivamente

a tale epoca. Così, l'art. 15 prevede l'immissione in ruolo dei

docenti di educazione musicale ed educazione fisica che alla data di

entrata in vigore della legge n. 326 del 1984 abbiano conseguito il

titolo di studio o l'abilitazione all'insegnamento, mentre l'art. 16

considera, per l'ammissione ai concorsi riservati al personale non

docente, anche la supplenza annuale svolta nell'anno scolastico

1982-1983. La stessa norma impugnata, infine, attribuisce rilievo

all'abilitazione conseguita nei concorsi in via di espletamento "alla

data di entrata in vigore della presente legge". Tutto ciò, ad

avviso del giudice a quo, evidenzierebbe l'incoerenza degli strumenti

normativi rispetto al fine legislativo teso al semplice completamento

temporale della sanatoria introdotta dalla legge n. 270 del 1982

mediante l'estensione dei benefici in essa previsti alle situazioni

di precariato maturatesi nell'anno scolastico 1981-1982.

Tale incoerenza priverebbe di fondamento, rendendola

arbitrariamente discriminatoria, la norma censurata nella parte in

cui limita l'immissione in ruolo ai docenti in servizio nell'anno

scolastico 1981-1982 escludendo quelli dell'anno successivo, in

quanto, fra l'altro, l'elemento temporale si ricollegherebbe a

circostanze essenzialmente casuali, quali l'iscrizione per l'anno

scolastico 1981-1982 in graduatorie relative a classi di concorso con

pochi aspiranti ovvero in province meno "affollate".

Inoltre, l'immissione in ruolo dei supplenti nominati nel

1981-1982 ma ancora in attesa di dimostrare la propria preparazione

professionale attraverso l'esame di abilitazione e l'esclusione dei

supplenti che invece, pur se nominati nell'anno successivo, hanno

già conseguito il riconoscimento legale della loro preparazione, non

sembra al giudice a quo "conciliarsi né col valore attribuito

dall'art. 33 Cost. all'esame di Stato per l'abilitazione

all'esercizio professionale, né col principio di buon andamento

dell'amministrazione di cui all'art. 97".

5. - Le parti private costituite, Liusso Carla, Facchini Cristina

Maria, Forte Rosanna e Camillo Ornella, nel ribadire quanto sostenuto

dai giudici a quibus nei vari atti di rimessione, hanno osservato

come, sia nella nomina conferita dal provveditore che in quella

conferita dal capo di istituto, il provvedimento ha lo stesso

contenuto e le stesse finalità ed è adottato da autorità diverse

soltanto per esigenze organizzative interne all'ammistrazione.

Per quanto concerne poi il titolo abilitante che l'art. 38 comma

secondo l. n. 270 del 1982 prescive sia posseduto al momento

dell'entrata in vigore della legge, hanno rilevato l'irragionevolezza

di tale prescrizione che, tra l'altro, creerebbe una disparità di

trattamento con i supplenti dell'anno scolastico 1981-1982, i quali

possono ottenere l'immissione in ruolo anche quando conseguano

l'abilitazione con i concorsi in via di espletamento.

In relazione alla esclusione dai benefici di cui all'art. 3 legge

n. 326 del 1984, dei supplenti nominati nell'anno scolastico

1982-1983, hanno infine osservato come tale discriminazione non trovi

alcun fondamento nella diversità delle fattispecie, e contrasti con

l'intento legislativo di sanare definitivamente tutte le situazioni

di precariato esistenti allo scopo di attivare il nuovo sistema di

reclutamento indicato dalla legge n. 270 del 1982.

6. - L'avvocatura dello Stato, intervenendo nei giudizi relativi

alle diverse questioni su enunciate, ha sostenuto che, con le varie

modifiche introdotte, la legge n. 326 si sarebbe preoccupata di

estendere la sanatoria della legge n. 270 del 1982 a quegli

insegnanti che si trovavano in servizio alla sua entrata in vigore (6

giugno 1982), e cioè nell'anno scolastico 1981-1982, tanto più che

quest'ultimi avevano conseguito la nomina a supplente in base alle

medesime graduatorie, a validità biennale, utilizzate per gli

incarichi del precedente anno 1980-1981. In questo senso, e cioè per

ricostituire una certa omogeneità di trattamento nei confronti degli

appartenenti ad una medesima categoria, si giustificherebbe

l'equiparazione (art. 3) del titolo abilitante conseguito

successivamente all'entrata in vigore della legge n. 270 del 1982 a

quello ottenuto anteriormente, in analogia a quanto previsto anche

dagli artt. 24, 25, 26 e 37 della stessa legge n. 326.

Diversa funzione avrebbe invece l'art. 19 che, modificando norme

(art. 27 comma secondo, art. 31 comma secondo, art. 38 comma secondo,

art. 48 comma secondo) attinenti a personale proveniente da

graduatorie diverse, fra loro non comparabili, si preoccupa soltanto

di comprendere l'anno scolastico 1981-1982 nell'ambito di un più

ampio presupposto (relativo ai periodi di servizio effettuati in

archi temporali diversi) che assumerebbe rilievo preminente nel

disposto normativo. Non vi sarebbe così stata alcuna ragione di

modificare gli altri requisiti, e in particolare, il possesso

dell'abilitazione al momento di entrata in vigore della legge n. 270

del 1982. Del resto per le sessioni di esami abilitanti riservate ai

docenti in servizio negli anni scolastici 1980-1981 e 1981-1982

l'art. 76 precisa che l'ammissione è esclusivamente finalizzata al

conseguimento del titolo, escludendone l'utilizzabilità ai fini

dell'immissione in ruolo.

Quanto all'asserita disparità di trattamento, che si

determinerebbe, in relazione alla data di conseguimento

dell'abilitazione, nei confronti dei docenti di cui agli artt. 7 e 15

della stessa legge n. 326, l'avvocatura osserva che si tratta di

categorie di personale assunto senza titolo di studio specifico per

esigenze eccezionali e transitorie della scuola, la cui disciplina -

come ha pure rilevato il TAR Friuli-Venezia Giulia - troverebbe

"particolarissima giustificazione in ragioni connesse anche a

politiche di copertura di determinati posti in relazione al tipo di

scuola o di materia", senza considerare che già la legge n. 270 del

1982 aveva consentito alle predette categorie di beneficiare della

abilitazione ottenuta successivamente alla sua entrata in vigore.

In relazione all'altra questione di legittimità costituzionale

concernente l'art. 3 della legge n. 326 del 1984 nella parte in cui

esclude dall'immissione in ruolo i docenti nominati con provvedimento

del capo di istituto, l'interveniente rileva che il conferimento

delle supplenze da parte del provveditore in base alle graduatorie

provinciali ha la natura di una vera e propria procedura concorsuale

in quanto impedirebbe la possibilità di nomine "non aderenti alla

graduazione dei titoli posseduti da ciascun docente, comparativamente

con quelli degli altri concorrenti". Conseguentemente, anche il

beneficio della graduale immissione in ruolo sarebbe assistito dalla

medesima garanzia.

Le nomine del capo di istituto verrebbero invece disposte sulla

base di una graduatoria di circolo o di istituto che tiene conto

della graduazione operata in ambito provinciale ma limitatamente a

coloro che hanno presentato domanda presso il circolo o l'istituto

cui la graduatoria si riferisce. Pertanto, l'immissione nei ruoli di

quest'ultimi discriminerebbe ingiustamente quei docenti che sono

meglio collocati nell'ambito della graduatoria provinciale ma non

hanno presentato domanda di supplenza in un circolo didattico, o in

una scuola od istituto.

Tra i docenti nominati dal provveditore agli studi e quelli

nominati dal capo di istituto non è dunque sostenibile alcuna forma

di equiparazione, attesa la diversità delle rispettive graduatorie,

delle quali, soltanto quella a livello provinciale appare coerente

con l'ambito di reclutamento (anch'esso provinciale) cui si riferisce

la graduale immissione in ruolo prevista dall'art. 3 della legge n.

326 del 1984.

Ciò posto, per quanto attiene al collegato profilo relativo

all'art. 97 della Costituzione, l'avvocatura si limita a rilevare che

una norma ispirata ad obiettivi e giusti criteri di valorizzazione

delle distinte situazioni degli insegnanti non può in alcun modo

violare il principio di buon andamento ed imparzialità

dell'amministrazione, mentre, con riferimento alla questione

sollevata dal TAR Lazio, sezione di Latina, osserva che per

consentire l'individuazione degli aventi diritto all'immissione in

ruolo, l'art. 3 della legge n. 326 del 1984, non poteva non trovare

un "ancoraggio temporale" in una data precisa. Considerato in diritto

1. - Le questioni di legittimità costituzionale sottoposte

all'esame della Corte riguardano l'art. 3 della legge 16 luglio 1984

n. 326 (Modifiche ed integrazione alla legge 20 maggio 1982 n. 270) e

l'art. 19 della legge 16 luglio 1984 n. 326 che ha novellato l'art.

38 della legge 20 maggio 1982 n. 270 (Revisione della disciplina del

reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare,

secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di

misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione

del personale precario esistente).

L'art. 3 della legge n. 326 del 1984 è censurato con riferimento

a due parti:

a) quella in cui prescrive, per l'immissione in ruolo dei

docenti in servizio per l'anno scolastico 1981/1982, il requisito

della nomina di durata annuale, relativa a tale anno, da parte del

provveditore agli studi, escludendo così dall'immissione in parola i

docenti nominati, anche essi per tale durata annuale, dal capo

d'istituto;

b) quella in cui limita il beneficio dell'immissione in ruolo

ai docenti in servizio nell'anno scolastico 1981/1982, senza

estenderlo anche a quelli in servizio nell'anno successivo.

L'art. 19 comma terzo della legge n. 326 del 1984 viene censurato

perché nel novellare l'art. 38, comma secondo, della legge 20 marzo

1982, n. 270 ha lasciato immutato, fra i requisiti necessari per

l'immissione in ruolo di alcune categorie di insegnanti, quello

relativo al possesso dell'abilitazione al momento dell'entrata in

vigore della legge del 1982 n. 270, escludendo così rilevanza alle

abilitazioni conseguite successivamente, in virtù delle sessioni

riservate di esami bandite ai sensi dell'art. 76 della stessa legge

del 1982 n. 270.

2.1. - Ad avviso dei giudici a quibus la parte dell'art. 3 della

legge n. 270 del 1982, che attribuisce rilevanza solo alle nomine

annuali effettuate dal provveditore agli studi, escludendo quelle

effettuate dai capi di istituto, contrasterebbe (TAR Friuli-Venezia

Giulia reg. ord. n. 838, 839 del 1985) con l'art. 3 Cost., e (TAR

Sicilia - Sez. di Catania reg. ord. n. 595, 596 e 597 del 1986), sia

con l'art. 3 che con l'art. 97 Cost.

2.2. - La questione non è fondata.

Questa Corte ha costantemente affermato il principio secondo cui

si ha violazione dell'art. 3 Cost. quando situazioni sostanzialmente

identiche siano disciplinate in modo diverso. Di recente, con la

sentenza n. 249 del 1986, questo principio è stato ribadito proprio

con riferimento ad altra norma della stessa legge n. 270 del 1982,

sul precariato nella scuola, di cui è stata dichiarata

l'illegittimità costituzionale, perché aveva escluso l'immissione

in ruolo di "supplenti" annuali nominati dal provveditore agli studi

per l'anno 1981-1982, utilizzando la medesima graduatoria provinciale

in base alla quale, per l'anno precedente, erano stato nominati,

dallo stesso organo, gli "incaricati" annuali ammessi invece al

beneficio. In tale caso, si è ritenuto che una differenza meramente

nominalistica, costituita dalla diversa denominazione - supplenti

invece che incaricati - attribuita ad una categoria di insegnanti,

rispetto ad un'altra, non potesse giustificare il trattamento

discriminatorio quando i presupposti e la provenienza della nomina

erano gli stessi.

Diversamente questa Corte ha sempre ritenuto che non si manifesti

il cennato contrasto con l'art. 3 Cost., quando alla diversità di

disciplina corrispondano situazioni non sostanzialmente identiche,

essendo insindacabile in casi del genere la discrezionalità del

legislatore. Così si è espressa questa Corte anche di recente

(sent. nn. 20, 222 e 229 del 1986) relativamente ad altre norme della

medesima legge n. 270 del 1982.

Nel caso che forma oggetto dell'incidente di costituzionalità ora

in esame, si è proprio in presenza di situazioni fra loro

obiettivamente differenti. È certo diversa la situazione del docente

nominato dal provveditore agli studi, sulla base di graduatorie

provinciali - che rispecchiano le posizioni ed i titoli di tutti gli

insegnanti della provincia che aspirano ad un incarico e quindi

mediante un procedimento che presenta le medesime garanzie delle

procedure concorsuali - dalla situazione del docente che, anche se

per una durata annuale e su un posto vacante, abbia conseguito la

nomina da parte del capo di istituto, sulla base di graduatorie

circoscritte all'ambito locale e formate quindi in un contesto

limitato a quei soli docenti che abbiano presentato la domanda presso

quel determinato istituto e senza tutte quelle garanzie

procedimentali che circondano le nomine in sede provinciale.

Al riguardo va rilevato come, appunto in occasione della

discussione parlamentare della legge n. 326 del 1984, diretta ad

apportare modifiche correttive alla legge del 1982 n. 270, la

questione della equiparazione degli insegnanti annuali, nominati dai

capi di istituto, a quelli nominati dal provveditore agli studi,

formò oggetto di approfondito esame (atti Camera, 8ª Comm. perm.,

seduta 16 marzo 1984, boll. pag. 10 e segg.; sedute 5 aprile 1984,

boll. pag. 23 e segg.; 16 aprile 1984, boll. pag. 11 e segg.; atti

Senato, 7ª Comm., seduta 1° giugno 1984, boll. pag. 12 e segg.;

seduta 27 giugno 1984, boll. pag. 31 e segg.; seduta 5 luglio 1984,

boll. pag. 3 e segg.) che tenne anche conto del parere (cui non è

possibile annettere quel valore determinante e decisivo asserito

dalla difesa delle parti private) espresso dalla Commissione affari

costituzionali (atto Camera, prima Comm., seduta 5 aprile 1984, boll.

pag. 12 e segg.) la quale, mostrandosi favorevole all'equiparazione,

aveva posto l'accento sulla identità della funzione e del periodo in

cui la stessa era stata esercitata. Nonostante questa indicazione,

come risulta dalla discussione successiva, si ritenne di non poter

operare l'assimilazione suggerita, essendo prevalsa la considerazione

diretta ad attribuire maggior importanza alla diversità di ambito,

di contesto e di garanzie in cui avvengono le nomine effettuate dal

provveditore agli studi rispetto a quelle effettuate dal capo di

istituto.

La discrezionale valutazione operata dal legislatore e la scelta

legislativa che ne è conseguita non appaiono dunque irragionevoli,

attesa la sostanziale diversità delle situazioni prese in

considerazione, e quindi non appare arbitraria l'esclusione dal

beneficio dell'immissione in ruolo della categoria di insegnanti,

nominata dai capi d'istituto.

2.3. - Ininfluente rispetto alla questione in esame appare perciò

il riferimento fatto in qualcuna delle ordinanze di

rimessione, alla sentenza n. 46 del 1985. Con tale pronuncia la Corte

ritenne ingiustificato il diverso trattamento

operato dal legislatore a categorie di personale universitario

nominato da organi diversi, essendosi allora rilevato come,

nonostante la diversa provenienza delle nomine, esse risultavano

effettuate in un contesto sostanzialmente identico e cioè "in base

agli stessi presupposti oggettivi e soggettivi (esigenze delle

cliniche ed adeguatezza delle qualità professionali) e con le

medesime garanzie di imparzialità e obiettività di criteri",

identità che non può certo ravvisarsi nel caso ora in esame.

2.4. - Le considerazioni che precedono inducono altresì a far

escludere il contrasto - asserito dal TAR Sicilia, sez. di Catania

(reg. ord. nn. 595, 596 e 597 del 1986) - della norma denunciata con

l'art. 97 Cost. sia pure come riflesso della presunta violazione

dell'art. 3 Cost. Non si vede difatti perché la maggiore

probabilità per gli insegnanti, nominati dai capi di istituto, di

essere assegnati in sedi disagiate, imporrebbe che essi debbano

essere equiparati agli insegnanti nominati dai provveditori agli

studi, risultandone altrimenti, come si sostiene, compromessi i

principi di imparzialità e di buon andamento. Inoltre, il preteso

carattere disagiato delle sedi assegnate alla prima categoria di

insegnanti, è un elemento di fatto che, anche se costituisse

veramente una costante per coloro che vengono nominati dai capi di

istituto, non potrebbe certo indurre la Corte ad estendere a tale

categoria il beneficio della immissione in ruolo previsto per la

categoria degli insegnanti nominati dai provveditori, trattandosi di

una valutazione di merito che solo il legislatore può compiere. Se

mai, un raffronto comparativo che dovesse essere compiuto in questa

sede sotto il profilo indicato, condurrebbe a conclusioni opposte a

quelle cui perviene l'ordinanza di rinvio perché, se gli insegnanti

nominati dal provveditore agli studi sono assegnati in sedi migliori,

ciò accade perché evidentemente essi vantano maggiori titoli, il

che giustificherebbe, proprio sotto il profilo degli artt. 3 e 97

Cost., la maggiore considerazione avuta nei loro confronti da norme

dirette alla immissione in ruolo di personale precario.

3. - L'altra parte dell'art. 3 della legge 1984 n. 326 è stata

censurata con riferimento agli artt. 3, 33 e 97 Cost. (TAR Lazio,

Sezione di Latina, reg. ord. n. 715 del 1986) ritenendosi non

giustificato che l'immissione in ruolo sia stata riservata ai docenti

in servizio nell'anno scolastico 1981/1982, mentre ne sono stati

esclusi quelli in servizio nell'anno 1982/1983. In proposito va

rilevato che, come risulta da tutto il contesto degli atti

parlamentari già citati, la legge n. 326 del 1984 fu ispirata

dall'esigenza di correggere alcune disposizioni della legge del 1982

n. 270, rispetto alle quali, in sede di concreta applicazione, si

erano manifestate alcune incongruenze. La circostanza, cui si fa

riferimento nelle ordinanze di rinvio, secondo cui in occasione della

emanazione della legge del 1984 il legislatore abbia ritenuto, per

taluni aspetti, di considerare anche posizioni maturatesi

successivamente alla entrata in vigore della legge del 1982 n. 270

(come ad esempio nell'art. 15 relativamente ai docenti di educazione

musicale e di educazione fisica e nell'art. 16, relativamente al

personale non docente), non comporta necessariamente che dovessero

essere considerate anche tutte le altre posizioni maturatesi durante

il periodo intercorso fra le due leggi.

Non può perciò condividersi la tesi della ingiustificata

disparità di trattamento, la quale assume come tertium comparationis

le cennate situazioni intercorrenti fra le due leggi, situazioni che

sono state invece prese in considerazione dalla legge correttiva del

1984, perché una tesi del genere potrebbe essere in ipotesi

condivisa solo se le situazioni non considerate dovessero risultare

sostanzialmente identiche alle altre. Invece, proprio quelle cui si

è fatto riferimento nelle ordinanze di rinvio e cioè quelle

considerate negli artt. 15 e 16, sono peculiari a categorie di

personale regolate da discipline diversificate. Non vi è quindi

motivo per reputare irragionevole o per altri profili contrastante

con gli artt. 33 e 97 Cost.- il cui richiamo appare peraltro generico

e non pertinente - il fatto che il legislatore, salvo marginali

eccezioni giustificate dalle peculiarità di alcune situazioni, abbia

in linea di massima ritenuto di ancorare una legge, quale quella del

1984 n. 326, avente finalità prevalentemente correttiva di quella

del 1982 n. 270, alle situazioni già maturate alla data dell'entrata

in vigore di quest'ultima.

4. - Per le stesse ragioni non è fondata anche la questione -

sollevata (TAR Friuli-Venezia Giulia, reg. ord. n. 838 del 1985) con

riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - relativa all'art. 19 comma

terzo, della legge n. 326 del 1984 che, nel novellare l'art. 38,

comma secondo, della legge 20 maggio 1982 n. 270, ha mantenuto, fra i

requisiti necessari per l'immissione in ruolo, il possesso

dell'abilitazione alla data di entrata in vigore della legge n. 270

del 1982, escludendo con ciò le abilitazioni, conseguite

successivamente, in base agli esami speciali da indirsi in virtù

dell'art. 76 della stessa legge.

Il denunciato contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. non può

perciò ritenersi sussistente perché, come si è già detto, in una

sede legislativa avente precipuamente finalità correttive di una

legge precedente, spettava al legislatore stabilire se e quali delle

situazioni nel frattempo maturatesi dovessero essere prese in

considerazione, nel mentre una pronuncia di illegittimità

costituzionale per arbitraria disparità di trattamento, sarebbe

potuta conseguire solo in presenza di una accertata identità di

situazioni, il che è da escludersi nella specie.

In particolare, non sembra che possa costituire punto di

riferimento idoneo a sostenere l'asserita violazione del principio di

parità, la circostanza che, nell'art. 3 della legge 16 luglio 1984

n. 326, nel prevedersi altre forme graduali di immissione in ruolo,

siano stati equiparati a coloro che fossero in possesso di

abilitazione, ove prescritta, quelli che l'avessero conseguita "nei

concorsi in via di espletamento alla data di entrata in vigore" della

legge del 1984. È di tutta evidenza la diversità sostanziale di chi

consegua l'abilitazione per effetto della partecipazione ad un

concorso ordinario da chi la consegua sulla base di esami speciali,

quali quelli previsti dall'art. 76 della legge del 1982 e quindi la

diversa valutazione operata dal legislatore non appare in sé

arbitraria, né irragionevole.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 3 della legge 16 luglio 1984 n. 326 (Modifiche ed

integrazioni alla legge 20 maggio 1982 n. 270), 38 comma secondo,

della legge 20 maggio 1982 n. 270 (Revisione della disciplina del

reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare,

secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di

misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione

del personale precario esistente) come novellato dall'art. 19, comma

terzo, legge 16 luglio 1984 n. 326, sollevate con riferimento agli

artt. 3, 33 e 97 Cost. dai TAR Friuli-Venezia Giulia, (reg. ord. 838

del 1985); Sicilia, sez. di Catania, (reg. ord. nn. 595, 596, 597 del

1986); Lazio, sez. di Latina, (reg. ord. n. 715 del 1986).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1987.

Il cancelliere: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:282 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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