Corte costituzionale

Sentenza n. 281/1991

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/06/1991 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 18legge 140/1988

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo

comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti per il

personale della scuola), convertito nella legge 4 luglio 1988, n.

246, con modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 26 aprile

1990 dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento

sul ricorso proposto da Miglioranza Lucia contro Ministero della

pubblica istruzione ed altro, iscritta al n. 114 del registro

ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 1991 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa il 26 aprile 1990 il Tribunale regionale di

giustizia amministrativa di Trento, sul ricorso proposto da Lucia

Miglioranza contro Ministero della pubblica istruzione ed altro, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 38, terzo comma, e 97 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 18,

primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti

per il personale della scuola) convertito nella legge 4 luglio 1988

n. 246, con modificazioni.

In punto di fatto, la signora Lucia Miglioranza, invalida civile,

inclusa, in qualità di riservataria, nelle graduatorie provinciali

del personale non di ruolo amministrativo e tecnico-ausiliario della

scuola, aveva impugnato la nota del provveditore agli studi di Trento

di annullamento della convocazione già disposta in favore della

ricorrente stessa e relativa alla di lei assunzione per chiamata

diretta; era stato rideterminato, infatti, il numero dei posti

disponibili in misura tale da non superare le singole aliquote

previste, per ciascuna categoria riservataria, in applicazione del

disposto dell'art. 18, primo comma, del decreto-legge n. 140 del

1988.

Tale ultima norma, precisa il Collegio, consente lo scorrimento da

una all'altra categoria di riservatari, ai fini dell'assegnazione di

eventuali posti rimasti disponibili per mancanza di aventi titolo,

soltanto "sino alla copertura dell'aliquota a ciascuna di esse

spettante", e quindi con esclusione di categorie già sature, quale

nella specie quella degli invalidi civili alla quale la ricorrente

appartiene.

Il giudice remittente, prendendo le mosse dalla legge 2 aprile

1968 n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso

le pubbliche amministrazioni e le aziende private), ricorda che,

così limitata dalla norma in esame l'operatività dello scorrimento

nei limiti dell'aliquota spettante a ciascuna categoria, i posti che

risultino non assegnati vengono, sempre da tale disposizione, resi

disponibili a favore dei vincitori di concorso, ancorché non

appartenenti ad alcuna categoria riservataria.

In tali sensi perciò viene sfavorevolmente incisa la ratio di

protezione sociale obbligatoria su cui si fonda la generale

previsione legislativa relativa all'aliquota complessiva dei posti da

accantonare in favore dalle categorie protette.

Assume quindi il Collegio essere evidente il dubbio di

legittimità costituzionale tanto in relazione agli artt. 3 e 38,

terzo comma, della Costituzione (violazione dei principi di

eguaglianza e di tutela in danno degli appartenenti a categorie

protette che aspirano all'assunzione obbligatoria, nell'ambito del

personale scolastico non docente), quanto in relazione all'art. 97

che assiste il buon andamento dell'organizzazione amministrativa. La

questione dedotta è rilevante in causa ai fini della decisione,

posto che l'eliminazione della norma sospettata di

incostituzionalità imporrebbe senz'altro il ripristino della

disciplina generale in materia, così consentendosi alla ricorrente

di fruire del beneficio dell'assunzione. Considerato in diritto 1.1 - L'art. 18, primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n.

140 (Misure urgenti per il personale della scuola) convertito nella

legge 4 luglio 1988, n. 246, con modificazioni, stabilisce, ai fini

dell'assunzione obbligatoria di soggetti aventi titolo

all'inserimento nell'amministrazione scolastica, che in ordine alle

relative aliquote, così come spettanti alle singole categorie di

riservatari ex art. 9 legge 2 aprile 1968, n. 482, si provvede a far

subentrare proporzionalmente gli aventi diritto delle altre

categorie, per mancanza di ascritti alla riserva specifica, ma

soltanto sino alla copertura dell'aliquota a ciascuna di esse

originariamente spettante, con conseguente riversamento dell'esubero

in favore di vincitori di concorso, anche non riservatari.

1.2 - Il Collegio remittente dubita della legittimità di tale

disposto: esso - discostandosi palesemente dalla disciplina generale

in materia - inciderebbe negativamente sulla parità nelle assunzioni

violando in tal modo - e in relazione all 'art. 3 Cost. - i principi

di tutela degli invalidi contenuti nel successivo art. 38, terzo

comma (oltreché - ex art. 97 - il dovere generale di buona

organizzazione).

2. - La questione è fondata.

L'ordinamento attuale, in una visione solidaristica giustamente

complessiva nelle sue soluzioni, tende ad assicurare, per quanto

possibile, un inserimento ottimale degli invalidi, cui il sistema

precipuamente è rivolto nel contesto sociale, attraverso la loro

paritaria immissione nel tessuto produttivo.

Consegue, per la realizzazione di tali valori fondamentali

costituzionalmente protetti, l'adozione del principio di

"scorrimento" in seno all'aliquota complessiva predeterminata, nel

senso che - sia nell'area privata che in quella pubblica, unica

essendo la finalità - i posti di lavoro possono essere riversati

dall'una all'altra categoria, con ovvi criteri di proporzionalità,

ove non sussistano, entro i confini delle singole riserve, diretti

beneficiari; beninteso, va ribadito, entro il limite massimo del

prefissato onere occupativo: in tal modo quest'ultimo viene a

realizzare, in concreto, una copertura integrale.

Senonché, la normativa oggetto della presente disamina

riduttivamente pone che il meccanismo di subentro dei riservatari,

così come qui sopra definito, va limitato sino al livello di

copertura delle singole percentuali d'assunzione, teoricamente

assegnate alle rispettive categorie. Va osservato, in proposito, come

ciò sia in evidente contrasto con gli enunciati principi di

solidarietà sociale cui la normazione avvertitamente è rivolta,

ottenendosi all'incontro, una sostanziale, se pur parziale,

vanificazione della disciplina stessa sulle assunzioni obbligatorie.

Tanto più che i contenuti dell'art. 18, primo comma, del decreto-legge n. 140, qui in esame, appaiono in ogni caso - lo rilevano i

remittenti - di irrealizzabile applicazione. Come congegnati,

infatti, i meccanismi discriminanti il divieto di travaso dei

soggetti interessati da una disponibilità di percentuale non satura

(per ciò non necessitante di scorrimento in proprio favore) ad altra

(satura), non si ottiene il benché minimo utilizzo.

Resta, in tal modo, inattuato il soddisfacimento in punto

dell'aliquota complessiva, con irrazionale violazione dei dettati

dell'art. 3 della Costituzione e palmare incidenza sulle garanzie

intese alla tutela ( ex art. 38, terzo comma) del lavoratore invalido

cui viene parzialmente sottratta - e con destinazione a soggetti non

aventi titolo - una disponibilità d'assunzione esplicitamente

riservata.

Conclusivamente, assorbita ogni altra prospettata questione, va

dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma, limitatamente

alle parole "sino alla copertura dell'aliquota a ciascuna di esse

spettante".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma,

del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti per il

personale della scuola), convertito nella legge 4 luglio 1988, n. 246

con modificazioni, limitatamente alle parole "sino alla copertura

dell'aliquota a ciascuna di esse spettante".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 23 maggio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:281 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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