Corte costituzionale

Sentenza n. 28/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/02/1998 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge

27 dicembre 1985, n. 816 (Aspettative, permessi e indennità degli

amministratori locali), promosso con ordinanza emessa il 24 agosto

1996 dal pretore di Aosta nel procedimento civile vertente tra Pietro

Dupont e Heineken Italia S.p.A., iscritta al n. 1199 del registro

ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1 ottobre 1997 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Un impiegato della Heineken Italia S.p.a., in servizio presso

lo stabilimento di Pollein, eletto consigliere comunale e designato

assessore di tale comune, era collocato, a domanda, in aspettativa

non retribuita ai sensi dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1985, n.

816, dal giugno 1989 al maggio 1995, data di cessazione del mandato.

La società, con atto del 28 luglio 1995, disponeva il trasferimento

del predetto presso lo stabilimento di Messina, a far data dal 1

settembre 1995.

L'impiegato impugnava il trasferimento innanzi al pretore di Aosta,

in funzione di giudice del lavoro, deducendone l'illegittimità, e

chiedeva d'essere reintegrato nell'originaria sede di lavoro.

2. - Il pretore di Aosta, con ordinanza del 24 agosto 1996, ha

sollevato questione di costituzionalità dell'art. 27 della legge 27

dicembre 1985, n. 816 (Aspettative, permessi e indennità degli

amministratori locali), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 41,

secondo comma, e 51, primo e terzo comma, della Costituzione.

Siffatta norma prevede che i consiglieri comunali e provinciali che

"sono lavoratori dipendenti non possono essere soggetti a

trasferimenti durante l'esercizio del mandato consiliare, se non a

richiesta o per consenso" e non è, quindi, direttamente applicabile

alla fattispecie oggetto del giudizio. Il ricorrente è stato,

infatti, trasferito dopo la scadenza del mandato, ma, ad avviso del

giudice rimettente, proprio a causa della situazione determinatasi

"in conseguenza (o anche in conseguenza)" dell'espletamento del

mandato. La natura eccezionale della norma non consente peraltro di

far ricorso all'interpretazione analogica, né essa è applicabile al

caso in esame mediante l'interpretazione estensiva.

La disposizione denunziata, secondo il giudice a quo, stabilendo il

divieto di trasferimento del lavoratore dipendente limitatamente al

tempo durante il quale è esercitato il mandato, violerebbe, però,

l'art. 51, primo comma, della Costituzione, dato che tale ultima

norma tutelerebbe anche "l'interesse alla conservazione tout court

dell'originario luogo di lavoro" in quanto preordinata a rimuovere

tutti i possibili fattori di dissuasione dei cittadini dall'accesso

alla carica elettiva.

La facoltà del datore di lavoro di disporre il trasferimento del

lavoratore dopo la scadenza del mandato, ma "a causa" del suo

espletamento, secondo il rimettente, recherebbe vulnus ad un

fondamentale diritto politico ed al "diritto al lavoro in condizioni

(che non appare equo siano) pregiudicate o pregiudicabili" dal suo

esercizio e, quindi, contrasterebbe con gli artt. 51, terzo comma e

41, secondo comma, della Costituzione. Quest'ultima norma,

prescrivendo che l'iniziativa economica non possa svolgersi in modo

da "recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana"

concorrerebbe, infatti, a tutelare il diritto di elettorato passivo

da ogni possibile pregiudizio.

L'art. 27 della legge n. 816 del 1985, ad avviso del pretore,

violerebbe, infine, l'art. 3, primo comma, della Costituzione, dato

che stabilisce un "trattamento immotivatamente deteriore" per

l'eletto trasferito dopo la scadenza del mandato, ma a causa di esso,

rispetto a quello garantito all'eletto durante l'espletamento della

funzione pubblica.

3. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

L'art. 51, terzo comma, della Costituzione, osserva la difesa

erariale, riconosce il diritto del lavoratore subordinato di disporre

del tempo necessario per espletare il mandato consiliare ed il

diritto di conservare il posto di lavoro, allo scopo di realizzare

l'eguaglianza dei cittadini nell'accesso alle cariche elettive, ma

riserva la disciplina delle loro modalità di esercizio alla

discrezionalità del legislatore ordinario, che può, eventualmente,

ampliare il contenuto di siffatte garanzie.

L'estensione del divieto di trasferimento ad un tempo successivo

all'esercizio del mandato, correttamente esclusa dal pretore in via

di interpretazione analogica, sfugge, però, alla ratio della norma

impugnata e va ben oltre il fine avuto di mira dalla norma dell'art.

51 della Costituzione. L'ampliamento della previsione dell'art. 27

della legge n. 816 del 1985 configurerebbe, infatti, il diritto alla

permanenza illimitata nella sede di lavoro occupata al momento

dell'elezione e, in mancanza di ogni plausibile giustificazione,

integrerebbe un ingiusto privilegio rispetto sia al datore di lavoro,

sia a tutti gli altri lavoratori, in palese contrasto con gli artt.

41 e 3 della Costituzione.

4. - Le parti private non si sono costituite nel giudizio innanzi

alla Corte. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata con

l'ordinanza indicata in epigrafe riguarda la disposizione dell'art.

27 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, che stabilisce: "i

consiglieri comunali e provinciali che sono lavoratori dipendenti non

possono essere soggetti a trasferimenti durante l'esercizio del

mandato consiliare, se non a richiesta o per consenso". Secondo il

giudice rimettente, questa disposizione, non prevedendo il divieto

del trasferimento anche dopo la scadenza del mandato, qualora esso

sia disposto "in conseguenza (o anche in conseguenza)" del suo

espletamento, viola una pluralità di articoli della Costituzione.

Innanzi tutto, l'art. 51, primo e terzo comma, della Costituzione,

poiché la norma impugnata non tutela l'interesse del lavoratore

dipendente alla conservazione dell'originaria sede di lavoro e, in

tal modo, non elimina un forte fattore di dissuasione all'accesso

alla carica elettiva, connesso al timore di subire una conseguenza

negativa, quale il trasferimento. In secondo luogo, l'art. 41,

secondo comma, della Costituzione, in quanto il principio che

l'iniziativa economica non può svolgersi in modo da recare danno

alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana postula anche

l'esigenza di non pregiudicare il diritto di elettorato passivo. Ed

infine l'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto la norma

censurata riserva un trattamento immotivatamente deteriore

"all'eletto che sia trasferito dopo il mandato (ma a causa di esso)

rispetto a chi lo sia durante l'esercizio dello stesso".

2. - La questione non è fondata.

Secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, il terzo

comma dell'art. 51 della Costituzione va interpretato nel senso che

in esso è prevista una garanzia strumentale all'attuazione del

precetto contenuto nel primo comma, consistente nell'affermazione del

diritto di chi è chiamato ad esercitare funzioni pubbliche elettive

di disporre del tempo necessario per l'adempimento dei compiti

inerenti al mandato e del diritto di mantenere il posto di lavoro (ex

plurimis: sentenza n. 158 del 1985). Tutto ciò, del resto, è una

coerente derivazione dei principi e dei valori degli artt. 1, 2, 3, 4

della Costituzione (sentenza n. 388 del 1991), essenziale per

garantire a tutti i cittadini la possibilità di concorrere alle

cariche elettive.

Questa Corte ha costantemente affermato, sin dalla sentenza n. 6

del 1960, che l'espressione dell'art. 51 "conservare il posto di

lavoro", interpretata anche alla luce del dibattito all'Assemblea

Costituente, in cui si manifestò l'intento di "fissare il principio

che, quando un lavoratore viene ad essere investito di una carica

pubblica, non deve essere per questo licenziato ma ritenuto in

congedo o in aspettativa" (Assemblea Costituente, prima

sottocommissione, seduta del 15 novembre 1946), garantisce soltanto

"il diritto a mantenere il rapporto di lavoro o di impiego" (sentenza

n. 111 del 1994) e non tutela affatto come invece afferma il giudice

rimettente "l'interesse alla conservazione tout court dell'originario

luogo di lavoro".

Si può quindi ritenere che la norma esprima l'interesse

costituzionale alla possibilità che tutti i cittadini concorrano

alle cariche elettive in posizione di eguaglianza, anche impedendo,

se occorre, la risoluzione del rapporto di lavoro o di impiego, con

giustificato, ragionevole sacrificio dell'interesse dei privati

datori di lavoro (sentenza n. 124 del 1982). L'art. 51 assicura,

dunque, un complesso minimo di garanzie di eguaglianza di tutti i

cittadini nell'esercizio dell'elettorato passivo, riconoscendo

peraltro al legislatore ordinario la facoltà di disciplinare in

concreto l'esercizio dei diritti garantiti; la facoltà, cioè, di

fissare, a condizione che non risultino menomati i diritti

riconosciuti, le relative modalità di godimento, al fine di

agevolare la partecipazione dei lavoratori all'organizzazione

politica ed amministrativa del Paese (sentenze n. 454 e n. 52 del

1997, n. 158 del 1985, n. 193 del 1981).

3. - Nel quadro di tali principi va pertanto considerata la

prescrizione sul divieto di trasferimento del lavoratore subordinato

nel periodo durante il quale esercita la funzione elettiva. Si tratta

di una scelta del legislatore ordinario che, nella discrezionalità

riconosciutagli e non irragionevolmente esercitata, ha ritenuto di

stabilire il predetto divieto allo scopo di rafforzare la effettiva

possibilità di espletare il mandato elettivo, in deroga alle ragioni

dell'impresa e ponendo un ulteriore onere a carico del datore di

lavoro privato. Questa garanzia legislativa, finalizzata

all'esercizio effettivo dei diritti di elettorato passivo

riconosciuti dal disposto dell'art. 51, primo e terzo comma, della

Costituzione, non postula però la previsione del divieto di

trasferimento del lavoratore subordinato, anche dopo la scadenza del

mandato elettivo, perché questo divieto, mirando ad evitare che le

vicende del rapporto di lavoro ostacolino il regolare svolgimento del

mandato elettivo, non può logicamente trovare ragione di

applicazione, una volta che la relativa funzione pubblica sia

cessata.

La ratio, che informa l'art. 27 della legge n. 816 del 1985, spiega

e giustifica la delimitazione temporale del divieto di trasferimento

al solo periodo durante il quale è svolto il mandato e dimostra

altresì che le situazioni poste a raffronto dal giudice a quo sono

specificamente diverse e non comparabili, cosicché va esclusa anche

l'eccepita violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione.

Una volta scaduto il mandato, viene meno infatti la correlazione,

costituzionalmente rilevante, tra stabilità della sede di lavoro e

possibilità dell'effettivo esercizio della funzione elettiva. Resta

comunque affidato al giudice il controllo sul rispetto dei divieti

legali di discriminazione e degli altri limiti che definiscono il

potere di trasferimento del datore di lavoro, condizionandolo ai

requisiti ed alle modalità procedurali stabiliti dalla legge (art.

2103 codice civile; art. 15, primo comma, lettera b) della legge 20

maggio 1970, n. 300) e dalla contrattazione collettiva.

Infine non sussiste neppure la eccepita violazione dell'art. 41,

secondo comma, della Costituzione, poiché questa norma non può

evidentemente essere evocata, per la palese estraneità del suo

contenuto, in riferimento alla tutela del diritto di accesso alla

funzione elettiva.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1985, n. 816 (Aspettative,

permessi e indennità degli amministratori locali), sollevata dal

pretore di Aosta con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento

agli articoli 3, primo comma, 41, secondo comma e 51, primo e terzo

comma. della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:28 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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