Corte costituzionale

Sentenza n. 28/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1995 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma,

della legge 30 dicembre 1986, n. 943 (Norme in materia di

collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari

immigrati e contro le immigrazioni clandestine), promosso con

ordinanza emessa il 10 novembre 1993 dal Tribunale amministrativo

regionale del Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da De Castro

Carvalho Telma ed altro contro il Ministero degli Interni, iscritta

al n. 209 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno

1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel giudizio promosso da Telma De Castro Carvalho e Odorico

Erbino contro il Ministero degli interni, per l'annullamento del

provvedimento con cui detto Ministero rigettava la domanda della

ricorrente intesa ad ottenere il permesso di soggiorno per coesione

familiare a favore del figlio minore Fabio Carvalho De Cerqueira,

nonché della nota della Questura di Udine con la quale veniva

comunicato il citato provvedimento ministeriale, il T.A.R. Friuli-Venezia Giulia-Trieste ha sollevato, in riferimento agli artt. 29 e

30 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo

comma, della legge 30 dicembre 1986, n. 943 (Norme in materia di

collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari

immigrati e contro le immigrazioni clandestine), nella parte in cui

non consente il ricongiungimento di un figlio minore di un

extracomunitario residente in Italia quale coniugato con un cittadino

italiano, anche ove non svolga attività lavorativa retribuita.

In base al disposto di cui all'art. 4, primo comma, legge n. 943

del 1986, "I lavoratori extracomunitari legalmente residenti in

Italia ed occupati hanno diritto al ricongiungimento con il coniuge

nonché con i figli a carico non coniugati, considerati minori dalla

legislazione italiana, i quali sono ammessi nel territorio nazionale

e possono soggiornarvi per lo stesso periodo per il quale è ammesso

il lavoratore e sempreché quest'ultimo sia in grado di assicurare ad

essi normali condizioni di vita".

Secondo il giudice a quo, la norma, ancorché contenuta in una

legge finalizzata principalmente a disciplinare la posizione dei

lavoratori extracomunitari in Italia, ha lo scopo ulteriore di

favorire la riunificazione delle famiglie di detti lavoratori.

Pertanto, costituisce attuazione dell'art. 29 Cost., che tutela la

famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Tuttavia, ad

avviso del giudice rimettente la limitazione della possibilità di

ricongiungimento familiare ai soli lavoratori occupati in Italia

contrasterebbe con lo stesso art. 29 Cost., in quanto consentirebbe

di escludere da siffatto ricongiungimento chi, come la ricorrente,

coniugata con un cittadino italiano, svolge l'attività lavorativa di

casalinga, non retribuita, ma costituente indubbiamente un contributo

al buon andamento della famiglia.

Sarebbe violato, peraltro, l'art. 30 Cost., che equipara i figli

nati al di fuori del matrimonio a quelli cosiddetti legittimi,

giacché la fattispecie impugnata precluderebbe il ricongiungimento

alla madre di un figlio nato fuori del matrimonio.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'inammissibilità o, comunque per l'infondatezza

della questione.

Secondo l'Avvocatura, al caso di specie non sarebbe applicabile la

disposizione impugnata, bensì gli artt. 2 e 4 del decreto-legge 30

dicembre 1989, n. 416 (convertito, con modificazioni, nella legge 28

febbraio 1990, n. 39). In base al comma primo del citato art. 2 "I

cittadini stranieri extracomunitari possono entrare in Italia per

motivi di turismo, studio, lavoro subordinato o lavoro autonomo,

cura, familiari e di culto". Mentre il citato art. 4 regola la durata

del (permesso di) soggiorno, consentendo all'Amministrazione di

calibrarla in relazione alla varietà delle esigenze, particolarmente

di quelle familiari. Pertanto, la questione sarebbe inammissibile per

irrilevanza, in quanto la disposizione impugnata non troverebbe

applicazione nel giudizio a quo.

Peraltro la questione sarebbe comunque infondata. L'art. 4, primo

comma, legge n. 943 del 1986, tutelando la condizione familiare del

lavoratore (in attuazione della convenzione n. 143 dell'O.I.L.,

ratificata con legge n. 158 del 1981, che prevede una tutela

differenziata "per i lavoratori che emigrano da un paese verso

l'altro, in vista di un'occupazione, altrimenti che per proprio

conto", in ragione della peculiarità degli immigrati per motivi di

lavoro, rispetto agli altri immigrati) è in armonia con l'art. 29 e

non viola l'art. 30 Cost. perché non fa alcuna differenza tra figli,

anche se nati fuori dal matrimonio, come, invece, deduce l'ordinanza

di rimessione. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 comma

primo della legge 30 dicembre 1986, n. 943 è stata sollevata dal

Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia nel

corso di una controversia promossa da una cittadina brasiliana, cui

era stata negata da parte del Ministero degli interni

l'autorizzazione all'ingresso in Italia del figlio naturale, minore

di età, e residente in Brasile. La richiesta era stata avanzata

dalla madre, sposata con un cittadino italiano, per consentire al

figlio di vivere con lei, presso la sua abitazione coniugale, ed era

stata respinta in quanto la richiedente, essendo casalinga, "non

svolgeva attività lavorativa e pertanto non si trovava nelle

condizioni di cui all'art. 4 della legge n. 943 del 1986 che consente

il ricongiungimento familiare dei figli minori" ai "lavoratori

extracomunitari residenti in Italia e occupati". I giudici

remittenti, accogliendo l'eccezione di incostituzionalità sollevata

dalla ricorrente, hanno ritenuto che la citata norma, escludendo la

possibilità di ricongiungimento familiare agli stranieri

extracomunitari residenti e sposati in Italia, che svolgono

l'attività non retribuita di casalinga, confliggesse con l'art. 29

della Costituzione che tutela la famiglia come società naturale

fondata sul matrimonio e con l'art. 30 della stessa Carta che

equipara i figli nati fuori del matrimonio ai figli legittimi.

2. - Va, in primo luogo, disattesa l'eccezione di inammissibilità

per irrilevanza prospettata dall'Avvocatura generale dello Stato,

secondo la quale, l'esistenza nell'ordinamento vigente di una

disposizione che consente che l'amministrazione rilasci il permesso

di soggiorno per motivi "familiari" (art. 2 decreto-legge n. 416 del

1989, come convertito nella legge n. 39 del 1990) renderebbe inutile

l'estensione dell'applicabilità, al caso di specie, della

disposizione impugnata.

Al riguardo è da osservare che è del tutto diversa la ratio del

permesso di soggiorno per motivi di famiglia da quella del

ricongiungimento familiare. Mentre il primo dei due istituti in

questione ha natura temporanea e rinnovabile solo a discrezione

dell'amministrazione, il ricongiungimento è configurato come un

diritto del lavoratore immigrato ed è legato alle sorti di costui,

in quanto - come afferma la norma impugnata - perdura "per lo stesso

periodo per il quale è ammesso il lavoratore e sempreché

quest'ultimo sia in grado di assicurare ad essi normali condizioni di

vita".

3. - Il giudice a quo, sollevando incidente sull'art. 4 della legge

n. 943 del 1986, ha implicitamente respinto la ipotesi

interpretativa, avanzata nel corso del giudizio dalla ricorrente,

secondo la quale la sua situazione di casalinga dovrebbe essere

equiparata ai fini del ricongiungimento, a quella di un lavoratore

extracomunitario residente in Italia e occupato.

L'esclusione di una siffatta ipotesi interpretativa, però, non

può essere condivisa da questa Corte.

4. - La normativa in parola, infatti - come del resto nota anche

il giudice a quo - pur essendo ricompresa in una legge di tutela

delle condizioni del lavoratore subordinato extracomunitario,

acquista una sua autonoma rilevanza nel momento in cui fa riferimento

all'istituto della ricongiunzione familiare, nel quale si considerano

e si proteggono diritti - quali quelli della famiglia ed in

particolare del minore - tutelati dalla Costituzione e riconosciuti

da una molteplicità di atti internazionali (a partire dalla

Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1948).

L'art. 4, primo comma, della legge n. 943 del 1986 attribuisce al

lavoratore immigrato un vero e proprio diritto al ricongiungimento

della sua famiglia, diritto che implica l'ammissione e il soggiorno

del coniuge e dei figli minori nel territorio italiano; costoro,

inoltre, una volta legalmente residenti in Italia non possono essere

privati del permesso di soggiorno nel caso in cui il lavoratore

immigrato perda il posto di lavoro (art. 11 comma terzo della legge).

La specificità della legge si esprime pertanto nella garanzia di

una esigenza - la convivenza del nucleo familiare - che si radica

nelle norme costituzionali che assicurano protezione alla famiglia e

in particolare, nell'ambito di questa, ai figli minori.

Il diritto e il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli,

e perciò di tenerli con sé, e il diritto dei genitori e dei figli

minori ad una vita comune nel segno dell'unità della famiglia sono

infatti diritti fondamentali della persona che perciò spettano in

via di principio anche agli stranieri contemplati dalla legge qui in

esame.

Naturalmente, questi diritti possono essere assoggettati ai limiti

derivanti dalla necessità di realizzarne un corretto bilanciamento

con altri valori dotati di pari tutela costituzionale, come del resto

avviene nel caso di specie in cui l'esigenza del ricongiungimento

familiare viene collegata alla condizione che lo straniero immigrato

sia in grado di assicurare ai propri familiari "normali condizioni di

vita". Così individuate le finalità della norma in esame, e i

valori cui essa si ispira, non può, anche per un'ulteriore e

decisiva considerazione, ritenersi accettabile l'interpretazione che

restringe i destinatari dell'istituto del ricongiungimento familiare

ai soli immigrati extracomunitari titolari di lavoro subordinato,

escludendone chi svolge lavoro familiare.

Infatti, anche il lavoro effettuato all'interno della famiglia,

per il suo valore sociale ed anche economico, può essere ricompreso,

sia pure con le peculiari caratteristiche che lo contraddistinguono,

nella tutela che l'art. 35 della Costituzione assicura al lavoro "in

tutte le sue forme". Si tratta di una specie di attività lavorativa

che è già stata oggetto di svariati riconoscimenti per il suo

rilievo sociale ed anche economico, anche per via degli indiscutibili

vantaggi che ne trae l'intera collettività e, nel contempo, degli

oneri e delle responsabilità che ne discendono e gravano - ancora

oggi - quasi esclusivamente sulle donne (anche per estesi fenomeni di

disoccupazione).

Così si può ricordare, per esempio, l'art. 230- bis del codice

civile che, apportando una specifica garanzia al familiare che,

lavorando nell'ambito della famiglia o nell'impresa familiare, presta

in modo continuativo la sua attività, mostra di considerare in linea

di principio il lavoro prestato nella famiglia alla stessa stregua

del lavoro prestato nell'impresa.

Il valore del lavoro familiare è stato poi alla base della

risoluzione del Parlamento europeo 13 gennaio 1986 e della pronunzia

di questa Corte n. 78 del 1993 (con la quale è stato affermato il

diritto alla rivalutazione dei contributi versati per la previdenza a

favore delle casalinghe), mentre le esigenze di tutela di chi presta

lavoro familiare sono state oggetto di ripetute iniziative

parlamentari nel corso di varie legislature con riferimento ad

aspetti - connessi alle prestazioni lavorative - di natura

previdenziale, infortunistica e di protezione della maternità.

In sostanza, il rilievo assunto dall'attività lavorativa

all'interno della famiglia, non può non comportare la conseguenza

che tale attività debba essere assimilata alle forme di

"occupazione" che la legge qui contestata richiede per l'attivazione

dell'istituto del ricongiungimento familiare.

Pertanto, la disposizione impugnata, nel caso di specie, deve

intendersi nel senso che anche la cittadina extracomunitaria che

presti - nel nostro Paese - lavoro nella propria famiglia deve essere

ricompresa nel novero dei lavoratori che hanno diritto al

ricongiungimento con figli minori che risiedono all'estero.

La diversa interpretazione della norma impugnata postulata dal

giudice a quo, non solo apparirebbe insostenibile alla luce delle

esposte considerazioni, ma, soprattutto, sarebbe lesiva delle norme

costituzionali che assicurano protezione alla famiglia, ai minori e

al lavoro.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge

30 dicembre 1986, n. 943 (Norme in materia di collocamento e di

trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le

immigrazioni clandestine), in riferimento agli artt. 29 e 30 della

Costituzione, sollevata dal T.A.R. Friuli-Venezia Giulia-Trieste con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:28 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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