Corte costituzionale

Sentenza n. 28/1990

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/01/1990 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge

della Provincia autonoma di Bolzano 23 maggio 1977, n. 13 ("Norme per

assicurare la disponibilità da parte del proprietario e la funzione

sociale dell'edilizia residenziale"), modificato dalla legge 2

novembre 1988, n. 44 ("Applicazione della proporzionale combinata

nell'edilizia abitativa agevolata"), promosso con ordinanza emessa il

3 marzo 1989 dal Tribunale di Bolzano nel procedimento civile

vertente tra Portaluppi Daniela e l'I.P.E.A.A. per la Provincia

autonoma di Bolzano, iscritta al n. 344 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima

serie speciale, dell'anno 1989.

Visti gli atti di costituzione della I.P.E.A.A. e della Provincia

autonoma di Bolzano;

Udito nell'udienza pubblica del 15 novembre 1989 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Uditi gli avvocati Salvatore Di Mattia per l'I.P.E.A.A. e Sergio

Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del giudizio di appello promosso dalla signora

Daniela Portalupi in Pacifico avverso la sentenza del Pretore di

Bolzano che aveva rigettato l'opposizione al decreto di rilascio

dell'alloggio intimatole dal Presidente dell'Istituto per l'edilizia

abitativa agevolata per la Provincia di Bolzano - I.P.E.A.A., il

Tribunale di Bolzano, con ordinanza del 3 marzo 1989, ha sollevato,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge provinciale di

Bolzano 23 maggio 1987, n. 13, modificato dall'art. 3 della legge 9

novembre 1988, n. 44, nella parte (secondo comma) in cui, in caso di

morte dell'assegnatario originario, non consente la successione nel

rapporto di locazione di immobili di edilizia abitativa agevolata dei

figli di un figlio premorto, che hanno continuato a convivere con

l'assegnatario dopo la morte del loro genitore.

Secondo il giudice a quo la norma denunciata viola il principio di

eguaglianza perché stabilisce una ingiustificata differenza di

trattamento tra il figlio sopravvissuto che, in quanto convivente, ha

diritto di subentro nel rapporto di locazione "e il figlio convivente

che avrebbe avuto diritto al subentro, ma è frattanto morto",

restando "escluso dalla successione nella locazione".

2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è tempestivamente

costituita la Provincia autonoma di Bolzano chiedendo che la

questione sia dichiarata infondata, mentre l'I.P.E.A.A. si è

costituita con atto depositato il 18 settembre 1989, e quindi fuori

termine.

Ad avviso della Provincia, che ha ampiamente sviluppato questa

tesi in una memoria successiva, l'assunto da cui muove l'ordinanza

del tribunale, ossia che la figlia (convivente) della figlia premorta

(pure convivente) dell'assegnataria non ha titolo per succedere nel

rapporto di locazione, è errato perché, trattandosi di successione

mortis causa, "anche nel caso in questione è applicabile l'istituto

generale della rappresentazione, ai sensi degli artt. 467 ss. cod.

civ.". Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Bolzano ritiene contrastante col principio di

eguaglianza (art. 3 Cost.) l'art. 8, secondo comma, della legge della

Provincia autonoma di Bolzano 23 maggio 1977, n. 13, modificato

dall'art. 3 della legge 9 novembre 1988, n. 44, nella parte in cui,

in caso di decesso dell'assegnatario originario di un alloggio di

edilizia residenziale pubblica, esclude dalla successione nel

rapporto di locazione i figli conviventi di un figlio premorto (già

convivente) del conduttore. Tale esclusione, secondo il giudice a

quo, produce una disparità di trattamento, "non correlata a criteri

razionali che la giustifichino", tra "il figlio che avrebbe avuto

diritto al subentro, ma è frattanto morto", e i figli sopravvissuti.

La detta disparità deve evidentemente intendersi riferita al

figlio premorto non in quanto tale (non potendo i morti essere

paragonati ai vivi), ma in quanto la legge, così come interpretata

dal giudice remittente, non consente che in sua vece subentrino i

figli, sempreché ancora conviventi con l'avo (assegnatario) al

momento della morte.

2. - Il patrocinio della Provincia di Bolzano obietta che, mentre

il testo originario della norma impugnata attribuiva ai superstiti

ivi elencati il "diritto all'assegnazione dell'alloggio", secondo il

nuovo testo, introdotto dalla legge n. 44 del 1988, essi "succedono

(nell'ordine) nel rapporto di locazione". Sarebbe stato così

chiarito che "il subentrante nella locazione diviene titolare del

rapporto iure hereditario", di guisa che sarebbe applicabile nella

specie l'istituto generale della rappresentazione ereditaria di cui

agli artt. 467 ss. cod.civ.

Questa prospettazione, che porterebbe a una sentenza

interpretativa di rigetto, non può essere condivisa. Le richiamate

sentenze della Corte di cassazione n. 2682 del 1972 (a sezioni unite)

e n. 4328 del 1978 in materia di edilizia economica e popolare, le

quali hanno ritenuto trasmissibile iure hereditario il diritto

dell'assegnatario dell'alloggio, si spiegano perché, nulla

disponendo il testo unico del 1938 circa la sorte del diritto

dell'assegnatario nel caso di sua morte, trova applicazione il

principio generale dalla successione degli eredi in locum et ius

defuncti. Al contrario, la legge provinciale in esame sottrae questo

caso al regime successorio comune e lo assoggetta a una disciplina

speciale modellata sullo stampo dell'art. 12 del d.P.R. n. 1055 del

1972 (superato dalla disciplina più ampia di cui al punto 10 della

deliberazione 19 novembre 1981 adottata dal CIPE in conformità

dell'art. 2, secondo comma, n. 2 della legge n. 457 del 1978). Tale

disciplina speciale è stata interpretata dalle Sezioni unite della

Cassazione (sentenza n. 5460 del 1980) nel senso che ai familiari da

essa individuati, conviventi con l'assegnatario, è attribuito un

diritto proprio all'assegnazione dell'alloggio, restando esclusa

l'applicabilità dell'art. 1614 cod.civ.

È vero che la norma impugnata, nel testo novellato dalla legge

prov. n. 44 del 1988, ha sostituito all'espressione "hanno diritto

all'assegnazione dell'alloggio" l'espressione "succedono nel rapporto

di locazione". Ma con ciò il legislatore provinciale ha soltanto

precisato che nei confronti dei soggetti legittimati a subentrare nel

diritto dell'assegnatario defunto non occorre un provvedimento

amministrativo di assegnazione dell'alloggio: l'assegnazione è

disposta senz'altro dalla legge mediante il meccanismo privatistico

della successione nel contratto di locazione, la quale si configura

come una successione legale mortis causa anomala a titolo

particolare.

Rimane esclusa, pertanto, l'applicabilità della rappresentazione,

la quale è prevista dalla legge solo per la vocazione a titolo

universale e per il legato testamentario. Né si può pensare a una

applicazione per analogia, posto che la rappresentazione opera

automaticamente sul presupposto del rapporto di parentela (in linea

retta discendente) del rappresentante col rappresentato, mentre nel

caso di cui si controverte la successione nel rapporto locatizio, in

quanto non ha la finalità di attribuire un cespite dell'eredità, ma

di garantire il diritto all'abitazione, è subordinata al fatto della

convivenza.

3. - Il confronto instaurato dal giudice a quo tra il figlio

premorto e i figli sopravvissuti dell'assegnatario, mentre non ha

pregio se inteso con riguardo all'art. 3 Cost. sotto il profilo del

principio di eguaglianza, mancando un idoneo tertium comparationis,

acquista senso e valore se inteso come confronto tra due ipotesi

alternative riferite al medesimo figlio dell'assegnatario e valutate

alla stregua del principio di ragionevolezza. Sotto quest'altro

profilo la questione è fondata.

Indubbiamente l'esigenza di contemperare l'interesse privato

dell'assegnatario e dei suoi familiari conviventi all'uso del bene

con la destinazione del medesimo al servizio sociale dell'abitazione

(trattandosi di un alloggio di edilizia residenziale pubblica)

giustifica una selezione che riduca a una cerchia ristretta di

soggetti, qualificati da un intenso rapporto di comunione di vita con

l'assegnatario, i beneficiari della tutela privilegiata operante

mediante la successione nel contratto di locazione. Ed è del pari

fuori dubbio che il legislatore provinciale, in quanto investito in

questa materia di competenza primaria, non è vincolato, come le

regioni a statuto ordinario, ai criteri più larghi adottati dal

citato punto 10 della deliberazione del CIPE 19 dicembre 1981, la

quale, in caso di decesso dell'assegnatario, ammette a subentrare

nell'assegnazione non solo i figli, ma tutti i discendenti, sempre

che concorra il requisito della stabile convivenza. Ma, nell'assumere

una regola più rigorosa, il legislatore provinciale deve rispettare

il criterio di ragionevolezza imposto dall'art. 3 Cost.

In quanto esclude dalla successione nel rapporto locatizio anche i

figli di un figlio premorto dell'assegnatario, coi quali quest'ultimo

aveva proseguito una convivenza già in atto col loro genitore, la

norma impugnata fa dipendere la possibilità per i nipoti ex filio di

continuare a fruire dell'alloggio assegnato all'avo dalla condizione

della sopravvivenza del loro genitore. Se il figlio

dell'assegnatario, con lui convivente insieme con la sua prole,

sopravvive, ai nipoti ex filio, attraverso il subentro del loro

genitore nel contratto di locazione, continua a estendersi il

godimento dell'alloggio, con diritto di ulteriore successione nel

rapporto ai sensi del terzo comma dell'art. 8 della legge prov. n. 13

del 1977, aggiunto dall'art. 3 della legge n. 44 del 1988. Se invece,

turbato ordine mortalitatis, il figlio premuore all'assegnatario,

alla morte di quest'ultimo i nipoti ex filio, sebbene l'avo abbia

continuato a tenerli presso di sé, vengono privati dell'alloggio.

Nonostante che l'assegnatario abbia mostrato la volontà di

estendere incondizionatamente il godimento della cosa locata ai

nipoti ex filio, la tutela del bisogno dell'alloggio nella forma

della successione nel contratto di locazione opera in loro favore

solo con la mediazione del loro genitore, cioè viene subordinata

alla condizione eminentemente aleatoria della sua sopravvivenza

all'assegnatario. Tale disparità di trattamento delle due ipotesi,

che dal punto di vista del rapporto di convivenza dell'assegnatario

con i nipoti ex filio sono identiche, e si differenziano solo per il

fatto della premorienza o della sopravvivenza del loro genitore, non

è ragionevole e pertanto deve essere rimossa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo

comma, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 maggio

1977, n. 13 ("Norme per assicurare la disponibilità da parte del

proprietario e la funzione sociale dell'edilizia residenziale"),

modificato dalla legge 2 novembre 1988, n. 44 ("Applicazione della

proporzionale combinata nell'edilizia abitativa agevolata"), nella

parte in cui, in caso di decesso dell'assegnatario originario,

esclude dal diritto di succedere nel rapporto di locazione i figli di

un figlio premorto del conduttore, i quali abbiano continuato a

convivere con quest'ultimo fino al momento della sua morte.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:28 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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