Corte costituzionale

Sentenza n. 28/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/02/1982 · relatore Michele Rossano

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 137, commi

primo e terzo, cod. proc. pen. (Uso della lingua italiana) promosso con

ordinanza emessa l'8 marzo 1977 dal Tribunale di Trieste, nel

procedimento penale a carico di Pahor Samo, iscritta al n. 260 del

registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 183 del 6 luglio 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 ottobre 1981 il Giudice relatore

Michele Rossano;

udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con sentenza in data 13 dicembre 1974 il Pretore di Trieste

condannò Pahor Samo, nato a Trbovlye (Jugoslavia) e residente a

Trieste, quale colpevole del reato punito dall'articolo 651 del codice

penale, per aver rifiutato di dare indicazioni sulla propria identità

personale a due vigili urbani.

Avverso la sentenza il Pahor propose appello, invocando la

sussistenza della causa di giustificazione dell'esercizio del diritto,

fondato sull'articolo 5 dello Statuto speciale allegato al Memorandum

del 5 ottobre 1954 tra Italia e Jugoslavia. Egli deduceva di aver

titolo ad esigere che il vigile urbano gli formulasse la richiesta di

indicazioni sulla sua identità personale in lingua slovena,

direttamente o per il tramite di un interprete, e che lo stesso vigile

rispondesse in lingua slovena, direttamente o per il tramite di un

interprete, alle richieste di chiarimento sulla intimazione espressa in

lingua italiana.

Durante il dibattimento di appello davanti al Tribunale di Trieste,

all'udienza del 28 ottobre 1976, venne nominato un interprete della

Corte d'appello di Trieste, sul presupposto che il Pahor non conoscesse

la lingua italiana. All'udienza dell'8 marzo 1977 il Pahor, invitato ad

indicare le proprie discolpe a mezzo di interprete, contestò la

validità del procedimento, poiché la citazione a giudizio era stata

formulata in lingua italiana, senza la traduzione in lingua slovena.

Il pubblico ministero chiese al Tribunale di procedere

all'immediato giudizio del Pahor per il reato di cui all'articolo 137,

terzo comma, del codice di procedura penale, per essersi rifiutato di

esprimersi in lingua italiana, pur conoscendola.

Con ordinanza pronunciata nella stessa udienza dell'8 marzo 1977,

il Tribunale di Trieste ha sollevato d'ufficio le questioni di

legittimità costituzionale dell'articolo 137, prima e ultima parte,

del codice di procedura penale, in riferimento agli articoli 3 e 6

della Costituzione e alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

Il primo comma dell'articolo impugnato prescrive che tutti gli atti

del procedimento penale devono essere compiuti in lingua italiana a

pena di nullità; il secondo comma punisce il rifiuto di esprimersi in

lingua italiana da parte di persona che la conosca, nonché la falsa

attestazione di ignorarla. Ad avviso del tribunale, tali norme sono in

contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, in quanto determinano

una ingiustificata disparità di trattamento tra gli appartenenti alla

minoranza di lingua slovena nella Regione Friuli-Venezia Giulia e gli

appartenenti alla minoranza di lingua tedesca nella Regione

Trentino-Alto Adige, ai quali è consentito da specifiche previsioni di

usare la propria lingua nel processo penale. Le stesse norme sarebbero

in contrasto altresì con l'articolo 6 della Costituzione, in relazione

all'articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1

(Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia), perché violano il

principio di tutela della minoranza di lingua slovena nella Regione

Friuli- Venezia Giulia.

Nel giudizio davanti a questa Corte non si è costituita la parte

privata. È intervenuto invece il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato Generale dello Stato,

con atto depositato il 22 luglio 1977, chiedendo che le questioni di

legittimità costituzionale vengano dichiarate infondate, sulla base

dei motivi di seguito esposti. Il Tribunale di Trieste ha esattamente

premesso che il Memorandum d'intesa di Londra del 1954 non è stato

recepito nella sua integralità e con i suoi allegati nel nostro

ordinamento giuridico. Peraltro sono state adottate numerose misure a

favore della minoranza slovena del Friuli-Venezia Giulia, anche prima

del Memorandum, con atti legislativi statali, con ordinanze del Governo

Militare Alleato, rimaste poi in vigore, con decreti del Commissario

Generale del Governo per il Territorio di Trieste, con semplici atti

amministrativi, con le varie norme emanate dalla Regione Friuli-Venezia

Giulia.

Tutte queste misure - sostiene l'Avvocatura - tutelano

adeguatamente la minoranza slovena e possono ritenersi applicative del

suddetto Memorandum o adottate proprio in relazione agli impegni

assunti con il Memorandum stesso. Le medesime misure, in quanto

riferibili al citato atto internazionale, sono state mantenute in

vigore anche dopo la ratifica degli accordi italo-jugoslavi di Osimo

(legge 14 marzo 1977, n. 73) in base al disposto dell'articolo 3 del

trattato.

Non è fondato quindi - si aggiunge - l'addotto contrasto

dell'articolo 137 del codice di procedura penale con gli articoli 3 e 6

della Costituzione e con l'articolo 3 dello Statuto della Regione

Friuli-Venezia Giulia. Tale contrasto viene posto in relazione con le

norme emanate per gli appartenenti al gruppo tedesco del Trentino-Alto

Adige, il quale presenta caratteristiche sostanziali che non ricorrono

per la minoranza slovena. La prima ha infatti consistenza numerica

assai superiore, con larghi addensamenti in alcune località. Il

secondo ha per contro una consistenza globale molto ridotta e risulta

disperso sul territorio della Regione. La differenza tra i due gruppi

giustifica un diverso regime di tutela, anche per quanto concerne

l'equo rapporto che deve esistere tra funzionamento e organizzazione

dei pubblici uffici locali (amministrativi e giudiziari) e le effettive

esigenze delle minoranze nel rapporto con gli uffici stessi.

Inoltre - si conclude - l'appartenente al gruppo sloveno risulta

sufficientemente tutelato agli effetti della difesa in giudizio dato

che può esprimersi nella propria lingua, qualora non abbia conoscenza

della lingua italiana. Va sottolineato che, in applicazione della legge

19 luglio 1967, n. 568 sul conferimento dell'incarico di traduttore

interprete presso gli uffici giudiziari, sono stati nominati sei

interpreti e traduttori per il distretto di Corte d'appello di Trieste,

di cui cinque per la lingua slovena e uno per la lingua serbo- croata. Considerato in diritto :

1. - Il Tribunale di Trieste solleva questione di legittimità

costituzionale dei commi primo e terzo dell'articolo 137 del codice di

procedura penale per contrasto con l'articolo 3 della Costituzione in

quanto determinano ingiustificata disparità di trattamento tra gli

appartenenti alle minoranze di lingua slovena nella Regione

Friuli-Venezia Giulia e gli appartenenti alle minoranze alloglotte del

Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta, ai quali è consentito, in

base a specifiche normative l'uso della lingua madre nel processo

penale. Le disposizioni citate contrasterebbero inoltre, secondo il

Tribunale di Trieste, anche con l'articolo 6 della Costituzione e con

l'articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto

della Regione Friuli-Venezia Giulia).

Le questioni non sono superate per il sopravvenire della legge 14

marzo 1977, n. 73, che autorizza la ratifica e dà piena ed intera

esecuzione al trattato tra l'Italia e la Jugoslavia firmato ad Osimo il

10 novembre 1975, in quanto manca a tutt'oggi una normativa, che, sia

pure limitatamente all'uso della lingua slovena, dia specifica

attuazione al contenuto dell'articolo 8 di quel trattato. Questa

situazione di carenza, di cui è doveroso sottolineare la gravità,

rende dunque necessaria la pronuncia di questa Corte.

Peraltro, in termini di rilevanza, le questioni vanno circoscritte

all'ambito spaziale in cui sono state sollevate e cioè al territorio

di Trieste, prescindendosi dalle soluzioni adottabili per le minoranze

slovene insediate nelle altre parti della Regione Friuli-Venezia

Giulia.

2. - Le questioni proposte debbono entrambe dichiararsi non

fondate.

Diversi tuttavia sono i motivi della duplice dichiarazione di non

fondatezza. Infatti, a proposito del primo comma dell'articolo 137 del

codice di procedura penale si deve ricordare che la Costituzione

conferma per implicito che il nostro sistema riconosce l'italiano come

unica lingua ufficiale, da usare obbligatoriamente, salvo le deroghe

disposte a tutela dei gruppi linguistici minoritari, da parte dei

pubblici uffici nell'esercizio delle loro attribuzioni. Ciò è

confermato testualmente dell'articolo 84 dello Statuto della Regione

Trentino-Alto Adige (ora 99 del Testo unico approvato con d.P.R. 31

agosto 1972, n. 670) e dall'articolo 38 dello Statuto speciale per la

Valle d'Aosta. Pertanto, nessun contrasto può ravvisarsi tra il primo

comma dell'articolo 137 del codice di procedura penale ed i parametri

costituzionali invocati.

Per la seconda questione di legittimità costituzionale,

concernente il terzo comma dell'articolo 137 del codice di procedura

penale precisato, è da dire che, di per se stessi, né l'articolo 3

né l'articolo 6 della Costituzione possono garantire una specifica

tutela agli appartenenti a singole minoranze linguistiche. Anzi, è

chiara nell'ordinamento la tendenza a dare attuazione ai principi

dell'articolo 6 della Costituzione secondo regimi articolati e

peculiari, dettati in relazione alle differenziate situazioni

ambientali. Perciò, anche per la Regione Friuli-Venezia Giulia,

malgrado l'esplicito riferimento della X Disposizione transitoria della

Costituzione alla tutela delle minoranze linguistiche e dell'articolo 3

dello Statuto speciale della Regione alla "salvaguardia delle

rispettive caratteristiche etniche e culturali" dei diversi gruppi

linguistici di appartenenza, resta fermo che le norme di grado

costituzionale, richiamate come parametro, hanno natura di norma

direttiva e dall'applicazione differita. D'altra parte al Memorandum

d'intesa fra i Governi d'Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti e

della Jugoslavia, concernente il territorio libero di Trieste (siglato

a Londra il 5 ottobre 1954), che pure conteneva all'articolo 5 dello

Statuto speciale (allegato secondo) ampie garanzie in tema di uso della

lingua materna per le minoranze etniche italiana e slovena, non fu mai

data piena ed intera esecuzione all'interno del nostro ordinamento,

risultando tale Memorandum attuato in modo parziale e prevalentemente,

se non esclusivamente, a mezzo di provvedimenti amministrativi.

Ma ciò non esime l'interprete dall'accertare se le norme

legislative vigenti bastino comunque a conferire immediata

operatività, in tema di uso della lingua nel territorio di Trieste,

alle norme costituzionali evocate ed in particolare agli articoli 6

della Costituzione e 3 dello Statuto regionale. È sufficiente, a tal

fine, ricordare le leggi statali 19 luglio 1961, n. 1012, e 22 dicembre

1973, n. 932, contenenti la disciplina per la istituzione di scuole con

lingua di insegnamento slovena nelle province di Trieste e Gorizia;

nonché l'articolo 34 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 (con la

significativa rubrica "tutela delle minoranze...") e l'articolo 8 della

legge 14 gennaio 1975, n. 1, sull'ordinamento dei consigli scolastici

nelle province di Trieste e di Gorizia in ordine alle scuole statali

con lingua di insegnamento slovena. Vanno pure menzionate la legge 31

ottobre 1966, n. 935, che ha abrogato il divieto di dare nomi slavi ai

bambini; la legge 14 aprile 1956, n. 308, che ha approvato e reso

esecutiva la convenzione fra Presidenza del Consiglio e RAI-TV per

l'estensione al territorio triestino del servizio radiotelevisivo, con

l'esplicita previsione di trasmissione di notiziari e programmi in

lingua slovena per mezzo della stazione triestina. (L'impegno è

ripetuto nella legge di riforma 14 aprile 1975, n. 103, prevedendosi

anzi la stipulazione di una apposita convenzione per trasmissioni

televisive in lingua slovena). Un preciso riferimento a partiti o

gruppi politici "espressi" dalla minoranza di lingua slovena del

Friuli-Venezia Giulia è poi contenuto nell'art. 2, comma nono, della

legge 24 gennaio 1979, n. 18, per l'elezione dei rappresentanti

dell'Italia al Parlamento europeo. Né mancano specifici ordini del

Governo Militare Alleato mai abrogati, provvedimenti del Commissariato

generale del Governo italiano per il territorio di Trieste e recenti

leggi regionali che valorizzano particolari aspetti della vita della

minoranza slovena.

Questo complesso di atti ha un contenuto normativo che corrisponde,

sia pure per parti, a quello che avrebbero potuto avere uno o più

provvedimenti formalmente diretti a dare attuazione agli articoli dello

Statuto speciale allegato al Memorandum d'intesa; anzi, ad avviso

dell'Avvocatura dello Stato, tali misure "possono o ritenersi

applicative del suddetto Memorandum" o adottate "proprio in relazione

agli impegni"con esso assunti. Ma ciò che conta è che tali norme

danno riconoscimento alla minoranza slovena o meglio qualificano la

popolazione di lingua slovena nel territorio di Trieste come "minoranza

riconosciuta", il che concretizza l'ulteriore operatività normativa

dell'articolo 6 della Costituzione e dell'articolo 3 dello Statuto

regionale, quanto meno per il territorio triestino. Se ormai si è in

presenza, al di là di ogni dubbio, di una "minoranza riconosciuta",

con tale situazione è incompatibile, prima ancora logicamente che

giuridicamente, qualsiasi sanzione che colpisca l'uso della lingua

materna da parte degli appartenenti alla minoranza stessa. È questa

infatti l'operatività minima, che, in tema di trattamento delle

minoranze linguistiche, deriva dal fatto ricognitivo di una singola

minoranza. E ciò a prescindere dalla circostanza, che perde ogni

rilievo, della conoscenza o meno della lingua ufficiale da parte

dell'appartenente alla minoranza, sicché questi, ove lo volesse,

potrebbe servirsi, "nell'uso pubblico", della lingua italiana:

altrimenti nessun trattamento particolare riceverebbe sotto questo

aspetto lo sloveno, pretendendosi da lui lo stesso comportamento

richiesto a tutte le persone, cittadine e straniere, che sappiano

esprimersi in lingua italiana (art. 137, secondo comma, cod. proc.

pen.). Questa tutela "minima", anche nei rapporti con le locali

autorità giurisdizionali, consente già ora agli appartenenti alla

minoranza slovena di usare la lingua materna e di ricevere risposte

dalle autorità in tale lingua: nelle comunicazioni verbali,

direttamente o per il tramite di un interprete; nella corrispondenza,

con il testo italiano accompagnato da traduzione in lingua slovena. Si

può del resto ricordare l'applicazione fornita nel Friuli-Venezia

Giulia alla legge 19 luglio 1967, n. 568, contenente norme sul

conferimento dell'incarico di traduttore e di interprete presso gli

uffici giudiziari.

Peraltro l'osservanza dei precetti dell'articolo 6 della

Costituzione e dell'articolo 3 dello Statuto regionale - in relazione

all'articolo 3 della Costituzione - non richiede affatto che alla

minoranza slovena della Provincia di Trieste debba necessariamente

applicarsi una normativa simile a quella adottata per il Trentino-Aldo

Adige o per la Valle d'Aosta: restando rimesso al legislatore italiano,

nella propria discrezionalità, di scegliere i modi e le forme della

tutela da garantire alla minoranza linguistica slovena.

Circa il terzo comma dell'articolo 137 del codice di procedura

penale si deve dunque concludere per la sua non applicabilità agli

appartenenti alla minoranza slovena nel territorio di Trieste in quanto

minoranza riconosciuta: sia che si voglia ravvisare in ciò un caso di

esclusione della punibilità da esercizio del diritto (art. 51 cod.

pen.), sia che si propenda per una delimitazione ex ante, nella sfera

soggettiva, della operatività della norma penale.

Pertanto, così interpretata, la disposizione del terzo comma

dell'articolo 137 del codice di procedura penale si sottrae alle

proposte censure di costituzionalità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata:

a) la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 137,

primo comma, del codice di procedura penale, sollevata con l'ordinanza

in epigrafe dal Tribunale di Trieste in riferimento agli articoli 3 e 6

della Costituzione e 3 dello Statuto speciale della Regione

Friuli-Venezia Giulia;

b) nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità

costituzionale dell'articolo 137, terzo comma, del codice di procedura

penale, sollevata con l'ordinanza in epigrafe dello stesso Tribunale in

riferimento agli articoli 3 e 6 della Costituzione e 3 dello Statuto

speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:28 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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