Corte costituzionale

Sentenza n. 28/1957

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1957 · relatore Nicola Jaeger

Epigrafe

ha pronunziato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della

legge 23 maggio 1950, n. 253, promosso con ordinanza 10 luglio 1956 del

Pretore di Milano emessa nel procedimento civile tra la Società

Immobiliare San Giorgio e la Società a r. l. Santo Giacalone,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 227 dell'8

settembre 1956 ed iscritta al n. 262 del Reg. ord. 1956.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 28 novembre 1956 la relazione del

Giudice Nicola Jaeger;

uditi gli avvocati Ferruccio Carboni e Luigi De Pompeis e il

sostituto avvocato generale dello Stato Nicola Catalano.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con atto di citazione 26 novembre 1955 la Società p. a.

Immobiliare San Giorgio, proprietaria di uno stabile in Milano,

conveniva davanti al Pretore di Milano la Società Santo Giacalone, per

far dichiarare cessata la proroga del contratto di locazione, soggetto

a regime vincolistico, relativo ad alcuni locali ad uso industriale

siti nello stabile stesso, ai sensi dell'art. 10, n. 2, della legge 23

maggio 1950, n. 253. Esponeva di voler demolire lo stabile per

provvedere a una nuova costruzione avente un numero più che doppio di

vani; non offriva in cambio altri locali idonei, a norma del secondo

comma del suddetto articolo, dichiarando di non considerarsi tenuta a

ciò, in base alla interpretazione di tale disposizione adottata dalla

giurisprudenza più autorevole, secondo la quale l'obbligo è imposto

soltanto nei casi di locazione per abitazione.

La convenuta Società Giacalone, costituitasi in giudizio,

formulava vari mezzi di difesa ed eccezioni, contestando tra l'altro

l'esattezza della interpretazione suddetta: sosteneva anzitutto che la

disposizione dell'art. 10, n. 2, della legge del 1950 è applicabile

soltanto agli immobili destinati ad uso di abitazione; poiché, se

così non fosse, anche il proprietario di locali destinati ad uso

diverso dovrebbe offrire in cambio al conduttore altri locali idonei, a

norma del secondo comma dello stesso articolo.

Nell'ipotesi che il giudice non avesse accolto né l'una né

l'altra delle due interpretazioni proposte, dichiarava di sollevare

formalmente la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 10

della legge 23 maggio 1950, n. 253, per violazione dell'art. 3 della

Costituzione, chiedendo la sospensione del giudizio e la trasmissione

degli atti alla Corte costituzionale.

Con ordinanza 8 luglio 1956 il Pretore accoglieva la conclusione

suddetta, motivando testualmente: "Effettivamente l'articolo 10 della

predetta legge non appare chiaro per una esatta interpretazione circa

la volontà del legislatore, che in tale disposizione non ha voluto o

saputo specificare se le disposizioni del predetto articolo debbano o

meno applicarsi anche ai contratti aventi per oggetto locali ad uso

diverso da abitazione; poiché ancora dalla interpretazione letterale

della norma appare che l'offerta di altro alloggio idoneo debba essere

effettuata solamente nelle fattispecie aventi per oggetto locali ad uso

abitazione, come la Suprema Corte ha deciso con le sentenze n. 561/53,

n. 4486/54, n. 1981/55; che pertanto questo Pretore ritiene che la

questione sollevata sia fondata e meritevole di disamina da parte di

questa Ecc. ma Corte, avendo la difesa della convenuta sollevata la

questione di trattamento anche economico, da una parte dei proprietari

di locali ad uso di abitazione e non di abitazione e dall'altra dei

conduttori per i medesimi motivi e col grave disagio economico per i

conduttori di locali ad uso diverso da abitazione e disagio sociale per

i lavoratori di quelle aziende che dovrebbero cessare l'attività per

l'improvviso sloggio, il tutto in riflesso dell'art. 3 della

Costituzione".

Successivamente alla pronuncia dell'ordinanza, ma prima che essa

fosse notificata e comunicata, l'attrice presentava ricorso al Pretore

chiedendo la revoca dell'ordinanza stessa e insistendo anche sul danno

che essa avrebbe sofferto per il ritardo nel conseguimento del titolo

esecutivo per lo sloggio della conduttrice (in quanto, non iniziando i

lavori di ricostruzione entro il 31 dicembre 1956, avrebbe perduto i

benefici della legge 18 luglio 1949 - c. d. legge Tupini - valutabili

nella specie a varie decine di milioni); ma con provvedimento in data

27 luglio 1956 il Consigliere Pretore dirigente rigettava il reclamo,

rilevando "che l'ordinanza emessa dal giudice, relativa alla

trasmissione degli atti civili per incostituzionalità di una norma che

ha influenza nella fattispecie da decidersi, è per sua natura

irrevocabile e immediatamente esecutiva; per cui rimane l'obbligo

assoluto dell'ufficio della trasmissione degli atti alla Corte

costituzionale per l'esame delle questioni prospettate, e ciò

indipendentemente dall'esito favorevole o meno delle stesse".

L'ordinanza veniva notificata il 9 agosto 1956, comunicata ai

Presidenti delle due Camere del Parlamento e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica.

Nel presente giudizio si costituivano, mediante deposito di

deduzioni in cancelleria, il 28 agosto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, e la Società

Immobiliare San Giorgio; il 30 agosto la Società Santo Giacalone.

Quest'ultima e l'Avvocatura dello Stato depositavano poi le loro

memorie il 13 e il 15 novembre 1956.

La Immobiliare San Giorgio concludeva perché fosse respinta la

eccezione sottoposta al Pretore sulla legittimità costituzionale

dell'art. 10 della legge del 1950; l'Avvocatura generale dello Stato

perché la Corte, in via principale, dichiarasse che non v'ha luogo a

giudizio di legittimità costituzionale nei riguardi della questione

dedotta; in subordine, perché dichiarasse non sussistere

illegittimità costituzionale della norma denunciata e,

conseguentemente, dichiarasse la legittimità costituzionale della

disposizione stessa. La Società Immobiliare Santo Giacalone

concludeva, al contrario, perché fosse dichiarata la illegittimità

costituzionale dell'art. 10, per violazione dell'art. 3 della

Costituzione.

In quanto ai motivi addotti a sostegno delle conclusioni indicate,

si deve rilevare che l'Avvocatura dello Stato ha proposto anzitutto una

eccezione di inammissibilità, per nullità del rapporto processuale

conseguente a un vizio sostanziale dell'atto giurisdizionale, che ne

forma un presupposto; e ciò perché dall'ordinanza del Pretore non

risulta se la pretesa violazione rifletta il disposto del primo, ovvero

del secondo comma dell art. 3 della Costituzione, tanto più che la

portata dei precetti contenuti rispettivamente nell'uno e nell'altro

comma è non solo differente, ma perfino in un certo senso divergente.

Vi sarebbe pertanto incertezza assoluta in ordine sia all'oggetto

sostanziale della questione, sia alla identificazione formale delle

disposizioni violate, con conseguenze rilevanti anche rispetto

all'apprezzamento sulla fondatezza della questione.

Nel merito l'Avvocato dello Stato ha osservato:

1) che dal complesso della legge n. 253 del 1950 si ricava che il

legislatore ha voluto dettare una disciplina diversa per le locazioni

di case e le altre, in considerazione della funzione sociale della

casa;

2) che l'art. 3 della Costituzione non ha natura precettiva;

3) che il primo comma dell'art. 3 proclama l'uguaglianza dei

cittadini davanti alla legge, ma non l'uguaglianza della legge per

situazioni diverse, rimesse al libero apprezzamento del legislatore;

4) che il secondo comma deve essere inteso in coordinazione con

altre norme della Costituzione, quale l'art. 42, secondo comma, che

prevede i limiti alla proprietà privata "allo scopo di assicurarne la

funzione sociale", limiti destinati a venir meno in relazione a

mutamenti verificatisi nell'economia generale del paese;

5) che la ricostruzione con un numero di vani almeno doppio offre

maggiori possibilità di nuove installazioni agli sloggiati, e

occasioni di lavoro alle maestranze edilizie.

La Immobiliare San Giorgio (locatrice) aggiungeva che la stessa

legislazione vincolistica è informata a principi di disparità di

trattamento fra alcune persone ed altre; che essa ha contemperato in

modo vario gli interessi delle categorie commerciali e industriali e di

quelle dei proprietari - locatori; che, in definitiva, essa risolve

problemi di opportunità politico - sociale, che non pongono questioni

di legittimità costituzionale.

La Società Santo Giacalone (conduttrice), dopo aver svolto ampie

considerazioni intorno al concetto di eguaglianza, da riferire anche al

momento formativo della legge, oltre che a quello della sua

applicazione, affermava che per l'art. 3 della Costituzione "la

creazione di uno squilibrio è sempre vietata", mentre nella norma

denunziata si riscontra tale squilibrio, per la diversa disciplina, a

cui sono sottoposti i proprietari di immobili locati ad uso di

abitazione e quelli di immobili locati ad uso diverso, come pure i

conduttori rispettivi. Considerato in diritto :

In ordine alla eccezione di inammissibilità sollevata

dall'Avvocatura generale dello Stato, la Corte ritiene che non si

possa dichiarare nella specie la nullità del rapporto processuale per

incertezza assoluta sull'oggetto sostanziale della questione e sulle

disposizioni violate.

Nei riguardi della sommaria motivazione dell'ordinanza del vice

Pretore di Milano, che fu depositata quasi quattro mesi dopo la

discussione della causa, la Corte non può non osservare che la

proposizione di una questione di legittimità costituzionale è un

provvedimento di notevole gravità, anche perché la pubblicazione di

esso sulla Gazzetta Ufficiale determina una situazione di incertezza

del diritto, che si riflette su tutta una serie di rapporti e di

controversie.

Tuttavia la menzione dell'art. 3 della Costituzione, seppure non

precisa, non può essere considerata motivo di nullità del rapporto

processuale, perché sufficiente al fine di identificare l'oggetto del

giudizio.

Nel merito, la Corte ritiene che la proposta questione di

legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 23 maggio 1950, n.

253, debba dichiararsi infondata; e perviene a tale conclusione non

perché consideri le norme contenute nell'art. 3 della Costituzione

quali meramente programmatiche, come è stato sostenuto dall'Avvocatura

generale dello Stato, avendo la Corte già avuto occasione di esprimere

il proprio giudizio sul valore delle distinzioni correnti fra le norme

costituzionali, ai fini della soluzione delle questioni di legittimità

costituzionale.

La questione proposta è infondata perché non è concepibile che

il principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, sancito

dall'art. 3 della Costituzione, debba intendersi nel senso che il

legislatore non possa dettare norme diverse per regolare situazioni che

esso considera diverse, adeguando così la disciplina giuridica agli

svariati aspetti della vita sociale, anche al fine di conseguire i

risultati additati dal secondo comma dello stesso art. 3.

La valutazione della rilevanza delle diversità di situazioni in

cui si trovano i soggetti dei rapporti da disciplinare non può non

essere riservata al potere discrezionale del legislatore, salva

l'osservanza dei limiti stabiliti nel primo comma dell'art. 3 della

Costituzione, ai sensi del quale le distinzioni di sesso, di razza, di

lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e

sociali non possono essere assunte quali criteri validi per la adozione

di una disciplina diversa. Fino a quando tali limiti siano osservati e

le norme siano dettate per categorie di destinatari e non ad personam,

ogni indagine sulla corrispondenza della diversità di regolamento alla

diversità delle situazioni regolate implicherebbe valutazioni di

natura politica, o quanto meno un sindacato sull'uso del potere

discrezionale del Parlamento, che alla Corte costituzionale non spetta

esercitare, anche a norma dell'art. 28 della legge 11 marzo 1953, n.

87.

Nella specie, l'art. 10 della legge 23 maggio 1950, n. 253, se

interpretato come ha ritenuto esatto la giurisprudenza più autorevole,

dimostra soltanto che il legislatore ha valutato diversamente i

rapporti di locazione di immobili adibiti ad abitazione da quelli

concernenti immobili adibiti ad altri usi e ha perciò disciplinato la

prima categoria di rapporti con regole diverse da quelle applicabili

alle altre. Poiché esso ha dettato inoltre tale disciplina in modo

esclusivamente obiettivo, senza alcun riferimento alle persone, la tesi

della illegittimità costituzionale della norma per violazione

dell'art. 3 della Costituzione non può essere accolta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinta la eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura

generale dello Stato:

dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza del

Pretore di Milano in data 8 luglio 1956 sulla legittimità

costituzionale della norma contenuta nell'art. 10 della legge 23 maggio

1950, n. 253, per la disciplina delle locazioni e sublocazioni di

immobili urbani, in riferimento alla norma dell'art. 3 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1957.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI -

NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -

BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

ECLI:IT:COST:1957:28 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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