Corte costituzionale

Sentenza n. 279/1984

Altra decisione · depositata il 12/12/1984 · relatore Giuseppe Ferrari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Giunta

Provinciale di Bolzano, notificato il 28 dicembre 1976, depositato in

cancelleria il 7 gennaio 1977 ed iscritto al n. 1 del registro 1977,

per conflitto di attribuzione sorto a seguito dei decreti del

Presidente della Repubblica 24 settembre 1975, n. 1181 (Istituzione di

un istituto tecnico per geometri in Bolzano) e 29 novembre 1975, n.

1193 (Istituzione di un istituto tecnico femminile ad indirizzo

generale in lingua tedesca in Merano).

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 29 maggio 1984 il Giudice relatore

Giuseppe Ferrari;

uditi l'avv. Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano e

l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei

ministri il 28 dicembre 1976 il Presidente della Giunta provinciale di

Bolzano ha impugnato per conflitto di attribuzione i dd.P.R. 24

settembre 1975, n. 1181 (istituzione di un istituto tecnico per

geometri in Bolzano) e 29 novembre 1975, n. 1193 (istituzione di un

istituto tecnico femminile ad indirizzo generale in lingua tedesca in

Merano), emessi entrambi su proposta del Ministro per la pubblica

istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro.

Si osserva in ricorso che con tali decreti lo Stato ha invaso la

sfera di competenza assegnata dalle norme statutarie (artt. 9, n. 2, 16

e 19 del T.U. 31 agosto 1972, n. 670) e dalle correlative norme di

attuazione (artt. 1 e 4 del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116) alla

provincia autonoma di Bolzano, alla quale soltanto spetta l'istituzione

di scuole elementari e di istituti e scuole di istruzione secondaria

"in base a piani da essa predisposti d'intesa con il Ministro della

pubblica istruzione in ordine agli oneri per il personale a carico

dello Stato e alle conseguenti variazioni degli organici delle scuole

di istruzione elementare e secondaria" (art. 4, primo comma del d.P.R.

n. 116 del 1973).

Si chiede, pertanto, che venga dichiarata la competenza della

Provincia in ordine alla istituzione delle scuole in questione e,

conseguentemente, che vengano annullati per incompetenza i due decreti

presidenziali impugnati.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi in

giudizio con la rappresentanza dell'Avvocatura dello Stato, ha instato

per il rigetto del ricorso.

Si assume, in particolare, in atto di costituzione che

l'istituzione dell'istituto tecnico per geometri in Bolzano non era

stata voluta e deliberata dallo Stato, bensì dalla Provincia, la cui

Giunta, acquisita l'intesa del Ministero della P.I., con deliberazione

del 26 agosto 1975 aveva proceduto allo sdoppiamento dell'istituto

tecnico commerciale e per geometri "C. Battisti" in due distinti

istituti tecnici, l'uno commerciale e l'altro per geometri.

L'impugnato d.P.R. n. 1181 del 1975 sarebbe pertanto conseguente alla

menzionata deliberazione, in nulla innovando la situazione giuridica da

quella creata se non per quanto riguarda la variazione degli organici

del personale docente, che, peraltro, come riconosciuto dalla stessa

Provincia in ricorso, l'art. 4, secondo comma, del d.P.R. n. 116 del

1973, riserva ai competenti organi statali.

La sfera delle attribuzioni della provincia autonoma di Bolzano non

sarebbe stata, pertanto, in alcun modo violata nella sostanza ma solo

nella forma, essendosi erroneamente utilizzato, nella redazione del

decreto, il modello adottato per la istituzione di istituti tecnici

nelle regioni a statuto ordinario.

Quanto al d.P.R. n. 1193 del 1975 l'Avvocatura osserva che nelle

stesse premesse viene precisato che la istituzione dell'istituto

tecnico femminile ad indirizzo generale in Merano risale al 1 ottobre

1972, e quindi ad un'epoca anteriore al trasferimento alla Provincia

delle attribuzioni dello Stato, operato con il d.P.R. n. 116 del 1973.

Solo per difficoltà burocratiche inerenti al perfezionamento ed alla

registrazione del provvedimento, il decreto, che formalizza una

situazione già disposta ed attuata sin dal 1 ottobre 1972, reca la

data del 29 novembre 1975.

Anche in questo caso, pertanto, difetterebbe ogni sostanziale

violazione delle attribuzioni provinciali, essendosi solo proceduto

alla "doverosa regolarizzazione formale di deliberazioni assunte e

volute quando ancora vigeva la competenza dello Stato in materia". Considerato in diritto :

1. - A sensi dell'art. 9, n. 2, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670

("approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti

lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige"), "le province (di

Trento e di Bolzano) emanano norme legislative" in materia di

"istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica,

magistrale, tecnica, professionale e artistica)", ed a sensi dell'art.

16, primo comma, stesso testo unico, "le relative potestà

amministrative", anteriormente attribuite allo Stato, "sono

esercitate... dalla provincia". In attuazione delle norme di cui

sopra, il d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 ("norme di attuazione dello

statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento

scolastico in provincia di Bolzano"), dopo aver ribadito (art. 1, primo

comma) che nella suddetta materia "le attribuzioni dell'amministrazione

dello Stato", già svolte da questo, sia direttamente, sia

indirettamente, "sono esercitate, nell'ambito del proprio territorio,

dalla provincia di Bolzano", precisa (art. 4, primo comma) che

all'istituzione di scuole elementari e secondarie "provvede la

provincia", sia pure "d'intesa con il Ministero della pubblica

istruzione", ma esclusivamente "in ordine agli oneri per il personale a

carico dello Stato e alle conseguenti variazioni degli organici",

soggiungendo (art. 4 cpv.) che "le variazioni degli organici sono

disposte dai competenti organi dello Stato", del quale - recita l'art.

1, cpv. - "resta ferma la competenza... in materia di stato giuridico

ed economico del personale insegnante".

Dalla combinazione delle surriportate norme emerge

incontrovertibilmente il sistema che si è inteso instaurare: la

potestà di istituire nel territorio della provincia di Bolzano scuole

del grado e del tipo di cui all'art. 9, n. 2, d.P.R. n. 670 del 1972

spetta alla provincia; l'esercizio di tale potestà è subordinato

all'intesa con il ministero per la pubblica istruzione, ma

limitatamente agli oneri per il personale a carico dello Stato ed alle

variazioni degli organici; conseguentemente, allo Stato spetta soltanto

di disporre le suddette variazioni degli organici e sullo stato

giuridico ed economico del personale insegnante.

2. - La provincia autonoma di Bolzano lamenta che lo Stato, con i

decreti del Presidente della Repubblica 24 settembre 1975, n. 1181 e 29

novembre 1975, n. 1193, entrambi regolarmente registrati alla Corte

dei conti e pubblicati per sunto nella Gazzetta Ufficiale, ha

istituito, rispettivamente, un istituto tecnico per geometri nella

città di Bolzano ed un istituto tecnico femminile nella città di

Merano.

La doglianza non è contestabile. I due impugnati decreti,

infatti, dispongono testualmente all'art. 1 l'istituzione delle

suddette scuole, nonostante che queste rientrino nella materia

"istruzione elementare e secondaria", relativamente alla quale la

disciplina superiormente ricordata stabilisce che spettano alla

provincia autonoma di Bolzano, sia la potestà legislativa, sia le

potestà amministrative, indicando espressamente quella di provvedere

alla "istituzione" delle scuole in discorso nell'ambito del proprio

territorio. La constatazione dell'esistenza dei due provvedimenti

formali impugnati, del riscontro in essi della letterale statuizione

denunciata e, quindi, dell'invasione, da parte dello Stato, della sfera

di competenza della ricorrente provincia, impone l'accoglimento del

ricorso.

3. - Le ragioni esposte dalla difesa dello Stato a sostegno

dell'asserita infondatezza del ricorso e, conseguentemente, della

domanda di rigetto dello stesso non valgono ad infirmare la conclusione

di cui sopra. In particolare, l'Avvocatura deduce:

a) per quanto riguarda l'istituto tecnico di Bolzano, non si

configurerebbe "la denunciata violazione della sfera di attribuzioni

provinciali", giacché la sua istituzione è stata disposta, non già

dallo Stato, bensì proprio dalla provincia, con deliberazione adottata

dalla Giunta provinciale il 26 agosto 1975 e pubblicata, senza che

pervenissero reclami, il 31 agosto successivo. Lo Stato ha disposto

soltanto la variazione degli organici, ha, cioè, esercitato la

competenza ad esso residuata nella materia de qua. Il ricorso sarebbe

pertanto "giustificato su elementi formali" - soggiunge l'Avvocatura -,

nel senso che nella formulazione del decreto sarebbe stato erroneamente

utilizzato il modello predisposto per le regioni a statuto ordinario.

Risulta effettivamente che la Giunta provinciale ha deliberato, il

26 agosto 1975 - anteriormente perciò alla data del decreto

presidenziale impugnato -, e previa intesa col Ministero per la

pubblica istruzione, l'istituzione in Bolzano dell'istituto di cui al

ricorso. Stando così le cose, il decreto presidenziale del 25 del

successivo mese, che, come già constatato, dispone anch'esso all'art.

1 l'istituzione della stessa scuola, potrà anche considerarsi

inutiliter adottato, ma, in quanto possiede tutti i requisiti degli

atti della pubblica amministrazione suscettivi di produrre effetti

giuridici, non può dirsi che la sua esistenza e sopravvivenza,

risultanti persino nel giornale ufficiale della Repubblica, giovino ad

assicurare la certezza dei rapporti fra potere centrale e potere

regionale - o provinciale, come nella specie - risolvendosi, anzi, in

una inammissibile turbativa dei delicati equilibri su cui quei rapporti

si reggono. Ed alla ricostruzione dell'accaduto, quale prospettato

dall'Avvocatura, se non può negarsi credito, non può peraltro nemmeno

attribuirsi dignità di argomento giuridico: equivarrebbe ad

accoglimento della singolare concezione, secondo cui l'errore, che,

anche se solo materiale, è pur sempre vizio degli atti amministrativi,

avrebbe la virtù di sanarne la conseguente illegittimità;

b) alla medesima conclusione di cui sopra sembra doversi pervenire

anche per quanto riguarda l'istituto tecnico femminile di Merano, in

ordine al quale non esiste, come per quello di Bolzano, alcuna delibera

della Giunta provinciale. Tuttavia, ad avviso dell'Avvocatura, sarebbe

ugualmente esclusa la sostanziale violazione della disciplina sul

riparto delle competenze, giacché l'istituto in parola, come risulta

dalle premesse del decreto, funzionava già di fatto dal 1 ottobre

1972, e perciò lo Stato, con l'impugnato d.P.R. 1193 del 1975, si

sarebbe limitato a regolarizzare tale stato di fatto. Così operando,

esso avrebbe legittimamente esercitato una potestà che, nel momento in

cui l'istituto cominciò a funzionare, spettava ancora ad esso, non

già alla provincia autonoma. La tardività dell'adozione del

provvedimento statale, contro cui la provincia autonoma ricorre, è

addebitabile, secondo l'Avvocatura, solo alle "difficoltà burocratiche

inerenti al perfezionamento ed alla registrazione" del decreto

presidenziale, "che formalizza una istituzione disposta ed attuata col

1 ottobre 1972".

A parte ogni rilievo, che non è compito di questa Corte di

formulare, sull'anomalia del funzionamento di fatto - e per la durata

di tre anni - di una scuola pubblica, deve dirsi inaccettabile sul

piano dei principi l'opinione, secondo cui lo Stato conserverebbe

legittimazione a disporre per il passato, pur dopo il trasferimento

alla regione - o alla provincia, come nella specie - della potestà di

che trattasi.

4. - Le suesposte considerazioni inducono a dichiarare la spettanza

alla provincia autonoma di Bolzano della potestà di istituire, sia

l'istituto tecnico per geometri a Bolzano, sia l'istituto tecnico

femminile ad indirizzo generale in lingua tedesca a Merano, e ad

annullare, sia il d.P.R. 24 settembre 1975, n. 1181, sia il d.P.R. 29

novembre 1975, n. 1193, nulla peraltro ostando a che lo Stato provveda,

con appositi decreti, in ordine alle variazioni degli organici ed allo

stato giuridico ed economico del personale insegnante.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta alla provincia autonoma di Bolzano di istituire

un istituto tecnico per geometri a Bolzano ed un istituto tecnico

femminile ad indirizzo generale in lingua tedesca a Merano;

annulla il d.P.R. 24 settembre 1975, n. 1181 ed il d.P.R. 29

novembre 1975, n. 1193.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:279 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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