Corte costituzionale

Sentenza n. 278/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/07/1998 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 62r.d. 3123/1923

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 62, secondo

comma, del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 (Ordinamento

dell'istruzione artistica), promosso con ordinanza emessa il 17

aprile 1997 dal tribunale amministrativo regionale per le Marche sui

ricorsi riuniti proposti da Martelli Giorgio ed altri contro il

Ministero della pubblica istruzione ed altra iscritta al n. 728 del

registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di costituzione di Martelli Giorgio ed altri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1998 il giudice relatore

Fernando Santosuosso.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso da tre studenti

dell'accademia di belle arti di Macerata nei confronti del Ministero

della pubblica istruzione, il tribunale amministrativo regionale

delle Marche ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 62, secondo comma, del regio decreto 31 dicembre 1923, n.

3123 (Ordinamento dell'istruzione artistica), in riferimento agli

artt. 3, 33 e 34 della Costituzione.

Osserva il giudice a quo che la norma impugnata si pone in

conflitto con gli indicati parametri costituzionali nella parte in

cui prevede che allo stesso corso dell'accademia di belle arti non si

possa essere iscritti per più di cinque anni. In punto di rilevanza

il T.A.R. osserva che, nel caso sottoposto al suo giudizio, tale

requisito sussiste perché ai ricorrenti è stata negata l'iscrizione

al quarto anno del corso di scenografia proprio in applicazione della

norma denunciata.

Ora, pur essendo indubbia la particolare natura delle accademie di

belle arti, la cui collocazione è in certo modo intermedia tra gli

istituti di istruzione secondaria superiore e l'università, ad

avviso del rimettente l'art. 62 in questione si rivela come norma

ingiustificatamente severa, soprattutto se letta in armonia con

quelle che regolano l'istruzione secondaria e quella universitaria.

Per la scuola media inferiore e superiore, infatti, le norme vigenti

stabiliscono la possibilità che ciascuna classe venga frequentata

per due volte, e l'ordinamento universitario non pone alcun limite al

cosiddetto "fuori corso", se non in base all'art. 149, secondo comma,

del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, per il quale allo studente che non

sostenga esami per otto anni consecutivi viene comminata la decadenza

dalla qualifica, con obbligo di sostenere ex novo anche gli esami

già superati.

Una simile disparità di trattamento, che al rimettente pare

ingiustificatamente discriminatoria, si porrebbe anche in contrasto

con gli artt. 33 e 34 Cost., risolvendosi in un inadeguato

trattamento scolastico ed in un impedimento a raggiungere i gradi

più elevati degli studi per tutti i capaci ed i meritevoli.

2. - Si sono costituiti nel presente giudizio, con apposita

memoria, i tre ricorrenti Martelli Giorgio, Tavoletti Roberto e

Patacchini Daniela, chiedendo l'accoglimento della prospettata

questione.

Ad avviso delle parti private la rilevanza della questione deve

ritenersi pacifica sulla base delle argomentazioni già evidenziate

dal giudice a quo.

In ordine alla fondatezza, le medesime osservano che è palese la

violazione dell'art. 3 Cost., perché la norma impugnata pone gli

studenti dell'accademia di belle arti in una situazione di

irragionevole diversità rispetto a quelli della scuola media

(inferiore e superiore) e dell'università, per i quali è possibile

ripetere gli anni scolastici e gli esami - in base alle norme

richiamate dal T.A.R. - con limiti assai più elastici. Tale

discriminazione, affatto priva di motivazione, è tanto più grave in

quanto finalizzata, secondo il dettato della legge delega 3 dicembre

1922, n. 1601, al contenimento delle spese per l'istruzione

scolastica, come se le conseguenze di siffatto onere dovessero essere

poste a carico soltanto degli studenti delle accademie di belle arti.

Evidente risulta, infine, la violazione degli artt. 33 e 34 Cost.,

secondo i quali tutti hanno diritto all'istruzione e l'unica

distinzione ammissibile è quella del merito; la norma impugnata,

infatti, penalizza gli studenti che conseguono una votazione elevata

impiegando un tempo più lungo nella preparazione degli esami

rispetto a quelli che, con una votazione più modesta, concludono il

ciclo degli studi nei termini di legge. Considerato in diritto

1. - Il tribunale amministrativo regionale delle Marche dubita

della legittimità costituzionale dell'art. 62, secondo comma, del

regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 (Ordinamento dell'istruzione

artistica), nella parte in cui vieta che ad uno stesso corso

dell'accademia di belle arti si possa essere iscritti per più di

cinque anni. Tale disposizione sarebbe in contrasto:

con l'art. 3 della Costituzione, per intrinseca irragionevolezza,

oltre che per l'ingiustificata disparità di trattamento che essa

crea a danno degli studenti dell'accademia di belle arti rispetto

agli studenti della scuola secondaria e dell'università;

con l'art. 33 Cost., perché sarebbe violato l'obbligo di

assicurare un adeguato trattamento scolastico a tutti i cittadini;

con l'art. 34 Cost., perché verrebbe impedito a cittadini capaci e

meritevoli - tali essendo quelli che hanno completato il corso degli

studi in un tempo leggermente superiore rispetto a quello previsto,

ma con una votazione più elevata - di raggiungere i gradi più

elevati degli studi.

2. - Occorre innanzitutto osservare che il giudice a quo rimette

all'esame di questa Corte la norma di cui all'art. 62, secondo comma,

del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, norma che è stata

integralmente recepita, senz'alcuna variazione, dall'art. 207, comma

6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del

testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado). Ne consegue

che, ai sensi dell'art. 676 del decreto legislativo ora citato, la

norma effettivamente vigente è quella successiva; tuttavia la totale

identicità dei due testi di legge consente, secondo i canoni già

espressi in altra occasione da questa Corte (v. sentenza n. 84 del

1996), di compiere il richiesto scrutinio di legittimità

costituzionale, il cui esito dovrà considerarsi esteso alla norma

contenuta nel testo unico.

3. - Nel merito la questione non è fondata.

Il tribunale rimettente indirizza il contenuto delle proprie

doglianze essenzialmente sul fatto che la norma impugnata, vietando

l'iscrizione allo stesso corso dell'accademia di belle arti per un

periodo superiore a cinque anni, sarebbe caratterizzata da

un'eccessiva severità nei confronti degli studenti, severità che

assurgerebbe al livello di palese irrazionalità se posta al

confronto con le regole vigenti in materia di istruzione secondaria

ed universitaria. Ed in effetti, considerando che i corsi tenuti da

tale accademia (pittura, scultura, decorazione e scenografia) hanno

la durata di quattro anni, la norma impugnata si risolve in una

drastica limitazione del cosiddetto "fuori corso". Per la scuola

secondaria, invece, la normativa vigente (artt. 182, comma 1, e 192,

comma 4, del decreto legislativo n. 297 del 1994) consente di

ripetere ciascuna classe per due anni, mentre l'art. 149 del regio

decreto 31 agosto 1933, n. 1592, non pone limiti al "fuori corso"

universitario, a meno che lo studente ometta di sostenere esami per

otto anni consecutivi, nel qual caso lo stesso è tenuto a rinnovare

l'iscrizione ed a ripetere le prove già superate.

La giurisprudenza di questa Corte, peraltro, ha in più circostanze

chiarito che il principio di eguaglianza non può ritenersi violato

in presenza di situazioni fra loro non raffrontabili; e nel caso in

esame è evidente che le norme richiamate dal giudice a quo non

costituiscono un valido tertium comparationis.

L'ordinamento dell'istruzione artistica, infatti, si caratterizza

per alcune sue peculiarità che lo rendono intrinsecamente diverso da

ogni altro ordine di istruzione, e perciò non paragonabile con

alcuno di questi. Va innanzitutto sottolineato, al riguardo, che,

nonostante i numerosi progetti di legge (uno dei quali è attualmente

all'esame del Senato della Repubblica) presentati sull'argomento, il

diploma rilasciato dall'accademia di belle arti non ha ancora oggi

pieno valore legale, bensì soltanto valore di titolo accademico

(art. 207, comma 7, del citato decreto n. 297 del 1994); oltre a ciò

agli esami di licenza "non sono ammessi privatisti" (art. 66, quinto

comma, del regio decreto n. 3123 del 1923), il che costituisce una

vistosa eccezione che non trova confronti nell'ordinamento

dell'istruzione secondaria. Se a ciò si aggiunge che anche l'accesso

dei docenti all'insegnamento ed il reclutamento del personale avviene

secondo criteri non rispondenti a quelli usuali, si ha la conferma

dell'autonomia dell'accademia di belle arti rispetto alle altre

scuole; il che valorizza l'opinione, in più occasioni manifestata

anche dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui l'insegnamento

impartito presso tale istituto si colloca in una posizione

intermedia, non paragonabile con la scuola secondaria superiore e

nemmeno con l'istruzione universitaria.

Tale ricostruzione, d'altra parte, si spiega logicamente in

rapporto alla particolarità di una scuola il cui obiettivo è quello

di accertare e valorizzare una vocazione artistica trasmettendo

nozioni e tecniche, oltre che organizzando esercitazioni pratiche;

per cui si richiede l'obbligo di frequenza ed il continuo rapporto

con il docente.

L'affermata diversità dell'accademia di belle arti, da un lato,

non rende validamente instaurabile il confronto con situazioni che

non possono costituire un tertium comparationis, e dall'altro vale ad

escludere anche l'intrinseca irrazionalità della norma. Se, come si

è detto, questo genere di istruzione è preordinato a formare coloro

che hanno particolari attitudini per determinate forme di arte, è

evidente che la presunta severità della norma in esame non è che la

logica conseguenza di un ordinamento finalizzato alla valorizzazione

di uno specifico talento, che è appunto quello artistico. Siffatto

talento, com'è ovvio, solitamente si manifesta in tempi rapidi, del

tutto compatibili con quelli fissati dalla legge per il cosiddetto

"fuori corso".

4. - Non sono fondate neppure le censure relative agli articoli 33

e 34 della Costituzione, peraltro motivate assai esiguamente

nell'ordinanza di rimessione e logicamente connesse con la presunta

violazione del principio di ragionevolezza.

È evidente, infatti, che l'adeguatezza del trattamento scolastico

in nessun caso si può tradurre nella necessaria previsione di un

lungo periodo di "fuori corso", la cui durata il legislatore ha

fissato esercitando la propria discrezionalità e senza ledere, come

s'è detto, il principio di ragionevolezza. Parimenti, il richiamo

alla capacità ed alla meritevolezza è compiuto dal giudice a quo in

maniera non corretta; anche prescindendo dalla considerazione per cui

il T.A.R. prospetta nel caso specifico un inconveniente di fatto,

come tale non suscettibile di rilevanza in sede di legittimità

costituzionale, va pure detto che il concetto di studente capace e

meritevole si ricollega necessariamente anche con l'idoneità del

medesimo a concludere il ciclo degli studi nei tempi fissati dalle

norme.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 62, secondo comma, del regio decreto 31 dicembre 1923, n.

3123 (Ordinamento dell'istruzione artistica), sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione, dal tribunale

amministrativo regionale delle Marche con l'ordinanza di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:278 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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