Corte costituzionale

Sentenza n. 278/1992

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 17/06/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 1d.P.R. 237/1964

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, lett. b),

del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio

nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica) e 8, ultimo comma,

della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Sulla cittadinanza italiana),

promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1991 dal Tribunale

militare di Verona nel procedimento penale a carico di Klieber Ralph,

iscritta al n. 42 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale,

dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso di un procedimento penale, per il reato di mancanza alla

chiamata, a carico di un soggetto, già cittadino italiano (in quanto

nato in Italia da genitori stranieri) che aveva però da tempo

trasferito in Austria la propria residenza, acquistando la

cittadinanza di quello Stato, il Tribunale militare di Verona, con

ordinanza emessa il 13 novembre 1991, ha sollevato, in relazione agli

artt. 2, 3 e 52 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, lett. b), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n.

237, in riferimento all'art. 8, ultimo comma, della legge 13 giugno

1912, n. 555, nella parte in cui non prevede l'esenzione dagli

obblighi di leva per coloro che abbiano perduto la cittadinanza

italiana a seguito dell'acquisto di quella di altro Stato (e siano

quindi tenuti a prestare in quest'ultimo il servizio militare).

Rileva il giudice a quo che l'effetto liberatorio da detti

obblighi si verifica, ex art. 7 legge n. 555 del 1912, per coloro

che, nati e residenti in uno Stato estero e da questo considerati

propri cittadini, rinuncino alla cittadinanza italiana, ma non per i

cittadini italiani che, come l'imputato, siano nati in Italia ed

abbiano fissato poi all'estero la loro residenza, acquistando, senza

il concorso della loro volontà, la cittadinanza straniera ex art. 8,

n. 2, di detta legge. Tale ipotesi si differenzierebbe da quella di

cui al n. 1 della stessa norma - già scrutinata da questa Corte con

ordinanza di manifesta infondatezza n. 109 del 1988 - proprio per la

involontarietà dell'acquisto della cittadinanza straniera, elemento

idoneo ad escludere gli abusi viceversa ipotizzabili nel caso,

contemplato sub 1, di chi spontaneamente acquista una cittadinanza

straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria

residenza".

Le situazioni poste a confronto sarebbero qui rese omogenee da un

comune accadimento involontario: la nascita all'estero ( ex art. 7)

ed il difetto di volontà nell'acquisto della cittadinanza straniera

( ex art. 8, n. 2) ma riceverebbero un diverso trattamento.

Secondo il Tribunale rimittente inoltre, un ulteriore e più

significativo profilo d'illegittimità deriverebbe dalla stretta

analogia tra la situazione de qua e quella che ha dato luogo alla

declaratoria d'illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n.

974 del 1988.

Il principio della ultrattività della cittadinanza non potrebbe

altresì giustificare impedimenti al mutamento della cittadinanza

senza un'evidente violazione dell'art. 2 della Costituzione.

Argomenta infine il giudice a quo che i doveri ex art. 52 della

Costituzione possono ritenersi attuali solo in presenza di un

effettivo vincolo del soggetto con lo Stato italiano "ancorché non

identificabile con la cittadinanza" e non possono viceversa tradursi

in un obbligo giuridico penalmente sanzionato per chi abbia

conservato con lo Stato stesso solo il legame morale costituito dalla

perduta cittadinanza. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale militare di Verona, con ordinanza del 13

novembre 1991 (R.O. n. 42 del 1992), ha sollevato, in relazione agli

artt. 2, 3 e 52 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, lett. b), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n.

237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e

nell'Aeronautica), con riferimento all'art. 8, ultimo comma, della

legge 13 giugno 1912, n. 555 (Sulla cittadinanza italiana), nella

parte in cui non prevede l'esenzione dagli obblighi di leva per

coloro che, avendo perduto la cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto di quella di altro Stato, siano tenuti al servizio

militare verso quest'ultimo.

2. - La questione è fondata.

La conservazione dell'obbligo del servizio militare a carico di

coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana, sancita dalla

legge n. 555 del 1912, sembra ispirata alla ratio prevalente di

garantire una platea per la formazione dei contingenti di leva anche

con la coscrizione degli emigrati non più cittadini.

Tale finalità è divenuta anacronistica.

L'art. 13 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del

1948 ha sancito per ogni individuo il diritto di "lasciare qualsiasi

paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese".

Quale che sia il valore delle Dichiarazioni di principi, non v'è

dubbio che tra i diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2

della Costituzione della Repubblica sia da individuarsi anche il

diritto di abbandonare il proprio paese.

Sicché una legislazione che ostacolasse l'esercizio di questo

diritto fondamentale si porrebbe fuori dall'attuale contesto di

valori giuridici internazionali e costituzionali.

È inoltre da tener presente che la prassi internazionale

dominante induce a ritenere esistente una norma generale, che vincola

gli Stati a non assoggettare ad obblighi militari cittadini

stranieri.

In base alla conformazione dell'ordinamento giuridico italiano

alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute,

statuita dall'art. 10, primo comma, della Costituzione, una normativa

che continuasse a richiedere il servizio militare ai non cittadini

contrasterebbe la norma generale internazionale, violando la

Costituzione.

È proprio per adeguare ad un tale mutato contesto il nostro

ordinamento interno che l'art. 22 della legge 5 febbraio 1992, n. 91

(Nuove norme sulla cittadinanza) stabilisce: "Per coloro i quali,

alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già

perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 8 della legge 13

giugno 1912, n. 555, cessa ogni obbligo militare".

Entrando la citata legge in vigore sei mesi dopo la data di

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1992, essa non

è immediatamente applicabile nel giudizio a quo, rispetto alla cui

impostazione resta estranea come ius superveniens.

3. - Peraltro, tutto ciò premesso, l'accoglimento della

questione, nei limiti in cui è stata sollevata, si radica nella

giurisprudenza di questa Corte. Le disposizioni oggi denunciate,

nella parte in cui non prevedono l'esenzione dall'obbligo del

servizio militare per coloro che hanno perduto la cittadinanza

italiana a seguito dell'acquisto di quella di altro Stato, nel quale

abbiano già prestato servizio militare, sono state dichiarate

costituzionalmente illegittime per violazione del principio di

parità di trattamento, di cui all'art. 3 della Costituzione (sent.

n. 974 del 1988).

Invero, per l'art. 5 della Convenzione di Strasburgo del 6 maggio

1963 (sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli

obblighi militari in caso di cittadinanza plurima), ratificata con

legge 4 ottobre 1966, n. 876, chiunque possegga doppia o plurima

cittadinanza è tenuto agli obblighi militari nei confronti di uno

solo degli Stati di cui sia cittadino. A fortiori tale trattamento va

dunque applicato a chi ha perduto la cittadinanza italiana e possegga

in atto la sola cittadinanza straniera.

Ma non v'è chi non veda la equivalenza delle situazioni di chi ha

prestato e di chi sia tenuto a prestare il servizio militare nello

Stato straniero di cui sia divenuto cittadino.

Ne consegue l'eadem ratio decidendi per la questione de qua

rispetto al precedente illustrato.

4. - Restano pertanto assorbiti i profili proposti rispetto agli

altri parametri, di cui agli articoli 2 e 52 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, lett. b),

del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio

nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica) e 8, ultimo comma,

della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Sulla cittadinanza italiana),

nella parte in cui non prevedono che siano esentati dagli obblighi di

leva coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana a seguito

dell'acquisto di quella di un altro Stato nel quale siano tenuti a

prestare il servizio militare.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:278 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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