Corte costituzionale

Sentenza n. 277/1991

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/06/1991 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma

diciassettesimo, e della tabella C della legge 1° aprile 1981, n. 121

(Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza),

come sostituita dall'art. 9 della legge 12 agosto 1982, n. 569

(Disposizioni concernenti taluni ruoli del personale della polizia di

Stato e modifiche relative ai livelli retributivi di alcune

qualifiche e all'articolo 79 della legge 1° aprile 1981, n. 121),

nonché della nota in calce alla tabella, promosso con ordinanza

emessa il 12 febbraio 1991 dal Consiglio di Stato, sezione IV

giurisdizionale, nel ricorso proposto dal Ministero dell'interno ed

altri contro Asci Gabriele ed altri, iscritta al n. 252 del registro

ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione di Asci Gabriele ed altri nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1991 il Giudice relatore

Vincenzo Caianiello;

Uditi gli avvocati Lucio V. Moscarini, Fabrizio Fabrizi e Maurizio

Gargiulo per Asci Gabriele ed altri e l'avvocato dello Stato

Francesco Cocco per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del giudizio di appello per l'annullamento della

sentenza n. 1614 del 1989 del tribunale amministrativo regionale del

Lazio, sez. I-bis, che aveva attribuito ad alcuni sottufficiali

dell'arma dei carabinieri il trattamento retributivo di talune

qualifiche del personale della polizia di Stato (in luogo di altre),

sul presupposto dello svolgimento delle medesime funzioni, il

Consiglio di Stato, sez. IV, con ordinanza emessa il 12 febbraio

1991, partendo dalla premessa dell'inesistenza di disposizioni di

legge sulle quali potesse fondarsi l'attribuzione, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 43,

diciassettesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo

ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza) nonché

dell'allegata tabella C, come sostituita dall'art. 9 della legge 12

agosto 1982, n. 569 (Disposizioni concernenti taluni ruoli del

personale della polizia di Stato e modifiche relative ai livelli

retributivi di alcune qualifiche e all'art. 79 della legge 1° aprile

1981, n. 121), in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della

Costituzione.

2. - Il giudice rimettente, dopo aver rilevato che le funzioni e

le mansioni di istituto dei sottufficiali dei carabinieri

corrispondono a quelle degli ispettori della polizia di Stato (ad

eccezione del vice brigadiere che dovrebbe essere equiparato al

sovrintendente capo), secondo le corrispondenze tra qualifiche e

gradi accertate dal giudice di primo grado e non contestate dalle

amministrazioni appellanti, e dopo aver ricordato, de iure condendo,

che il Governo si è reso promotore di un disegno di legge (atto

Senato n. 2608) per la istituzione, nell'arma dei carabinieri e nel

corpo della guardia di finanza, del ruolo dei luogotenenti, con il

dichiarato intento di sanare una situazione definita di sperequazione

rispetto a categorie di personale che svolgono funzioni "in tutto o

in parte identiche o analoghe", sospetta di incostituzionalità il

combinato disposto dell'art. 43, diciassettesimo comma, (che rinvia,

per l'equiparazione del personale della polizia di Stato con quello

delle altre forze di polizia, all'allegata tabella C, di detta

tabella nonché della nota in calce ad essa (nella quale si precisa

che "non sono incluse le qualifiche degli ispettori, in quanto non vi

è corrispondenza.. .. .. con i gradi del personale delle altre forze

di polizia").

In particolare, sul punto della rilevanza, il giudice a quo

sottolinea che l'intervento della Corte, in caso di accoglimento

della questione, dovrebbe essere duplice: da un canto, di carattere

caducatorio nei confronti della nota in calce alla tabella, così

eliminando dall'ordinamento la dichiarata non corrispondenza che vi

si legge, e, dall'altro, di carattere additivo per effetto del quale,

in seguito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della

mancata equiparazione economica, gli appellati del giudizio

principale potrebbero conseguire il trattamento economico superiore

richiesto con l'originario ricorso al T.A.R.

3. - Nel merito si sostiene, nell'ordinanza di rimessione, che

l'art. 43, sedicesimo comma, della legge n. 121 del 1981, prevedendo

che il trattamento economico del personale della polizia di Stato è

esteso all'arma dei carabinieri e agli altri corpi di polizia, fissa

un principio fondamentale che riflette una precisa scelta del

legislatore, il quale però non detta espressamente il criterio

applicativo di detto principio, limitandosi a disporre (nel

successivo diciassettesimo comma) che la equiparazione tra le due

categorie di personale avviene sulla base della contestata tabella.

Dopo aver osservato che "l'equiparazione" non è un criterio

applicativo del principio generale di estensione del trattamento

economico, ma "un'operazione" che deve necessariamente ispirarsi ad

un criterio, pena la assoluta arbitrarietà dei risultati cui si

perviene, il giudice a quo sostiene che l'unico criterio

legittimamente applicabile debba essere quello funzionale, nel senso

che ad identità od omogeneità di funzioni deve corrispondere pari

trattamento economico.

In concreto l'equiparazione effettuata con la tabella e la

dichiarata mancata corrispondenza tra qualifiche del ruolo degli

ispettori della polizia di Stato e gradi dei sottufficiali dei

carabinieri si porrebbero in violazione del principio di perequazione

retributiva, desumibile dal combinato disposto dell'art. 3, primo

comma, e dell'art. 36, primo comma, parte prima, della Costituzione,

cui si richiama la legge quadro sul pubblico impiego n. 93 del 1983.

4. - La disciplina denunciata sarebbe poi in contrasto con il

principio di razionalità (art. 3, primo comma, della Costituzione),

in quanto un'equiparazione disancorata dal criterio funzionale

violerebbe la regola sostanziale dell'estensione del trattamento

economico posta dall'art. 43, sedicesimo comma, della legge.

Inoltre, la tabella, che doveva individuare la equiparazione

voluta, avrebbe dovuto contenere solo due termini di comparazione e

non effettuare invece, come ha fatto, una duplice comparazione, la

prima delle quali tra i gradi del disciolto corpo delle guardie di

pubblica sicurezza con le nuove figure dell'ordinamento del personale

della polizia, di modo che la dichiarata mancata corrispondenza delle

qualifiche degli ispettori sembrerebbe frutto più del meccanismo di

duplice comparazione, che non di una razionale scelta legislativa.

5. - Da ultimo, la normativa denunciata si porrebbe in violazione

del principio desumibile dal combinato disposto degli artt. 3, primo

comma e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della

ragionevolezza, per cui la legge deve trattare in maniera eguale

situazioni uguali, sia sotto quello dell'imparzialità intesa come

non arbitrarietà della disciplina adottata.

6. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, chiedendo il rigetto della questione e riservandosi di

formulare le proprie deduzioni.

7. - Si sono costituite le parti private con unica memoria nella

quale, a sostegno dell'ordinanza di rimessione, ricordano che il

previgente assetto giuridico della pubblica sicurezza prevedeva una

struttura militare (il corpo delle guardie di pubblica sicurezza),

formata da ufficiali, sottufficiali e truppa, e, accanto ad essa,

funzionari civili che rivestivano le varie qualifiche da commissario

in su. Lo stato economico di tutto il personale militare era

disciplinato dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, secondo un

trattamento uniforme.

Con l'entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121, che ha

smilitarizzato il corpo delle guardie di pubblica sicurezza e

provveduto alla riforma dell'amministrazione, sono divenuti "forze di

polizia" quei pubblici dipendenti che, civili, militari o

militarizzati (v. il corpo forestale dello Stato), hanno compiti

inerenti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; si è

così attuato lo sganciamento dei militari dell'arma dei carabinieri

(e degli altri corpi) rispetto al restante personale militare, e

mentre ai primi il trattamento economico è conferito ob relationem a

quello delle forze di polizia, al secondo continua ad applicarsi il

previgente sistema introdotto con la legge n. 312 del 1980.

Fermo restando che lo stato giuridico (civile per gli appartenenti

alla polizia di Stato e militare per l'arma dei carabinieri) è

assolutamente ininfluente rispetto al trattamento retributivo che

deve restare unitario per effetto del principio generale di

estensione di cui all'art. 43, sedicesimo comma, della legge n. 121

del 1981, nella memoria si evidenzia che le mansioni attribuite ai

vari gradi del ruolo dei sottufficiali dell'arma sono omogenee, per

quantità e qualità, a quelle corrispondenti svolte dagli

appartenenti al ruolo degli ispettori della polizia di Stato (con la

sola eccezione del vice brigadiere che svolge mansioni equiparabili a

quelle del sovrintendente capo), e che sulla base di detta

omogeneità non può che spettare uno stesso trattamento economico,

secondo l'orientamento consolidato in varie decisioni della Corte

costituzionale.

8. - In prossimità dell'udienza, l'avvocatura generale dello

Stato ha presentato una memoria nella quale eccepisce

l'inammissibilità della questione, sotto il profilo che l'intervento

additivo richiesto esulerebbe dai limiti che la stessa Corte

costituzionale ha posto ai poteri propri del giudice delle leggi e

ciò sia perché l'attribuzione del beneficio invocato non

costituisce l'unico modo di disciplina adeguata o la conseguenza di

un procedimento logico necessitato, sia perché la pronunzia

suggerita dal giudice rimettente dovrebbe comunque essere preceduta

da un'indagine circa la asserita corrispondenza di mansioni, che non

spetta alla Corte di effettuare.

Nel merito, la difesa dello Stato ha rilevato la infondatezza

dell'incidente di costituzionalità, perché, pur ammettendo la

corrispondenza delle funzioni, potrebbe al massimo ravvisarsi tra diverse disposizioni legislative (art. 43, sedicesimo e diciassettesimo

comma, e tabella), tutte di eguale rango, una contraddittorietà non

costituzionalmente rilevante e, comunque, non sanzionabile dalla

Corte.

Piuttosto è da sottolineare che la carriera del personale

dell'amministrazione della polizia di Stato e quella dei carabinieri

(la prima civile e la seconda militare) sono ben distinte e

diversamente disciplinate, così da potersi giustificare, quanto meno

con riferimento ai parametri invocati, un differente trattamento

economico.

9. - Nel corso dell'udienza pubblica le parti hanno ulteriormente

ribadito le rispettive posizioni. Considerato in diritto

1. - In sede di giudizio di appello promosso dai ministeri

dell'interno, del tesoro e della difesa, avverso una sentenza del

tribunale amministrativo regionale del Lazio - che aveva determinato

il trattamento retributivo spettante ai sottufficiali dell'arma dei

carabinieri, mediante un' equiparazione tra i gradi dei sottufficiali

predetti e le qualifiche del personale della polizia di Stato diversa

da quella risultante dalla tabella C allegata alla legge 1° aprile

1981, n. 121 - il Consiglio di Stato ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 43, diciassettesimo comma,

della legge anzidetta, e dell'allegata tabella, come modificata dalla

legge 12 agosto 1982, n. 569, "nella parte in cui i sottufficiali dei

carabinieri dal grado di vice-brigadiere a quello di maresciallo

maggiore aiutante sono inquadrati rispettivamente nelle qualifiche da

sovrintendente qualifica iniziale a sovrintendente qualifica finale",

nonché della "nota in calce alla tabella medesima nella quale si

dichiara che nella tabella non sono incluse le qualifiche degli

ispettori in quanto non vi è corrispondenza con i gradi del

personale delle altre forze di polizia, relativamente ai gradi dei

sottufficiali dell'arma dei carabinieri".

Ad avviso del giudice a quo "l'equiparazione effettuata con la

tabella.. .. .. nonché la dichiarata mancata corrispondenza tra

qualifiche del ruolo degli ispettori e gradi dei sottufficiali dei

carabinieri" violano: a) "il principio di perequazione retributiva

rilevabile dal combinato disposto degli articoli 3, primo comma, e

36, primo comma, parte prima, della Costituzione"; b) l'art. 3, primo

comma, della Costituzione, "sotto il profilo del principio di

razionalità della legge", in quanto l'effettuata equiparazione non

tiene conto del contenuto delle funzioni proprie delle qualifiche e

dei gradi messi a raffronto; c) "il principio desumibile dal

combinato disposto degli articoli 3, primo comma, e 97 della

Costituzione, sia sotto il profilo della clausola generale di

ragionevolezza per cui la legge deve trattare in maniera eguale

situazioni uguali, sia sotto quello più specifico

dell'imparzialità, intesa come non arbitrarietà della disciplina

adottata".

Nell'ordinanza di rinvio si precisa, dal punto di vista della

rilevanza della questione, che, "se accolta l'eccezione, il giudice

delle leggi ben potrebbe operare un intervento caducatorio nei

confronti della nota in calce alla tabella C, così eliminando

dall'ordinamento la dichiarata non corrispondenza che ivi si legge,

ed un intervento conseguentemente additivo per effetto del quale - ed

in specie dell'illegittimità costituzionale della mancata

equiparazione economica - gli appellati potrebbero conseguire il

trattamento economico superiore da loro richiesto con l'originario

ricorso al T.A.R.".

2. - Preliminarmente, al fine di precisare i termini e l'oggetto

della questione, è necessario chiarire che questa non può essere

intesa nel senso rappresentato in quel punto dell'ordinanza di rinvio

soprariportato che indica la disposizione sospetta di

incostituzionalità in "quella risultante dal combinato disposto

dell'art. 43, diciassettesimo comma, della legge n. 121 del 1981 e

della tabella C.. .. .. nella parte in cui i sottufficiali dei

carabinieri dal grado di vice-brigadiere a quello di maresciallo

maggiore aiutante sono inquadrati rispettivamente nelle qualifiche da

sovrintendente qualifica iniziale a sovrintendente qualifica finale".

In verità nel punto testé richiamato l'ordinanza di rinvio (che

pur in altre parti sembra tener presente l'esatta portata ed il

preciso significato di detta disposizione), nell'individuare in tal

modo le parti della normativa oggetto di censura, attribuisce loro un

significato che non risulta dal testo, perché questo prevede non un

inquadramento in qualifiche, come asserisce l'ordinanza, bensì una

equiparazione, ai soli fini del trattamento economico, "degli

appartenenti alla polizia di Stato con quelli delle altre forze di

polizia". La questione deve, perciò, essere intesa correttamente e

quindi esaminata nei termini risultanti dal tenore della disciplina

oggetto di censura, cioè nel senso (di cui del resto sembra pur

essere consapevole il giudice a quo) che essa riguarda soltanto gli

aspetti relativi al trattamento economico dei sottufficiali dell'arma

dei carabinieri, senza alcuna incidenza sull'ordinamento della loro

carriera.

3. - L'avvocatura generale dello Stato ha formulato un'eccezione

di inammissibilità, sostenendo che il giudice a quo "non chiede

soltanto alla Corte una semplice sentenza che provochi la cessazione

di efficacia della norma impugnata ai sensi dell'art. 136 della

Costituzione, bensì anche un intervento additivo.. .. .. (che)

eccede i limiti che la stessa Corte ha posto al potere manipolativo

proprio del giudice delle leggi", essendo la Corte stata chiamata "a

stabilire essa stessa la retribuzione spettante ad alcuni

sottufficiali dell'arma dei carabinieri", il che comporterebbe

"un'indagine, che non sembra possibile inquadrare tra le attribuzioni

della Corte".

Da quanto precede risulta che l'eccezione, ancorché tendente a

paralizzare in limine il giudizio della Corte nel suo complesso, in

realtà per come è formulata e per gli argomenti che adduce riguarda

soltanto la seconda parte del petitum e quindi potrà essere ripresa

in prosieguo, dopo la pronuncia relativa alla prima parte di esso

concernente la declaratoria di illegittimità costituzionale della

normativa denunciata, pronuncia questa pacificamente riconducibile ai

poteri propri della Corte ai sensi dell'art. 136 della Costituzione.

4.1. - La questione, in quanto diretta ad ottenere la

dichiarazione di illegittimità costituzionale della suddetta

normativa, è fondata.

L'art. 43 della legge n. 121 del 1981 estende (sedicesimo comma)

all'arma dei carabinieri il trattamento economico previsto per il

personale della polizia di Stato e dispone (diciassettesimo comma)

che l'equiparazione degli appartenenti alla polizia di Stato alle

altre forze di polizia, tra le quali è annoverata l'arma dei

carabinieri, avviene sulla base della tabella allegata alla legge

stessa.

Devesi in proposito notare che, prima dell'entrata in vigore di

questa legge, la corrispondenza del trattamento economico degli

appartenenti al corpo delle guardie di pubblica sicurezza, essendo

all'epoca anche quest'ultimo un corpo militare, con quello dell'arma

dei carabinieri era assicurata in base ad un dato omogeneo,

costituito dai gradi militari in cui ciascuna di dette forze si

articolava. Ma una volta che, per effetto della riforma di cui alla

citata legge n. 121 del 1981, il personale del corpo delle guardie di

pubblica sicurezza è transitato nella polizia di Stato, i cui

appartenenti sono inquadrati nel pubblico impiego fra i dipendenti

civili, la suddivisione di detto personale è stata prevista (art. 36

della legge, che all'uopo reca delega al Governo) non più in gradi,

bensì in ruoli e precisamente in quelli degli agenti, degli

assistenti, dei sovrintendenti, degli ispettori, dei commissari e dei

dirigenti, ciascuno dei quali caratterizzato dal tipo di mansioni o

di funzioni. In particolare dall'art. 36 citato risulta che il ruolo

degli ispettori di polizia, da articolarsi in almeno quattro

qualifiche, è immediatamente sottordinato a quello dei commissari

(dal quale inizia, nella tabella, l'equiparazione retributiva con i

gradi degli ufficiali dei carabinieri) e che il ruolo dei

sovrintendenti, da articolarsi esso pure in almeno quattro

qualifiche, è immediatamente sottordinato al ruolo degli ispettori.

Successivamente all'emanazione di detta legge, in attuazione della

delega ivi prevista, il d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 ha suddiviso

(art. 25) in quattro qualifiche il ruolo degli ispettori determinando

le relative funzioni (art. 26) e, parimenti, ha suddiviso (art. 16)

il ruolo dei sovrintendenti in quattro qualifiche, individuandone le

funzioni (art. 17).

4.2. - L'assunto da cui muove l'ordinanza di rinvio è che, non

avendo la legge dettato in modo espresso il criterio per la

compilazione della tabella di equiparazione, "l'unico criterio

legittimamente applicabile.. .. .. non può che essere quello

funzionale, quello cioè che tiene conto che ad identità di funzioni

non può che corrispondere pari trattamento economico". L'assunto

deve essere condiviso perché il nuovo ordinamento della polizia di

Stato si uniforma, sul punto della suddivisione del personale, al

generale assetto dei dipendenti civili dello Stato, che, a partire

dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, si suddivide non più in carriere

(né tantomeno in gradi, già venuti meno con lo Statuto degli

impiegati civili dello Stato del 1957) bensì in qualifiche,

caratterizzate dal tipo di funzioni che le contraddistinguono, in

attuazione del principio, ritenuto in generale consono all'art. 36

della Costituzione, della tendenziale corrispondenza del trattamento

economico al tipo di funzioni esercitate, cioè in base al criterio

che l'ordinanza di rinvio definisce "funzionale".

Ebbene, dovendosi convenire che è questo il criterio che

tendenzialmente ispira l'assetto retributivo dei dipendenti pubblici,

una volta che lo stesso legislatore ha già ritenuto di estendere ai

carabinieri (art. 43, sedicesimo comma, della legge n. 121 del 1981)

il trattamento retributivo della polizia di Stato, l'equiparazione

prevista dallo stesso art. 43, diciassettesimo comma, fra i vari

livelli delle due categorie di personale, suddivise la prima in gradi

e la seconda in qualifiche, sarebbe dovuta risultare, nella

richiamata tabella C, come determinata in base al "criterio

funzionale", perché il solo idoneo a rendere omogeneo, sotto il

denominatore comune delle funzioni, il trattamento economico del

personale inquadrato nei rispettivi apparati secondo articolazioni

diverse.

La tabella, invece, non solo non lascia intendere se tale criterio

sia stato seguito, ma conferma l'ipotesi opposta quando, avendo

omessa l'indicazione delle qualifiche degli ispettori di polizia,

spiega l'esclusione in base alla considerazione, esplicitata nella

nota in calce, secondo cui "non vi è corrispondenza con i gradi e le

qualifiche del precedente ordinamento della pubblica sicurezza né

con i gradi del personale delle altre forze di polizia" e quindi, in

particolare, con i gradi dei sottufficiali dei carabinieri cui si

riferisce il giudizio a quo.

Ma tale spiegazione, oltre ad essere inappagante, è comunque

superflua se non addirittura fuorviante relativamente al punto in cui

richiama il precedente ordinamento del corpo delle guardie di

pubblica sicurezza. Inappagante, perché, una volta ritenutosi da

parte del legislatore di spiegare in nota alla tabella che la ragione

della non inclusione delle qualifiche degli ispettori dipende dalla

loro non corrispondenza ai gradi dei sottufficiali, sarebbe stato

necessario potersi dedurre, dal contesto della tabella stessa, la

ragionevolezza della scelta mentre, in mancanza di ogni altra

indicazione circa il criterio seguito, l'esclusione appare

irragionevole. E ciò tanto più che la tabella, nella prima colonna,

riporta (peraltro in modo incompleto) i gradi del precedente

ordinamento del corpo delle guardie di pubblica sicurezza dal quale

provengono, tra le altre, alcune categorie di sottufficiali (in

precedenza equiparate ai sottufficiali dei carabinieri) confluite

nelle qualifiche degli ispettori. E poiché almeno in un caso, cioè

proprio relativamente agli appartenenti ad uno dei gradi non

riportati nella tabella dei sottufficiali di pubblica sicurezza (ma

l'esempio è indicativo dell'impossibilità di rinvenire un criterio

ragionevole nell' effettuata equiparazione), l'inquadramento in una

delle nuove qualifiche di ispettore è previsto (art. 10 del d.P.R.

24 aprile 1982, n. 336) in modo automatico, in base cioè all'ordine

di graduatoria ed a contingenti numerici, soltanto un' oggettiva

diversità delle qualifiche, riscontrabile in base al criterio della

specificità delle funzioni ad esse connesse, avrebbe potuto far

ritenere non irragionevole il venir meno della possibilità di

equiparazione dei sottufficiali dei carabinieri a quelli - cui erano

in precedenza equiparati - automaticamente transitati negli

ispettori, continuando a svolgere funzioni di polizia. Né è

influente che le modalità di inquadramento siano state previste solo

successivamente, con il citato d.P.R. n. 336 del 1982, cioè dopo la

legge n. 121 cui è allegata la tabella. Difatti quest'ultima è

stata confermata anche successivamente al suddetto d.P.R., nella

tabella allegata alla legge n. 569 del 1982 (tenuta presente

nell'ordinanza di rinvio che, come si è detto, estende anche ad essa

la censura), che ha mantenuto sul punto la precedente esclusione,

nell'assunto, esplicitato sempre nella nota, della "non

corrispondenza" con i gradi dei sottufficiali dei carabinieri.

Ma il riferimento della nota ai gradi e alle qualifiche del

precedente ordinamento della pubblica sicurezza è, comunque, come si

è accennato, superfluo se non addirittura fuorviante perché, come

esattamente si osserva nell'ordinanza di rinvio, la tabella C,

allegata alla legge, avrebbe "dovuto assolvere al solo compito di

individuare l'equiparazione voluta dal diciassettesimo comma

dell'art. 43: avrebbe dovuto, cioè, essere una tabella con due soli

termini di confronto", le nuove qualifiche della polizia di Stato da

una parte, i gradi dell'arma dei carabinieri dall'altra, mentre,

poiché "nessuna disposizione letterale della legge n. 121 prevedeva

la prima comparazione.. .. .., è ragionevole ritenere che la

dichiarata mancata corrispondenza delle qualifiche degli

ispettori........ sia frutto più del meccanismo di duplice

comparazione sopra ricordato che non di una razionale scelta

legislativa". A corroborare questa conclusione sta non soltanto il

rilievo che nella prima colonna della tabella non sono neppure

elencati tutti i gradi dei sottufficiali del preesistente corpo delle

guardie di pubblica sicurezza - il che altera la successiva

comparazione con i gradi dei sottufficiali dei carabinieri, qualora

questa seconda comparazione sia stata compiuta tenendo conto della

prima - ma anche la considerazione che la confluenza del personale

dei sottufficiali del corpo delle guardie di pubblica sicurezza è

avvenuta nel nuovo ordinamento secondo modalità che non consentono

di utilizzare detta comparazione sotto il profilo funzionale.

Tutto ciò conferma la tesi dell'irragionevolezza dell'esclusione

dalla tabella delle qualifiche degli ispettori di polizia e

conseguentemente della avvenuta equiparazione retributiva di tutti i

gradi dei sottufficiali dei carabinieri soltanto al ruolo dei

sovrintendenti di polizia perché, non risultando che ciò sia

avvenuto sulla base di un criterio collegato alla corrispondenza

delle funzioni, va ravvisata un'intima contraddizione fra la norma

(art. 43, diciassettesimo comma) che rinvia alla tabella e

quest'ultima, che non risponde allo scopo per cui è prevista.

4.3. - Né sul punto può condividersi l'assunto difensivo

dell'avvocatura generale dello Stato secondo cui, "pur ritenuta

quella corrispondenza di funzioni e pur interpretata la norma

sull'estensione del trattamento economico come riferita

esclusivamente alle funzioni, ne deriverebbe una mera

contraddittorietà che peraltro non realizza in sé una

illegittimità costituzionale rilevabile e sanzionabile dalla Corte".

A questa conclusione non si può aderire in quanto una norma (come

quella risultante, nella specie, dall'art. 43 e dalla tabella cui

questo rinvia), riconosciuta contraddittoria perché formulata in

modo da risultare incoerente rispetto al fine che si prefigge,

contrasta, in base al principio di ragionevolezza, con l'art. 3,

primo comma, della Costituzione, cui nella specie - vertendosi nella

materia dell'ordinamento dei pubblici uffici - esattamente

nell'ordinanza di rimessione si è fatto riferimento, in connessione

con l'art. 97 della Costituzione.

4.4. - Il canone della ragionevolezza non potrebbe, d'altronde,

ritenersi rispettato in base alla considerazione che l'esclusione

sarebbe fondata sulla "necessaria correlazione tra carriere

(esecutiva, di concetto, direttiva) e trattamento economico", il che

non consentirebbe al ruolo degli ispettori di polizia - in quanto

"intermedio" (anche in relazione al titolo di studio, in base al

quale, a regime, vi si accede) tra carriera (direttiva) dei

commissari (cui sono equiparati i primi gradi degli ufficiali) e

carriera (esecutiva) dei sovrintendenti - di essere equiparato ad

alcuno dei gradi dei sottufficiali dei carabinieri, in precedenza

allineati alla carriera esecutiva indipendentemente dal tipo delle

funzioni esercitate.

Infatti una prospettazione del genere, tendente a rivalutare la

suddivisione in "carriere" (di cui, nella specie, verrebbero in

evidenza quella esecutiva e quella di concetto), a sua volta legata

al livello del titolo di studio richiesto per l'accesso a ciascuna di

esse, non solo non ha fondamento nel testo normativo del nuovo

ordinamento della polizia di Stato (che parla di ruoli e di

qualifiche, contraddistinti per funzioni), ma non trova neppure

riscontro nell'ordinamento degli impiegati civili dello Stato,

perché la suddivisione in carriere, come ricordato in precedenza, è

stata da tempo superata per far luogo alla suddivisione in qualifiche

funzionali del personale. Che quello delle carriere sia un concetto

non più utilizzabile, è desumibile d'altronde, come osserva

l'ordinanza di rinvio, dallo stesso art. 43 della legge n. 121 del

1981, che al nono comma attribuisce ai marescialli maggiori carica

speciale - cioè a sottufficiali - lo stesso trattamento economico

previsto per l'ispettore di terza qualifica di cui al settimo comma,

lett. d), e che al settimo comma, lett. e), prevede il medesimo

livello retributivo tanto per l'ispettore di quarta qualifica quanto

per le prime due qualifiche del ruolo direttivo.

4.5. - Ad ulteriore sostegno della irragionevolezza, va poi

considerata la stessa prospettazione da cui muove il giudice a quo.

Egli, infatti, dopo aver dichiarato di condividere in punto di fatto

l'equiparazione compiuta nella sentenza di primo grado - precisando

di non poterne trarre conseguenze sul piano normativo in mancanza di

un atto avente forza di legge, che auspica possa essere sostituito da

un intervento additivo di questa Corte - sottolinea, senza però

specificare analiticamente tutte le posizioni soggettive

raffrontabili, che le analogie e le identità, tra i compiti assolti

dagli ispettori di polizia e da taluni gradi dei carabinieri,

avrebbero dovuto essere considerate proprio ai fini

dell'equiparazione voluta dalla legge. Osserva in proposito la Corte

che, invece, la tabella risulta compilata in modo tale da non

permettere di stabilire, anche a causa delle omissioni prima

ricordate, se l'esclusione delle qualifiche degli ispettori dalla

comparazione con i gradi dei sottufficiali dei carabinieri sia

avvenuta in ragione di un'effettiva specificità delle funzioni

connesse a quelle qualifiche perché ritenute non assimilabili a

quelle dei predetti sottufficiali.

4.6. - Nemmeno può stabilirsi se sia stata considerata la

tradizionale unitarietà del comparto della polizia di sicurezza,

costituito dalla polizia di Stato e dall'arma dei carabinieri,

unitarietà che si desume dalle attribuzioni previste per i

rispettivi ordinamenti e che congiuntamente li caratterizza, proprio

sotto il profilo funzionale, rispetto ad altre forze di polizia.

Questo concetto è ribadito dall'art. 16, primo comma, della legge

n. 121 del 1981, in virtù del quale (lett. a) l'arma dei carabinieri

è posta sullo stesso piano della polizia di Stato essendo definita

"forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza", mentre

le altre forze di polizia, in quanto istituzionalmente titolari di

diverse specifiche funzioni, sono nello stesso articolo menzionate

solo per il concorso che possano essere chiamate a prestare

nell'espletamento di tale servizio.

Non essendovi perciò tra il complesso delle funzioni proprie

della polizia di Stato e di quelle proprie dell'arma dei carabinieri

apprezzabili diversità, l'esclusione dalla tabella di equiparazione

delle qualifiche degli ispettori non trova, anche sotto questo

aspetto, ragionevole spiegazione.

L'unitarietà del comparto, polizia di Stato, arma dei

carabinieri, rende perciò ancora più difficile ipotizzare (come

invece si è fatto quando si è escluso dalla tabella il ruolo degli

ispettori) funzioni assegnate alla prima che non corrispondano a

funzioni proprie dall'arma dei carabinieri, ciò risultando anche dai

lavori preparatori della legge n. 121 del 1981, in cui si afferma che

la nuova figura degli ispettori di polizia non può essere motivo per

"rivendicare la scoperta di funzioni diverse" (Relazione della II

Commissione permanente della Camera dei deputati - VIII legislatura -

Atto Camera nn. 895 ed altri A, pag. 17).

4.7. - Sulla base delle considerazioni che precedono deve essere

dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, comma

diciassettesimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, della tabella C

allegata a detta legge nonché della nota in calce alla tabella, nella

parte in cui non includono, ai fini della equiparazione del

trattamento economico dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri, le

qualifiche degli ispettori della polizia di Stato, così omettendo

l'individuazione della corrispondenza con le funzioni connesse ai

gradi dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri.

5. - Fatta salva naturalmente la possibilità di continuare in via

provvisoria ad erogare agli interessati il trattamento economico

risultante dalla tabella dichiarata illegittima fino alle

determinazioni conseguenti alla presente pronuncia, questa non può

spingersi oltre la dichiarazione di illegittimità costituzionale nei

sensi anzidetti. Un "intervento conseguentemente additivo", anch'esso

espressamente richiesto nell'ordinanza di rinvio, è precluso alla

Corte dal contenuto del quesito (v. ordinanza n. 782 del 1988,

sentenze nn. 44 del 1991, 82 del 1989 e ordinanza n. 722 del 1988; v.

altresì: sentenze nn. 25 del 1991, 29 del 1990, 1107 del 1988,

ordinanza n. 475 del 1987, sentenze nn. 115 del 1987, 80 del 1987,

109 del 1986, 39 del 1986; cfr. inoltre: sentenze nn. 497 del 1988 e

560 del 1987; v. infine: sentenza n. 123 del 1987 e ordinanza n. 253

del 1986), dovendo in parte qua essere condivisa l'eccezione di

inammissibilità dell'avvocatura generale dello Stato cui si è fatto

riferimento in precedenza (punto 3).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 43,

diciassettesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo

ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza), della

tabella C allegata a detta legge, come sostituita dall'art. 9 della

legge 12 agosto 1982, n. 569 (Disposizioni concernenti taluni ruoli

del personale della polizia di Stato e modifiche relative ai livelli

retributivi di alcune qualifiche e all'art. 79 della legge 1° aprile

1981, n. 121) nonché della nota in calce alla tabella, nella parte

in cui non includono le qualifiche degli ispettori di polizia, così

omettendo la individuazione della corrispondenza con le funzioni

connesse ai gradi dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta il 3 giugno 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:277 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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