Corte costituzionale

Sentenza n. 276/2001

Altra decisione · depositata il 23/07/2001 · relatore Giovanni Maria Flick

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito

dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari della

Procura della Repubblica presso il tribunale di Mantova, notificato

al consigliere regionale Enzo Lucchini in data 16 ottobre 2000, per

il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa, promosso con

ricorso della regione Lombardia, notificato il 30 novembre 2000,

depositato in cancelleria il 19 dicembre 2000 ed iscritto al n. 62

del registro conflitti 2000.

Udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 2001 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick;

Udito l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Regione

Lombardia.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 30 novembre 2000 e depositato il

19 dicembre 2000, la Regione Lombardiaha proposto conflitto di

attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla

"informazione di garanzia"(recte: avviso della conclusione delle

indagini preliminari, a norma dell'art. 415-bis cod. proc. pen.),

asseritamente notificato al consigliere regionale Enzo Lucchini il

16 ottobre 2000 dalla procura della Repubblica presso il tribunale di

Mantova, "per eventualmente rispondere del reato di diffamazione a

mezzo stampa nei confronti del direttore generale della azienda

ospedaliera Carlo Poma di Mantova, dott. Lelio Pischedda, a causa di

una intervista rilasciata al quotidiano La Gazzetta di Mantova in

data 14 febbraio 2000". In tale intervista - sottolinea la regione

ricorrente - il consigliere Lucchini avrebbe espresso, quale

Presidente della commissione consiliare "Sicurezza sociale" - che si

occupa fra l'altro di sanità - "le proprie valutazioni politiche

circa il provvedimento del direttore Pischedda di revoca

dell'incarico di direttore sanitario del dott. Gustavo Galmozzi". Il

16 febbraio 2000, poi, il consigliere Lucchini aveva inviato

all'assessore alla sanità ed al presidente della giunta regionale

una "istanza di verifica della regolarità della delibera del dott.

Pischedda di licenziamento in tronco del direttore sanitario dott.

Gustavo Galmozzi, opinando sulla sussistenza della giusta causa della

revoca dall'incarico e sulla correttezza procedurale della medesima".

Malgrado - sostiene la ricorrente - l'evidente nesso funzionale fra

il contenuto dell'intervista e l'attività politico-consiliare del

Lucchini, la procura di Mantova avrebbe adottato l'iniziativa

censurata, dando così luogo ad un illegittimo sindacato della

magistratura circa l'attività del consigliere regionale Lucchini,

con conseguente pregiudizio per la autonomia costituzionalmente

garantita alla regione ed ai suoi organi, tra cui il Consiglio

regionale.

Dopo aver sottolineato, alla luce della giurisprudenza di questa

Corte, la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la

ammissibilità del conflitto, il ricorrente ha rievocato varie

pronunce atte a delineare la ratio e l'ampiezza della garanzia

sancita dall'art. 122, quarto comma, della Costituzione, rammentando

come l'immunità in parola si estenda ai comportamenti che, pur non

rientrando fra gli atti tipici, siano collegati da nessofunzionale

con l'esercizio delle attribuzioni proprie degli organi di

appartenenza. Al tempo stesso - ha ancora ricordato la ricorrente -

il criterio di delimitazione della insindacabilità dei consiglieri

regionali sta nella fonte attributiva della funzione, e non nella

forma degli atti, sì che risultano garantite sotto tale aspetto

anche le funzioni che, benché di natura amministrativa, sono

assoggettate al Consiglio regionale in via immediata e diretta dalle

leggi dello Stato. Quanto, poi, al nesso funzionale, questa Corte -

rammenta, ancora, la regione - ha più volte avuto modo di affermare

che la sostanziale corrispondenza, e quindi il carattere divulgativo,

sia il criterio che consente di identificare le dichiarazioni rese al

di fuori della attività parlamentare tipica e ciononostante

riconducibili o inerenti a quella funzione.

Risulterebbe quindi evidente - secondo la regione - che il

contenuto della intervista rilasciata dal consigliere Lucchini e "la

sua contestuale istanza di verifica inoltrata al presidente della

Giunta regionale nonché all'assessore alla sanità" costituirebbero

"diverse modalità di esercizio della medesima attività

politico-istituzionale, ovvero quella di controllo, affidata sia al

Consiglio regionale nel suo complesso, sia alle Commissioni, sia ai

singoli componenti del medesimo". Da ciò la pretesa illegittimità

dell'atto, fatto notificare dalla procura della Repubblica presso il

tribunale di Mantova, del quale conclusivamente si chiede

l'annullamento, a seguito di declaratoria di non spettanza del

relativo potere.

2. - Con successiva memoria la regione ricorrente, richiamata la

giurisprudenza di questa Corte, ha sottolineato come le dichiarazioni

del consigliere Lucchini siano state rese nell'ottica di un

complessivo disegno volto ad accertare la correttezza dell'operato di

un determinato ente dell'amministrazione regionale; disegno - ha

puntualizzato la ricorrente - che sarebbe stato posto in essere dal

Lucchini proprio nella sua qualità di consigliere regionale,

attraverso attività in parte tipiche (istanza di verifica della

regolarità formale della delibera), in parte atipiche (intervista

rilasciata al quotidiano La Gazzetta di Mantova), costituenti,

peraltro, "la manifestazione all'esterno dei contenuti di un atto

tipico". Considerato in diritto

1. - La Regione Lombardia ha proposto conflitto di attribuzione

nei confronti dello Stato deducendo che l'avviso di conclusione delle

indagini preliminari, emesso dalla procura della Repubblica presso il

tribunale di Mantova nei confronti del consigliere regionale Enzo

Lucchini, integrerebbe atto invasivo della sfera di garanzia

presidiata dall'art. 122, quarto comma, della Costituzione, con

correlativo pregiudizio per la autonomia che la Carta fondamentale

assicura alla regione ed ai suoi organi. Ciò in quanto, sottolinea

la ricorrente, il procedimento penale per il reato di diffamazione a

mezzo stampa - cui l'avviso contestato si riferisce - trarrebbe

esclusivo fondamento da una intervista rilasciata dal consigliere

Lucchini, nella quale il medesimo avrebbe espresso, quale Presidente

della commissione consiliare "Sicurezza sociale", valutazioni

inerenti l'operato del direttore generale della azienda ospedaliera

Carlo Poma di Mantova: intervista, peraltro, pressoché contestuale

ad un atto di sindacato consiliare, rappresentato da una nota che il

medesimo Lucchini aveva indirizzato all'assessore alla sanità ed al

presidente della giunta regionale, nella quale si prospettavano dubbi

circa la correttezza delle deliberazioni adottate dal direttore

generale della citata azienda ospedaliera.

2. - Il ricorso è fondato.

3. - Più volte questa Corte ha affermato che l'esonero da

responsabilità, previsto dall'art. 122, quarto comma, della

Costituzione quale salvaguardia dell'autonomia costituzionalmente

riservata al Consiglio regionale, ricomprende tutte quelle attività

che costituiscono esplicazione di una funzione affidata a tale organo

dalla stessa Costituzione o da altre fonti normative cui la prima

rinvia (v., da ultimo, sentenza n. 76 del 2001). Fra tali attività,

pertanto, ben possono essere annoverate quelle di vigilanza e di

controllo che spettano alle commissioni consiliari, istituite quali

articolazioni del Consiglio regionale chiamate a svolgere le loro

attribuzioni nell'ambito delle materie di rispettiva competenza.

Per altro verso, dovendosi qui valutare la prospettata lesione

della prerogativa stabilita dall'art. 122, quarto comma, della

Costituzione, in rapporto a dichiarazioni rese da un consigliere

regionale ad un organo di informazione, e perciò rilasciate al di

fuori dell'esercizio di funzioni consiliari tipiche, occorrerà

stabilire se - ciò non di meno - quelle dichiarazioni siano

identificabili come espressione della attività consiliare - sia pure

nel più ampio contesto dianzi tracciato - e quindi possano ritenersi

comprese tra le "opinioni" per le quali opera la richiamata garanzia

costituzionale della irresponsabilità. Ai fini della accennata

identificazione - ha peraltro ulteriormente puntualizzato la

giurisprudenza di questa Corte - non basta la generica comunanza di

argomenti oggetto della attività consiliare tipica, rispetto alle

dichiarazioni fatte al di fuori di essa; né è sufficiente la

riconducibilità di queste ultime dichiarazioni ad un medesimo

"contesto politico". Occorre, invece, che la dichiarazione possa

essere qualificata come espressione della attività coperta dalla

menzionata garanzia costituzionale di immunità; il che normalmente

accade se ed in quanto sussistano una contestualità ed una

sostanziale corrispondenza di significati tra le dichiarazioni rese

al di fuori dell'esercizio delle funzioni tipiche svolte nel

consiglio regionale e le opinioni espresse nell'ambito di queste

ultime. Il carattere divulgativo, e quindi la sostanziale

corrispondenza in uno con la contestualità, finiscono dunque per

rappresentare il criterio in forza del quale le dichiarazioni

"esterne" godono dello stesso regime delle opinioni

costituzionalmente presidiate a norma dell'art. 122, quarto comma,

della Carta fondamentale, "senza con ciò determinare situazioni di

ingiustificato privilegio personale" (sentenza n. 76 del 2001 ed

altre ivi richiamate).

3. - Nella specie, la situazione denunciata dalla regione

ricorrente risponde ai richiamati principia. Dagli atti allegati al

ricorso emergono, infatti, sia la contestualità tra la lettera -

soggettivamente riconducibile alla qualità di presidente della

Commissione consiliare "Sicurezza sociale", alla quale spettano

compiti di vigilanza, e sostanzialmente assimilabile ad un atto

ispettivo (articoli 16 e 8 dello statuto regionale) - che il

consigliere regionale Enzo Lucchini ebbe ad inviare all'assessore

alla sanità ed al presidente della Giunta regionale, e l'intervista

rilasciata ad un quotidiano di Mantova, oggetto dell'addebito; sia la

sostanziale corrispondenza tra quella lettera ed il tenore delle

dichiarazioni rese alla stampa.

Rilevato quindi che, attraverso l'invio della citata missiva, il

consigliere regionale ha posto in essere unatto inerente l'esercizio

delle proprie attribuzioni di presidente di una commissione

consiliare, avente specifica competenza in merito alla problematica

ivi segnalata; e considerato che le affermazioni riprodotte

dall'organo di informazione rappresentano una illustrazione, in

chiave divulgativa, di quanto contestualmente ha formato oggetto di

un atto tipico delle funzioni all'epoca esercitate: ne deriva la

insindacabilità delle affermazioni inquestione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) Dichiara che non spetta allo Stato, e, per esso, alla procura

della Repubblica presso il tribunale di Mantova, emettere l'avviso

della conclusione delle indagini preliminari, impugnato con il

ricorso indicato in epigrafe; e conseguentemente;

b) Annulla l'atto impugnato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:276 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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