Corte costituzionale

Sentenza n. 275/1993

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/06/1993 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 2-noviesd.l. 30/1974

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2-novies del

decreto legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di

alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali), convertito, con

modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, promosso con

ordinanza emessa il 3 dicembre 1992 dal Pretore di Parma nel

procedimento civile vertente tra Camilla Marilena e l'INPS, iscritta

al n. 23 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno

1993;

Visto l'atto di costituzione dell'INPS;

Udito nella camera di consiglio del 5 maggio 1993 il Giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa il 3 dicembre 1992, il Pretore di Parma, nel

procedimento civile vertente tra Camilla Marilena e INPS, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-novies del

decreto legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di

alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali), convertito, con

modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114 nella parte in cui

non prevede la facoltà di riscattare i periodi di studio

corrispondenti alla durata legale dei corsi per il conseguimento del

diploma abilitante all'esercizio della professione di assistente

sociale rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali

quando il titolo sia stato richiesto ed utilizzato per l'esercizio

delle corrispondenti mansioni.

In punto di fatto alla sig.ra Camilla Marilena, che aveva

conseguito presso la Scuola di Servizio Sociale annessa alla facoltà

di Giurisprudenza dell'Università di Parma il diploma di assistente

sociale, indispensabile per l'assunzione al lavoro presso l'INAIL,

non era stata concessa la facoltà di riscattare il periodo triennale

di frequenza del corso di studi seguito per conseguire il diploma.

L'ordinanza osserva che secondo le disposizioni dell'art. 2-novies

del decreto legge 2 marzo 1974, n. 30 è riscattabile soltanto il

periodo di corso di laurea. Pertanto la norma, allo stato, non

consente di estendere il riscatto alla durata dei corsi delle scuole

universitarie dirette a fini speciali giacché il diploma conseguito

non corrisponde alla laurea né ad un titolo equipollente

riconosciuto dalle leggi sull'istruzione superiore.

Osserva peraltro l'ordinanza che la legislazione in tema di

riscatti e l'interpretazione seguitane nella più recente

giurisprudenza costituzionale sono orientate nel senso di concedere

ogni migliore considerazione alla preparazione professionale

acquisita.

Ha pertanto sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2-novies del decreto legge 2 marzo 1974, n. 30 in

riferimento sia all'art. 3 della Costituzione per l'ingiustificata

disparità di trattamento tra laureati ed altro personale che

comunque abbia acquisito una qualificata preparazione professionale,

sia all'art. 97 della Costituzione per la violazione del principio di

buon andamento proprio della Pubblica Amministrazione.

In data 1° marzo 1993 l'INPS ha depositato, fuori termine, memoria

di costituzione con la quale sottolinea come la scelta del

legislatore sia stata motivata anche dalla diversità della

disciplina normativa relativa all'ordinamento previdenziale fra enti

locali ed enti privati. Considerato in diritto Viene riproposta a questa Corte la questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione,

dell'art. 2 novies del decreto legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per

il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed

assistenziali), introdotto dalla legge di conversione 16 aprile 1974,

n. 114, nella parte in cui non prevede la riscattabilità dei periodi

corrispondenti alla durata legale dei corsi di studio per il

conseguimento del diploma di assistente sociale.

La questione è fondata.

Il Pretore rimettente ritiene la norma impugnata

costituzionalmente illegittima per contrasto con gli artt. 3 e 97

della Costituzione, in quanto restano irragionevolmente esclusi dal

beneficio della riscattabilità corsi di studio a livello

universitario conseguiti presso scuole dirette a fini speciali che

abilitano all'esercizio della professione di assistente sociale.

La giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente evidenziato il

principio di attribuire una sempre maggiore considerazione alla

preparazione professionale acquisita anteriormente all'ammissione in

servizio e richiesta per quest'ultima. È stata infatti già

affermata l'illegittimità delle norme che non consentivano la

riscattabilità del periodo corrispondente ai corsi in riferimento a

numerose categorie professionali.

In particolare la sentenza n. 426 del 1990, ha dichiarato

l'illegittimitàcostituzionale dell'art. 69 del regio decreto legge 3

marzo 1938 n. 680, riconoscendo la riscattabilità dei periodi

corrispondenti alla durata legale dei corsi per assistente sociale

svolti dalle scuole universitarie dirette a fini speciali. Nella

fattispecie trattavasi di procedimento contro INADEL in quanto

concernente dipendenti di enti locali.

Inoltre con sentenza n. 27 del 1992, questa Corte ha già

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 novies del

decreto legge 2 marzo 1974 n. 30, convertito con legge 16 aprile 1974

n. 114, nella parte in cui non prevedeva la facoltà di riscattare i

periodi corrispondenti alla durata degli studi per il conseguimento

del diploma di educazione fisica da parte di dipendenti assicurati

presso l'INPS.

La questione odierna, che si prospetta su un caso analogo,

comporta pertanto una dichiarazione di illegittimità costituzionale

della norma impugnata, con riferimento ai già affermati principi

circa le condizioni di riscattabilità dei vari corsi professionali

relativamente sia alla natura del corso, sia all'accertamento che il

relativo diploma costituisca condizione necessaria per l'ammissione o

la progressione in carriera. In particolare, per quanto riguarda la

natura dei corsi, va ricordato che essi debbono, ai sensi del d.P.R.

10 marzo 1982 n. 162, essere svolti da scuole che richiedano come

requisito per l'ammissione il possesso di un titolo di scuola media

superiore.

Non spetta a questa Corte accertare in concreto la sussistenza di

tali elementi, valutare la proponibilità della richiesta in base

alla data della domanda, nonché calcolare i contributi rapportandoli

al livello delle retribuzioni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2-novies del

decreto legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di

alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali) introdotto dalla

legge di conversione 16 aprile 1974 n. 114, nella parte in cui non

prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla

durata degli studi per il conseguimento del diploma di assistente

sociale rilasciato da una scuola universitaria diretta a fini

speciali.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:275 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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