Corte costituzionale

Sentenza n. 274/1998

Altra decisione · depositata il 17/07/1998 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio promosso con ricorso del tribunale di Pesaro, notificato

il 5 novembre 1997 e depositato in cancelleria il 9 dicembre 1997,

sul conflitto di attribuzione sorto a seguito della deliberazione

della Camera dei deputati del 5 marzo 1997, con la quale si è

stabilito che le opinioni espresse dall'onorevole Gaspare Nuccio

devono considerarsi insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo

comma, della Costituzione, ed iscritto al n. 58 del registro

conflitti 1997;

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 4 aprile 1997, pervenuta nella cancelleria

della Corte costituzionale il 3 giugno 1997, il tribunale di Pesaro

ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei

deputati avverso la deliberazione con cui quest'ultima, in data 5

marzo 1997, aveva dichiarato che i fatti - per i quali è in corso

avanti il predetto tribunale il procedimento penale n. 291/1995 r.g.

a carico dell'ex deputato Gaspare Nuccio, imputato del reato di cui

all'art. 326 del codice penale (rivelazione ed utilizzazione di

segreti d'ufficio) - concernono opinioni espresse nell'esercizio

delle funzioni di parlamentare, ai sensi dell'art. 68, primo comma,

della Costituzione.

L'on. Nuccio era stato rinviato a giudizio, per avere egli -

pubblico ufficiale -, in concorso con ignoto, reso pubblici atti

ancora coperti dal segreto istruttorio, ai sensi della legge

istitutiva della "Commissione antimafia" (artt. 25-octies, comma 3, e

25-novies della legge 7 agosto 1992, n. 356), e precisamente per aver

divulgato, nel corso di un pubblico dibattito, i nomi degli iscritti

a logge massoniche attive nella provincia di Pesaro, ricavati -

secondo l'accusa - dagli atti in possesso della predetta Commissione

parlamentare.

All'udienza dibattimentale dell'8 novembre 1995 la difesa

dell'imputato aveva ribadito la richiesta, già formulata al giudice

per le indagini preliminari e da questi respinta, di trasmettere gli

atti del procedimento alla Camera dei deputati per le valutazioni di

sua competenza in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo

comma, della Costituzione. Il tribunale, invece, con ordinanza

dell'8 novembre 1995, aveva dichiarato manifestamente infondata la

questione sollevata dalla difesa ed aveva ordinato di procedersi

oltre nel giudizio, disponendo la trasmissione di copia del

provvedimento alla Camera, ai sensi degli artt. 3 e 5 del d.-l. 7

settembre 1995, n. 374, allora vigente.

In seguito a ciò la Camera, su conforme proposta della giunta per

le autorizzazioni a procedere, aveva dichiarato il 5 marzo 1997 che i

fatti per i quali l'on. Nuccio è sottoposto a procedimento penale

concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni di

parlamentare.

2.- In seguito alla deliberazione della Camera dei deputati il

tribunale di Pesaro, su richiesta del pubblico ministero e delle

parti civili, ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello

Stato, ritenendo che l'organo parlamentare sia pervenuto alla

decisione alla stregua di valutazioni prettamente di merito della

vicenda processuale, ritenendo, nella sostanza, non provato

l'elemento materiale del reato, in quanto gli elenchi diffusi dal

Nuccio non sarebbero coincisi con quelli in possesso della

Commissione antimafia e, conseguentemente, ritenendo l'attività

contestata al predetto come rientrante nell'esercizio delle

attribuzioni parlamentari previste dall'art. 68 della Costituzione

... Così facendo la Camera si è attribuita un potere

sostanzialmente giurisdizionale, riservato esclusivamente alla

autorità giudiziaria.

3. - Nella prima sommaria delibazione in camera di consiglio, il

conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 325 del 16

ottobre 1997, depositata in cancelleria il 30 ottobre successivo, la

quale ha disposto che il ricorso e l'ordinanza venissero notificati

alla Camera dei deputati entro quindici giorni dalla comunicazione al

ricorrente, effettuata dalla cancelleria lo stesso 30 ottobre.

Il tribunale di Pesaro ha notificato il 5 novembre 1997 il proprio

ricorso e la predetta ordinanza alla Camera dei deputati, la quale si

è ritualmente costituita in giudizio con atto depositato nella

cancelleria della Corte costituzionale il 22 novembre 1997.

Il ricorso e l'ordinanza, con la prova delle avvenute notifiche,

sono stati, invece, depositati in cancelleria il 9 dicembre 1997.

Nell'atto di costituzione la Camera, richiamando le motivazioni

della proposta formulata dalla giunta per le autorizzazioni a

procedere ed approvata dall'assemblea, sostiene che, "una volta

ammessa che quella specifica attività, rivolta ad acclarare

l'esperienza e la funzione della massoneria, possa essere ricompresa

nell'ambito della funzione parlamentare" - come ammette anche il

tribunale di Pesaro -, "appare difficile pensare che sarebbe

possibile raggiungere lo scopo, ossia rendere l'idea dei rapporti

correnti tra la massoneria ed il tessuto economico e politico

circostante, senza indicare a quali persone tali rapporti siano

affidati, nonché quale peso e quale ruolo esse abbiano nella

società".

Inoltre, la giunta e l'assemblea non avrebbero inciso sulla

fattispecie del reato contestato, ma soltanto rilevato elementi

decisivi per l'applicazione dell'art. 68 della Costituzione. L'aver

acquisito tali elementi e proceduto, alla luce di essi, alle

valutazioni che l'art. 68 comporta "non può costituire in alcun modo

invasione della potestà dell'autorità giudiziaria, perché ... la

naturale elasticità delle norme costituzionali esige una piena

conoscenza dei fatti, indispensabile per poter pervenire

all'applicazione di esse".

In prossimità dell'udienza, la difesa della Camera ha depositato

una memoria, nella quale, ribadite le argomentazioni contenute

nell'atto di costituzione, ha eccepito l'improcedibilità del

conflitto per non avere la parte avversa depositato, nel termine

perentorio di venti giorni dalla notificazione, il ricorso stesso con

la prova delle notificazioni eseguite. Considerato in diritto

1.- Il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, sollevato

dal tribunale di Pesaro, trae origine dal procedimento penale in

corso avanti tale organo giudiziario nei confronti dell'on. Gaspare

Nuccio, deputato nell'XI legislatura, per il reato di cui all'art.

326 del codice penale (rivelazione ed utilizzazione di segreti

d'ufficio).

Il reato sarebbe stato consumato divulgando, in una pubblica

conferenza tenuta a Pesaro l'11 febbraio 1994, un elenco di iscritti

a logge massoniche locali che - secondo l'accusa - proveniva dagli

atti in possesso della "Commissione antimafia", i quali erano stati

acquisiti dalla procura di Palmi ed erano coperti da segreto

istruttorio ai sensi degli artt. 25-octies, comma 3, e 25-novies

della legge n. 356 del 1992, istitutiva della Commissione.

La contestazione che il tribunale di Pesaro muove alla Camera dei

deputati è di aver esorbitato dalle sue attribuzioni avendo

deliberato il 5 marzo 1997 che i fatti, per i quali l'on. Nuccio è

sottoposto a procedimento penale avanti il predetto tribunale,

concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni di

parlamentare, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Il tribunale sostiene che l'assemblea parlamentare è pervenuta a

tale decisione "alla stregua di valutazioni prettamente di merito

della vicenda processuale, ritenendo, nella sostanza, non provato

l'elemento materiale del reato, in quanto gli elenchi diffusi dal

Nuccio non sarebbero coincisi con quelli in possesso della

Commissione antimafia e, conseguentemente, ritenendo l'attività

contestata al predetto come rientrante nell'esercizio delle

attribuzioni parlamentari previste dall'art. 68 della Costituzione

... Così facendo la Camera si è attribuita un potere

sostanzialmente giurisdizionale, riservato esclusivamente alla

autorità giudiziaria".

2.- Il ricorso, unitamente all'ordinanza n. 325 del 1997 che lo ha

dichiarato ammissibile, è stato ritualmente notificato, a cura del

tribunale di Pesaro, alla Camera dei deputati in data 5 novembre

1997.

Il ricorrente ha, quindi, provveduto ad inviare per mezzo del

servizio postale il ricorso, con la prova della notificazione

eseguita, per il deposito nella cancelleria della Corte, alla quale

è pervenuto il 9 dicembre successivo.

3.- La Camera dei deputati, costituitasi tempestivamente in

giudizio, ha eccepito l'improcedibilità del conflitto, in quanto il

ricorso sarebbe stato depositato dopo la scadenza del termine

prescritto. L'eccezione si fonda sugli artt. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87 e 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale, da cui si evince che il deposito del ricorso

per conflitto di attribuzione, nella sua seconda fase, dev'essere

effettuato, con la prova delle notificazioni eseguite, entro venti

giorni dall'ultima di queste.

A sostegno di tale conclusione la difesa della Camera richiama le

sentenze di questa Corte n. 87 del 1977 e n. 449 del 1997 e chiede

che sia dichiarata l'improcedibilità del conflitto, data la

perentorietà del termine sopra indicato.

4.- L'eccezione preliminare, proposta dalla Camera dei deputati, è

fondata.

Il conflitto sollevato non è stato ritualmente proseguito con il

deposito presso la cancelleria della Corte, nei termini previsti, del

ricorso e dell'ordinanza che ne ha dichiarato l'ammissibilità,

tempestivamente notificati.

Come ha rilevato la difesa della Camera, la particolare procedura

che regola i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato prevede

due distinte fasi, rimesse entrambe all'iniziativa della parte

interessata. La prima è diretta alla delibazione preliminare e

sommaria dell'ammissibilità del ricorso, che dev'essere destinato a

sollevare un conflitto tra organi competenti a dichiarare

definitivamente la volontà del potere cui appartengono, per la

definizione delle rispettive sfere di attribuzioni determinate da

norme costituzionali. La seconda fase, destinata alla decisione nel

merito, oltre che al definitivo giudizio sulla ammissibilità del

conflitto, è egualmente rimessa all'iniziativa della parte, che ha

l'onere di provvedere, nei termini previsti, alla notificazione del

ricorso e dell'ordinanza che lo dichiara ammissibile, ed al

tempestivo deposito per il giudizio (cfr. la sentenza n. 449 del

1997).

La giurisprudenza costituzionale ha già avuto modo di affermare

che, data l'autonomia delle due fasi, affinché si apra ritualmente

la seconda di esse è necessario - ai sensi dell'art. 26, terzo

comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale - che il ricorrente notifichi il ricorso e l'ordinanza

di ammissibilità agli organi interessati, ed entro venti giorni

dall'ultima notificazione depositi presso la cancelleria della Corte

il ricorso stesso con la prova delle notificazioni eseguite (v. le

sentenze n. 449 del 1997 e n. 87 del 1977). Nell'attuale

regolamentazione si tratta di un adempimento necessario, che deve

essere compiuto tempestivamente, giacché nel termine previsto deve

aver luogo la costituzione delle parti e dallo stesso termine decorre

l'intera catena di ulteriori termini per la prosecuzione del giudizio

(art. 26, quarto comma, delle norme integrative).

Poiché il tribunale di Pesaro non ha provveduto a tale

adempimento, non può procedersi all'ulteriore fase del giudizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri

dello Stato proposto dal tribunale di Pesaro nei

confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998.

Il direttore della cancelleria: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:274 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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