Corte costituzionale

Sentenza n. 274/1993

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/06/1993 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto

dell'art. 20, terzo e settimo comma, numero 3, della legge 2 febbraio

1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per

gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del

trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei

rappresentanti di commercio), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 giugno 1992 dal Pretore di Lecce nel

procedimento civile vertente tra Liaci Paola ed altro e

l'E.N.A.S.A.R.C.O., iscritta al n. 500 del registro ordinanze 1992 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

2) ordinanza emessa il 15 luglio 1992 dal Pretore di Pescara,

nel procedimento civile vertente tra Sabatini Fabrizio e

l'E.N.A.S.A.R.C.O., iscritta al n. 40 del registro ordinanze 1993 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima

serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di costituzione di Liaci Paola ed altro e

dell'E.N.A.S.A.R.C.O., nonché gli atti di intervento del Presidente

del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 20 aprile 1993 il Giudice relatore

Fernando Santosuosso;

Uditi gli avvocati Salvatore Cabibbo per Liaci Paola ed altro,

Bartolo Spallina per l'E.N.A.S.A.R.C.O. e l'Avvocato dello Stato

Plinio Sacchetto per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento civile vertente tra Giampiero e

Paola Liaci e l'E.N.A.S.A.R.C.O., in cui i ricorrenti, nella loro

qualità di studenti universitari figli di dipendente

E.N.A.S.A.R.C.O., già a carico del loro dante causa al momento del

suo decesso, hanno chiesto che venisse loro riconosciuto il diritto

alla pensione di reversibilità E.N.A.S.A.R.C.O. di cui all'art. 20

della legge 2 febbraio 1973, n. 12, il Pretore di Lecce, con

ordinanza del 16 giugno 1992, ha sollevato, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del

combinato disposto dell'art. 20, terzo e settimo comma, numero 3,

della legge 2 febbraio 1973 n. 12, nella parte in cui esclude il

diritto alla pensione di reversibilità E.N.A.S.A.R.C.O. a favore dei

figli maggiorenni infraventiseienni che siano studenti universitari,

quando a qualsiasi titolo godano di un reddito proprio, ancorché

insufficiente per le necessità di vita e di mantenimento.

Rileva il giudice a quo che la disposizione appare logicamente

incoerente ed irrazionale, in quanto riconosce il diritto alla

pensione di reversibilità di cui trattasi in capo al figlio

superstite maggiorenne infraventiseienne che frequenti corsi

universitari allorché questi risulti privo di un qualsiasi reddito,

e non invece a colui che, a parità delle altre condizioni, risulti

titolare di un reddito insufficiente per le sue necessità di vita e

di mantenimento.

1.1. - Nel giudizio davanti alla Corte si sono costituiti i

ricorrenti, sostenendo la fondatezza della questione.

Al riguardo, le parti rilevano che l'illogicità del sistema di

cui alla normativa oggetto di giudizio sarebbe già stata acclarata

dalla sentenza n. 145 del 1987 di questa Corte, i cui principi - ivi

riferiti ai figli maggiorenni inabili - possono essere richiamati nei

confronti dei figli maggiorenni universitari stante l'identità di

ratio della norma. Se infatti quest'ultima è da rinvenire, a

giudizio delle parti, nella volontà di concedere agli studenti

quell'aiuto che loro spettava in ragione della vivenza a carico

dell'assicurato, una volta che questi sia venuto a mancare

risulterebbe privo di ragione eliminare tale tutela in presenza della

formale titolarità di un reddito qualsiasi, ancorché insufficiente

a sostituire l'aiuto concreto derivante dalla precedente vivenza a

carico.

Ad ulteriore motivo di illogicità della disposizione impugnata,

la parte rileva che la stessa legge n. 12 del 1973 struttura la

pensione di cui trattasi come "trattamento integrativo" (art. 2,

primo comma, ed enunciazione titolo II). Vi sarebbe infatti contrasto

tra il requisito dell'inesistenza di qualsiasi reddito per poter

accedere al diritto in questione, e la sussistenza - in ogni caso -

di titolarità di pensione corrisposta dall'INPS (rispetto alla quale

quella di reversibilità fungerebbe da integrazione).

1.2. - Si è altresì costituito l'E.N.A.S.A.R.C.O., chiedendo che

la questione sia dichiarata inammissibile od, in subordine,

infondata.

L'inammissibilità è eccepita in quanto la pronuncia richiesta

non si collegherebbe alla violazione del principio di eguaglianza,

bensì spingerebbe la Corte ad operare una scelta tra più soluzioni

astrattamente possibili, ovvero richiederebbe un'integrazione delle

disposizioni vigenti, compito di esclusiva pertinenza del

legislatore.

Ciò in quanto, aggiunge l'Ente richiamando l'ordinanza di questa

Corte n. 356 del 1988, non rientrerebbe nei poteri della Corte

l'indicazione di un particolare limite reddituale, la cui

determinazione verrebbe invece richiesta nel caso di specie.

Nel merito, rileva che l'illegittimità e la disparità di

trattamento invocate dal Pretore non sussistono, in quanto il

trattamento in questione è di origine pattizia, e non ha pertanto

natura di previdenza od assistenza sociale, mentre la disparità di

trattamento invocata (tra figli superstiti titolari di reddito e

figli superstiti che ne siano privi) attiene a situazioni giuridiche

soggettivamente ed oggettivamente differenti, in relazione alle quali

non può essere sindacata la scelta discrezionale del legislatore.

Anche il richiamo alla sentenza n. 145 del 1987 appare, a giudizio

dell'E.N.A.S.A.R.C.O., inconferente, giacché la diversità delle

situazioni esaminate in quella sentenza con quelle ora in

considerazione è di tale evidenza da non consentire alcun raffronto,

anche indiretto.

1.3. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo nel senso dell'inammissibilità o, in subordine,

dell'infondatezza della questione.

Sul punto dell'inammissibilità, l'Avvocatura richiama la sentenza

n. 106 del 1991, con cui questa Corte aveva dichiarato inammissibile

la medesima questione ora riproposta dallo stesso Pretore per mancata

individuazione del parametro di costituzionalità. Sebbene - rileva

l'Avvocatura - nella presente ordinanza il Pretore indichi la norma

parametro (art. 3 della Costituzione), ciò non è tuttavia

sufficiente ad escludere la genericità della motivazione sul punto,

giacché il richiamo alla disposizione costituzionale non è operato

dal giudice a quo come richiesta di confronto, bensì come

sottolineatura di una già acclarata illegittimità di una norma

irrazionalmente discriminatoria ed iniqua.

Nel merito, rileva l'impossibilità di un raffronto tra situazioni

profondamente dissimili quale è quella di un minore invalido a

carico che fruisca di un reddito insufficiente, da integrare con le

richieste provvidenze, rispetto a quella di chi, nelle medesime

condizioni, attenda agli studi e pretenda di fruire del trattamento

pensionistico di reversibilità fino al ventiseiesimo anno. Mentre

nel primo caso, infatti, è in gioco il valore della sopravvivenza,

nel secondo viene in considerazione invece il fattore del

completamento degli studi che, pur costituendo rilevante esigenza,

non ha lo stesso valore assorbente ed imprescindibile che ha il

primo; e peraltro può consentire la possibilità di integrare in

qualche misura le sue possibilità di guadagno.

2. - Con ordinanza emessa il 15 luglio 1992, pervenuta alla Corte

costituzionale il 28 gennaio 1993, il Pretore di Pescara, nel corso

di un procedimento civile vertente tra Fabrizio Sabatini e

l'E.N.A.S.A.R.C.O., ha sollevato questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto dei commi terzo e settimo,

numero 3, dell'art. 20 della legge n. 12 del 1973, nella parte in cui

non prevede il diritto alla pensione di reversibilità

E.N.A.S.A.R.C.O. a favore dei superstiti maggiorenni, frequentanti

una scuola professionale o iscritti a corsi di studi universitari,

qualora in possesso di un reddito proprio, in riferimento agli art. 3

e 34 della Costituzione.

A parere del giudice a quo, i principi e le considerazioni svolti

da questa Corte nella sentenza n. 145 del 1987 sono estensibili anche

alle ipotesi di superstite maggiorenne infraventiseienne che

frequenti una scuola professionale o sia iscritto a corsi di studi

universitari, in quanto tra le due categorie di soggetti non sarebbe

dato ravvisare una marcata diversità con riguardo ai mezzi di

soddisfacimento delle esigenze di vita e di sostentamento. Nel primo

caso, infatti, i limiti e le difficoltà di procacciamento di detti

mezzi sono dati dallo stato di inabilità psico-fisica del soggetto;

nel secondo, da una condizione di impegno intellettivo già di per se

stessa qualificata ed incompatibile con la necessità di cumulo di

essa con una ulteriore attività lavorativa. Da qui un'ingiustificata

disparità di trattamento operata dalla normativa impugnata tra il

soggetto studente ed altri superstiti fruitori, nella medesima

condizione, di analoghi trattamenti previdenziali, con conseguente

violazione dell'art. 3 della Costituzione. Per altro verso, la

disposizione si porrebbe in contrasto con l'art. 34 della

Costituzione, in quanto tendente a concepire la portata del disposto

costituzionale in termini riduttivi e limitativi nei confronti del

superstite maggiorenne studente.

2.1. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito

l'E.N.A.S.A.R.C.O., chiedendo che la questione sia dichiarata

inammissibile od, in subordine, infondata, adducendo motivazioni

analoghe a quelle prospettate nel giudizio indicato in precedenza e

sopra riportate.

A queste vengono aggiunte le motivazioni che inducono a respingere

la questione sollevata in riferimento all'art. 34 della Costituzione,

per le quali l'Ente rileva che il cosiddetto "diritto allo studio"

non può dilatarsi sino a far ritenere che il legislatore debba in

ogni caso assicurare, e per intero, i mezzi occorrenti per la

prosecuzione degli studi, senza poter operare alcuna graduazione in

relazione ai redditi eventualmente goduti dai soggetti interessati.

2.2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in

subordine, infondata, sulla base di argomentazioni analoghe a quelle

prospettate nel giudizio indicato in precedenza e sopra riportate; ad

esse aggiungendo il rilievo che la sentenza n. 106 del 1991 di questa

Corte esclude la possibilità di considerare la categoria dei

superstiti maggiorenni inabili al lavoro come tertium comparationis

rispetto a quella cui appartiene il ricorrente.

3. - In prossimità dell'udienza l'E.N.A.S.A.R.C.O. ha presentato

memoria per ribadire e sviluppare le tesi già sostenute nell'atto di

intervento. Considerato in diritto

1. - Dai Pretori di Lecce e di Pescara è stata sollevata

questione di legittimità costituzionale del combinato disposto di

cui all'art. 20, terzo e settimo comma, numero 3, dell'art. 20 della

legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di

assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e

riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore

degli agenti e dei rappresentanti di commercio), nella parte in cui

esclude il diritto alla pensione di reversibilità E.N.A.S.A.R.C.O.

per i figli maggiorenni infraventiseienni che siano iscritti ad un

corso di studi universitari (Pretore di Lecce) ovvero anche di scuole

professionali (Pretore di Pescara), quando a qualsiasi titolo abbiano

un reddito proprio, ancorché insufficiente per le necessità di vita

e di mantenimento, in riferimento agli artt. 3 e 34 della

Costituzione (secondo parametro invocato soltanto dal Pretore di

Pescara).

Data l'analogia, le questioni possono, unificati i giudizi, essere

decise con unica sentenza.

2. - Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità

prospettata dall'E.N.A.S.A.R.C.O., secondo cui l'eventuale

accoglimento della questione richiederebbe per la Corte la necessità

di operare una scelta tra più soluzioni astrattamente possibili,

così invadendo il campo riservato alla discrezionalità del

legislatore.

Al riguardo, va rilevato come questa Corte abbia già avuto modo

di affermare che "il far dipendere l'insorgenza del rapporto

giuridico previdenziale in favore di un figlio maggiorenne ( ..)

dalla condizione della totale mancanza di redditi propri del

superstite ( ..) è, nella tassativa indiscriminatezza di tale

condizione, contrario ai più elementari canoni dell'equità e della

logica" (sentenza n. 145 del 1987), affermando nel contempo che

l'indicazione di un particolare limite reddituale non rientra nei

poteri della Corte ma spetta alla scelta discrezionale del

legislatore (ordinanza n. 356 del 1988 e sentenza 145 del 1987). È

soltanto quest'ultimo aspetto, pertanto, che - in quanto relativo

alla scelta fra diverse soluzioni non contrastanti con principi

costituzionali - segna un limite all'intervento di questa Corte:

mentre la discrezionalità del legislatore non può essere invocata,

com'è evidente, nella parte della disciplina in cui l'affermazione

di un principio si pone fondamentalmente in contrasto con norme

costituzionali.

Deve parimenti escludersi il rilievo, prospettato in questo

giudizio dall'E.N.A.S.A.R.C.O., secondo cui la questione andrebbe

rigettata in quanto il trattamento in questione, essendo di origine

storicamente pattizia, non avrebbe natura di previdenza od assistenza

sociale. Al riguardo va rilevato come, se da un lato questa Corte ha

già ritenuto (sia pure implicitamente) rientrante nel rapporto

giuridico previdenziale il trattamento previsto dalla disposizione

impugnata (sentenza n. 145 del 1987), l'esatta qualificazione della

prestazione di cui si discute, essendo questa comunque stabilita con

legge, non è in ogni caso decisiva per la soluzione della questione

sottoposta all'esame di questa Corte.

3. - Non può neppure essere accolta l'eccezione di

inammissibilità prospettata dal Presidente del Consiglio dei

ministri, tendente ad affermare l'impossibilità di un raffronto tra

situazioni profondamente dissimili, quale quella di un minore

invalido a carico che fruisca di un reddito insufficiente, da

integrare con le richieste provvidenze, rispetto a quella di chi,

nelle medesime condizioni, attenda agli studi e pretenda di fruire

del trattamento pensionistico di reversibilità fino al ventiseiesimo

anno di età. A parte il rilievo che la comparazione andrebbe

comunque operata con riferimento ai maggiorenni infraventiseienni

inabili (cui si riferisce la precedente pronuncia di questa Corte), e

non ai minori inabili, la questione sollevata dai giudici a quibus, e

relativamente alla quale in questa sede si discute, non individua

come tertium comparationis, cui riferire la violazione del principio

di eguaglianza, la situazione degli inabili al lavoro, bensì quella

di coloro che, sebbene abili al lavoro, non godano di alcun reddito.

In altre parole, il riferimento operato dai giudici a quibus alla

sentenza n. 145 del 1987 di questa Corte non è operato per

individuare nella situazione ivi considerata il tertium comparationis

rispetto al caso ora esaminato, bensì per rinvenire una ratio

decidendi che con il caso di specie presenterebbe rilevanti profili

di analogia.

4. - La questione di legittimità costituzionale, oltre che

ammissibile, appare meritevole di accoglimento.

Come primo approccio, potrebbe rilevarsi che l'espressione della

norma impugnata circa la condizione negativa della mancanza di un

reddito proprio non può essere intesa in senso assoluto, dal momento

che lo stesso carattere "integrativo" della pensione E.N.A.S.A.R.C.O.

- rispetto a quella prevista dalla legge n. 613 del 1966 - non

esclude, ma anzi contempla la possibilità della coesistenza di detta

pensione con altro seppur modesto introito pensionistico. Deve

inoltre considerarsi che per altre affini categorie di orfani (di

guerra e dei dipendenti pubblici), le corrispondenti norme (art. 70,

primo comma, d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915; art. 85, secondo comma,

d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092) ritengono nullatenente anche chi

risulti titolare di redditi minimi, nella misura in cui questi non

sono assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche. E

lo stesso legislatore tributario considera viventi a carico anche i

familiari con redditi propri inferiori ad una certa misura.

D'altro lato, in una precedente occasione è stata messa in

rilievo la valutazione operata dal legislatore della dedizione agli

studi da parte degli orfani quale indice presuntivo della sussistenza

della situazione di bisogno degli stessi (sentenza n. 366 del 1988).

5. - Ma questa Corte ritiene che l'accoglimento della questione di

costituzionalità discenda soprattutto dalla ratio sostanzialmente

analoga a quella posta alla base della pronuncia di accoglimento

contenuta nella sentenza n. 145 del 1987 - pur senza negare le

indubbie differenze tra i due casi - secondo cui il contrasto con i

principi dell'art. 3 della Costituzione va ravvisato nell'incoerenza

intrinseca della disposizione che, mentre riconosce il diritto alla

pensione di reversibilità nel presupposto della "vivenza a carico"

di figli economicamente non autonomi, esclude poi dalla titolarità

di questo diritto quei figli che, non possedendo redditi sufficienti

a renderli autonomi, neppure sono in grado di procurarseli a motivo

della condizione di inabili ovvero (come nel presente caso) della

loro dedizione agli studi.

La rilevata illogicità si riscontra altresì nel fatto che la

norma non fa alcuna distinzione fra i figli possessori di redditi

propri inferiori alla misura della pensione di reversibilità ed i

figli che hanno redditi superiori a detta pensione; mentre sarebbe

stato ragionevole conservare il trattamento pensionistico graduandolo

nella misura in cui esso vada ad integrare il reddito proprio, in

modo da assicurare le stesse risorse economiche sia a coloro che

hanno diritto a percepire integralmente la pensione, sia ai figli che

percepiscono un reddito ad essa inferiore.

6. - La fondatezza della questione sotto il profilo della

ragionevolezza risulta rafforzata dal riferimento operato dal Pretore

di Pescara all'art. 34 della Costituzione poiché, se questa norma

proclama il diritto allo studio e l'impegno della Repubblica a

renderlo effettivo fino al raggiungimento dei gradi più alti, ciò

può realizzarsi in modo efficiente ove sia dedicato a tale impegno

intellettuale tanto tempo da lasciare ben poco (o addirittura

nessuno) spazio all'espletamento di altro lavoro redditizio. Con la

conseguenza di rendere ancora più logico che, almeno fino al

ventiseiesimo anno di età, i figli i quali si impegnano a studiare

possano effettivamente farlo solo se il loro eventuale reddito

insufficiente venga proporzionalmente integrato fino a raggiungere la

stessa soglia della pensione di reversibilità riconosciuta a coloro

che sono nella condizione di integrale vivenza a carico.

7. - Se la ratio del riconoscimento della pensione di

reversibilità è, come si è osservato, il perdurare della vivenza a

carico dei figli maggiorenni infraventiseienni per l'impossibilità

di procurarsi un sufficiente reddito proprio attraverso un lavoro

retribuito a causa della dedizione del loro tempo disponibile agli

studi, sarebbe peraltro logico esigere, da parte del legislatore, non

soltanto l'iscrizione alle scuole o all'università, ma anche

l'effettività della frequenza ed il profitto nel rendimento.

Va rilevato infatti che la disposizione costituzionale (art. 34,

terzo comma, della Costituzione) riconosce il diritto di raggiungere

i gradi più alti degli studi ai "capaci e meritevoli", la cui

valutazione, come si ricava anche dai lavori preparatori della

Costituzione, implica un riscontro relativamente al "profitto". Ciò

varrebbe ad escludere, fra l'altro, che la tutela finisca per

incoraggiare i casi di tante formali iscrizioni seguite da un

inadeguato (o nessuno) impegno.

Per la scuola media e professionale, la disposizione impugnata

richiede che i figli "frequentino", mentre per gli universitari essa

si limita a richiedere il requisito della mera "iscrizione": altre

norme, al contrario (ad esempio quella relativa al rinvio del

servizio di leva, contenuta nell'art. 19, terzo comma, della legge 31

maggio 1975, n. 191) prevedono un agevole sistema di controllo

dell'effettiva dedizione, sia pure limitata, agli studi universitari.

Tuttavia, non spetta alla Corte costituzionale, bensì al

legislatore, adottare soluzioni analoghe a quelle indicate; e del

resto questo aspetto della norma sembra esulare dall'oggetto diretto

della questione di costituzionalità qui sollevata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale del

combinato disposto dei commi 3 e 7, n. 3, dell'art. 20 della legge 2

febbraio 1973, n. 12, nella parte in cui prevede la perdita del

diritto alla pensione di reversibilità per i figli maggiorenni

infraventiseienni che frequentino scuole o università, quando a

qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio, anziché prevedere che

dalla pensione di reversibilità sia decurtata la misura di tale

reddito proprio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:274 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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