Corte costituzionale

Sentenza n. 274/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/12/1974 · relatore Giulio Gionfrida

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 20 del

codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanze emesse il 23 e il 28 marzo, l'11 aprile e il 10

dicembre 1973 dal pretore di Bari nei procedimenti penali

rispettivamente a carico di Giovine Beniamino, Iacobellis Onofrio, De

Bonis Giovanni e Campanella Vito, iscritte ai nn. 292 e 451 del

registro ordinanze 1973 e ai nn. 111 e 128 del registro ordinanze 1974

e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 236 del 12

settembre 1973, n. 48 del 20 febbraio 1974, n. 126 del 15 maggio 1974 e

n. 133 del 22 maggio 1974;

2) ordinanza emessa il 3 novembre 1973 dal pretore di Rutigliano

nel procedimento penale a carico di Ambriola Salvatore, iscritta al n.

47 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 75 del 20 marzo 1974.

Udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 1974 il Giudice

relatore Giulio Gionfrida.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanze di analogo contenuto in data 23 marzo, 28 marzo,

11 aprile e 10 dicembre 1973, emesse tutte in procedimenti penali

relativi a contravvenzioni in materia di lavoro, il pretore di Bari -

rilevato, in ogni caso, che occorreva previamente accertare la natura o

durata del rapporto lavorativo da cui i contestati reati traevano

causa, e dovendo, in relazione a tale pregiudiziale controversia,

decidere, ai sensi dell'art. 20 c.p.p., se rimetterne o meno la

soluzione al giudice civile - ha sollevato questione di legittimità -

in riferimento agli artt. 25 e 3 della Costituzione - dell'art. 20

indicato, nella parte, appunto, in cui attribuisce' al giudice penale

la sola facoltà (e non l'obbligo) di rimettere al giudice civile la

soluzione di una controversia pregiudiziale di sua competenza.

2. - Identica questione di legittimità dell'art. 20 c.p.p., in

riferimento ai medesimi parametri costituzionali, ha sollevato il

pretore di Rutigliano, con ordinanza 3 novembre 1973.

3. - Nei giudizi innanzi alla Corte non vi è stata costituzione di

parti, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Le cause vanno riunite e decise con unica sentenza, perché

concernono la medesima questione.

2. - Tutte le ordinanze di rinvio prospettano il dubbio di

legittimità dell'art. 20 cod. proc. pen. "nella parte in cui prevede

la facoltà (e non l'obbligo) del giudice penale di rimettere al

giudice civile la soluzione di controversie civili pregiudiziali": per

contrasto, innanzitutto, con l'art. 25 della Costituzione, in base alla

considerazione che la norma impugnata consentirebbe di sottrarre la

controversia pregiudiziale al suo giudice naturale.

Il dubbio acquisterebbe ancora maggior consistenza nell'ipotesi

particolare - ricorrente in tutti i giudizi in cui sono state emesse le

ordinanze - che il procedimento penale pregiudicato concerna

contravvenzioni per le quali sia ammessa la oblazione.

Non essendo, infatti, in tal caso, consentito, avverso la sentenza,

il rimedio dell'appello (art. 515 n. 1 cod. proc. pen.), l'eventuale

decisione in sede penale della questione civile pregiudiziale

implicherebbe, per le parti di questa, la perdita di un grado di

giurisdizione. E si avrebbe anche una disparità di trattamento

rispetto ai soggetti che, in analoga situazione processuale, vengano

invece rimessi innanzi al giudice civile e fruiscano quindi del doppio

grado di giurisdizione.

Tale disparità di trattamento contrasterebbe col principio di

uguaglianza (art. 3 Cost.), di cui, appunto, le ordinanze denunziano

pure la violazione.

3. - La questione non è fondata.

Innanzitutto, relativamente all'art. 25 della Costituzione - che

rappresenta, come si è detto, il principale parametro di valutazione

della norma impugnata - occorre ricordare che questa Corte, nell'iter

di progressiva enucleazione ed identificazione del precetto in esso

racchiuso, già con numerose sentenze (n. 130 del 1963; n. 1 del 1965;

n. 15 del 1970; n. 139 del 1971; n. 117 del 1972) ha avuto modo di

rilevare che "la nozione di giudice naturale non si cristallizza nella

determinazione legislativa di una competenza generale, ma si forma

anche di tutte quelle disposizioni, le quali derogano a tale competenza

sulla base di criteri che razionalmente valutino i disparati interessi

in gioco nel processo".

ora, nel novero di tale ultimo indicato tipo di disposizioni (che

prevedono, in pratica, meccanismi di alternativa o di spostamento di

competenza in favore di un giudice diverso, ma anch'esso precostituito)

certamente rientra anche l'art. 20 del codice di procedura penale.

L'attribuzione che tale norma fa al giudice penale, della facoltà

di rimettere o meno al giudice civile la cognizione di questioni civili

che pregiudichino il procedimento penale, risponde, infatti, ad un

criterio di evidente razionalità: in quanto - nel conflitto tra

l'interesse ad una previa e separata risoluzione della controversia

civile pregiudiziale in sede propria e l'interesse contrapposto ad una

decisione incidentale e contestuale della questione civile nel

procedimento penale, per una più rapida definizione di quest'ultimo -

prevede che la soluzione scaturisca non già dall'applicazione di una

formula astratta e generale, sibbene dall'adozione di un concreto

provvedimento del magistrato penale, valutati caso per caso la portata

ed i reali termini del conflitto stesso È evidente che tale

meccanismo implica un margine di discrezionalità .

Ma trattasi di discrezionalità relativa - in quanto il

provvedimento del giudice penale è adottato non senza motivazione e

previa audizione delle parti (che possono presentare, al riguardo,

istanze e conclusioni) - e, soprattutto, tale che non si risolve in

mero arbitrio, poiché rappresenta il connotato essenziale di un potere

ritenuto idoneo, se non indispensabile, alla realizzazione di

apprezzabili esigenze processuali.

Le esposte considerazioni inducono, quindi, a ritenere che,

rispetto alla questione civile pregiudiziale, il giudice del processo

penale pregiudicato, che eventualmente ne ritenga la cognizione ex art.

20 cod. proc. pen., è pure esso giudice naturale e precostituito:

dimodoché resta esclusa la denunziata violazione dell'art. 25 della

Costituzione.

4. - Quanto, poi, al profilo di vulnerazione dell'art. 3 della

Costituzione, quale prospettato nelle ordinanze di rinvio, deve

escludersi che esso abbia autonomo rilievo e, comunque, fondamento.

Invero la lamentata perdita del grado dell'appello - in ipotesi di

pregiudiziale civile decisa in sede di processo penale relativo a

contravvenzioni per cui sia ammessa la oblazione - altro non

rappresenta che la conseguenza della ritenuta prevalenza dell'interesse

al sollecito svolgimento del procedimento penale, che giustifica

l'attrazione della questione civile nel procedimento penale e, quindi,

la sua soggezione al relativo regime delle impugnazioni (il quale - va

detto per inciso - ove non preveda il doppio grado di merito, non per

questo contraddice ad alcuna disposizione costituzionale: cfr. sent.

1963 n. 110 di questa Corte).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 20 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento

agli artt. 25 e 3 della Costituzione, con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:274 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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