Corte costituzionale

Sentenza n. 272/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1987 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 68legge 1578/1933
  • art. 68r.d.l. 1578/1933

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 68 r.d.l. 27

novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e

procuratore) promosso con ordinanza emessa il 26 maggio 1986 dal

Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra S.A.C.E e

D'Aloe Giovanni iscritta al n. 20 del registro ordinanze 1987 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.11/ 1 ss

dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione della S.A.C.E., di D'Aloe Giovanni

e dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Roma nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1987 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 26 maggio 1986 (pervenuta alla Corte

il 23 gennaio 1987; comunicata il 24 novembre e notificata il 9

dicembre 1986; pubblicata nella G.U. n.11/1 ss. dell'11 marzo 1987 e

iscritta al n. 20 reg. ord. 1987) nel giudizio di opposizione,

spiegato dalla SACE - Sezione speciale per l'Assicurazione del

Credito alla Esportazione - avverso il decreto 16 febbraio 1985 con

il quale il Presidente del Tribunale di Roma, sez. 4.a civ., le aveva

ingiunto di pagare all'avv. Giovanni D'Aloe la somma di lire

16.048.000 più IVA e IAM con gli interessi dalla domanda e le spese

della procedura d'ingiunzione, il Tribunale di Roma, sez. 4.a civ.,

giudicò rilevante e, in riferimento all'art. 3 Cost., non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 68 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle

professioni di avvocato e procuratore), conv. con l. 22 gennaio

1934, n. 36 ("Quando un giudizio è definito con transazione, tutte le

parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento

degli onorari e al rimborso delle spese di cui gli avvocati ed i

procuratori che hanno partecipato al giudizio negli ultimi tre anni

fossero tuttora creditori per il giudizio stesso") nella parte in cui

prevede che, nel caso di giudizio definito tra le parti, l'avvocato o

il procuratore legale che fosse ancora creditore per gli onorari e le

spese relative al giudizio stesso può chiedere il pagamento di

quanto gli è dovuto anche alla parte avversaria, in quanto la norma

denunciata introdurrebbe una irrazionale disparità di trattamento

tra i difensori, nei rapporti tra difensori e parti e tra le parti.

2.1. - Avanti la Corte si sono costituiti a) per la SACE, giusta

procura speciale per not. Fiduccia di Roma, reg. 5631 del 20 marzo

1987, gli avv.ti Walter e Marco Prosperetti che, con atto depositato

il 28 marzo 1987, hanno argomentato e concluso per la fondatezza

della proposta questione, b) l'avv. Giovanni D'Aloe che con atto

depositato il 28 marzo 1987, integrato con memoria 8 giugno 1987, ha

argomentato e concluso per l'inammissibilità per irrilevanza

e, in ipotesi, per la infondatezza della proposta questione. Sono

intervenuti c) il Presidente del Consiglio dei ministri per il quale

l'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 31 marzo

1987, ha argomentato e concluso per l'inammissibilità e, in ipotesi,

per l'infondatezza della questione, e d) gli avv.ti Filippo Lubrano,

Salvatore Orestano e Mario Sanino giusta delega in calce all'atto

depositato il 31 marzo 1987, con il quale l'Ordine degli Avvocati e

Procuratori legali di Roma ha argomentato e concluso per

l'infondatezza delle questioni.

2.2. - Nell'adunanza del 2 luglio 1987 in camera di consiglio, il

giudice Andrioli ha svolto la relazione sull'incidente. Considerato in diritto

3. - L'intervento dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori legali

di Roma va dichiarato inammissibile perché l'Ordine non era

intervenuto nel giudizio di merito, mentre l'intervento può essere

spiegato per la prima volta avanti la Corte soltanto dal Presidente

del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale

nei giudizi aventi per oggetto questioni di legittimità

costituzionale (artt. 25 co. 3 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 4 delle

norme integrative 16 marzo 1956 per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale) (nello stesso senso C. cost. n. 230 del 1987).

4. - La questione è da giudicarsi infondata per le ragioni

addotte nella C. cost. n.132 del 1974 dalla quale i motivi svolti dal

giudice a quo non persuadono questa Corte a deflettere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'inammissibilità dell'intervento spiegato dall'Ordine

degli Avvocati e Procuratori legali di Roma;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 68 r.d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle

professioni di avvocato e procuratore), sollevata, in riferimento

all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Roma, sez. 4 civ., con ordinanza

emessa il 26 maggio 1986 (n. 20 reg. ord. 1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1987

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1987.

Il cancelliere: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:272 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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