Corte costituzionale

Sentenza n. 271/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/06/1991 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione

Lombardia 27 maggio 1985, n. 62 (Disciplina degli scarichi degli

insediamenti civili e delle pubbliche fognature. Tutela delle acque

sotterranee dall'inquinamento), così come specificata nella delibera

della Giunta regionale del 24 giugno 1986, n. 4/10562, promosso con

ordinanza emessa il 27 giugno 1990 dalla Corte di cassazione sul

ricorso proposto da Zafferri Angelo, iscritta al n. 72 del registro

ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente della Giunta regionale

lombarda;

Udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 1991 il Giudice relatore

Francesco Greco;

Udito l'avv. Valerio Onida per la Regione Lombardia;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento penale contro Angelo Zafferri -

imputato del reato di cui all'art. 21 legge 10 maggio 1976, n. 319,

per avere, esercitando la riproduzione di fotografie su ceramica,

effettuato senza autorizzazione scarichi inquinanti nella pubblica

fognatura - la Corte di cassazione, con ordinanza del 27 giugno 1990

(R.O. n. 72 del 1991), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale della legge

della Regione Lombardia 27 maggio 1985, n. 62, come interpretata

nella deliberazione della Giunta regionale del 24 giugno 1986 n.

4/10562.

La Corte, presupponendo note le disposizioni della citata legge

statale n. 319 del 1976 (cosiddetta legge Merli), ed in particolare

l'art. 14, che esclude l'autorizzazione per gli scarichi di

"insediamenti civili" in pubbliche fognature e, quindi, sottrae tali

scarichi alla previsione penale del successivo art. 21, ha osservato

che la citata legge regionale nell'art. 1 classifica gli "scarichi

degli insediamenti civili", includendo nella categoria C quelli "di

acque di rifiuto di insediamenti adibiti a prestazione di servizi

individuati ai sensi del successivo art. 37".

L'art. 37, a sua volta, demanda alla Giunta regionale

l'individuazione dei detti scarichi.

La Giunta, infine, con la citata deliberazione considera tra gli

insediamenti civili anche i laboratori fotografici, compresi quelli

di fotoriproduzione su ceramica, per gli scarichi dei quali, quindi,

non occorre l'autorizzazione, sicché essi sono penalmente leciti

ancorché non autorizzati, benché immettano nelle fognature sostanze

nocive, solitamente emesse dagli insediamenti produttivi.

Effetto di queste disposizioni regionali, legislative e

amministrative, è la depenalizzazione di comportamenti sanzionati

penalmente dalla legislazione statale nel rimanente territorio

nazionale, donde la prospettata violazione del principio di

eguaglianza.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

3. - È intervenuto nel giudizio il Presidente della Giunta

regionale lombarda, il quale eccepisce anzitutto l'inammissibilità

della questione perché:

a) l'ordinanza di rimessione non specifica né la disposizione

di legge impugnata né la ragione per la quale debba ritenersi

violato il principio di eguaglianza;

b) la questione dell'assimibilità dei lavoratori di

fotoceramica a quelli fotografici è effetto della interpretazione di

leggi, statali e regionali, e non riguarda la Costituzione;

c) l'impugnazione avrebbe dovuto avere per oggetto, caso mai,

il decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito in legge 8

ottobre 1976 n. 690, il cui art. 1-quater detta i criteri di

distinzione tra insediamenti produttivi e insediamenti civili

(ricorrenza di una aberratio ictus).

Nel merito sostiene la non fondatezza della questione perché:

a) non è riferita alla ripartizione della potestà legislativa

tra Stato e Regioni (art. 117 della Costituzione);

b) il principio di eguaglianza è male invocato, in quanto

l'attribuzione, da parte del Costituente, di una potestà legislativa

alle regioni serve appunto a differenziare la disciplina di alcune

materie, tra cui quella della difesa delle acque contro gli

inquinamenti, nelle diverse parti del territorio nazionale;

c) la legge regionale impugnata ha solo una funzione di

dettaglio e di integrazione della legislazione statale;

d) la classificazione degli insediamenti produttivi e di quelli

civili rientra nella discrezionalità del legislatore (sent. Corte

cost. n. 314 del 1983). Considerato in diritto

1. - La Corte è chiamata a verificare se la legge della Regione

Lombardia 27 maggio 1985, n. 62, interpretata secondo la delibera

della Giunta regionale 24 giugno 1986 n. 4/10562, nel considerare i

laboratori di riproduzione fotografica su ceramica come insediamenti

civili anziché come insediamenti produttivi, e nel sottrarne così

gli scarichi inquinanti non autorizzati alla comminatoria penale

contenuta nell'art. 21, legge statale 10 maggio 1976, n. 319,

contrasti con l'art. 3 della Costituzione in quanto sottopone gli

stessi comportamenti ad un trattamento penale differenziato in una

determinata parte del territorio nazionale.

2. - La questione è inammissibile.

Gli artt. da 9 a 16 della legge 10 maggio 1976, n. 319,

distinguono gli scarichi da insediamenti produttivi e da insediamenti

civili, richiedendo per i primi l'autorizzazione regionale, per gli

altri non. L'art. 21 della stessa legge prevede le sanzioni penali

per gli scarichi effettuati senza la prescritta autorizzazione.

L'art. 1-quater del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544,

convertito, con modificazioni, in legge 8 ottobre 1976, n. 690, dà

la nozione di insediamento produttivo e di insediamento civile,

comprendendovi, tra gli altri, quelli da immobili adibiti a

prestazione di servizi.

L'art. 1 della legge della Regione Lombardia 27 maggio 1985, n.

62, classifica gli scarichi degli insediamenti civili in quattro

categorie, comprendendo nella categoria C quelli da insediamenti

civili adibiti a prestazione di servizi. L'art. 37 successivo demanda

la individuazione dei suddetti alla Giunta regionale, sentita la

competente commissione consiliare.

La Giunta regionale lombarda, nella seduta del 24 giugno 1986, ha

effettuato la prescritta individuazione comprendendo nel punto C gli

scarichi da studi e laboratori fotografici e radiografici senza

ulteriore specificazione.

Nella fattispecie, i giudici di merito, il Pretore e la Corte di

appello di Milano, hanno ritenuto che debbano essere compresi tra gli

insediamenti produttivi, anziché tra gli insediamenti civili, i

laboratori che effettuano riproduzioni fotografiche su ceramiche

perché vi si impiegano sostanze inquinanti e che, quindi, per essi

occorre l'autorizzazione regionale. Hanno, quindi, condannato ad una

sanzione penale l'esercente di uno di essi in quanto non si era

munito della prescritta autorizzazione.

A seguito di ricorso dell'imputato, la Corte di cassazione è

stata investita del controllo di legittimità dell'interpretazione

effettuata dai giudici di merito.

Difetta, quindi, di rilevanza la sollevata questione di

legittimità costituzionale perché la questione se i laboratori che

effettuano riproduzioni fotografiche su ceramica siano da

comprendersi negli insediamenti produttivi anziché in quelli civili

importa esclusivamente la interpretazione delle leggi statali in

materia (legge n. 319 del 1976 e decreto-legge n. 544 del 1976), il

che rientra nella c.d. funzione di nomofilachia che l'ordinamento

assegna alla Corte di cassazione.

Pertanto, va emessa declaratoria di inammissibilità della

questione sollevata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale della legge della Regione Lombardia 27 maggio 1985, n.

62 (Disciplina degli scarichi degli insediamenti civili e delle

pubbliche fognature. Tutela delle acque sotterranee

dall'inquinamento), interpretata secondo la delibera della Giunta

regionale 24 giugno 1986, n. 4/10562, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, sollevata dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta il 23 maggio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:271 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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