Corte costituzionale

Sentenza n. 271/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1987 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 7d.P.R. 547/1955
  • art. 41d.P.R. 547/1955
  • art. 115d.P.R. 547/1955
  • art. 389d.P.R. 547/1955

citata

  • art. 2d.P.R. 547/1955
  • art. 3d.P.R. 547/1955
  • art. 32d.P.R. 547/1955

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 7, 41, 115,

389, lett. a) e c) e 390 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per

la prevenzione degli infortuni sul lavoro) e della legge 2 maggio

1983, n. 178 (Interpretazione autentica del decreto del Presidente

della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente norme per la

prevenzione degli infortuni sul lavoro) promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 24 settembre 1981 dal Pretore di Lugo nel

procedimento penale a carico di Gaudenzi Anna ed altri iscritta al n.

716 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 47 dell'anno 1982;

2) ordinanza emessa il 19 novembre 1984 dal Pretore di Lonigo

nel procedimento penale a carico di Nabissi Valentino ed altri

iscritta al n. 170 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149/bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di costituzione di Brini Arturo nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1987 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli;

Uditi gli avv.ti Cesare Pedrazzi, Giorgio De Nova e Sergio

Panunzio per Brini Arturo e l'Avvocato dello Stato Aldo Linguiti per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ordinanza emessa il 24 settembre 1981 (comunicata il 30

dello stesso mese e notificata il successivo

primo ottobre; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17

febbraio 1982 e iscritta al n. 716/1981) nel procedimento

penale a carico di Gaudenzi Anna e altri il Pretore di Lugo giudicò

rilevante e, in relazione agli artt. 3 e 27

Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 7 (Produzione, vendita e noleggio per il

mercato interno), 41 (Produzione e sicurezza delle macchine), 115

(Dispositivi per le presse

in genere), 389 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai

dirigenti) a) e c) e 390 (Contravvenzioni commesse dai costruttori e

dai commercianti) d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la

prevenzione degli infortuni sul lavoro) nelle parti in cui prevedono

la responsabilità del datore di lavoro, del noleggiatore e del

commerciante di macchine, di attrezzature, di utensili, di apparecchi

in genere per la violazione delle dette norme per la prevenzione

degli infortuni in tutti quei casi in cui la non conformità dipenda

da fatto esclusivo del costruttore e non sia facilmente rilevabile.

1.2. - Renzi Claudia, dipendente della ditta individuale Gaudenzi

Anna, esercente attività di produzione di tomaie per calzature, -

rilevò in fatto il Pretore di Lugo - aveva riportato in Bagnacavallo

il 7 dicembre 1978 lesioni ad una mano periziate gravi mentre

utilizzava una macchina (fustellatrice idraulica a carrello mobile,

marca ATON, tipo ATON 6888) in dotazione all'azienda: macchina

noleggiata da tale Botti Ettore il quale, a sua volta, l'aveva

acquistata dalla ditta M.A.C.A. di Aldo Bertoldo corrente in Stra

(VE) e prodotta dalla ditta ATON s.p.a. di Vigevano legalmente

rappresentata da Cantella Emiliano. In esito all'istruttoria vennero

tratti a giudizio Gaudenzi Anna quale datore di lavoro, Cantella

Emiliano quale commerciante, Bertoldo Aldo quale costruttore, per

rispondere del delitto di lesioni colpose aggravate dalla violazione

delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 583,

590, 3 co. c.p.); la Gaudenzi per rispondere delle contravvenzioni

previste dagli artt. 115 e 389 a) e dagli artt. 41 e 389 c) d.P.R. 27

aprile 1955, n. 547; il Botti, il Cantella e il Bertoldo per

rispondere, nelle loro diverse qualità, delle contravvenzioni

previste dagli artt. 7 e 390 d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547. Al

dibattimento venne contestato anche al Botti, nella sua qualità di

noleggiatore, il delitto di lesioni colpose gravi, aggravate dalla

violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

in danno di Renzi Claudia.

Dal rapporto dell'ispettore del lavoro risultò che "se non si

fosse verificato l'infortunio sul lavoro di cui si tratta,

difficilmente si sarebbe potuto appurare il pericolo derivante dai

movimenti traslativi del carrello comandato da un polo pulsante".

Inoltre - sempre in linea di fatto - la macchina in questione, di

recentissima costruzione, era stata acquistata nuova tre mesi prima

dell'infortunio dal Botti, artigiano del ramo calzaturiero, che

l'aveva noleggiata alla Gaudenzi, anch'essa artigiana, titolare di

una modesta azienda che occupava 14 dipendenti.

2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con atto

depositato il 9 marzo 1982, nel quale l'Avvocatura generale dello

Stato ha argomentato e concluso per la infondatezza della proposta

questione.

3.1. - Con ordinanza emessa il 19 novembre 1984 (comunicata il 4

gennaio e notificata l'11 febbraio 1985; pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 149 bis del 26 giugno 1985 e iscritta al n. 170/1985)

nel procedimento penale a carico di Nabissi Valentino ed altri, il

Pretore di Lonigo dichiarò non manifestamente infondata, in

riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 41 co. 2 Cost., la questione di

legittimità costituzionale dell'art. un. ("All'art. 7 del decreto

del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente

"Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro", sono aggiunti

in fine i seguenti commi:// "Ai fini del comma precedente il

contratto di locazione finanziaria avente per oggetto i beni ivi

indicati non costituisce vendita, noleggio o concessione in uso.//

Chiunque conceda in locazione finanziaria beni assoggettati a

qualsiasi forma di omologazione obbligatoria è tenuto a che detti

beni siano accompagnati dalle previste certificazioni o da altri

documenti richiesti dalla legge. L'inosservanza dell'obbligo è

punita ai sensi del successivo articolo 390") l. 2 maggio 1983, n.178

(Interpretazione autentica del decreto del Presidente della

Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente norme per la

prevenzione degli infortuni sul lavoro).

3.2.- In corso presso la Pretura di Lonigo - premise il giudice a

quo nella ordinanza di rimessione - era procedimento penale a carico

di Nabissi Valentino legale rappresentante della Veneta Press s.p.a.,

Brini Arturo legale rappresentante della società Bresciana

Finanziaria s.p.a. e Corini Giuliano legale rappresentante della

Italpresse s.p.a., imputati dei reati di cui agli artt. 115 b) (il

primo), in riferimento all'art. 115 b) (il secondo) d.P.R. 27 aprile

1955, n. 547, 41 e 590 c.p. (tutti) perché il primo poneva in

esercizio e il secondo concedeva in locazione finanziaria (leasing)

al primo una pressa oleodinamica semiautomatica, costruita dal terzo,

munita di ripari, destinati ad evitare che le mani dei lavoratori

fossero offese dal punzone anche in posizione di non completa

chiusura e così tutti cagionavano, in concorso autonomo di causa tra

loro, al dipendente della Veneta Press Lancerotto Guido lesioni

personali consistite nella asportazione di falangi di quattro dita

della mano sinistra, infortunio avvenuto il 16 luglio 1981 in Meledo

di Sarego. Successivamente alla opposizione al decreto di condanna

penale emesso nei confronti del Nabissi e del Brini per le

contravvenzioni ( il Carini per tale reato era stato prosciolto a

seguito di amnistia) e al dibattimento gli atti erano stati rimessi

in istruttoria per l'esecuzione di perizia tecnica la quale aveva

confermato la non rispondenza della pressa alle norme sulla

prevenzione degli infortuni sul lavoro come ipotizzato nel capo di

imputazione.

4.1. - Avanti la Corte si sono costituiti nell'interesse di Brini

Arturo, giusta procura speciale 28 giugno 1985 (rep. n. 46538) per

not. Giulio Antonio Averaldi di Brescia, gli avv.ti Giuseppe Guarino,

Cesare Pedrazzi, Giorgio De Nova e Claudio Barbieri che, con atto di

deduzioni depositato il 16 luglio 1985, hanno argomentato e concluso

per l'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza della proposta

questione; non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri.

4.2. - Nell'imminenza della pubblica udienza del 16 giugno 1987 la

difesa del Brini ha depositato memoria datata

3 giugno 1987 allegando copia legale della sentenza 9 ottobre 1984-9

maggio 1985, con la quale la Sezione quarta

penale della Corte di Cassazione rigettò i ricorsi proposti dal

Procuratore della Repubblica, da Piazza Antonio e da Faccin Walter

contro la sent.14 giugno 1983 del Tribunale di Vicenza.

5. - Nella pubblica udienza del 16 giugno 1987, nella quale il

giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui due incidenti,

hanno parlato l'avv. Stato Linguiti e la difesa del Brini. Considerato in diritto

6. - L'art. 7 ("Produzione, vendita e noleggio per il mercato

interno. - Sono vietate dalla data di entrata in vigore del presente

decreto la costruzione, la vendita, il noleggio e la concessione in

uso di macchine, di parti di macchine, di attrezzature, di utensili e

di apparecchi in genere destinati al mercato interno, nonché la

installazione di impianti, che non siano rispondenti alle norme del

decreto stesso") d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 per un verso è una

delle disposizioni impugnate con l'incidente 716/1981 e per altro

verso rappresenta la disposizione cui sono aggiunti i due commi

riflettenti la locazione finanziaria in virtù dell'art. un. l. 2

maggio 1983, n. 178 che forma oggetto dell'incidente 170/1985.

Pertanto, i due incidenti vanno riuniti ai fini di unitaria

deliberazione.

7. - Oggetto dell'incidente 716/1981 sono non solo l'or riprodotto

art. 7, ma anche gli artt. 115, che fa parte del gruppo dei

"dispositivi delle presse in genere", 389 (Contravvenzioni commesse

dai datori di lavoro e dai dirigenti) a) e c) e 390 (Contravvenzioni

commesse dai costruttori e dai commercianti) sospettati

d'incostituzionalità per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. nelle

parti in cui prevedono la responsabilità del datore di lavoro, del

noleggiatore e del commerciante di attrezzature, di utensili, di

apparecchi in genere per la violazione di dette norme per la

prevenzione degli infortuni sul lavoro in tutti quei casi in cui la

non conformità dipenda da fatto esclusivo del costruttore e non sia

facilmente rilevabile.

La questione, in tal guisa prospettata, è priva di fondamento

perché non sono identiche le posizioni degli operatori economici, di

cui alla normativa impugnata, e dei destinatari della l. 30 aprile

1962 n. 283 sulla disciplina igienica della produzione e della

vendita delle sostanze alimentari e pertanto non è violato l'art. 3

Cost. Né sussiste violazione dell'art. 27 perché le cautele

predisposte dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni sul

lavoro non escludono la responsabilità penale degli operatori, con

riferimento ai quali è stato sollevato l'incidente di

costituzionalità.

8. - Non meno infondato è il sospetto, sollevato dal Pretore di

Lonigo, d'incostituzionalità dell'art. unico l. 2 maggio 1983, n.178

(Interpretazione autentica del decreto del Presidente della

Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente norme per la

prevenzione degli infortuni sul lavoro) in riferimento agli artt. 2,

3, 32 e 41 comma 2 Cost.

Precisato che l'incidente non coinvolge il secondo comma aggiunto,

- a tenor del quale "Chiunque concede in locazione finanziaria beni

assoggettati a qualsiasi forma di omologazione obbligatoria è tenuto

a che detti beni siano accompagnati dalle previste certificazioni o

dagli altri documenti richiesti dalla legge. L'inosservanza

dell'obbligo è punita ai sensi del successivo art. 390", - il primo

comma aggiunto, il quale rescrive che "Ai fini del comma precedente

il contratto di locazione finanziaria avente per oggetto i beni ivi

indicati non costituisce vendita, noleggio o concessione in uso",

sfugge alla censura d'incostituzionalità di cui il Pretore di Lonigo

lo ha fatto segno, perché il locatore finanziario non intrattiene

alcun collegamento materiale con i beni de quibus che valga ad

esporlo ai sospetti d'incostituzionalità degli artt. 7, 41, 115, 389

a) e c) e 390 che questa Corte ha giudicato insussistenti. Non si

nega

che in rerum natura un locatore finanziario detenga la cosa, ma

questa peculiarità non è stata neppur ipotizzata dal

giudice a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 716/1981 e 170/1985;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 7, 41, 115, 389 lett. a) e c) e 390 d.P.R. 27 aprile

1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro)

nelle parti in cui prevedono la responsabilità del datore di lavoro

del noleggiatore e del commerciante di macchine, di attrezzature, di

utensili, di apparecchi in genere per la violazione delle dette norme

per la prevenzione degli infortuni in tutti quei casi in cui la non

conformità dipenda da fatto esclusivo del lavoratore e non sia

direttamente rilevabile, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27

Cost. dal Pretore di Lugo con ordinanza emessa il 24 settembre 1981

(n. 716/1981);

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. un. l. 2 maggio 1983, n.178 (Interpretazione autentica del

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547,

concernente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro),

sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 41 comma 2 Cost., dal

Pretore di Lonigo con ordinanza emessa il 19 novembre 1984 (n.

170/1985).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1987.

Il cancelliere: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:271 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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