Corte costituzionale

Sentenza n. 271/1986

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/12/1986 · relatore Gabriele Pescatore

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 44, n. 1

legge reg. Lombardia 31 luglio 1978, n. 47 (Norme per la protezione e

la tutela della fauna e disciplina dell'esercizio venatorio) e allegata

tab. A, lett. E; 1 legge reg. Lombardia 10 marzo 1980, n. 25

(Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) e il n. 16, titolo

II allegata tariffa; 4 l. reg. Lazio 28 settembre 1979, n. 79

(Istituzione delle tasse sulle concessioni regionali per l'esercizio

Venatorio); 1 l. reg. Lazio 2 maggio 1980, n. 30 (Disciplina delle

tasse sulle concessioni regionali) e il n. 16 titolo II dell'allegata

tariffa; 57, quarto comma, l. reg. Veneto 14 luglio 1978, n. 30

(Disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e per la

disciplina della caccia); 57, secondo comma, l. reg. Piemonte 17

ottobre 1979, n. 60 (Norme per la tutela della fauna e la disciplina

della caccia); n. 14 tariffa allegata alla l. reg. Piemonte 6 marzo

1980, n. 13 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali),

promossi con ordinanze emesse il 23 ottobre 1980 dal Pretore di

Mantova, il 15 dicembre 1981 dal Tribunale di Roma, l'8 ottobre 1981

dal Tribunale di Milano, il 29 aprile 1982 dal Tribunale di Viterbo, il

19 marzo 1982 dal Tribunale di Roma, il 26 aprile 1982 dal Tribunale di

Roma, il 9 dicembre 1982 dal Tribunale di Venezia, il 7 maggio 1985 dal

Tribunale di Torino, il 22 novembre 1985 dal Tribunale di Roma (n. 15

ord.), il 5 ottobre 1984 dal Tribunale di Roma, il 22 novembre 1985 dal

Tribunale di Roma (n. 3 ord.), il 4 marzo 1986 dal Tribunale di Torino,

iscritte al n. 114 del registro ordinanze 1981, ai nn. 250, 378, 540,

747 del registro ordinanze 1982, ai nn. 28, 225 del registro ordinanze

1983, al n. 526 del registro ordinanze 1985 e ai nn. da 84 a 97, 141,

142, 216, 217, 218 e 422 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 130 del 1981, nn. 262, 310 del

1982, nn. 32, 74, 177, 219 del 1983, nn. 1, 11, 28 e 41/1 s.s. del

1986.

Visti gli atti di costituzione di Giove Franco, della Regione

Lazio, di Bergamasco Massimo ed altri, di Quartero Carlo ed altri, di

Cortis Luigi, di Corradini Giorgio, della Regione Piemonte, di Mandrino

Giuseppe ed altri, di Bottini Paolo ed altri, nonché gli atti

d'intervento della Regione Lombardia, della Regione Veneto e del

Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 28 ottobre 1986 il Giudice relatore

Gabriele Pescatore;

uditi gli Avvocati Umberto Pototschnig per la Regione Lombardia,

Francesco D'Audino per Giove, Cortis, Corradini e Bergamasco, Massimo

Severo Giannini per le Regioni Lazio e Piemonte, Andrea Ferrari per

Quartero, Celestino Corica per Bottini, Claudio Dal Piaz, Gherardo

Caraccio e Emilio Romagnoli per Mandrino ed altri e l'Avvocato dello

Stato Pier Giorgio Ferri per la Regione Veneto e il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il Pretore di Mantova, con ordinanza emessa il 23 ottobre 1980

(n. 114, R.O. 1981), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 44, n. 1, tab. A, lett. E della Legge Regione

Lombardia 31 luglio 1978, n. 47, con riferimento alla legge dello Stato

del 16 maggio 1970, n. 281, in relazione agli artt. 117 e 119 della

Costituzione, in giudizi concernenti sanzioni amministrative a carico

di concessionari di riserve di caccia.

Nell'ordinanza di rimessione si afferma che l'articolo impugnato -

per la parte in cui fissa in lire 8.000 per ettaro la tassa di

concessione per le riserve di caccia - violerebbe gli artt. 117 e 119

Cost. in quanto non conforme al disposto della legge cornice 16 maggio

1970, n. 281, la quale stabiliva i limiti entro i quali le regioni a

statuto ordinario potevano determinare l'importo delle tasse di

concessione già di competenza dello Stato (limiti la cui esistenza

sarebbe stata successivamente ribadita dalla l. 23 novembre 1979, n.

594).

Nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuta - fuori termine

- la Regione Lombardia, chiedendo che la questione sia dichiarata

improcedibile in quanto l'ordinanza di rimessione è stata notificata

al Presidente del Consiglio dei Ministri anziché al Presidente della

Giunta regionale. In subordine ha chiesto che sia dichiarata tempestiva

la costituzione in giudizio e non fondata la questione sollevata.

Riguardo all'infondatezza della questione, nelle note depositate si

afferma che il disposto dell'art. 3 della l. n. 281 del 1970 riguarda

solo la prima applicazione della legge stessa, avvenuta in Lombardia

con legge regionale 15 dicembre 1971, n. 2 che determinò le tasse in

questione "nella misura del cento per cento della corrispondente tassa

erariale" (art. 6).

Per le "applicazioni" successive non opererebbe neppure il limite

previsto dalla normativa del citato art. 3 della Legge n. 281, ossia

dalla norma secondo cui "successive maggiorazioni possono essere

disposte ad intervalli non inferiori al quinquennio, nel limite del

venti per cento delle tasse regionali vigenti nel periodo precedente",

dovendosi tale norma ritenere inapplicabile riguardo a quelle tasse -

come quelle in questione - per le quali successive leggi dello Stato

abbiano affermato espressamente la competenza delle Regioni, senza

ribadire il limite originariamente stabilito col citato art. 3, essendo

anche successivamente intervenuta la legge quadro per la protezione e

la tutela della fauna e per la disciplina della caccia (Legge 27

dicembre 1977, n. 968), la quale ha espressamente affermato la

competenza delle Regioni a istituire e a disciplinare la tassa sulle

riserve di caccia, senza porre limitazioni di sorta (art. 24).

La legge n. 594 del 1979 avrebbe poi il solo scopo di dare il

necessario fondamento legislativo a determinazioni che, entro il

termine fissato, le singole Regioni avrebbero potuto assumere anche in

via amministrativa. Comunque essa potrebbe trovare applicazione solo

per le tasse sulle concessioni regionali relative a competenze

trasferite con i decreti del 1972, e non anche per quelle relative a

competenze conferite alle Regioni da leggi quadro che abbiano

ridisciplinato l'intera materia, quale è la legge n. 968 del 1977.

2. - Con altra ordinanza, emessa l'8 ottobre 1981 (R.O. n. 378 del

1982) - nel corso di giudizi promossi perché fosse dichiarata non

dovuta la tassa di rilascio e la tassa annuale sulle concessioni di

riserve di caccia nella misura di lire 8.000 per ettaro, fissata dalla

legge reg. Lombardia 10 marzo 1980, n. 25 - il Tribunale di Milano ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 e

allegata tariffa, titolo secondo, n. 16, della legge suddetta, per

contrasto con gli artt. 117 e 119 della Costituzione.

Secondo l'ordinanza di rimessione la questione sarebbe non

manifestamente infondata, perché l'autonomia finanziaria delle regioni

deve rispettare i limiti e i principii stabiliti dalle leggi statali e

la l. 23 novembre 1979, n. 594 consentiva di aumentare la tassa in

questione in misura non superiore al triplo dell'ammontare in vigore

all'1 aprile 1972, che - a norma dell'art. 1, comma secondo, della l.

reg. della Lombardia 4 marzo 1974, n. 14 e allegata tariffa, titolo VI,

punto 17, lett. f) - era di lire duecento.

Nel giudizio così promosso è intervenuta la Regione Lombardia,

chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. Nelle note

depositate, si sostiene che la l. n. 594 del 1979 non conterrebbe un

principio vincolante per la legislazione regionale, ma si limiterebbe a

consentire alle Regioni, che non avessero legiferato in materia, di

aumentare con un semplice provvedimento amministrativo le tasse sulle

concessioni regionali, lasciando libere le Regioni stesse di provvedere

con legge ad aumenti maggiori di quelli consentiti con provvedimento

amministrativo. Tale interpretazione - secondo la difesa della Regione

- sarebbe conforme a quanto stabilito dall'art. 24 della l. 27 dicembre

1977, n. 968, che ha espressamente affermato la competenza delle

Regioni a istituire tasse sulle riserve di caccia senza fissare limiti

di sorta.

Si sono costituite pure le parti private, chiedendo che la norma

impugnata sia dichiarata illegittima, in base alle considerazioni

svolte nell'ordinanza di rimessione.

3. - Con ordinanza 15 dicembre 1981 (n. 250, R.O. 1982), nel corso

di un giudizio analogo ai precedenti, il Tribunale di Roma ha sollevato

questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. unico

della l. 23 novembre 1979, n. 594 e in relazione agli artt. 117 e 119

Cost., dell'art. 4 della legge Regione Lazio 28 settembre 1979, n. 79,

nella parte in cui ha fissato in lire 8.000 per ettaro la tassa per la

concessione e il rinnovo delle riserve.

Nell'ordinanza si osserva che il precedente importo della tassa

sulla concessione regionale di riserva, pari a quello della

corrispondente tassa erariale ai sensi dell'art. 7 della l. reg. del

Lazio 28 dicembre 1971, n. 1, era di lire duecento per ettaro.

Pertanto la legge regionale impugnata ha superato tanto i limiti

fissati dall'art. 3 della legge statale 16 maggio 1970, n. 281, quanto

quelli stabiliti dalla legge statale n. 594 del 1979, che consentiva

l'aumento delle tasse sulle concessioni relative a competenze

trasferite alle Regioni, in misura non superiore al triplo

dell'ammontare in vigore all'1 aprile 1972, con il conseguente

contrasto con gli artt. 117 e 119 della Costituzione.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuta la Regione

Lazio, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente

infondata, dovendosi ritenere che spetti alle Regioni ordinarie un

potere illimitato nello stabilire la misura della tassa in questione.

Si sono costituite pure le parti private, chiedendo che la norma

impugnata sia dichiarata illegittima, in quanto viola i principi

stabiliti prima dalla c.d. Legge quadro o legge cornice, costituita

dall'art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281 (con limite tra il 120 e

l'80% delle corrispondenti tasse erariali), e poi dalla successiva

legge n. 594 del 1979 (con il limite di 3 volte gli importi del '72), e

il superamento dei limiti come sopra stabiliti determinerebbe

l'incostituzionalità della relativa legge regionale.

4. - Con ordinanza emessa il 29 aprile 1982 (n. 540 R.O. 1982),

nel corso di giudizi analoghi ai precedenti, il Tribunale di Viterbo ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli

artt. 117 e 119 Cost., dell'art. 4 della legge reg. del Lazio 28

settembre 1979, n. 79, nella parte in cui stabilisce nella misura di

lire ottomila per ettaro la tassa per il rilascio ed il rinnovo della

concessione di riserva di caccia nonché questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 23 Cost., dell'art. 24 della l.

28 dicembre 1977, n. 968, nella parte in cui stabilisce che gli

"appostamenti fissi, le aziende faunistiche, i centri di produzione di

selvaggina e le riserve, entro i limiti di cui all'art. 36, sono

soggetti a tasse regionali".

La prima questione è stata sollevata sotto gli stessi profili

prospettati dalla precedente ordinanza 15 dicembre 1981, del Tribunale

di Roma. La questione relativa all'art. 24 della l. n. 968 del 1977,

invece, è stata sollevata per l'eventualità che si ritenga il

legislatore regionale tenuto ad osservare, nel determinare le tasse di

concessione anzidette, i soli limiti posti da tale articolo, che sono

del tutto generici e non fissano criteri idonei a delimitare i poteri

della Regione.

Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili,

per insufficiente motivazione della rilevanza e, quanto alla questione

relativa alla l. n. 968 del 1977, per essere stata proposta in forma

ipotetica.

5. - Con ordinanza 19 marzo 1982 (n. 747 R.O. 1982) - nel corso di

altri giudizi analoghi ai precedenti - il Tribunale di Roma ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 119 della Costituzione, dell'art. 4 della legge della Regione

Lazio 28 settembre 1979, n. 79 e dell'art. 1 della legge della Regione

Lazio 2 maggio 1980, n. 30.

Nell'ordinanza di rimessione si osserva che a norma dell'art. 119

Cost. le Regioni ordinarie hanno autonomia finanziaria "nelle forme e

nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica" e secondo la realtà

normativa (legge n. 281/1970), ciò comporta che è riservato alle

leggi statali prestabilire i tipi dei tributi regionali nonché la

disciplina fondamentale degli stessi, onde la legislazione regionale

tributaria non rientra fra quelle concorrenti o complementari (art. 117

Cost.) ma si risolve in una legislazione attuativa.

In materia di tasse di concessione di riserve di caccia, le norme

impugnate, pertanto, si porrebbero in contrasto con l'art. 119 Cost.,

avendo aumentato dette tasse oltre i limiti stabiliti dall'art. 3 della

l. 16 maggio 1970, n. 281 e dall'art. unico della l. 23 novembre 1979,

n. 594.

In tale giudizio non vi sono stati né intervento né costituzione

di parti.

6. - Questioni in tutto analoghe alle precedenti sono state

sollevate dal Tribunale di Roma, riguardo all'art. 4 della l. reg. del

Lazio 28 settembre 1979, n. 79, anche con ordinanza 26 aprile 1982 (n.

28, R.O. 1983); con 18 ordinanze di identico tenore, 22 novembre 1985

(nn. 84-97; 216-218; R.O. 1986) e con ordinanza 5 ottobre 1984 (n.

142, R.O. 1986).

Solo nei giudizi promossi con le ordinanze n. 90 e n. 94 del 1986

si sono costituite le parti private, riportandosi alla motivazione

delle ordinanze e chiedendo la declaratoria d'illegittimità

costituzionale della norma impugnata.

7. - Con ordinanza 9 dicembre 1982 (n. 225, R.O. 1983) nel corso di

giudizi analoghi ai precedenti, il Tribunale di Venezia ha sollevato

questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 117

e 119 Cost., dell'art. 57, quarto comma, della legge della Regione

Veneto 14 luglio 1978, n. 30, per avere aumentato la tassa di

concessione regionale per le riserve di caccia (prevista in lire 200

annue per ettaro alla data del 1 aprile 1972) a lire 10.000 per ettaro

e cioè in misura superiore a quella consentita dall'art. 3 della legge

statale 16 maggio 1970, n. 281.

Nel giudizio è intervenuta la Regione Veneto chiedendo che la

questione sia dichiarata non fondata, avendo la l. n. 968 del 1977

eliminato i limiti precedentemente imposti alle Regioni nello stabilire

le tasse per la concessione di riserve di caccia, come si evincerebbe

da un attento esame dell'art. 24, ultimo comma, di tale legge. In

proposito si osserva, in particolare che l'ultimo comma dell'art. 24,

disponendo la sottoposizione delle riserve di caccia - già soggette ad

una tassa statale - ad una tassa regionale, non contiene alcun richiamo

o rinvio alla norma che stabilisce i limiti quantitativi per le tasse

sulle concessioni regionali. Inoltre esso riguarda congiuntamente le

tasse regionali sugli appostamenti fissi, le aziende faunistiche, i

centri di produzione di selvaggina e le riserve. Gli appostamenti fissi

e le riserve, già noti alla precedente legge sulla caccia, erano già

soggetti ad una tassa statale di concessione. Non, invece, le aziende

faunistiche e i centri di produzione di selvaggina, che sono strutture

operative di nuova previsione, per le quali non esiste una precedente

tassazione a cui fare riferimento ai fini della applicazione dei

parametri dell'art. 3 della legge n. 281 del 1970.

Secondo la Regione Veneto, ciò sarebbe incongruo, mentre al

contrario la norma indicherebbe proprio che, ai fini fiscali, per

quanto concerne i margini di potestà tributaria riconosciuta alle

regioni, le riserve di caccia, le aziende faunistiche ed i centri di

produzione della selvaggina sono collocati sullo stesso piano. E ciò

corrisponderebbe ad una ragionevole scelta, operata dal legislatore

nella considerazione che l'istituto della riserva di caccia veniva

abolito e le concessioni relative in corso, conservate

provvisoriamente, in attesa di trasformarsi in aziende faunistiche

venatorie.

8. - Con ordinanza 7 maggio 1985 (n. 526, R.O. 1985) il Tribunale

di Torino - nel corso di giudizi analoghi ai precedenti ma relativi a

tasse di concessione riguardanti aziende faunistico-venatorie - ha

sollevato, a sua volta, in riferimento all'art. 119 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 della legge della

Regione Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60 e del n. 14 della tariffa

allegata alla legge regione Piemonte 6 marzo 1980, n. 13, nella parte

in cui fissano l'ammontare della tassa di concessione regionale per le

aziende faunistico-venatorie e le riserve di caccia in lire ottomila

per ettaro e cioè in misura eccedente i limiti stabiliti dall'art. 3

della legge 16 maggio 1970, n. 281, e dall'art. unico della legge 23

novembre 1979, n. 594. In via subordinata per il caso di declaratoria

di infondatezza di detta questione di legittimità costituzionale ha

sollevato anche, sempre in riferimento all'art. 119 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 24, ultimo comma della legge 27

dicembre 1977, n. 968, nella parte in cui non stabilisce le forme ed i

limiti entro i quali deve esplicarsi l'autonomia finanziaria normativa

regionale per le materie dalla norma stessa denunciata disciplinate.

Nell'ordinanza del Tribunale di Torino si sottolinea che ai sensi

dell'art. 119, primo comma Cost., è sempre necessario l'intervento di

una legge dello Stato per attribuire alle regioni i tributi di propria

pertinenza determinandone, nelle linee essenziali, i relativi elementi

costitutivi. Ma le forme e i limiti che compete al legislatore statale

porre al legislatore regionale non sono predeterminati dalla norma

costituzionale quanto a natura ed estensione, sì che non è impedito

al legislatore statale stabilire anche limiti particolarmente rigorosi

e penetranti giungendo a fissare l'ammontare massimo del tributo, come

ha fatto con le leggi n. 281 del 1970 e n. 594 del 1979. Alle Regioni

non è dato il potere di istituire tributi regionali previsti da leggi

dello Stato e quindi, in mancanza di un fondamento nella legislazione

statale, la Regione Piemonte non avrebbe potuto istituire una tassa di

concessione relativa alle aziende faunistico-venatorie, inesistenti

prima della l. n. 968 del 1977, se non in base a questa legge stessa.

Ma essendo state le regioni ordinarie a ciò autorizzate dall'art. 24

della l. n. 968 del 1977, dovevano osservare i limiti alla tassazione,

da desumersi, in mancanza di previsione dell'art. 24, dal complesso

della legislazione previgente, e cioè dalle l. n. 281 del 1970 e n.

594 del 1979.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la Regione

Piemonte, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Nelle note depositate si contesta l'interpretazione dell'art. 119

Cost. data dall'ordinanza di rimessione e si sostiene che le Regioni

hanno una autonomia finanziaria che consente l'istituzione di tributi

regionali anche non specificamente previsti da leggi statali.

È intervenuto pure il Presidente del Consiglio dei Ministri, il

quale nelle note depositate sottolinea che nei giudizi nel corso dei

quali è stata emessa l'ordinanza 7 maggio 1985 del Tribunale di

Torino, non si controverteva in ordine a tasse di concessione

riguardanti riserve, bensì aziende faunistico-venatorie, che non

esistevano prima della l. n. 968 del 1977, con la conseguenza che

mancava una precedente tassazione alla quale potesse farsi riferimento.

Si sostiene - come già affermato da altre Regioni in analoghi

procedimenti - che l'art. 24 della l. n. 968 del 1977 ha effettivamente

innovato e modificato la precedente normativa in materia di tasse

regionali concernenti le riserve di caccia, eliminando i limiti

impositivi precedentemente fissati dallo Stato. Ne deriverebbe la

rilevanza della relativa questione di legittimità costituzionale, la

quale sarebbe peraltro infondata. Infatti, a norma dell'art. 119

Cost., non sarebbe indispensabile la prefissione, per le imposte

regionali, di limiti quantitativi massimi stabiliti dalla legislazione

statale, mentre nel caso di specie la delimitazione quantitativa del

tributo e la identificazione del suo presupposto sarebbe implicitamente

desumibile dagli artt. 24,25 e 26 della l. n. 968 del 1977, giacché

avendo tale legge stabilito l'inerenza del tributo agli strumenti di

gestione del settore faunistico-venatorio, escludendo implicitamente la

sua vocazione ad essere un titolo di prelievo destinato a costituire

una risorsa per la finanza "generale" dell'ente regione, avrebbe posto

in essere una delimitazione della potestà impositiva regionale idonea

a garantire il raggiungimento dei fini dell'art. 119 della

Costituzione.

Si è costituita pure una parte privata, chiedendo la declaratoria

d'illegittimità costituzionale della legge regionale impugnata.

9. - Questione analoga è stata sollevata dal Tribunale di Torino

con ordinanza 4 marzo 1986 (n. 422, R.O. 1986).

In tale giudizio si sono costituiti la Regione e il Presidente del

Consiglio dei Ministri chiedendo che la questione sia dichiarata non

fondata.

Si sono costituite pure alcune parti private, chiedendo che sia

dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate

sottolineando che la legge statale 26 aprile 1983, n. 131 ha aggiornato

gli aumenti delle tasse regionali sulle concessioni e non v'è ragione

per escludere la materia della caccia dalla normativa statale che ha

determinato e determina i limiti massimi impositivi in tema di

concessioni regionali. Altre parti private si sono costituite

tardivamente. Considerato in diritto :

10. - I giudizi promossi con le ordinanze in epigrafe riguardano

questioni analoghe; essi vanno riuniti per essere decisi con un'unica

sentenza.

11. - Pregiudizialmente deve dichiararsi la irricevibilità della

costituzione della Regione Lombardia nel giudizio promosso con

ordinanza 23 ottobre 1980 del Pretore di Mantova e di Bottini Paolo (e

altri) nel giudizio promosso con ordinanza 4 marzo 1986 del Tribunale

di Torino. Dette parti, infatti, si sono costituite dopo la scadenza

del termine perentorio previsto dall'art. 25 l. 11 marzo 1953, n. 87 e

3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

12. - Passando all'esame del merito, va rilevato che le questioni

sollevate hanno ad oggetto: l'art. 44, n. 1 della l. reg. Lombardia 21

luglio 1978, n. 47 e l'allegata tab. A, lett. E; l'art. 1 della l. reg.

Lombardia 10 marzo 1980, n. 25 e il n. 16 tit. secondo, dell'allegata

tariffa; l'art. 4 della l. reg. Lazio 28 settembre 1979, n. 79; l'art.

1 della l. reg. Lazio 2 maggio 1980, n. 30 e l'allegata tariffa, tit.

secondo, n. 16 nella parte in cui determinano in lire ottomila per

ettaro la tassa per il rilascio e la tassa annuale di concessione per

le riserve di caccia; l'art. 57, quarto comma, della l. reg. Veneto 14

luglio 1978, n. 30, nella parte in cui determina in lire diecimila per

ettaro la tassa annuale di concessione per le riserve di caccia; l'art.

57 della l. reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60 e il disposto del n.

14 della tariffa allegata alla l. reg. Piemonte 6 marzo 1980, n. 13,

nella parte in cui determinano in lire ottomila per ettaro la tassa per

la concessione e l'esercizio delle aziende faunistico-venatorie.

Tali questioni sono state sollevate sotto il profilo che le norme

impugnate violerebbero gli artt. 117 e 119 Cost., non avendo rispettato

i limiti posti alla competenza legislativa regionale in materia

tributaria. Nelle ordinanze di rimessione si deduce, infatti, che la l.

reg. Lombardia 31 luglio 1978, n. 47, la l. reg. Lazio 28 settembre

1979, n. 79, la l. reg. Veneto 14 luglio 1978, n. 30 e la l. reg.

Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60, con le norme impugnate, hanno

aumentato le tasse di concessione in misura superiore a quella

consentita dall'art. 3 della l. 16 maggio 1970, n. 281. Si deduce,

inoltre, che la l. reg. Lombardia 10 marzo 1980, n. 25, la l. reg.

Lazio 2 maggio 1980, n. 30, e la l. reg. Piemonte 6 marzo 1980, n.13,

con le norme impugnate, hanno aumentato le tasse di concessione in

misura superiore non solo a quella consentita dall'art. 3 della 1.16

maggio 1970, n.281, ma anche a quella consentita dall'articolo unico

della successiva l. 23 novembre 1979, n. 594.

In via subordinata alla mancata declaratoria d'illegittimità

costituzionale delle su dette norme regionali, alcune ordinanze (la n.

540 del 1982, la n. 526 del 1985 e la n. 422 del 1986) hanno sollevato

altresì questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli

artt. 23 e 119 Cost., dell'art. 24 della l. 27 dicembre 1977, n. 968 -

ove lo si interpreti come derogativo dell'art. 3 della l. n. 281 del

1970 - per non avere stabilito forme e limiti entro i quali le regioni

possono legiferare in materia di tasse di concessione attinenti alle

riserve di caccia ed alle aziende faunistico-venatorie.

13. - Va preliminarmente considerato che il disposto del n. 14

della tariffa allegata alla l. reg. Piemonte 6 marzo 1980, n. 13

(recante "Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali") non

determina la misura di alcuna tassa di concessione regionale,

disponendo solo che "le concessioni di costituzione di riserve di

caccia, aziende faunistico-venatorie e centri privati di produzione di

selvaggina sono disciplinate dalla normativa regionale in materia di

caccia". Poiché tale norma di per sé non contrasta con alcuna delle

disposizioni di raffronto, contenendo un mero rinvio ad altra

normativa, la questione sollevata riguardo ad essa va dichiarata non

fondata.

14. - Sono fondate, invece, le altre questioni concernenti la

normativa regionale, essendo le norme impugnate in contrasto con l'art.

119, primo comma, Cost., in relazione al disposto dell'art. 3 della l.

16 maggio 1970, n. 281 e dell'articolo unico della l. 23 novembre 1979,

n. 594.

Invero, l'art. 3 della l. n. 281 del 1970, nel disciplinare i

provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto

ordinario, stabilì, in materia di tasse sulle concessioni regionali,

che esse dovessero applicarsi agli atti e provvedimenti adottati dalle

regioni nell'esercizio delle loro funzioni e corrispondenti a quelli

già di competenza dello Stato assoggettati alle tasse sulle

concessioni governative. Tali tasse regionali venivano disciplinate,

per quanto non disposto dalla l. n. 281 del 1970, "dalle norme dello

Stato che regolano le tasse sulle concessioni governative".

Stabilì inoltre l'art. 3: "Nella prima applicazione le Regioni

determinano l'ammontare della tassa in misura non superiore al 120 per

cento e non inferiore all'80 per cento delle corrispondenti tasse

erariali. Successive maggiorazioni possono essere disposte ad

intervalli non inferiori al quinquennio, nel limite del 20 per cento

delle tasse regionali vigenti nel periodo precedente". La normativa

contenuta in quest'ultimo periodo è stata soppressa e sostituita con

l'art. 25, n. 11 del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella l.

26 aprile 1983, n. 131.

Le Regioni, costituitesi nei giudizi ora riuniti, non contestano

che le norme impugnate, nel determinare le tasse di rilascio e rinnovo

delle concessioni in materia di riserve di caccia (e di aziende

venatorie), abbiano travalicato i limiti quantitativi stabiliti

dall'art. 3 della l. n. 281 del 1970 e dalla successiva l. n. 594 del

1979. Sostengono, tuttavia, che tali limiti dovevano essere rispettati

solo in sede di prima applicazione del tributo e non anche dalla

normativa regionale successiva - quale è quella impugnata - avendo

l'art. 24, ultimo comma, della l. 27 dicembre 1977, n. 968 attribuito

alle Regioni la potestà di disciplinare le tasse in questione in

completa autonomia e senza doversi attenere a limiti di sorta.

In effetti, l'ultimo comma dell'art. 24 citato si limita a statuire

che gli appostamenti fissi, le aziende faunistiche, i centri di

produzione di selvaggina e le riserve entro i limiti di cui all'art. 36

(il quale detta disposizioni transitorie in ordine alle riserve

destinate ad essere trasformate in aziende faunistico-venatorie ) "sono

soggetti a tasse regionali". Peraltro, dalla circostanza che esso nulla

dispone circa la misura di tali tasse e i limiti dell'autonomia

legislativa regionale al riguardo non può trarsi alcun argomento in

favore della tesi sostenuta dalle Regioni. Infatti - in conformità di

un corretto criterio di ermeneutica - il contenuto precettivo di una

norma non può essere esattamente individuato se non esaminandone il

disposto nel quadro del sistema in cui viene ad inserirsi.

Nel caso di specie, pertanto, l'ultimo comma del citato art. 24 va

interpretato alla luce del complesso normativo concernente l'autonomia

finanziaria delle Regioni a statuto ordinario nonché della disciplina

specifica in tema di competenze legislative delle Regioni in materia di

tasse sulle concessioni regionali, argomenti che costituiranno oggetto

delle considerazioni che seguono.

15. - L'autonomia finanziaria delle regioni resistenti, tutte a

statuto ordinario, trova la sua fonte normativa specifica nell'art. 119

Cost.. L'aspetto di tale autonomia, che interessa qui precisare, in

quanto elemento decisivo delle questioni sottoposte all'esame della

Corte, concerne l'esistenza e i limiti della potestà normativa

spettante in materia tributaria a tale tipo di regioni, configurandosi

l'autonomia tributaria come aspetto o specie di quella finanziaria.

Non par dubbio che le regioni a statuto ordinario siano titolari di

siffatta potestà; invero, nel concetto di autonomia sono comprese

tutte le esplicazioni di essa e, alla stregua di antiche e recenti

visioni, anche la potestà normativa.

La formulazione letterale e la valutazione sistematica dell'art.

119, primo comma, Cost. sorregge questa affermazione. La determinazione

delle "forme" e dei "limiti" dell'autonomia tributaria demandata alle

leggi della Repubblica, presuppone, infatti, un "oggetto" preesistente

alla delimitazione, del quale spetta la titolarità nella Regione.

Inoltre la funzione di coordinamento di tale autonomia "con la finanza

dello Stato, delle Province e dei Comuni" - che non può non esplicarsi

anche e soprattutto a livello normativo - implica del pari la

titolarità nelle Regioni di questo potere, del quale occorre precisare

le "forme" e i "limiti" ai sensi del primo comma dell'art. 119.

I lavori preparatori della Costituzione, diffusi ma incerti su

questa materia, non rivelano segni concludenti sul punto; può

osservarsi, però, che il rinvio ad interventi futuri del legislatore

ordinario era diretto ad assicurare la più agevole modificabilità

della normativa finanziaria, in coerenza con lo scopo di adeguare la

finanza locale alla riforma tributaria generale, che non poteva

realizzarsi - si affermava - né con la Costituzione, né con leggi

costituzionali.

È chiaro che la sottoposizione a "forme" e "limiti stabiliti dalle

leggi dello Stato "condiziona largamente il contenuto dell'autonomia

normativa tributaria delle Regioni, in quanto il primo termine attiene

al tipo del tributo, nella sua configurazione e nei suoi elementi

costitutivi, mentre il secondo ha riguardo al momento quantitativo, nei

sensi che saranno specificati.

Non appare compatibile con l'esplicita formulazione dell'art. 119,

primo comma, e col sistema che si ricava dalla congiunta lettura di

questa norma con l'art. 117, primo comma, Cost. l'opinione intesa a

limitare l'operatività delle "forme" e dei "limiti "al solo ambito del

coordinamento. Il dettato dell'art. 119 proietta, invero, la

delimitazione della potestà regionale, innanzi tutto e

prevalentemente, sull'autonomia (normativa) finanziaria, mentre

l'operazione di coordinamento tra la finanza regionale con quella

statale, provinciale e comunale è compito ulteriore affidato al

legislatore ordinario. Spetta, dunque, alle leggi statali la precedenza

sull'intervento regionale, perché, in mancanza di una tale iniziativa,

non potrebbero preliminarmente delimitarsi gli spazi operativi delle

regioni, in conformità del precetto costituzionale che da un lato

garantisce l'autonomia della regione e dall'altro individua nella legge

statale la fonte "necessaria ed obbligata" della disciplina dei

predetti spazi, nella materia che concerne gli attuali giudizi.

16. - Nelle ordinanze di rinvio e nel dibattito orale, si è fatto

con insistenza riferimento, ai fini della delimitazione dell'autonomia

finanziaria regionale, all'art. 117 Cost., con il richiamo alle materie

rimesse da tale norma all'autonomia legislativa delle Regioni: l'ambito

sostanziale delle materie a quest'ultime devolute verrebbe a definire

anche il contenuto della potestà normativa tributaria.

Questa tesi non è fondata, in quanto il primo comma dell'art. 119

- norma speciale alla materia - richiede con statuizione precisa che le

forme stesse (oltre che i limiti) dell'autonomia finanziaria debbono

essere predeterminate da leggi della Repubblica, con evidente

considerazione dell'incidenza dei contenuti di tale autonomia su quella

comunale e provinciale.

Né corretta concezione è quella della potestà normativa

tributaria che si collochi in funzione strumentale rispetto alle

"competenze", previste dall'art. 117 Cost., poiché il riconoscimento

di tale potestà normativa si ricaverebbe da un procedimento estensivo

delle materie elencate (tassativamente) nel primo comma dello stesso

art. 117, il quale demanda, invece (secondo comma), a leggi

costituzionali la individuazione di altre materie, possibile oggetto di

estensione della potestà normativa regionale.

Non si opera, così, alcuna limitazione dell'esercizio della

potestà normativa "sostanziale" riconosciuta alle Regioni. Invero

questa potestà si esplica nelle materie indicate dall'art. 117, primo

comma, nei limiti ivi posti (principi fondamentali stabiliti dalle

leggi dello Stato; interesse nazionale e delle altre Regioni); la

potestà normativa tributaria opera al di fuori ed oltre quest'ambito,

con proprio oggetto ed entro i diversi particolari confini che le leggi

della Repubblica - in conformità dei principi costituzionali - sono

legittimate a fissare (art. 119, primo comma).

È proprio da quest'ultima norma che trae fondamento la forza

operativa dell'art. 3, primo comma, della l. n. 281 del 1970, norma

base in materia di tasse sulle concessioni regionali, da ultimo

modificata con l'art. 25, n. 11 del d.l. n. 55 del 1983 (convertito

nella l. 26 aprile 1983, n. 131).

17. - Non è idoneo ad influire su tale impostazione il rilievo,

secondo il quale la materia tributaria non sarebbe caratterizzata da

contenuti autonomi, configurandosi piuttosto come un aspetto della

complessiva autonomia legislativa regionale, dato che la potestà

normativa tributaria ha, invece, un oggetto proprio, che consiste

nell'imposizione e nella riscossione dei tributi, operazioni che danno

luogo ad uno speciale rapporto, che concerne la prestazione coattiva

patrimoniale dovuta dal singolo all'ente regione in base ad un potere

di supremazia di questo. E la disciplina di siffatta prestazione ha un

contenuto autonomo, differenziato da quello che è connesso

all'esercizio dell'attività normativa spettante alle Regioni nelle

materie ad esse devolute dall'art. 117 Cost.; come tale, esso non può

considerarsi, né istituzionalmente né occasionalmente, strumentale

rispetto a quelle materie.

La norma puo definirsi, invece, strumentale in altro senso: siccome

intesa a rendere efficiente in concreto l'attività delle Regioni, col

provvederle dei mezzi per far fronte alle "spese necessarie ad

adempiere le loro funzioni normali" (art. 119, secondo comma, Cost.).

Quanto ai meccanismi normativi, la Costituzione ha realizzato

quella che, per molti aspetti, è stata esattamente definita

un'operazione di "decostituzionalizzazione" della materia tributaria,

che non sfugge al circuito, aperto dall'art. 119, con il riferimento

alle forme e ai limiti dell'autonomia, rimessa alle leggi della

Repubblica, e concluso, per quanto concerne le tasse sulle concessioni

regionali, col precetto posto dall'art. 3, primo comma, della l. n. 281

del 1970, che ne ha configurato la disciplina con criteri costantemente

seguiti dal legislatore statale (oggetto e individuazione degli atti

imponibili, "corrispondenti a quelli già di competenza dello Stato

assoggettati alle tasse sulle concessioni governative"; applicabilità,

per quanto non disposto, delle norme dello Stato relative a tali

tasse).

18. - Le tesi proposte dalle Regioni nei presenti giudizi non

possono non valutarsi, quindi, alla stregua del su esposto sistema, che

è conforme alla rilevata non operatività in materia finanziaria

dell'art. 117, primo comma, Cost. e che porta ad escludere, nella

materia stessa, l'esistenza di una potestà legislativa regionale

concorrente.

La potestà spettante in questo settore alle Regioni opera in

funzione attuativa delle leggi statali, come specifica il secondo comma

dell'articolo unico della l. 23 novembre 1979, n. 594, sancendo - in

materia di tasse sulle concessioni regionali - che "all'accertamento,

liquidazione e riscossione di tali tasse provvedono direttamente le

Regioni". E da aggiungere che il precetto, individuando le operazioni

relative e collegandosi con l'ultimo comma dell'art. 3 della l. n. 281

del 1970, lo modifica, devolvendo alle Regioni il potere di compiere

tali operazioni che il testo originario dello stesso art. 3 attribuiva,

invece, allo Stato "per conto delle Regioni".

Concludendo, si è in presenza di una ipotesi normativa analoga nel

contenuto e nel funzionamento a quella prevista nell'ultimo comma

dell'art. 117 Cost., con la differenza che la potestà normativa ex

art. 119 è garantita alle Regioni direttamente dalla Costituzione e la

sua attribuzione è svincolata da ogni discrezionalità del legislatore

statale.

Alla Corte è presente l'istanza volta a rinvigorire sfera e

contenuti della potestà normativa finanziaria delle Regioni a statuto

ordinario, ancora di recente collegata con l'assetto democratico delle

autonomie locali, alla stregua del principio della sovranità popolare,

ovvero al più pieno inserimento nel sistema della finanza e della

contabilità pubbliche. Ma tali concezioni non possono sfuggire al

giudizio di conformità alla normativa costituzionale e statale

vigente, che impone le conclusioni innanzi delineate. La Costituzione,

nel condizionare la potestà normativa finanziaria delle Regioni alle

"forme" e ai "limiti" dettati dalle leggi dello Stato, reclama,

peraltro, una legislazione statale moderna ed effilciente, garante

dell'adeguato svolgimento delle attribuzioni regionali ed accompagnata

dalla tempestiva provvista dei mezzi occorrenti, che debbono trovare

nella normativa statale, coerenti e tempestive previsioni.

19. - Le considerazioni fin qui svolte consentono di inquadrare

agevolmente l'oggetto dei presenti giudizi, i quali, come si è

esposto, concernono fattispecie impositive in materia di tasse su

concessioni regionali relative a riserve di caccia e (in un solo

incidente) aziende faunistico-venatorie .

Lo Stato nell'attribuire alle Regioni a statuto ordinario come

tributi propri tali tasse (art. 1, primo comma, lett. b) l. n. 281 del

1970, cit.), con l'art. 3 della stessa legge ha determinato l'entità

di tale tributo stabilendo, con sistema mai disatteso, anche il limite

delle maggiorazioni successive (cfr. l. 23 novembre 1979, n. 594 e, da

ultimo, art. 25, n. Il, d.l. 28 febbraio 1983, n. 55 convertito, nella

l.26 aprile 1983, n. 131).

20. - In questo quadro si colloca l'ultimo comma dell'art. 24

della l. n. 968 del 1977.

Le Regioni resistenti hanno proposto una interpretazione della

norma come attributiva ad esse di piena potestà tributaria in materia

di tasse sulle concessioni regionali riguardanti le riserve di caccia e

le aziende faunistico-venatorie . Ma una simile interpretazione, oltre

ad essere incompatibile con il sistema costituzionale dell'autonomia

tributaria regionale sopra delineato, prescinde da ogni coordinamento

con il più volte ricordato art. 3 della l. n. 281 del 1970. La

persistente piena vigenza di questa norma emerge dalla successiva l.

n. 594 del 1979 e, in modo particolarmente efficace, dal d.l. n. 55 del

1983, già ripetutamente menzionato.

Nel quadro di tale normativa, l'art. 24, ultimo comma, della l. n.

968 del 1977 si pone come una norma meramente confermativa

dell'attribuzione alle Regioni della competenza legislativa nella

materia delle suddette tasse di concessione, non incidendo sui limiti

quantitativi di esse. Invero, la l. n. 594 del 1979 e il d.l. n. 55 del

1983 hanno autorizzato le regioni ad aumentare tali tasse, in un primo

momento, sino al triplo dell'ammontare in vigore al 1 aprile 1972 e, in

un secondo momento, del cento per cento dell'ammontare di esse,

determinato alla data del 1 gennaio 1983; la seconda di tali norme ha

determinato inoltre un nuovo limite di aumento annuale, a decorrere dal

1984, in misura non superiore al 30% degli importi immediatamente

precedenti, ovvero in misura non eccedente la maggiore percentuale,

corrispondente alle variazioni del costo della vita, risultante dai

dati pubblicati dall'ISTAT.

In proposito va considerato ancora che la l. n. 594 del 1979 fa

espresso riferimento alle tasse in materia di caccia, mentre l'art. 25

del d.l. n. 55 del 1983, escludendo dall'aumento le sole tasse

riguardanti l'abilitazione "all'esercizio venatorio di cui al primo

comma dell'art. 24 della l. 27 dicembre 1977, n. 968", mostra a sua

volta di riferirsi anche alle altre tasse relative a concessioni in

materia di caccia.

Questa essendo l'evoluzione sostanziale della normativa, la tesi

delle regioni, secondo la quale la l. n. 594 del 1979 avrebbe l'unico

scopo di autorizzarle ad aumentare con atti amministrativi le tasse di

concessione, non trova alcuna base letterale e sistematica ed è

esplicitamente contraddetta dai lavori preparatori, i quali rivelano la

totale estraneità al legislatore di un simile intento.

Una così radicale modificazione nell'assetto della potestà

normativa tributaria in materia di concessioni regionali - che

derogando al sistema costantemente seguito, elimini la prefissione di

"forme" e "limiti" commessi dalla Costituzione alle leggi della

Repubblica - sarebbe in sicuro contrasto con l'art. 119, primo comma,

Cost. e con le leggi dello Stato in materia, per la carenza di

adempimenti qualificanti, imposti dal complesso normativo e dalla

relativa distribuzione delle competenze.

21. - Né è influente su tale assetto legislativo l'esigenza della

realizzazione della politica di settore - posto in evidenza nelle

difese orali - tenuta presente nell'enunciazione iniziale del primo

comma dell'art. 24.

L'esigenza della provvista dei "mezzi finanziari necessari per

realizzare i fini "perseguiti dalla legge quadro e da quelle regionali

in materia di protezione della fauna e di disciplina della caccia pone

in luce la proiezione finalistica del nuovo assetto, ma non consente di

desumerne la devoluzione della inerente potestà tributaria alle

Regioni.

Invero, la destinazione dei tributi alle anzidette finalità è

prevista esclusivamente per la tassa di abilitazione all'esercizio

venatorio, necessaria per il rilascio della licenza del porto d'armi ad

uso caccia, ai sensi dell'art. 21 della stessa legge. La disciplina

della l. n. 968 non assicura, così, la contestuale adeguata

acquisizione di mezzi per realizzare il nuovo corso, che la

legislazione nazionale e quella regionale si sono proposte, e rivela la

già constatata sfasatura tra il disegno della politica di settore e i

relativi strumenti di attuazione, soprattutto finanziari. Carenza,

questa, particolarmente rilevante nella materia delle concessioni di

beni destinati a servizi per i riflessi sull'adeguatezza del tributo

alle prestazioni rese. Si deve porre in evidenza, peraltro, che la più

recente normativa statale in materia (cfr. art. 25, n. 11 l. n. 55 del

1983 cit.) si è accinta a percorrere tale via.

22. - Va disatteso, poi, l'argomento - addotto anch'esso dalle

Regioni - secondo il quale per le aziende faunistico-venatorie

mancherebbe il parametro al quale applicare gli aumenti previsti dalla

l. n. 281 del 1970 e da quelle successive, trattandosi di un istituto

non previsto prima della l. n. 968 del 1977.

Osserva la Corte che sotto l'aspetto tributario le aziende

faunistico-venatorie sono pienamente assimilabili alle riserve di

caccia. Ricorrono, infatti, in ciascuna delle due figure sia nella

legislazione statale che in quella regionale-taluni elementi

qualificanti. Sussistono nelle aziende, l'interesse faunistico,

soprattutto autoctono, e naturalistico (art. 36, quarto comma, l. n.

968 del 1977), lo svolgimento dell'attività venatoria secondo piani di

ripopolamento, e di abbattimento della selvaggina. Sussistono nelle

riserve il requisito del ripopolamento rimesso al concessionario alla

stregua delle clausole di concessione, e l'utilizzazione da parte del

concessionario stesso della riserva, che può essere anche consorziale.

Aziende e riserve presentano elementi essenziali comuni, anche se con

diversa rilevanza strutturale e funzionale.

Questa Corte ha già avuto occasione di rilevare (sent. 1 giugno

1967, n. 71) rispetto a riserve di caccia costituite nella zona delle

Alpi ed estese a tutto il territorio della circoscrizione comunale, la

piena legittimità dell'art. 67, comma primo, del vecchio t.u. sulla

caccia (R.D. 5 giugno 1939, n. 1016), in considerazione della finalità

di protezione e di incremento della selvaggina, ritenuta connaturale

alla gestione di questo tipo di riserve.

L'assimilazione delle aziende alle riserve, quanto al trattamento

fiscale, trova inoltre riscontri specifici nell'art. 36 della l. n.

968 cit., che conserva in via transitoria le riserve (primo comma) e ne

prevede la trasformazione in aziende faunistico-venatorie in caso di

rilevante interesse naturalistico-faunistico.

Si riconosce così testualmente l'attitudine evolutiva dell'antica

figura, nel concorso dei già rilevati elementi caratteristici della

nuova. Un segno di rilievo in tal senso è offerto dall'art. 1 della l.

16 gennaio 1981, n. 9, che proroga i termini prescritti per la

trasformazione delle riserve e ne facilita il compimento. Sussiste,

infine, l'accomunamento in una unica omogenea previsione - che si

riscontra anche nella normativa regionale contestata - delle aziende

faunistiche e delle riserve, entrambe dichiarate "soggette" a tasse

regionali dal ricordato art. 24 ultimo comma, della l. n. 968 cit.

Tale norma si riferisce ad altre figure (appostamenti fissi, centri di

produzione della selvaggina), esse pure espressione del duplice momento

faunistico e venatorio, presente nelle aziende e nelle riserve.

23. - Dalle considerazioni che precedono deriva che le Regioni a

statuto ordinario, nel legiferare in tema di tasse sulle concessioni

regionali in materia di riserve di caccia e aziende

faunistico-venatorie, debbono rispettare i limiti posti dalla

legislazione statale. Pertanto, avendo travalicato tali limiti, vanno

dichiarati costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 119

Cost., gli artt. 44, n. 1 della l. reg. Lombardia 31 luglio 1978, n. 47

e l'allegata tabella A, lett. E; l'art. 1 della l. reg. Lombardia 10

marzo 1980, n. 25 e il n. 16, titolo II dell'allegata tariffa; l'art. 4

della l. reg. Lazio 28 settembre 1979, n. 79; l'art. 1 della l. reg.

Lazio 2 maggio 1980, n. 30 e il n. 16, titolo II dell'allegata tariffa,

nella parte in cui determinano in lire ottomila per ettaro la tassa per

il rilascio e la tassa annuale di concessione per le riserve di caccia;

l'art. 57, quarto comma, della l. reg. Veneto 14 luglio 1978, n. 30,

nella parte in cui determina in lire diecimila per ettaro la tassa

annuale di concessione per le riserve di caccia; l'art. 57, secondo

comma, della l. reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60, nella parte in

cui determina in lire ottomila per ettaro la tassa per la concessione e

l'esercizio delle aziende faunistico - venatorie.

Le rimanenti questioni restano assorbite.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi indicati in epigrafe:

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 44, n. 1

1.reg. Lombardia 31 luglio 1978, n. 47 ("Norme per la protezione e la

tutela della fauna e disciplina dell'esercizio venatorio") e l'allegata

tab. A, lett. E; 1 l. reg. Lombardia 10 marzo 1980 n. 25 ("Disciplina

delle tasse sulle concessioni regionali") e il n. 16, titolo II,

dell'allegata tariffa; 4 l. reg. Lazio 28 settembre 1979, n. 79

("Istituzione delle tasse sulle concessioni regionali per l'esercizio

venatorio"); 1 l. reg. Lazio 2 maggio 1980, n. 30 ("Disciplina delle

tasse sulle concessioni regionali") e il n. 16, titolo II,

dell'allegata tariffa, nella parte in cui determinano in lire ottomila

per ettaro la tassa per il rilascio e la tassa annuale di concessione

per le riserve di caccia; 57, quarto comma, della l. reg. Veneto 14

luglio 1978, n. 30 ("Disposizioni per la protezione e la tutela della

fauna e per la disciplina della caccia") nella parte in cui determina

in lire diecimila per ettaro la tassa annuale di concessione per le

riserve di caccia; 57, secondo comma, l. reg. Piemonte 17 ottobre 1979,

n. 60 ("Norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia")

nella parte in cui determina in lire ottomila per ettaro la tassa per

la concessione e l'esercizio delle aziende faunistico-venatorie;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del n. 14 della tariffa allegata alla l. reg. Piemonte 6 marzo 1980, n.

13 ("Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali") sollevata dal

Tribunale di Torino con ordinanze 7 maggio 1985 e 4 marzo 1986 in

riferimento all'art. 119 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO

BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:271 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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