Corte costituzionale

Sentenza n. 271/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/12/1974 · relatore Ercole Rocchetti

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 636, terzo

comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 16 maggio

1972 dal pretore di Sant'Angelo dei Lombardi nel procedimento penale a

carico di Maiorano Saverio, iscritta al n. 263 del registro ordinanze

1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240 del

13 settembre 1972.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 2 ottobre 1974 il Giudice relatore

Ercole Rocchetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimeno a carico di Maiorano Saverio, imputato

del reato previsto dall'art. 636 del codice penale, che punisce

l'introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e il pascolo

abusivo, il pretore di Sant'Angelo dei Lombardi ha proposto,

ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, questione di

legittimità costituzionale del citato art. 636, terzo comma, con

riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Ritiene il pretore che la disposizione in esame, che punisce in

maniera uniforme e indiscriminata sia l'ipotesi che il pascolo sia

effettivamente avvenuto sia quella che il fondo sia stato danneggiato

dalla introduzione o dall'abbandono degli animali, contrasti con il

principio di eguaglianza, perché prevede il medesimo regime

sanzionatorio per due ipotesi che lo stesso legislatore ha nettamente

distinte nei primi due commi dell art 636, in funzione della

ricorrenza o meno del dolo specifico, consistente nel fine del

colpevole di fare pascolare gli animali nel fondo.

L'ordinanza è stata ritualmente notificata comunicata e

pubblicata.

Nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato,

la quale chiede che la Corte dichiari infondata la questione di

legittimità dell'art. 636, terzo comma, del codice penale.

osserva l'Avvocatura che, mentre nell'ipotesi prevista nel primo

comma dell'art. 636 è sufficiente il dolo generico e cioè la volontà

di introdurre e abbandonare animali in gregge o in mandria nel fondo

altrui, nella fattispecie prevista dal secondo comma, è necessario il

dolo specifico, consistente nel fine del colpevole di fare pascolare

gli animali abusivamente introdotti o abbandonati nel fondo. Si tratta

di due ipotesi di reati di pericolo, delle quali la seconda è colpita

da una più grave sanzione in considerazione della maggiore gravità

della fattispecie sotto il profilo soggettivo.

La disposizione impugnata, che prevede due circostanze aggravanti

relative ad entrambi i titoli delittuosi previsti nei commi precedenti,

prende, invece, in esame l'elemento oggettivo del danno, considerato

dal legislatore in modo preminente e tale, comunque, da annullare la

differenziazione basata sulle caratteristiche del dolo.

Tale valutazione, secondo l'Avvocatura, non è priva di

razionalità e trova il suo fondamento nel carattere oggettivo delle

aggravanti che riguardano le modalità dell'azione e il danno derivante

dal reato.

All'udienza di discussione, la difesa- dello Stato si è riportata

alle deduzioni scritte. Considerato in diritto :

L'art. 636 del codice penale punisce, nel primo comma,

l'introduzione o l'abbandono di animali nel fondo altrui e prevede, nel

secondo comma, una pena maggiore quando l'introduzione o l'abbandono

avvenga allo scopo di farli pascolare.

Nel terzo ed ultimo comma, lo stesso articolo prevede poi una pena

ancora maggiore per il caso che il pascolo avvenga o il fondo sia stato

altrimenti danneggiato dagli animali ivi introdotti o abbandonati,

senza però più differenziare i due casi tenuti distinti e

diversamente puniti nei primi due commi sotto il profilo della assenza

o della concorrenza del fattore intenzionale circa lo scopo di far

pascolare gli animali sul fondo altrui.

Questa mancata differenziazione è parsa al giudice a quo lesiva

del principio di eguaglianza, sembrandogli più logico e più giusto

che le pene fossero graduate su quattro diverse situazioni giuridiche

consistenti: la prima nella semplice introduzione degli animali, la

seconda nella introduzione, allo scopo di farli pascolare, la terza

nella semplice introduzione che abbia prodotto danno e la quarta nella

introduzione col fine di pascolo e che abbia pure prodotto danno.

La questione non è fondata.

Va ricordato innanzi tutto come sia fermo nella giurisprudenza

della Corte (sentenza 208 del 1973, 18 del 1973, 157 del 1972 e 109 del

1968) il principio che la valutazione della congruenza tra reato e pena

appartiene alla politica legislativa e nessun sindacato di legittimità

costituzionale può essere perciò su di essa esercitato, tranne non

comporti disparità talmente rilevanti da apparire non suscettibili di

una qualsiasi giustificazione.

Nel caso, poi, non solo non si è in presenza di tali squilibri, ma

non si rinviene nemmeno alcun aspetto di illogicità nella unificazione

che, nel terzo comma, subiscono le due ipotesi di reato di cui ai primi

due commi dell'art. 636 del codice penale, perché tale unificazione è

giustificata in rapporto all'evento aggravante che all'azione

delittuosa, consistente nella introduzione degli animali sul fondo

altrui, con o senza l'intento di farli ivi pascolare, si sia aggiunto

un effettivo danno causato o dal pascolo o anche soltanto dal calpestio

e lo spostamento degli animali sul fondo.

Va infine aggiunto, per puro scrupolo di completezza, che non ha

qui nessuna importanza l'argomento, che al giudice a quo sembra

risolvente, che cioè nel terzo comma sia configurata, secondo

un'opinione, che si dice corrente, un'aggravante e non una figura

autonoma di reato, perché in questa sede rileva la concretezza della

sanzione e non il meccanismo giuridico in base al quale il legislatore

ha ritenuto di potervi pervenire.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 636, terzo comma, del codice penale, proposta con l'ordinanza

in epigrafe in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede delia Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:271 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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