Corte costituzionale

Sentenza n. 270/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/06/1995 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della

legge 3 gennaio 1960, n. 5 (Riduzione del limite di età pensionabile

per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere), promosso con

ordinanza emessa il 28 settembre 1994 dal Pretore di Ascoli Piceno

nel procedimento civile vertente tra Mendicino Vittorio e l'INPS ed

altra, iscritta al n. 691 del registro ordinanze 1994 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie

speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di costituzione di Mendicino Vittorio e dell'INPS

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 30 maggio 1995 il Giudice relatore

Luigi Mengoni;

Uditi gli avv.ti Franco Agostini per Mendicino Vittorio, Carlo De

Angelis per l'INPS e l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il

Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del giudizio promosso da Vittorio Mendicino contro

l'INPS e l'impresa datrice di lavoro per ottenere la pensione di

vecchiaia anticipata ai sensi della legge 3 gennaio 1960, n. 5, il

Pretore di Ascoli Piceno, con ordinanza del 28 settembre 1994, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge citata n. 5

del 1960, nella parte in cui "escludono dalla tutela, ivi prevista, i

lavoratori dipendenti da imprese che comunque esercitino attività in

ambienti di sottosuolo", ancorché non classificabili come "imprese

esercenti miniere, cave e torbiere".

Nella specie si tratta di un impiegato tecnico, che, nello

svolgimento delle sue mansioni alle dipendenze di un'impresa di

costruzioni, ha svolto ininterrottamente per più di quindici anni

attività di sovrintendenza a lavori anche in galleria per la

costruzione di dighe, strade e in genere opere pubbliche.

Ad avviso del giudice rimettente, il caso oggetto del giudizio a

quo fa riferimento a un tipo di lavoro che, come è emerso dalle

risultanze probatorie, "presenta caratteristiche morfologiche e

ambientali del tutto omogenee con quelle considerate dalla legge in

discorso", onde la limitazione di questa normativa speciale alle

attività di lavoro in sotterraneo svolte alle dipendenze di una

specifica categoria di imprese, tralasciando le attività affini

svolte nell'ambito dei cicli produttivi di imprese diverse, "delinea

in re ipsa una situazione sperequativa e discriminatoria", e inoltre

contrasta con l'art. 38 Cost.

2.1. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è

costituita la parte privata chiedendo, in principalità, una sentenza

interpretativa nel senso dell'applicabilità nella specie delle

disposizioni denunciate, in subordine la dichiarazione di

illegittimità costituzionale, in parte qua, delle medesime.

La soluzione interpretativa sostiene che i termini "miniera" e

"cava" devono intendersi in senso tecnico, comprendendo tutte le

lavorazioni nell'ambito delle quali si effettuano lavori di

escavazione in galleria, indipendentemente dal tipo di impresa cui

tali lavorazioni accedono. Questa interpretazione troverebbe sostegno

sia nei lavori preparatori della legge n. 5 del 1960, sia nella

definizione residuale di "cava" contenuta nell'art. 2 del r.d. 29

luglio 1927, n. 1443, sia nella ratio della normativa in questione

incentrata sul carattere particolarmente usurante dei lavori in

sotterraneo e sul più alto rischio professionale che essi, in se

considerati, comportano.

Tali considerazioni, alternativamente proposte come argomenti di

illegittimità costituzionale, sono state ribadite e sviluppate in

una memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica.

La difesa del ricorrente rileva inoltre che lo stesso legislatore,

con decorrenza dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 11 agosto

1993, n. 374, ha annoverato i lavori in galleria, cava o miniera tra

i lavori particolarmente usuranti che danno diritto a un anticipo del

pensionamento indipendentemente dal tipo di impresa.

2.2. - Si è costituito anche l'INPS, chiedendo che la questione

sia dichiarata infondata.

Secondo l'Istituto, l'istruttoria espletata dal Pretore - dopo la

riassunzione del giudizio in seguito all'ordinanza n. 461 del 1991 di

questa Corte, che aveva dichiarato manifestamente inammissibile la

questione per difetto di motivazione - non è riuscita a superare la

diversità tra il lavoro in miniera, cava e torbiera, che ha

carattere di lavoro continuo a tempo pieno, inerente a uno specifico

status professionale (minatore) e l'attività svolta per la

costruzione di autostrade, dove il lavoro in galleria ha carattere

saltuario e inerisce a una professione diversa da quella del

minatore. Nel caso di specie è risultato che il ricorrente, in

qualità di impiegato tecnico trascorreva metà del tempo lavorativo

sul luogo di avanzamento delle opere, mentre per l'altra metà

rimaneva nell'ufficio del cantiere.

La ratio della tutela speciale dei minatori sta nell'attività

estrattiva (dal sottosuolo) tipica dell'impresa mineraria.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione

sia dichiarata infondata con argomenti analoghi a quelli esposti

dall'INPS e insistendo soprattutto sulla non comparabilità delle due

situazioni. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Ascoli Piceno ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 38 Cost., questione di legittimità costituzionale degli

artt. 1 e 2 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, nella parte in cui

"escludono dalla tutela, ivi prevista, i lavoratori dipendenti da

imprese che comunque esercitino attività in ambienti di sottosuolo",

ancorché non classificabili come "imprese esercenti miniere, cave e

torbiere".

2. - La questione non è fondata.

La riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori

delle miniere, cave e torbiere e la connessa istituzione presso

l'INPS di una Gestione speciale di previdenza integrativa, previste

dalla legge n. 5 del 1960, formano una disciplina previdenziale

speciale, con carattere di eccezionalità, il cui ambito normativo è

definito da un duplice requisito: l'appartenenza del datore di lavoro

alla categoria merceologica delle imprese estrattive e l'adibizione

del prestatore, anche discontinua, a lavori in sotterraneo, ossia -

secondo la precisazione ricorrente nella discussione parlamentare del

disegno di legge - "in fondo alla miniera". I due requisiti

concorrono a determinare lo status professionale di "minatore".

È vero, come ricorda la difesa del lavoratore in causa, che nel

corso dei lavori preparatori si è posto il problema dei "lavoratori

che da lungo tempo lavorano in galleria nel settore edilizio", ma la

proposta di superare il criterio merceologico e di estendere il

beneficio a tutti i lavoratori che, alle dipendenze di qualsiasi tipo

di impresa, siano addetti per lungo tempo a lavorazioni in galleria

non è stata accolta; è prevalsa la soluzione restrittiva di

riservare il diritto di pensionamento anticipato ai "minatori di

fondo": "se ci spostiamo da questo concetto, concluse il

rappresentante del Governo, andiamo a prevedere il tipo di lavoro che

si definisce semplicemente 'faticoso', e allora vi sarebbero altre

categorie pronte ad avanzare queste rivendicazioni".

3. - La limitazione dell'intervento legislativo al settore

minerario non viola il principio di eguaglianza e tanto meno l'art.

38 Cost. La condizione dei lavoratori di imprese edilizie,

saltuariamente addetti a lavorazione in galleria, non è parificabile

alla condizione professionale dei minatori, sia sotto il profilo

degli effetti usuranti della prestazione di lavoro, sia sotto il

profilo del rischio ambientale. Il progresso tecnologico, che

risparmia all'uomo fatica e rischi, è minore nelle attività

estrattive che nelle attività di escavazione di gallerie stradali o

ferroviarie, per le quali sono oggi disponibili potenti mezzi

meccanici. D'altra parte, il pericolo di scoppi di grisou o di altri

gas sotterranei oppure di crolli o di allagamenti è più elevato in

fondo a una miniera che nei lavori di scavo di una galleria

autostradale, la quale viene armata mano a mano che lo scavo avanza

e, in caso di infiltrazione di falde acquifere, fornisce uno sfogo

naturale nel tratto già aperto.

4. - Non si può argomentare in contrario dalla tabella A allegata

al d.lgs. 11 agosto 1993, n. 374, che, in attuazione della delega

legislativa disposta dall'art. 3, comma 1, lett. f), della legge 23

ottobre 1992, n. 421, e con decorrenza dalla data d'entrata in vigore

del decreto medesimo, ha concesso ai lavoratori prevalentemente

occupati in attività particolarmente usuranti un trattamento

analogo, ma meno favorevole, atteso che l'adibizione a tali lavori

complessivamente per quindici anni dà diritto a un anticipo del

pensionamento di due anni e mezzo, anziché di cinque anni.

L'accomunamento dei lavori in cava o miniera ai lavori in galleria,

nella tabella sopramenzionata, non significa equiparazione, restando

salvo, per i minatori che possano far valere i requisiti di cui

all'art. 1 della legge del 1960, il trattamento di maggior favore

previsto da questa legge (art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 374 del

1993). Inoltre, con le procedure previste dall'art. 3, la

sottocategoria dei "lavori in cava o miniera" potrà essere riferita

anche ad occupazioni, pur rientranti nel ciclo produttivo minerario,

diverse da quella dei minatori di fondo tutelati dalla legge del

1960, per esempio a lavori in sotterraneo a tempo parziale oppure

alle attività di cavatore a cielo aperto o di frantumazione dei

prodotti delle cave.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1 e 2 della legge 3 gennaio 1960, n. 5 (Riduzione del

limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e

torbiere), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della

Costituzione, dal Pretore di Ascoli Piceno con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:270 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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