Corte costituzionale

Sentenza n. 27/1992

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/02/1992 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 2-novieslegge 30/1974

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2-novies, primo

comma, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il

miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali),

convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114

promosso con ordinanza emessa il 28 giugno 1991 dal Pretore di

Ferrara, nel procedimento civile vertente tra Luca Andreani e l'INPS,

iscritta al n. 515 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione di Luca Andreani e dell'INPS;

Udito nell'udienza pubblica del 17 dicembre 1991 il giudice

relatore Giuseppe Borzellino.

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa il 28 giugno 1991 il Pretore di Ferrara, nel

procedimento civile vertente tra Luca Andreani e INPS (Reg. ord. n.

515 del 1991), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.

2-novies, primo comma, del decreto-legge 2 marzo 1974 n. 30 (Norme

per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed

assistenziali), convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile

1974, n. 114, nella parte in cui non consente il riscatto del corso

legale di studi presso gli Istituti superiori di educazione fisica

(ISEF), per il conseguimento del diploma richiesto dalla legge quale

condizione necessaria per accedere all'insegnamento dell'educazione

fisica.

Premette l'ordinanza che l'Andreani, insegnante di educazione

fisica presso il Centro Professionale Città del Ragazzo di Ferrara,

ha presentato all'INPS domanda per essere ammesso al riscatto ai fini

pensionistici del corso predetto, di durata triennale, compiuto

presso l'ISEF di Bologna.

L'INPS, tuttavia, ha respinto la domanda perché il titolo non è

equiparabile alla laurea.

Secondo il remittente la previsione normativa contrasterebbe con

il principio di eguaglianza stabilito dall'art. 3 della Costituzione.

Infatti, il diploma di educazione fisica viene rilasciato, ai

sensi della legge 7 febbraio 1958, n. 88, al termine di un corso

tenuto presso un Istituto di grado universitario (art. 22). E il diploma rappresenta (art. 14) l'unico titolo per l'ammissione

all'insegnamento della materia.

Poiché lo scopo della normativa di riscatto di periodi di studio

sembra doversi ravvisare nell'intento di non penalizzare i lavoratori

che hanno dovuto ritardare l'inizio della loro attività per

acquisire il titolo necessario ad essere ammessi all'impiego, la

disposizione sarebbe, quindi, irrazionale perché discrimina, senza

alcuna giustificazione, rispetto ai possessori del diploma di laurea,

i titolari del diploma di educazione fisica.

Con atto depositato il 29 agosto 1991 è intervenuto il signor

Luca Andreani, rappresentato e difeso dall'avv. Mattia Persiani.

Nella memoria si osserva che la questione di legittimità

costituzionale sollevata è pienamente fondata, in quanto si pone in

tutta evidenza l'irrazionalità dell'art. 2-novies citato e

l'ingiusta discriminazione, che inevitabilmente ne deriva, nei

confronti dei titolari del diploma di educazione fisica, che si

ottiene attraverso studi di grado universitario.

Con atto depositato il 9 settembre 1991 si è costituito l'INPS,

rappresentato e difeso dall'avv. Valerio Mercanti, "rimettendosi alla

decisione che la Corte si compiacerà di prendere". Considerato in diritto

1.1. - L'art. 2-novies, primo comma, del decreto-legge 2 marzo

1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti

previdenziali ed assistenziali), introdotto dalla legge di

conversione 16 aprile 1974, n. 114, stabilisce che il periodo di

corso di laurea è riscattabile ai fini pensionistici dagli iscritti

nell'assicurazione I.V.S., il che risultava già previsto, peraltro,

dalla legge 30 aprile 1969, n. 153 recante revisione degli

ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.

1.2. - Il Pretore remittente, tanto premesso, ritiene

ingiustificatamente discriminante, e perciò in contrasto con l'art.

3 della Costituzione, l'impossibilità di riscatto del periodo legale

di studi seguiti negli Istituti superiori di educazione fisica

(ISEF).

2.1. - La questione è fondata.

La legge 7 febbraio 1958, n. 88 (Provvedimenti per l'educazione

fisica) dispone (art. 22) che gli Istituti di cui trattasi hanno lo

scopo di fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla

preparazione e al perfezionamento di coloro che intendono dedicarsi

all'insegnamento dell'educazione fisica e riconosce che gli Istituti

superiori stessi sono di grado universitario. Il che è puntualmente

riaffermato (art. 2) nello Statuto dell'ISEF di Bologna, (d.P.R. 16

ottobre 1973, n. 973), a suo tempo frequentato dall'interessato alla

presente vicenda.

2.2. - Orbene, la giurisprudenza di questa Corte ha in passato

già posto in rilievo che la legislazione in tema di riscatti di

periodi di studi è tendenziale a concedere alla preparazione

professionale acquisita ogni migliore considerazione: e va ricordato

come ciò sia stato già affermato per l'accesso alle mansioni di

assistente sociale cui hanno analogamente titolo unicamente quei

soggetti che abbiano conseguito il relativo diploma rilasciato da

Istituti universitari (sentenza n. 426 del 1990).

La questione odierna, che si prospetta in consimili termini,

comporta, pertanto, una dichiarazione di illegittimità della norma

in esame, nella parte in cui non soddisfa gli enunciati principi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2-novies, primo

comma, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il

miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali),

introdotto dalla legge di conversione 16 aprile 1974, n. 114, nella

parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi

corrispondenti alla durata degli studi per il conseguimento del diploma di educazione fisica rilasciato da uno degli Istituti superiori

a ciò demandati.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:27 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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