Corte costituzionale

Sentenza n. 27/1981

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/02/1981 · relatore Giuseppe Ferrari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, comma

primo, legge cost. 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum

popolare per l'abrogazione degli articoli 6; 7 comma secondo,

limitatamente alle parole: "e disciplinare la caccia, tenute presenti

le consuetudini e le tradizioni locali"; 8; 9; 10; 11, comma secondo

("È fatta eccezione per le seguenti specie, oggetto di caccia, e per

i periodi sotto specificati: 1) specie cacciabili dal 18 agosto fino

al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopelia

turtur); calandro (Anthus campestris); prispolone (Anthus trivialis);

merlo (Turdus merula); 2) specie cacciabili dal 18 agosto alla fine di

febbraio: germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fuliea atra);

gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); 3) specie cacciabili dal 18

agosto fino al 31 marzo: passero (Passer Italiae); passera mattugia

(Passer montanus); passera oltremontana (Passer domesticus); storno

(Sturnus vulgaris); poreiglione (Rallus aquaticus); alzavola (Anas

crecca); canapiglia (Anas strepera); fischione (Anas penelope); codone

(Anas acuta); marzaiola (Anas querquedula); mestolone (Anas clypeata);

moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya fuligula); beccaccino

(Capella gallinago); colombaccio (Columba palumbus); frullino

(Lymocryptes minimus); chiurlo (Numenius arquata); pittima minore

(Limosa lapponica); pettegola (Tringa totanus); donnola (Mustela

nivalis); volpe (Vulpes vulpes); piviere (Charadrius apricarius);

combattente (Philomachus pugnax); 4) specie cacciabili dalla terza

domenica di settembre al 31 dicembre: mammiferi: coniglio selvatico

(Oryctolagus cuniculus); lopre comune (Lepus europaeus); lepre sarda

(Lepus capensis); lepre bianca (Lepus timidus); camoseio (Rupricapra

rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus

elaphus hippelaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon), con

esclusione della popolazione sarda; uccelli: pernice bianca (Lagopus

mutus); fagiano di monte (Lyrurus tetrix); gallo cedrone (Tetrao

urogallus); coturnice (Alectoris graeca); pernice sarda (Alectoris

barbara); pernice rossa (Alectoris rufa); starna (Perdix perdix);

fagiano (Phasianus colchicus); fringuello (Fringilla coelebs); pispola

(Anthus pratensis); peppola (Fringilla montifringilla); frosone

(Coccothraustes coccothraustes); strillozzo (Emberiza calandra);

colino della virginia; verdone (Chloris chloris); fanello (Carduelis

cannabina); spioncello (Anthus spinoletta); 5) specie cacciabile dalla

terza domenica di settembre alla fine di febbraio: beccaccia

(Scolopax rusticola); 6) specie cacciabili dalla terza domeniea di

settembre fino al 31 marzo: cappellaccia (Galerida cristata);

tottavilla (Lullala arborea); allodola (Alauda arvensis); cesena

(Turdus Pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello

(Turdus iliacus); taccola (Coloeus monedula); corvo (Corvus

frugilegus); cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus

vanellus); 7) specie cacciabile dal 1 novembre al 31 gennaio:

cinghiale.") e comma terzo ("Possono essere disposte variazioni

dell'elenco delle specie cacciabili, con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, sentito l'Istituto nazionale di biologia della

selvaggina ed il comitato di cui all'articolo 4)."); 12; 13, comma

secondo, limitatamente alle parole: "ai giardini zoologici o" nonché

alle parole "o di specie tradizionalmente destinate all'allevamento e

al commercio per fini ornamentali o amatoriali", e comma terzo,

limitatamente alle parole: "o per eventuali deroghe al precedente

comma, particolarmente per fini scientifici e sperimentali,"; 14; 15;

16; 17; 18; 19; 20, comma primo, lettera 1), limitatamente alle

parole: ", salvo che per i fini di cui all'articolo 18 o nelle zone di

ripopolamento e cattura e nei centri di produzione della selvaggina, o

nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte,

purché, in tale ultimo caso, se ne dia avviso entro 24 ore all'organo

venatorio più vicino, che adotterà le decisioni del caso", lettera

n), limitatamente alle parole: ", salvo che si tratti della civetta

(Athene noctua) da utilizzare quale zimbello per la caccia agli

alaudidi, nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi regionali",

lettera q), limitatamente alle parole: ", esclusi quelli di

allevamento,", lettera r), limitatamente alle parole: "non proveniente

da allevamenti,", lettera t), limitatamente alle parole: "fatta

eccezione per gli storni, i passeri e le allodole nel periodo in cui

ne è consentita la caccia"; 21; 22; 25; 27, comma primo,

limitatamente alle parole: "venatorie e", comma quarto, limitatamente

alle parole: "dipendenti degli enti delegati ai sensi dell'articolo

5" e comma quinto ("Agli agenti venatori dipendenti degli enti delegati

è vietata la caccia nell'ambito del territorio, in cui esercitano le

funzioni, salvo che per particolari motivi e previa autorizzazione

degli organi dai quali dipendono."); 28, comma secondo, limitatamente

alle parole: "e del richiamo vivo" e comma terzo, limitatamente alle

parole: "e di ripopolamento"; 29; 30; 31, comma primo, lettera a),

limitatamente alle parole: "e la sospensione della concessione della

licenza fino a tre anni", alle parole: "senza avere conseguito la

licenza medesima", nonché alle parole: "e la esclusione definitiva

della concessione della licenza"; 33 e 36, della legge 27 dicembre

1977, n.968, recante: "Principi generali e disposizioni per la

protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia" (n.

16 reg. ref.).

Vista l'ordinanza in data 2 dicembre 1980 con la quale l'Ufficio

centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato

legittima la suddetta richiesta;

udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 1981 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari;

uditi l'avv. Sergio Panunzio per il comitato promotore e l'avvocato

dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza del 2 dicembre 1980, pervenuta a questa Corte

il 6 successivo, l'Ufficio centrale per il referendum, costituito

presso la Corte di cassazione, ha dichiarato legittima la richiesta di

referendum popolare presentata il 26 giugno 1980 dai signori Rippa

Giuseppe, Cherubini Laura, Passeri Maria Grazia e Pergameno Silvio,

per l'abrogazione - totale o parziale - di venticinque articoli della

lege 27 dicembre 1977, n. 968, recante "Principi generali e

disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e disciplina

della caccia".

2. - Ricevuta comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di

questa Corte ha fissato per la conseguente deliberazione il giorno 14

gennaio 1981, dandone comunicazione ai presentatori della richiesta ed

al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 33,

secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352. Nel termine

prescritto dall'art. 33, terzo comma, della menzionata legge n. 352

del 1970, hanno depositato memorie, oltre che l'Avvocatura dello

Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,

il Comitato promotore del referendum e la promotrice e presentatrice

Grosso Maria Teresa, anche la regione Friuli - Venezia Giulia.

Hanno inoltre presentato una memoria unica l'Unione nazionale

delle associazioni venatorie italiane, l'Unione nazionale Enalcaccia,

pesca e tiro, l'Arcicaccia, la Federazione italiana della caccia,

l'Associazione nazionale uccellatori e uccellinai, l'Associazione

nazionale Libercaccia, l'Ente produttori selvaggina.

3. - Secondo l'Avvocatura dello Stato, la richiesta di referendum

sopra riportata dovrebbe essere dichiarata inammissibile. A1 riguardo

nella memoria si osserva che, poiché dall'eventuale esito positivo

del referendum deriverebbe la generalizzazione del divieto di caccia,

risulterebbe conseguentemente svuotata di contenuto la materia

"caccia" e, quindi, violata la sfera di autonomia normativa garantita

dall'articolo 117 Cost. al legislatore regionale.

4. - Secondo il Comitato promotore e la promotrice e presentatrice

Grosso Maria Teresa, invece, la richiesta referendaria sarebbe

ammissibile sotto ogni profilo.

La legge di cui si propone la parziale abrogazione non sarebbe,

infatti, sussumibile in alcuna delle categorie contemplate dall'art.

75 della Costituzione. Premesso, poi, che il divieto assoluto di

caccia non implicherebbe violazione di alcuna convenzione o direttiva

della C.E.E., si sostiene in particolare che neppure potrebbero

invocarsi i limiti enucleati, in ordine all'ammissibilità delle

richieste referendarie, dalla sentenza di questa Corte n. 16 del 1978.

Non quello conseguente alla "eterogeneità delle domande", essendo

esse nella specie sicuramente caratterizzate da una "matrice

razionalmente unitaria"; non il limite concernente le leggi "a

contenuto costituzionalmente vincolato", essendo quella dettata dalla

legge n. 968 solo una delle possibili discipline che il legislatore

avrebbe potuto adottare ex articolo 117 Cost. Né - si sostiene - il

diritto di caccia può considerarsi costituzionalmente protetto,

essendo certo che l'art. 117 Cost. non stabilisce affatto una garanzia

costituzionale della permanente liceità delle attività medesime. Per

altro verso, poiché l'art. 117 non pone una disciplina sostanziale

delle materie ivi indicate, ma fissa solo una distribuzione delle

competenze legislative fra Stato e Regioni, neppure potrebbe ritenersi

che il divieto assoluto di caccia si risolverebbe in una limitazione

della competenza legislativa concorrente delle regioni a statuto

ordinario, che la conserverebbero, oltre che in ordine alla disciplina

del regime conseguente al divieto, anche per quanto concerne i

numerosi altri aspetti della protezione della fauna.

Tantomeno - si osserva ancora - il divieto generale di caccia

inciderebbe sulla competenza legislativa primaria delle regioni a

statuto speciale o darebbe luogo ad una violazione del principio di

uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. Le stesse memorie contestano,

quindi, gli assunti che le leggi cornice non possano essere meramente

abrogate, ma solo sostituite con una legge diversa, e che l'ipotizzato

divieto generalizzato di caccia conseguente all'esito positivo del

richiesto referendum abrogativo costituirebbe un'invasione della sfera

di competenza legislativa propria del legislatore regionale, posto che

lo stabilire un regime di divieto generalizzato di caccia sportiva

sicuramente appartiene all'ambito della normativa di principio, in

quanto tale rientrante nella sfera di competenza che l'art. 117 Cost.

attribuisce al legislatore statale. Ma - si conclude - la risposta

positiva del corpo elettorale al quesito referendario neppure

sortirebbe un effetto assimilabile "tout court ad una disciplina

positiva contenente un indiscriminato, assoluto ed inderogabile

divieto di caccia", in relazione ai contenuti delle norme residue

della legge n. 968 del 1977 e di quelle di altri atti normativi, né

precluderebbe al legislatore statale - e, pur in armonia coi nuovi

principi, al legislatore regionale - "di ritornare sull'argomento",

anche se, ovviamente, nel rispetto del senso generale della pronuncia

popolare, che solo l'attuale disciplina avrebbe inteso sopprimere.

5. - Quanto, da ultimo, alle due memorie depositate,

rispettivamente, dalla regione Friuli - Venezia Giulia e dalle varie

associazioni più sopra menzionate - entrambe a sostegno

dell'inammissibilità della richiesta - , devesi solo dare atto che la

Corte, dopo avere udito i due difensori nella fase liminale della

Camera di consiglio, ha pronunciato ordinanza, dichiarando che i

presentatori delle due suddette memorie non possono, ai sensi

dell'art. 33, terzo comma, della legge n. 352 del 1970, considerarsi

"parti" nel presente giudizio.

6. - Nella Camera di consiglio del 14 gennaio 1981 sono stati

pertanto uditi l'Avv. Sergio Panunzio per il Comitato promotore del

referendum ed il Sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio

Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri, i quali hanno

ulteriormente illustrato i motivi già esposti nelle rispettive

memorie. Considerato in diritto :

1. - Nella sentenza n. 16 del 1978 questa Corte ha testualmente

affermato "l'esigenza che il quesito da porre agli elettori venga

formulato in termini semplici e chiari"; ha poi ribadito che, "pur se

trascurate ed ignorate dal legislatore", sono tuttavia "necessarie

garanzie di semplicità, di univocità, di completezza dei quesiti";

ha motivato tali assunti, facendo richiamo alla necessità che "i

quesiti posti agli elettori siano tali da esaltare e non da coartare

la loro possibilità di scelta", soggiungendo poi che, altrimenti, si

inciderebbe "di fatto sulla libertà del voto stesso (in violazione

degli articoli 1 e 48 Cost.)" e che "il popolo stesso dev'essere

garantito, in questa sede, nell'esercizio del suo potere sovrano".

Con le surriportate enunciazioni, il problema della formulazione

dei quesiti veniva così impostato, anche se furono lasciate nello

sfondo, perché ininfluenti in quei giudizi, le ulteriori implicazioni

e precisazioni, che sono deducibili mediante un più ampio svolgimento

del tema.

Il referendum nel suo significato, prima ancora che nella sua

disciplina, nella sua collocazione e valore nel sistema, consiste in

una scelta. E l'elemento, questo della scelta, essenziale e

fondamentale per la determinazione del concetto tecnico di referendum,

come lo è nelle consultazioni popolari in genere e, quindi, anzitutto

nelle elezioni. Ma il concetto di scelta, a sua volta, è intimamente

legato a quello di possibilità, con la conseguenza che, se non c'è

possibilità, non c'è scelta e, se non c'è scelta, come non vi sono

elezioni, così non c'è referendum. Ora, la possibilità di scelta,

cioè il proprium dell'istituto referendario viene meno, quando la

libertà di voto dell'elettore venga coartata. Ed essa è coartata,

non già solo, ovviamente, nel caso limite della violenza fisica, come

in quelli, meno irreali, più subdoli e multiformi di violenza morale,

ma altresì nei casi di formulazione, né semplice, né chiara. La

formulazione può non essere semplice e può non essere chiara per

l'eterogeneità delle domande o per la contraddizione fra la richiesta

di abrogazione di una disciplina e la mancata richiesta di abrogazione

di altre disposizioni dettate nel medesimo contesto normativo e

indissolubilmente legate a quelle che, invece, si vorrebbero

sopprimere. Nelle consultazioni popolari, e perciò anche in quelle

referendarie, in cui non è concepibile una risposta articolata, la

nettezza della scelta postula la nettezza del quesito, la sua

semplicità, cioè essenzialità, la sua chiarezza, cioè la sua

inconfondibilità.

2. - Quest'esigenza di semplicità, di chiarezza, di non

contraddittorietà non è solo nella logica dell'istituto.

Certo, risulterebbe infruttuosa la ricerca di un dibattito su tal

punto negli atti dell'Assemblea Costituente, sembrando ai costituenti

inimmaginabile che potesse mai sorgere alcun dubbio proprio

sull'elemento della possibilità di scelta, in cui il fenomeno

referendario si sintetizza. Tuttavia può considerarsi un cenno in tal

senso il riferimento, che in quella sede venne fatto, ai "problemi che

possono essere facilmente compresi" ed all'utilità, in tali casi,

dell'intervento popolare.

Inoltre, può dirsi che l'esigenza in parola non sia ignorata

dalla legge di attuazione dei referendum (n. 352 del 1970): in fondo,

la norma (art. 32, quarto ed ultimo comma) che prescrive per un verso

la concentrazione delle richieste referendarie con uniformità o

analogia di materia, e per altro verso prescrive di tenere, invece,

distinte quelle che non presentano tali caratteri, mira a soddisfare

la chiarezza dei quesiti; al conseguimento dello stesso scopo mira

altresì quell'altra norma (art. 30, capoverso), la quale statuisce

che, se una richiesta di referendum deliberata da un consiglio

regionale è approvata da altri consigli regionali, ma con

modificazioni, queste devono procedere come proposte distinte da

quella. È senz'altro esplicita sul punto la recentissima legge 13

maggio 1980, n. 34 della regione Emilia - Romagna sulla disciplina del

referendum abrogativo (art. 2, secondo comma), la quale non solo

afferma che l'oggetto del quesito deve essere "formulato in termini

semplici e chiari", ma ribadisce che l'indicazione dell'oggetto può

venire omessa, "allorquando le altre indicazioni di per sé soddisfino

le esigenze di chiarezza e univocità del quesito".

Non può pertanto non ammettersi che nelle consultazioni

referendarie la partecipazione sarebbe fittizia, solo nominale,

meramente rituale, quando il quesito risultasse contraddittorio,

ingenerando perciò nell'elettore una irresolutezza superabile solo

con una opzione che contraddirebbe alla stessa logica referendaria.

E quando il quesito non risulti contrassegnato dalla semplicità,

chiarezza e coerenza, è illusorio credere che la campagna

referendaria valga a rendere veramente e pienamente semplice quello

che è complesso, chiaro quello che è oscuro, coerente quello che è

contraddittorio. Infatti, allora, la possibilità di scelta degli

elettori può apparire fittizia, non essendo in realtà ad essi data

altra possibilità di scelta, che o esprimere un voto non genuino, o

scegliere di non scegliere.

3. - Alla luce delle suesposte considerazioni, la richiesta di

referendum per l'abrogazione parziale della legge 27 dicembre 1977, n.

968 deve essere dichiarata inammissibile.

Conseguentemente, non va esaminata la complessa problematica

giuridico - costituzionale ampiamente illustrata dal comitato

promotore e dall'avvocatura dello Stato, sia nelle memorie, sia nella

discussione orale. Rimane così assorbita anche la questione se in una

Costituzione rigida, che prevede un apposito procedimento legislativo

aggravato per la propria revisione, e che ha conferito valore

costituzionale alla autonomia regionale, un referendum abrogativo di

leggi statali ordinarie possa cancellare una delle materie attribuite

alla competenza legislativa regionale, o svuotarla del suo contenuto

per la asserita evoluzione semantica del vocabolo che la esprime.

4. - La legge in parola si compone di 37 articoli, distribuiti in

11 titoli. Il quesito consiste nella richiesta di abrogazione totale

di 3 titoli su 11 e, in tutto o in parte, di 25 articoli su 37. In

particolare, i titoli da eliminare sarebbero il III, il VI ed il IX.

Il titolo III ha per dichiarato oggetto l'"esercizio della caccia" e

si compone degli articoli 8, 9 e 10. L'articolo 8, quello che

maggiormente rileva, e che ha l'identica epigrafe del titolo, dispone

testualmente che "l'esercizio della caccia è consentito" (primo

comma); che "la caccia può essere esercitata da chi ... sia munito

della relativa licenza e di un'assicurazione per la responsabilità

civile verso terzi" (sesto comma); che "per l'esercizio venatorio è

altresì necessario essere muniti di un tesserino" (ultimo comma). Gli

altri due articoli (9 e 10) precisano, rispettivamente, quali sono i

"mezzi di caccia" consentiti e cosa debba intendersi per "caccia

controllata". Il titolo VI, riguardante "licenza di caccia - esami",

consta, invece, di due soli articoli, di cui l'uno (art. 21) statuisce

che "la licenza di porto d'armi per uso di caccia" (primo comma) "può

essere rilasciata dopo il conseguimento della abilitazione

all'esercizio venatorio a seguito di esame" (secondo comma), e l'altro

(art. 22) disciplina le modalità per lo svolgimento di detto esame,

nonché la durata della licenza ed il rinnovo della stessa. Il titolo

IX, infine, di cui sono oggetto le "associazioni venatorie", si

compone anche esso di due soli articoli (29 e 30), che hanno per

epigrafe, rispettivamente, "riconoscimento ed iscrizioni" e "compiti

delle associazioni venatorie riconosciute". Specificamente, l'art. 29,

dopo avere enunciato che "le associazioni venatorie sono libere" (primo

comma), indica i requisiti per il loro riconoscimento (secondo

comma), mentre l'art. 30 elenca i compiti delle associazioni

riconosciute, tra cui quelli di "organizzare i cacciatori" e di

"promuovere e diffondere tra i cacciatori una coscienza venatoria".

5. - Se il quesito fosse stato contenuto nella richiesta di

abrogazione dei suddetti titoli ed articoli, con l'aggiunta, tutt'al

più, del secondo comma dell'art. 11, esso non avrebbe dato motivo a

dubbii sulla propria coerenza. Risulterebbe, infatti, chiaro, che, in

seguito all'eventuale risultato positivo del referendum, scomparirebbe

la vigente disciplina della caccia e scomparirebbero la licenza di

caccia, la (polizza di) assicurazione, il tesserino, l'abilitazione

all'esercizio venatorio ed il relativo esame, le associazioni

venatorie ed i loro compiti.

Senonché, indulgendosi al metodo della elaboratezza, che non si

addice ed, anzi, contraddice all'istituto generale della abrogazione,

si è preferito compiere tale falcidia negli altri articoli, negli

altri commi - persino di singole parole - , da fare apparire

giuridicamente significanti le parti residue. Ma proprio per questo il

quesito può cominciare ad apparire nebuloso, quando licenza,

tesserino, polizza di assicurazione ricompaiono attraverso l'art. 28,

primo comma, che non è compreso, infatti, nelle sovrabbondanti

mutilazioni di cui la legge è stata fatta oggetto. Se la caccia è

vietata, il suo esercizio è illecito e risulta contraddittorio il

fatto che ai cacciatori di frodo si chieda dagli agenti di vigilanza

l'esibizione della licenza, del tesserino, della polizza di

assicurazione.

Il quesito perde sempre più chiarezza e, correlativamente,

divengono sempre meno compiutamente ed immediatamente intelliggibili

il genuino e compiuto senso e l'effettiva portata della proposta

abrogativa di fronte alla formulazione di questa a riguardo dell'art.

31. In detto articolo, e precisamente nel primo dei due commi di cui

esso si compone, il legislatore ha stabilito le sanzioni, in caso di

violazione della normativa sulla caccia, enunciandole ordinamente in

distinti accapo, contrassegnati con le lettere dell'alfabeto da a) ad

n), ognuno dei quali corrisponde ad una distinta ipotesi di

violazione amministrativa.

Ebbene, viene proposta l'abrogazione parziale esclusivamente

dell'ipotesi sub a), la quale prevede la "sospensione della

concessione della licenza fino a tre anni", e non anche delle altre,

che perciò rimarrebbero in vigore. Ma così è facile smarrirsi in un

sistema, in cui, anche dopo che la caccia sia stata vietata, ricompare

la licenza, sia pure per disporne la sospensione, come nelle ipotesi

sub b), c) ed e), ovvero la revoca, come nelle ipotesi sub d) ed f),

ovvero ancora la esclusione definitiva della sua concessione, come

nella già menzionata ipotesi sub f); ricompare la polizza di

assicurazione, come nelle ipotesi sub b) ed i); ricompare il

tesserino, come nelle ipotesi sub g), h) ed i). Il disorientamento non

può non crescere, quando dal raffronto tra richieste e mancate

richieste di abrogazione risulta che, pur dopo che la caccia sia

divenuta illecita, le regioni "sono autorizzate ad istituire una tassa

di concessione regionale ... per il rilascio dell'abilitazione"

all'esercizio venatorio (art. 24, primo comma ), e che la suddetta

"tassa di rinnovo non è dovuta, qualora non si eserciti la caccia

durante l'anno" (art. 24, terzo comma).

6. - Non si pongono in questione la coerenza e chiarezza del

quesito referendario negli intenti del comitato promotore, ancorché

in una delle due memorie presentate a questa Corte si ammetta che la

proposta abrogativa può già aver dato luogo a differenti

interpretazioni sul suo vero significato, sia pure per colpa di certe

prospettazioni di alcuni sostenitori del referedum e per il modo in

cui il dibattito si è svolto nella pubblica opinione.

Il problema che qui rileva è pur sempre quello della semplicità,

chiarezza, inconfondibilità, non contraddittorietà del quesito, che

non è legato alla quantità, e neppure alla superfluità, dei tagli

operati alla legge abroganda. Infatti, una proposta abrogativa, che

risulti esuberante rispetto alla stringatezza che è propria

dell'istituto dell'abrogazione e della relativa formula, incorre in

censura di incoerenza, non già per il numero delle mutilazioni

apportate al testo normativo, ma per l'incoerenza, che dall'insieme

delle mutilazioni deriva al quesito referendario.

Nella specie, la formulazione, oltre a quanto in precedenza già

rilevato sul punto, risulta costituita di altri rimaneggiamenti

ancora, che possono far dubitare dell'uniformità dei criteri seguiti

nelle copiose amputazioni di vario grado apportate alla legge, e che

perciò, se chiarezza e coerenza vanno valutate e misurate sulla

realtà, accrescono ed aggravano la contraddittorietà del quesito. A

titolo meramente esemplificativo: le associazioni "venatorie"

conservano tale aggettivo negli artt. 4, primo comma, e 5, secondo

comma, in quanto non investiti dall'abrogazione, mentre ne vengono

mutilate nell'art. 27, primo comma, perché qui l'aggettivo è fatto

oggetto di richiesta abrogativa; in quest'ultimo articolo, gli agenti

venatori rimangono "dipendenti dagli enti delegati" nel primo comma,

ma non lo sono più nel quarto comma, perché l'abrogazione di tale

locuzione non viene chiesta anche nel primo comma, ma solo nel

quarto; si travolge, mediante la proposta di abrogazione dell'art. 16,

la potestà delle regioni di prevedere e regolamentare gli

"appostamenti fissi", ma si lascia in vigore l'ultima parte dell'art.

24, secondo cui "gli appostamenti fissi ... sono soggetti a tasse

regionali".

E così dalla combinata lettura delle abrogazioni chieste e di

quelle non chieste, anche di un identico vocabolo o locuzione, persino

in uno stesso articolo, non può dirsi che il quesito emerga con gli

ineludibili caratteri della chiarezza, semplicità e coerenza. Basti

da ultimo considerare che, proprio in conseguenza della

contraddittorietà nascente dal quesito, sembrerebbe, essendosi omesso

di comprendere nella richiesta abrogativa anche l'ipotesi sub g)

dell'art. 20 della legge, che la caccia a rastrello, purché con non

più di tre persone, sia consentita, pur dopo il generale divieto

dell'esercizio venatorio. E pertanto alla motivazione che precede non

può non conseguire la dichiarazione di inammissibilità della

richiesta referendaria in epigrafe.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per

l'abrogazione parziale della legge 27 dicembre 1977, n. 968, iscritta

al n. 16 Reg. ref. nei termini indicati in epigrafe, dichiarata

legittima con ordinanza del 2 dicembre 1980 dall'Ufficio centrale per

il referendum, costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:27 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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