Corte costituzionale

Sentenza n. 27/1979

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1979 · relatore Edoardo Volterra

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'articolo

unico, ultimo comma, della legge 31 ottobre 1966, n. 941 (Modifiche in

materia d'imposta generale sull'entrata al trattamento tributario

delle acque e bevande gassate, delle acque minerali naturali,

medicinali o da tavola), promossi con ordinanze emesse il 15 novembre

1974 e il 10 gennaio 1975 dalla Corte d'appello di Torino nei

procedimenti civili vertenti tra l'Amministrazione delle Finanze e la

ditta fratelli Garbarino Fonti Feja, iscritte ai nn. 24 e 224 del

registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 41 e 202 dell'anno 1975.

Visti gli atti di costituzione del Ministero delle finanze, nonché

gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 4 aprile 1979 il Giudice relatore

Edoardo Volterra;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri e per il Ministero delle

finanze.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del giudizio di appello, avverso l'accoglimento di

una opposizione contro ingiunzione dell'Ufficio del registro per

pagamento di somma dovuta a titolo di I.G.E. e di interessi moratori,

vertente tra l'Amministrazione delle Finanze dello Stato e la ditta

F.lli Garbarino - Fonti Feja, la Corte d'appello di Torino con

ordinanza collegiale 15-24 novembre 1974 riteneva non manifestamente

infondata, in riferimento agli artt. 23 e 53 della Costituzione, la

questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della

legge 31 ottobre 1966, n. 941.

Osservava che con tale legge si era autorizzato il Ministro delle

Finanze ad adottare, rispetto ai prodotti dalla stessa contemplati

(acque minerali), il sistema di imposizione ad aliquote condensate, in

forza del quale l'imposta viene corrisposta "una tantum" e in misura

tale da coprire presuntivamente quanto sarebbe dovuto qualora fossero

tassati tutti i passaggi delle merci e dei prodotti anteriori e

posteriori all'atto indicato come generatore del debito tributario.

Secondo la Corte si tratta di una scelta di politica tributaria

perfettamente legittima, che riguarda essenzialmente il modo di

esazione, in quanto, se pure colpisce un solo atto economico e,

quindi, un solo oggetto, non comporta imposizione maggiore di quella

che risulterebbe dalla tassazione dei singoli passaggi e fa salvo al

soggetto colpito il diritto di rivalsa, esercitabile anche mediante la

maggiorazione del prezzo.

In linea astratta e generale - rileva ancora la Corte di Torino -

non può nemmeno ritenersi viziato da contraddizione con il principio

di legalità il metodo, prescelto dall'ultimo comma dell'articolo, per

stabilire il quantum imponibile: che si debba far riferimento ai prezzi

medi di vendita praticati dalle diverse categorie di operatori

economici interessati, in quanto il ricorso a presunzioni,

particolarmente nel caso di fatti di difficile accertamento,

rappresenta pur sempre metodo congruo e idoneo al conseguimento della

verità giuridica da identificare.

Senonché, secondo la Corte torinese, la norma in esame, nel

conferire al Ministro delle Finanze (o, per esso, agli Intendenti di

Finanza) il mandato di stabilire "i prezzi medi di vendita" avrebbe

omesso di indicare i criteri, i modi e il procedimento da osservarsi

nella emanazione dell'atto di accertamento, il quale verrebbe così ad

assumere non più la natura di atto di discrezionalità tecnica, ma di

discrezionalità pura, incompatibile con il principio della riserva di

legge operante in tema tributario. Infatti, sarebbe evidente che con il

conferimento di una discrezionalità tanto ampia, i confini posti alla

legittimità formale dell'atto verrebbero siffattamente ampliati da

rendere praticamente vano il ricorso a quei mezzi giurisdizionali di

impugnazione (formalmente fatti salvi nella specie, onde la manifesta

infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità sotto il profilo

dell'art. 113 Cost.) nei confronti degli atti amministrativi la cui

legittimità va pur sempre giudicata sulla scorta della legge nella

quale essi trovano la loro fonte. Con la conseguenza - secondo la

Corte torinese - che, senza possibilità di contrasto da parte del

contribuente, riceverebbero crisma di legittimità formale anche quegli

atti dell'Amministrazione nei quali la discrezionalità travalichi in

arbitrio, con violazione dell'art. 23 della Costituzione, laddove

sancisce il principio della riserva di legge in tema tributario,

giacché la norma in esame demanderebbe all'autorità amministrativa di

stabilire un presupposto oggettivo dell'imposta senza delimitarne la

discrezionalità.

Sarebbe poi violato anche l'art. 53 Cost., in quanto si

attribuirebbe all'autorità amministrativa il potere sostanziale di

stabilire uno dei presupposti quantitativi dell'imposta con criteri

estranei alla capacità contributiva del soggetto gravato. Infatti la

mancanza di limiti alla predetta discrezionalità, renderebbe

praticamente impossibile al soggetto gravato la previsione circa

l'ammontare dell'imposta, gli impedirebbe l'esercizio della facoltà di

rivalsa (esercitabile anche mediante maggiorazione dei prezzi) e

porrebbe così l'onere tributario unicamente sul soggetto medesimo,

indipendentemente dalla sua capacità contributiva come sopra

identificata.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Dinanzi alla Corte costituzionale si è costituito il Ministro

delle Finanze ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale

dello Stato.

Nel ricordare come si è pervenuti all'emanazione della denunziata

legge n. 941 del 1966 (a seguito cioè di pronunzie giurisdizionali

che contestavano, nel sistema anteriore, la legittimità della

determinazione del prezzo di vendita delle acque minerali da parte del

Ministro), l'Avvocatura chiede che la questione venga dichiarata

manifestamente infondata.

Ciò in base alla considerazione che la riserva relativa di legge,

contenuta nell'art. 23 della Costituzione, sarebbe pienamente

soddisfatta dal riferimento fatto dalla norma impugnata ai "prezzi

medi" di vendita e cioè non a prezzi qualunque, ma a prezzi che

ineriscono ad una situazione di fatto facilmente accertabile, senza

bisogno di particolari indicazioni legislative, circa i criteri per la

sua rilevazione. D'altra parte il contribuente può sempre contestare

l'accertamento di tali prezzi effettuato dall'Amministrazione, essendo

stata riconosciuta la giurisdizione dell'A.G.O., sia dalla

giurisprudenza della Cassazione che da quella di questa Corte (sent. n.

83/1968), in ordine a questioni di estimazione semplice in materia di

imposta sull'entrata.

Dall'inconsistenza della violazione dell'art. 23 discenderebbe poi

anche l'assenza di ogni contrasto col principio della capacità

contributiva (art. 53 della Costituzione), in quanto l'ammontare

dell'imposta risulterebbe proporzionale agli atti economici posti in

essere dal soggetto obbligato.

3. - ordinanza di identico contenuto veniva emanata dalla Corte

d'appello di Torino in data 10 gennaio 1975, in un giudizio vertente

tra le stesse parti. L'Avvocatura dello Stato, intervenuta anche in

questo giudizio, concludeva nel senso già ricordato. Considerato in diritto :

1. - I due giudizi di cui alle ordinanze in epigrafe vanno riuniti

e decisi con un'unica sentenza, stante che sollevano identiche

questioni di legittimità costituzionale in ordine all'unico articolo

della medesima legge.

2. - Nelle sue ordinanze di remissione il giudice a quo, dopo aver

rilevato che l'articolo unico della legge 31 ottobre 1966, n. 941,

conferisce espressamente al Ministro delle Finanze il potere di

determinare o di far determinare dagli Intendenti di Finanza

annualmente, anche all'infuori delle dichiarazioni dei contribuenti, i

prezzi medi delle acque minerali e prodotti similari, quale base per

l'accertamento dell'imponibile ai fini dell'I.G.E. (ora soppressa),

potere che la Corte di cassazione con costante giurisprudenza affermava

non attribuito dalle leggi precedenti, ritiene la piena legittimità

del sistema introdotto dalla legge impugnata d'imposizione ad aliquota

condensata, trattandosi di una scelta politica tributaria rientrante

nella discrezionalità del legislatore. Detto sistema, in forza del

quale l'imposta viene corrisposta una tantum in misura da coprire

presuntivamente quanto sarebbe dovuto qualora fossero tassati i

passaggi delle merci e dei prodotti anteriori e posteriori all'atto

indicato quale generatore del debito tributario non comporta, secondo

il giudice a quo, una maggiore imposizione e non impedisce al soggetto

colpito l'esercizio del diritto di rivalsa mediante la maggiorazione

del prezzo. Sempre secondo la ordinanza, non contraddice al principio

di legalità nemmeno il metodo prescelto dall'ultimo comma della norma

in esame, di attribuire al Ministro per le Finanze o, su sua delega,

agli Intendenti di finanza la facoltà di stabilire i prezzi medi di

vendita praticati dalle diverse categorie di operatori interessati, in

quanto il ricorso a presunzioni per stabilire il quantum imponibile,

soprattutto se applicato a materie di difficile accertamento,

"rappresenta pur sempre un metodo congruo ed idoneo al conseguimento

della verità giuridica da identificare".

Il giudice a quo denunzia invece due vizi di costituzionalità

dell'ultimo comma della medesima norma, poiché il legislatore sarebbe

incorso:

1) nella violazione del principio della riserva di legge in campo

tributario, sancito dall'art. 23 della Costituzione, in quanto avrebbe

omesso di indicare i criteri, i modi ed il procedimento da seguirsi

per l'accertamento dei prezzi medi, attribuendo all'autorità

amministrativa il potere di stabilire un presupposto oggettivo

dell'imposta, senza, delimitarne la discrezionalità.

2) Nella violazione dell'art. 53 della Costituzione, in quanto

sarebbe stato concesso il potere di stabilire uno dei presupposti

quantitativi dell'imposta con criteri estranei alla capacità

contributiva del soggetto gravato, identificata nella specie nel valore

monetario reale degli atti economici imponibili e impedendo in tal modo

al medesimo la previsione circa l'ammontare dell'imposta e l'esercizio

della facoltà di rivalsa.

3. - Identificate nei loro precisi limiti le questioni sottoposte

al giudizio di questa Corte, risulta palese la loro infondatezza,

rilevabile anche dall'interpretazione letterale della norma

denunziata.

Contrariamente all'affermazione del giudice a quo, l'ultimo comma

dell'articolo unico della legge n. 941 del 1966 non attribuisce al

Ministero per le finanze o, su sua delega, agli Intendenti di finanza,

la facoltà di stabilire il presupposto oggettivo dell'imposta senza

limitarne la discrezionalità. Il limite è indicato implicitamente, ma

ben chiaramente, dalla norma, la quale determina l'oggetto di questa

facoltà di imposizione, precisando che essa consiste

nell'accertamento dei prezzi di vendita, cioè del calcolo della media

dei prezzi effettivamente praticati sul mercato. Trattasi quindi di

un'indagine condotta non arbitrariamente, ma su fatti e situazioni

verificatisi anteriormente, pienamente individuabili e controllabili.

L'indicazione dell'oggetto dell'accertamento regola in modo certo

la discrezionalità del Ministro e dei suoi delegati, non consentendo

di oltrepassare i confini implicitamente segnati, precludendo la

possibilità di un esercizio arbitrario della facoltà attribuitagli.

Avverso tale accertamento, il soggetto, quando ne sussistano i

generali presupposti, è ammesso a ricorrere in sede giurisdizionale,

rientrando tale questione di estimazione semplice in materia di

I.G.E., nella giurisdizione del giudice ordinario, come questa Corte ha

ritenuto con la sentenza n. 83 del 1968. E (per quanto lo riguarda) il

contribuente può ragionevolmente prevedere l'ammontare dell'imposta,

operando così la traslazione tributaria, secondo quanto è consentito

in materia di imposta generale sull'entrata.

Preordinando tale metodo di accertamento, il legislatore, su cui

non grava, come invece vorrebbero le ordinanze di remissione, l'onere

di delineare rigidi procedimenti formali, ove comunque osservi le

condizioni dianzi dette di delimitare idoneamente la discrezionalità

degli organi amministrativi e di non impedire la tutela

giurisdizionale, non ha dunque violato l'art. 23 della Costituzione,

atteso che, come questa Corte ha ritenuto con la sentenza n. 129 del

1969, emanata in un caso del tutto simile all'attuale, la norma

richiamata esprime una riserva di legge soltanto relativa (cfr. anche

da ultimo la sentenza n. 67 del 1973).

Infondata si appalesa pertanto anche la censura del medesimo ultimo

capoverso della norma denunciata sotto il profilo che essa violerebbe

l'art. 53 della Costituzione, in quanto attribuirebbe al Ministro e

agli Intendenti di finanza la facoltà di stabilire uno dei presupposti

quantitativi dell'imposta, indipendentemente dalla capacità

contributiva del gravato.

Il sistema cui s'ispira la regolamentazione dell'imposta

sull'entrata ha l'effetto di determinare l'ammontare dell'imposta

medesima proporzionalmente al numero degli atti economici posti in

essere dal soggetto obbligato e pertanto automaticamente in misura

corrispondente al volume delle entrate da lui realizzate e di

conseguenza alla sua capacità contributiva.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 31 ottobre 1966, n.

941, in riferimento agli articoli 23 e 53 della Costituzione sollevate

dalla Corte di appello di Torino con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:27 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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