Corte costituzionale

Sentenza n. 269/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/06/2002 · relatore Fernanda Contri

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 34legge 448/1998

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 5,

della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per

la stabilizzazione e lo sviluppo - Legge finanziaria 1999), promosso

con ordinanza emessa il 31 luglio 2001 dal Tribunale di Ravenna nel

procedimento civile Ragusa Carmela contro INPS, iscritta al n. 864

del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 43, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 aprile 2002 il giudice relatore

Fernanda Contri;

Udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso da Carmela Ragusa contro

l'I.N.P.S., il Tribunale di Ravenna, con ordinanza emessa il

31 luglio 2001, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione,

dell'art. 34, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure

di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo - Legge

finanziaria 1999), nella parte in cui, nell'escludere il titolo

all'indennità di disoccupazione in caso di dimissioni, non distingue

tra dimissioni per giusta causa ed altre forme di recesso del

prestatore.

Il giudice a quo premette in fatto che Carmela Ragusa ha agito

contro l'I.N.P.S. chiedendo la condanna dell'Istituto al pagamento,

con gli accessori di legge, dell'indennità di disoccupazione con

requisiti ridotti ex art. 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 1988, in

relazione all'anno 1999 in cui si era verificato uno stato di

disoccupazione conseguente alle dimissioni per giusta causa,

comunicate dalla lavoratrice al datore di lavoro, responsabile per

non aver soddisfatto il pagamento delle retribuzioni maturate nel

periodo da gennaio ad aprile 1999.

Il diniego della prestazione da parte dell'Istituto

previdenziale, motivato in base alla previsione dell'art. 34, comma

5, della legge n. 448 del 1998, viene contestato dall'attrice nel

giudizio a quo sul rilievo che il citato disposto normativo,

nell'escludere il titolo all'indennità in caso di dimissioni, non

può ragionevolmente riferirsi anche alle ipotesi di risoluzione per

giusta causa.

Il diniego della prestazione da parte dell'Istituto

previdenziale, motivato in base alla previsione dell'art. 34, comma

5, della legge n. 448 del 1998, viene contestato dall'attrice nel

giudizio a quo sul rilievo che il citato disposto normativo,

nell'escludere il titolo all'indennità in caso di dimissioni, non

può ragionevolmente riferirsi anche alle ipotesi di risoluzione per

giusta causa.

2. - Il Tribunale di Ravenna, acquisita la documentazione

sull'esistenza del credito retributivo, rimette la questione dinanzi

a questa Corte, ritenendola rilevante in quanto il riferimento

contenuto nella disposizione censurata alla "cessazione del rapporto

di lavoro per dimissioni" non consentirebbe di interpretare

l'enunciato per giungere alla conclusione che nel suddetto fenomeno

non sarebbero comprese le dimissioni dettate da giusta causa ai sensi

dell'art. 2119 cod. civ.

Nel motivare sulla non manifesta infondatezza della questione, il

giudice rimettente osserva che il secondo comma dell'art. 38 della

Costituzione sancisce, tra l'altro, il diritto ad una protezione

previdenziale dei lavoratori estesa ai casi di disoccupazione

involontaria e che i requisiti posti dalla legislazione vigente alla

base della provvidenza economica per la disoccupazione sono

generalmente riferiti ad una condizione che ha le sue radici nella

mancanza di lavoro involontaria (artt. 45 e 73 r.d.l. n. 1827 del

1935). La suddetta condizione sarebbe rinvenibile non solo nella

perdita del lavoro conseguente alla cessazione involontaria del

rapporto, ma anche in altre ipotesi, quali "le sospensioni

giornaliere della relazione subordinata" e "i periodi di sosta

afferenti alle lavorazioni stagionali" rispetto ai quali questa Corte

ebbe a pronunziarsi con la sentenza n. 160 del 1974, dalla cui

motivazione, a giudizio del rimettente, può ricavarsi che l'adesione

del prestatore "ad un'attività essenzialmente qualificata da

interruzioni rappresenta una circostanza che coincide con una carenza

di lavoro realmente involontaria, poiché il più delle volte

l'adesione ad una simile attività è imposta dalle condizioni del

mercato del lavoro concretandosi, in tal modo, una vera e propria

mancanza di scelta per il prestatore tra più alternative possibili".

Anche le dimissioni indotte da una causa insita in un difetto

funzionale del rapporto di lavoro subordinato, così grave da

impedire persino la provvisoria prosecuzione della relazione

(art. 2119 cod. civ.), comporterebbero, secondo il giudice a quo uno

stato di disoccupazione involontaria, per cui la norma censurata, non

distinguendo questa ipotesi da quella delle dimissioni riconducibili

ad una libera scelta del lavoratore e integranti uno stato di

disoccupazione volontaria, contrasterebbe con gli artt. 3 e 38 della

Costituzione.

3 - Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito

l'Istituto nazionale della previdenza sociale, per chiedere che la

questione sollevata sia dichiarata infondata.

Ad avviso dell'I.N.P.S., l'esclusione del diritto all'indennità

in caso di dimissioni trarrebbe fondamento e legittimazione

dall'art. 38 della Costituzione che, al secondo comma, prevede

l'intervento previdenziale a sostegno del lavoratore nell'ipotesi di

disoccupazione involontaria, tale non potendosi considerare, a

livello di garanzia costituzionale, la condizione del lavoratore il

cui rapporto sia cessato per effetto di una sua libera

determinazione. Né potrebbero assumere rilevanza le ragioni della

scelta operata che, se pur idonee a giustificare l'immediato recesso

dal rapporto, non toglierebbero all'atto il carattere della

volontarietà, essendo peraltro comunque possibile per il lavoratore

scegliere tra l'uscita (con conseguente disoccupazione) o la

permanenza in azienda, restando pur sempre nel secondo caso la

possibilità di altri mezzi di tutela, compreso il ricorso all'azione

giudiziaria, per la realizzazione del credito retributivo maturato.

Secondo l'I.N.P.S., non sarebbe peraltro nemmeno del tutto

pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il mancato

pagamento di alcune retribuzioni costituisca inadempienza talmente

grave da giustificare l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro

(Cass. Sez. lav., 22 dicembre 1987, n. 9589) e comunque la stessa

giurisprudenza non mancherebbe di rilevare che nel caso di dimissioni

l'effetto risolutorio del rapporto scaturirebbe pur sempre da un atto

di volontà del lavoratore, anche nell'ipotesi di giusta causa (Cass.

Sez. lav., 25 marzo 1996, n. 2632).

Rileva ancora l'INPS che il nostro ordinamento, anche prima della

legge n. 448 del 1998, avrebbe considerato con sfavore la cessazione

del rapporto per iniziativa del lavoratore, ritenuta non meritevole

dello stesso trattamento riservato al lavoratore che "subisce" il

licenziamento. Nella previgente normativa le dimissioni comportavano

infatti la perdita del trattamento in questione per trenta giorni

(art. 75 r.d.l. n. 1827 del 1935), nonché l'esclusione del

trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8 della legge

n. 1115 del 1968, oggi sostituito dal trattamento di mobilità

introdotto dalla legge n. 223 del 1991 (Cass. Sez. lav. 27 novembre

1990, n. 11374; 24 agosto 1995, n. 8970), e del trattamento speciale

di disoccupazione ai sensi dell'art. 9 della legge n. 427 del 1975

riservato alle imprese edili ed affini. Inoltre, il riferimento

all'involontarietà della disoccupazione come presupposto

indispensabile per l'intervento solidaristico (art. 45, comma 3,

r.d.l. n. 1827 del 1935), troverebbe conferma nella sentenza n. 160

del 1974 di questa Corte posto che la stessa, in relazione alle

lavorazioni stagionali o soggette a sospensione periodica, valorizza

pur sempre l'elemento della involontarietà della mancanza di lavoro,

sottolineando, ai fini del trattamento di disoccupazione, l'esigenza

che il lavoratore si adoperi, durante le sospensioni, attraverso

l'iscrizione alle liste di collocamento, per la ricerca di altra

occupazione.

4 - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'inammissibilità e comunque per la manifesta

infondatezza della questione.

La difesa erariale ritiene che il legislatore, nel disciplinare

il trattamento di disoccupazione in occasione della cessazione del

rapporto di lavoro, abbia inteso escludere i casi di dimissioni

avvalendosi della sua ampia discrezionalità in materia di

determinazione delle prestazioni assistenziali e previdenziali,

adottando il criterio della volontarietà della cessazione dal

servizio.

La norma censurata non avrebbe travalicato il limite della palese

irrazionalità che la discrezionalità legislativa incontra,

cercando, piuttosto, di razionalizzare il sistema con l'introduzione

di un requisito inteso ad impedire distorte conseguenze applicative

del trattamento di favore. L'estensione normativa prospettata dal

rimettente non potrebbe pertanto ritenersi ammissibile, sotto

l'aspetto costituzionale, in quanto rivolta ad ampliare la portata di

una disposizione di legge speciale attraverso l'equiparazione del

licenziamento alle dimissioni, nonostante le differenti ragioni che

determinano l'uno e le altre.

La difesa erariale sottolinea altresì, nella memoria presentata

in prossimità dell'udienza, che, ai sensi dell'art. 45 r.d.l.

n. 1827 del 1935, "l'assicurazione per la disoccupazione involontaria

ha per scopo l'assegnazione agli assicurati di indennità nei casi di

disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro". Dalla

summenzionata disposizione si dovrebbe evincere che l'istituto de quo

abbia la struttura e le funzioni tipiche della prestazione di natura

assicurativa in quanto l'evento, per essere meritevole di tutela,

deve essere futuro, incerto, possibile e non imputabile al potenziale

avente diritto, non potendo in alcun modo essere riconducibile ad una

condotta o ad una manifestazione di volontà del prestatore di

lavoro. L'art. 34, comma 5, della legge n. 448 del 1998, ora

sottoposto al giudizio di questa Corte, avrebbe, quindi, proprio il

fine di chiarire che il diritto ad usufruire del beneficio de quo

compete esclusivamente al prestatore che cessa dal rapporto di lavoro

subordinato indipendentemente dalla sua volontà.

La difesa erariale contesta, infine, la possibilità di

utilizzare come tertium comparationis la situazione dei lavoratori

stagionali, trattandosi di fattispecie diversa e non omogenea. Si

rileva, invece, che questa Corte, in altra occasione, con riferimento

ai trattamenti pensionistici, ha messo in evidenza il disegno

legislativo di penalizzare le cessazioni dal servizio volontarie,

limitando i benefici previdenziali ai soli casi di cessazione dal

servizio provocati da fatti indipendenti dalla volontà del

dipendente (sentenza n. 372 del 1998). Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Ravenna dubita, con l'ordinanza in epigrafe,

della legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 5, della legge

23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la

stabilizzazione e lo sviluppo - Legge finanziaria 1999), nella parte

in cui, nell'escludere il titolo all'indennità di disoccupazione in

caso di dimissioni, non distingue tra dimissioni per giusta causa ed

altre forme di recesso del prestatore.

Il giudice a quo ravvisa, anzitutto, un contrasto della

disposizione censurata con l'art. 3 della Costituzione, in quanto non

contempla la diversità di situazioni sussistente tra le dimissioni

per giusta causa, comportanti uno stato di disoccupazione

involontaria, e le dimissioni riconducibili ad una libera scelta del

lavoratore, integranti uno stato di disoccupazione volontaria.

Secondo l'ordinanza, sussiste, inoltre, lesione dell'art. 38

della Costituzione, in quanto la disposizione censurata non assicura

la protezione dei lavoratori il cui stato di disoccupazione sarebbe

involontario perché conseguente a dimissioni per giusta causa non

riconducibili ad una libera scelta circa la conservazione del lavoro.

2. - La questione non è fondata nei sensi di seguito

specificati.

2. 1 - La disposizione censurata prevede che la cessazione del

rapporto di lavoro per dimissioni intervenute con decorrenza

successiva al 31 dicembre 1998 non dia titolo alla concessione

dell'indennità di disoccupazione ordinaria.

Dalla suddetta disposizione il giudice a quo ricava la norma che

esclude la concessione dell'indennità di disoccupazione ordinaria

anche per l'ipotesi di dimissioni per giusta causa, dubitando di

conseguenza della legittimità costituzionale di essa.

Ma l'enunciato contenuto nell'art. 34, comma 5, della legge

23 dicembre 1998, n. 448, non contempla espressamente l'ipotesi di

dimissioni per giusta causa e la scelta interpretativa del giudice

rimettente può essere revocata in dubbio alla luce di altre norme

presenti nel sistema e, soprattutto, in presenza di un'altra

possibile interpretazione conforme a Costituzione.

Nel nostro ordinamento, l'ipotesi della giusta causa è presa in

considerazione dall'art. 2119 cod. civ. che ai fini della suddetta

qualificazione del recesso del contraente richiede che si verifichi

"una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del

rapporto". In presenza di una condizione di improseguibilità del

rapporto, la cui ricorrenza deve essere valutata dal giudice, l'atto

di dimissioni, ancorché proveniente dal lavoratore, sarebbe comunque

da ascrivere al comportamento di un altro soggetto ed il conseguente

stato di disoccupazione non potrebbe che ritenersi, ai sensi

dell'art. 38 della Costituzione, involontario.

Le dimissioni indotte da una causa insita in un difetto del

rapporto di lavoro subordinato, così grave da impedirne persino la

provvisoria prosecuzione (art. 2119 cod. civ.), comportano, dunque,

come rilevato dallo stesso giudice a quo uno stato di disoccupazione

involontaria e devono ritenersi non comprese, in assenza di una

espressa previsione in senso contrario, nell'ambito di operatività

della disposizione censurata, potendosi pervenire a tale risultato

attraverso una interpretazione conforme a Costituzione della stessa.

2.2 - La disposizione censurata risponde senz'altro ad esigenze

di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione del

sistema, attraverso l'introduzione di un requisito inteso ad impedire

distorte conseguenze applicative del trattamento di favore. Ma, come

sopra rilevato, dalla formulazione di essa non discende l'esclusione

della corresponsione dell'indennità ordinaria di disoccupazione per

le ipotesi in cui le dimissioni non siano riconducibili alla libera

scelta del lavoratore, in quanto indotte da comportamenti altrui

idonei ad integrare la condizione della improseguibilità del

rapporto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 5, della

legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la

stabilizzazione e lo sviluppo - legge finanziaria 1999), sollevata,

in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di

Ravenna, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:269 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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