Corte costituzionale

Sentenza n. 269/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/06/1995 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del disposto coordinato

degli artt. 61, 31 e 32 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela

delle cose d'interesse artistico e storico), promosso con ordinanza

emessa l'11 novembre 1993 dalla Corte di cassazione sui ricorsi

riuniti proposti da Giovanni Verusio, Silvestro Pierangeli ed Ernst

Beyeler contro il Ministero per i beni culturali ed ambientali ed

altri, iscritta al n. 400 del registro ordinanze 1994 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie

speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di costituzione di Giovanni Verusio, Silvestro

Pierangeli ed Ernst Beyeler nonché l'atto di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 2 maggio 1995 il Giudice relatore

Enzo Cheli;

Uditi gli avvocati Giuseppe Guarino per Giovanni Verusio, Angelo

Clarizia per Silvestro Pierangeli, Pietro Guerra e Beniamino Caravita

di Toritto per Ernst Beyeler e l'Avvocato dello Stato Piergiogio

Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Corte di cassazione, sezioni unite civili, con ordinanza

dell'11 novembre 1993, emessa nel corso del giudizio sui ricorsi

riuniti proposti da Giovanni Verusio, Silvestro Pierangeli ed Ernst

Beyeler contro il Ministero per i beni culturali ed ambientali ed

altri, ai fini dell'annullamento della decisione del Consiglio di

Stato n. 58 del 30 gennaio 1991, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 42 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale del disposto coordinato degli artt. 61, 31 e 32 della

legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico

e storico). L'ordinanza di rimessione premette che i ricorrenti nel

giudizio a quo impugnano la decisione con la quale il Consiglio di

Stato, confermando in sede di appello la precedente pronuncia del

Tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 224 del 26 gennaio

1990, ha respinto la domanda tendente ad ottenere l'annullamento del

decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 24

novembre 1988 n. 122749, con il quale è stato esercitato il diritto

di prelazione sul dipinto "Il giardiniere" di Vincent Van Gogh - bene

vincolato ai sensi della legge n. 1089 del 1939 - per il prezzo di

lire 600.000.000, in relazione alla vendita del dipinto medesimo, per

uguale prezzo, intervenuta nel 1977 tra il Verusio e il Pierangeli e

da essi comunicata allo stesso Ministero con atto del 28 luglio 1977.

Il decreto ministeriale impugnato risulta motivato sui presupposti

seguenti:

a) che tanto la suddetta denuncia di vendita del 28 luglio

1977, quanto la successiva comunicazione unilaterale del Pierangeli

del 2 dicembre 1983 di aver acquistato il dipinto non in proprio ma

in nome e per conto del Beyeler, sono atti che, sia singolarmente che

nel loro complesso, non integrano una valida denuncia di alienazione

di bene vincolato, ai sensi dell'art. 30 della legge n. 1089 del

1939, perché non soddisfano i requisiti stabiliti dall'art. 57 del

r.d. 30 gennaio 1913, n. 363, tutt'ora in vigore, per quanto concerne

l'esatta descrizione delle condizioni dell'alienazione,

l'individuazione dell'acquirente e la sottoscrizione delle parti

contraenti;

b) che, conseguentemente, come già comunicato dallo stesso

Ministero con atto del 1 luglio 1988, non disponendo il Beyeler di un

titolo di proprietà del dipinto legittimamente opponibile ai sensi e

per gli effetti della legge n. 1089 del 1939, non può essere

riconosciuto alcun valore alla successiva denuncia, del 3 maggio

1988, di vendita del dipinto stesso dal Beyeler alla Solomon R.

Guggenheim Corporation;

c) che, ai sensi dell'art. 61 della legge n. 1089 del 1939, in

mancanza di una regolare denuncia dell'alienazione del bene

vincolato, lo Stato può esercitare il diritto di prelazione di cui

agli artt. 31 e 32 della legge stessa anche oltre l'ordinario termine

di due mesi dalla presentazione della denuncia, senza limiti di

tempo.

La Corte di cassazione espone che il Consiglio di Stato, nel

respingere la domanda dei ricorrenti, dopo aver ribadito la vigenza

del r.d. 30 gennaio 1913 n. 363 anche dopo l'entrata in vigore della

legge n. 1089 del 1939, ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 61 di

detta legge, in caso di mancata denuncia dell'alienazione (così come

nell'equiparata ipotesi di denuncia priva dei requisiti essenziali

previsti dal succitato regio decreto), l'Amministrazione possa

esercitare in ogni tempo la prelazione, per la quale il termine di

prescrizione decorre solo dal momento di una regolare denuncia. La

stessa Corte ritiene anche corretta l'interpretazione assunta dal

Consiglio di Stato in relazione sia al tenore letterale della

disposizione del secondo comma dell'art. 61 della legge n. 1089 - per

il quale, in caso di omessa o infedele denuncia, "resta sempre salva

la facoltà del Ministro di esercitare il diritto di prelazione a

norma degli artt. 31 e 32" - sia al fatto che la stessa disposizione

non consente di individuare un momento iniziale per il decorso di un

termine. Tuttavia, la Corte di cassazione dubita della legittimità

costituzionale della norma così interpretata e solleva, pertanto, la

presente questione, che ritiene rilevante e non manifestamente

infondata. In punto di rilevanza, l'ordinanza di rimessione

argomenta che l'eventuale pronuncia di incostituzionalità della

normativa che consente l'esercizio della prelazione in ogni tempo

farebbe venir meno il potere dell'Amministrazione di incidere in

qualsiasi momento sul diritto soggettivo del privato, degradandolo ad

interesse legittimo, con la conseguenza, rilevante nel giudizio a

quo, di ricondurre le controversie riguardanti la tardività della

prelazione ex art. 61 alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria

ordinaria. L'ordinanza precisa altresì che il suddetto effetto si

produrrebbe sia nell'ipotesi di totale espulsione del secondo comma

dell'art. 61, sia nell'ipotesi di declaratoria di incostituzionalità

delle norme denunciate nella parte in cui non prevedono che, in

presenza di violazione dei divieti o inosservanza delle condizioni e

modalità di cui al primo comma dell'art. 61, il termine di due mesi,

di cui all'art. 32, primo comma, decorra dalla data in cui

l'Amministrazione abbia acquisito la conoscenza certa di tutti i dati

dei quali è obbligatoria la comunicazione. Risulta, infatti,

accertato nel giudizio a quo che il diritto di prelazione di cui si

controverte è stato esercitato oltre due mesi dalla piena conoscenza

da parte dell'Amministrazione competente di tutti gli elementi che la

denuncia di vendita avrebbe dovuto contenere. La questione, nella

stessa ordinanza, viene riconosciuta non manifestamente infondata, in

relazione agli artt. 3 e 42 della Costituzione, sotto un duplice

profilo. Il primo profilo è quello della illimitata compressione

del diritto reale dell'alienante che - secondo il giudice a quo -

sarebbe ingiustamente sottoposto ad un trattamento diverso da quello

riservato ad ogni altro espropriato, essendo data facoltà

all'Amministrazione di porre in essere l'atto ablativo in ogni

momento, con correlativa incertezza, del pari illimitata nel tempo,

circa l'effettivo assetto dei rapporti giuridici concernenti il bene.

Invero, mentre tutte le leggi in tema di espropriazione per pubblica

utilità assegnano all'espropriante rigorosi termini decadenziali, la

prelazione ex art. 61 non solo non sarebbe sottoposta a decadenza, ma

non incontrerebbe neppure il limite della prescrizione. Il secondo

profilo di illegittimità sarebbe rilevabile - sempre secondo la

Corte remittente - nella mancata garanzia per l'espropriato di un

adeguato indennizzo, in quanto la corresponsione di una somma pari al

prezzo contrattuale, prevista dalla normativa in esame, si

conformerebbe alla sola ipotesi di prelazione esercitata nel breve

termine di due mesi, ma non anche a quella di una prelazione che,

essendo esercitabile senza limiti di decadenza, intervenga quando,

per effetto del decorso di un lungo periodo di tempo, il prezzo

contrattuale sia divenuto del tutto inadeguato. Con l'ulteriore

conseguenza - sempre secondo il giudice a quo - di una irrazionale

differenziazione tra la posizione di chi, avendo effettuato una

denuncia irregolare, si vedrebbe corrispondere, come nel caso di

specie, un indennizzo pari al prezzo denunciato, pur se divenuto nel

tempo del tutto inadeguato, e la posizione di chi, avendo del tutto

omesso la denuncia dell'alienazione, percepirebbe -

nell'impossibilità per l'Amministrazione di accertare il prezzo

contrattualmente stabilito - un indennizzo calcolato in base al

valore attuale di mercato, ai sensi del terzo comma dell'art. 31

della legge n. 1089, estensivamente applicato. La Corte remittente

ritiene, infine, che ai dedotti profili di illegittimità non

potrebbe opporsi un supposto carattere sanzionatorio della

prelazione, sia in quanto tale carattere non si concilierebbe con la

discrezionalità che è riconosciuta all'Amministrazione in ordine

all'effettuazione della prelazione stessa, sia in quanto detta

prelazione può essere disposta indipendentemente dall'applicazione

delle sanzioni di cui all'art. 63 della legge n. 1089, sulla base di

valutazioni afferenti al pubblico interesse e non quale conseguenza

di una condanna penale.

2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri sostenendo l'inammissibilità o comunque l'infondatezza

della prospettata questione.

Secondo l'interveniente, la questione sarebbe inammissibile in

quanto né il dispositivo né la motivazione dell'ordinanza di

rimessione consentirebbero una precisa ed univoca individuazione

della norma sospettata di illegittimità costituzionale. Inoltre, la

questione risulterebbe posta in termini alternativi tra la totale

caducazione dell'art. 61, secondo comma, e la sua parziale

illegittimità nella parte in cui esso non prevede che la prelazione

su atti non denunciati debba essere comunque esercitata entro due

mesi dalla ottenuta conoscenza dell'alienazione da parte

dell'Amministrazione. Risulterebbero così vulnerati - a giudizio

dell'interveniente - sia il principio della certezza dell'oggetto del

giudizio di costituzionalità, sia il principio che vieta di

disarticolare l'effetto delle sentenze della Corte costituzionale dal

loro contenuto dichiarativo. Nel merito, la questione è ritenuta

infondata in considerazione della specificità del regime che regola

il diritto di proprietà sui beni artistici notificati, ai sensi

della legge n. 1089 del 1939, per il loro interesse particolarmente

importante. In particolare, la prelazione storico-artistica non

potrebbe essere direttamente equiparata ad altri vincoli alla

proprietà, comportanti effetti espropriativi, in settori diversi

quali l'urbanistica o la tutela paesaggistica. Nel caso in esame,

infatti, la soggezione del proprietario al potere espropriativo si

coniugherebbe con un obbligo di cooperazione nei confronti della

pubblica amministrazione posto a carico del proprietario stesso,

nella forma della denuncia dell'alienazione. Pertanto, la permanenza

della soggezione al potere di prelazione, in caso di inadempimento da

parte del proprietario all'obbligo di denuncia, sarebbe

ragionevolmente correlata alla permanenza di detto inadempimento, con

la conseguenza che solo il sopravvenire del dovuto adempimento

potrebbe far cessare l'illimitatezza temporale dell'esercizio del

potere di prelazione.

3. - Il Verusio, parte nel giudizio a quo, si è costituito nel

presente giudizio per chiedere l'accoglimento della questione.

L'interveniente premette di non condividere l'interpretazione

dell'art. 61, secondo comma, accolta dalla Corte di cassazione,

secondo la quale, a fronte di una mancata o incompleta denuncia,

sarebbe riconosciuta allo Stato una facoltà di prelazione senza

limiti di tempo. A suo giudizio, la normativa in questione

implicherebbe comunque il rispetto del termine di due mesi dalla data

di piena conoscenza della vendita non denunciata. In ogni caso, non

potrebbe ritenersi legittimo un potere di espropriazione senza limiti

di tempo, tanto più quando - come nel caso di specie - si sia in

presenza non già di una omissione di denuncia bensì di denuncia

contenente delle irregolarità. Risulterebbe, quindi, una ingiusta

ed arbitraria disparità di trattamento tra chi abbia effettuato la

denuncia, pur contenente alcune irregolarità, e chi abbia, invece,

del tutto omesso la denuncia stessa. Quest'ultimo percepirebbe per

effetto della prelazione un prezzo pari al valore attuale di mercato

del bene, mentre il primo otterrebbe solo il valore riferito al

contratto denunciato, pur a distanza di molti anni, come nel caso

oggetto del giudizio a quo.

4. - Anche il Pierangeli, parte nel giudizio a quo, si è

costituito nel giudizio aderendo alle richieste formulate

nell'ordinanza di rimessione.

5. - Infine, anche il Beyeler si è costituito in giudizio, sempre

per chiedere l'accoglimento della questione.

L'interveniente sostiene che la norma dell'art. 61 avrebbe un

carattere sanzionatorio, ma che questo si esprimerebbe esclusivamente

nella nullità di diritto del negozio non denunciato, senza ulteriori

e diversi gravami a carico dei soggetti contraenti. In particolare,

la prelazione richiamata da detto art. 61 non sarebbe istituto

diverso da quello di cui agli artt. 31 e 32 della legge n. 1089 e

dovrebbe, pertanto, attuarsi con le ordinarie forme previste da tali

norme. Risulterebbe, quindi, del tutto ingiustificato

l'assoggettamento del diritto dell'alienante al potere

dell'Amministrazione di esercitare in ogni tempo la prelazione, non

potendosi ritenere conforme ai principi dell'ordinamento che la

circolazione di un bene possa essere sottoposta, senza vincoli

temporali, alla possibile attivazione di un intervento ablatorio da

parte dell'Amministrazione. Il principio della attivazione del

potere dell'Amministrazione a decorrere dal momento della conoscenza

dei presupposti del potere stesso sarebbe, del resto, presente in

tutta la normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità

oltre che nella recente normativa comunitaria sulla restituzione dei

beni illecitamente usciti dal territorio nazionale. L'interveniente

insiste, infine, sul profilo della quantificazione dell'indennizzo

che, secondo i principi costituzionali, non potrebbe comunque non

essere determinata anche - pur se non esclusivamente - in riferimento

al valore effettivo del bene al momento dell'esercizio della

prelazione.

6. - In prossimità dell'udienza, sia il Presidente del Consiglio

dei ministri sia le parti Verusio e Beyeler hanno presentato ampie

memorie per sviluppare le tesi prospettate nei rispettivi atti di

intervento e replicare alle deduzioni avversarie. Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza in esame le sezioni unite civili della Corte

di cassazione sollevano questione di legittimità costituzionale, per

violazione degli artt. 3 e 42 della Costituzione, nei confronti del

disposto coordinato degli artt. 61, 31 e 32 della legge 1 giugno

1939, n. 1089 (Tutela delle cose di interesse artistico e storico).

L'art. 61 della legge in questione dispone, al primo comma, che

"le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere,

compiuti contro i divieti stabiliti dalla presente legge e senza

l'osservanza delle condizioni e modalità da essa prescritte sono

nulli di pieno diritto" e, al secondo comma, che "resta sempre salva

la facoltà del Ministro (per i beni culturali e ambientali) di

esercitare il diritto di prelazione a norma degli artt. 31 e 32". A

loro volta, gli artt. 31 e 32 regolano le condizioni e le modalità

per l'esercizio del diritto di prelazione, che, nell'ipotesi

ordinaria - collegata all'avvenuta denuncia al Ministro

dell'alienazione del bene da parte del proprietario - deve essere

esercitata nel termine di due mesi dalla data della stessa denuncia

(v. art. 32, primo comma, in relazione all'art. 30). Ad avviso della

Cassazione le norme impugnate risulterebbero lesive degli artt. 3 e

42 della Costituzione sotto due profili e cioè: a) per l'"illimitata

compressione del diritto reale dell'alienante, ingiustificatamente

sottoposto ad un trattamento diverso da quello riservato ad ogni

altro espropriato, essendo data facoltà all'amministrazione di porre

in essere l'atto ablativo in ogni momento, con correlativa

incertezza, del pari illimitata nel tempo, circa l'effettivo assetto

dei rapporti giuridici concernenti il bene"; b) per la "mancata

garanzia per l'espropriato di un adeguato indennizzo, in quanto la

corresponsione di somme pari al prezzo contrattuale ben si attaglia

alla sola ipotesi di prelazione esercitata nel breve lasso di due

mesi, ma non anche a quella esercitabile in ogni tempo". Nel

prospettare la questione, l'ordinanza muove da alcuni presupposti

interpretativi, condivisi negli orientamenti prevalenti della

giurisprudenza ordinaria ed amministrativa: in particolare, dalla

considerazione che l'art. 61, secondo comma, consente, nei casi di

omessa o irregolare denuncia, l'esercizio della prelazione senza

limiti temporali e che la stessa prelazione storico-artistica, per i

suoi caratteri differenziati dalla prelazione di diritto comune, va

ricondotta nella categoria generale degli atti espropriativi (e

questo tanto più quando la prelazione venga esercitata, come nel

caso del secondo comma dell'art. 61, in relazione a negozi

riconosciuti nulli).

2. - Vanno in primo luogo esaminate le eccezioni di

inammissibilità prospettate dalla difesa statale. Ad avviso

dell'Avvocatura dello Stato, la questione sarebbe inammissibile per

non avere esattamente individuato l'oggetto del giudizio (cioè la

norma impugnata), nonché per il fatto di aver enunciato due diverse

soluzioni di accoglimento indicate in via alternativa.

Né l'una né l'altra di tali eccezioni possono essere accolte.

In primo luogo va rilevato che dal contenuto dell'ordinanza - e,

in particolare, dalla connessione tra il dispositivo e la motivazione

della stessa - l'individuazione dell'oggetto del giudizio emerge

chiara senza dar luogo a dubbi. Tale oggetto investe, nel suo nucleo

centrale, la previsione dell'esercizio del diritto di prelazione

senza limiti temporali disciplinata nel secondo comma dell'art. 61,

norma il cui contenuto risulta specificato e integrato - oltre che

attraverso la connessione con il primo comma dello stesso articolo -

dal richiamo espresso agli artt. 31 e 32. Il riferimento al

"disposto coordinato" degli artt. 61 e 32, espresso nel dispositivo

dell'ordinanza, anziché rendere incerti, serve, pertanto, a

completare e meglio definire i termini della questione. Né assume

maggiore valore l'eccezione relativa al presunto carattere

alternativo della questione proposta. Tale carattere viene riferito

al fatto che nell'ordinanza risulta prospettata la possibilità di un

duplice esito del giudizio e cioè sia la caducazione totale del

secondo comma dell'art. 61 sia la dichiarazione d'illegittimità

delle norme denunciate nella parte in cui non prevedono che il

termine stabilito dall'art. 32, primo comma, debba decorrere, nel

caso di prelazione esercitata ai sensi dell'art. 61, dalla data in

cui l'Amministrazione abbia acquisito la piena conoscenza dei dati

dei quali è obbligatoria la denuncia. Tale prospettazione viene,

peraltro, enunciata soltanto nella motivazione relativa alla

rilevanza della questione, al fine di argomentare che la rilevanza

stessa - collegata ad un giudizio sulla giurisdizione - sarebbe

destinata a permanere anche nell'ipotesi di un accoglimento parziale

della questione quale quella sopra richiamata. Si tratta, quindi, di

una formulazione limitata ad un passaggio della motivazione, che non

viene minimamente a incidere sul carattere unitario della questione

proposta, quale si desume dal dispositivo dell'ordinanza il cui

petitum risulta incentrato sulla dichiarazione d'illegittimità del

"disposto coordinato" degli artt. 61, 31 e 32 della legge n. 1089 del

1939.

3. - Nel merito, la questione non è fondata. Per quanto concerne

l'asserita lesione dell'art. 3 della Costituzione, l'ordinanza,

muovendo dal riconoscimento del carattere di "provvedimento

espropriativo" della prelazione storico-artistica - tanto più se

esercitata, ai sensi dell'art. 61, secondo comma, della legge n.

1089, nel caso di nullità del negozio di trasferimento del bene -,

contesta la disparità di trattamento che il soggetto colpito da tale

misura viene a subire rispetto a tutti gli altri soggetti sottoposti

a procedimenti espropriativi. Ad avviso del giudice a quo, chi

subisce la prelazione in questione, oltre a percepire un "indennizzo

calcolato in modo del tutto diverso da quanto previsto in materia di

espropriazione e senza possibilità di revisione in sede

amministrativa o giudiziaria", è sottoposto, in relazione ai limiti

temporali, ad "un trattamento ingiustificatamente deteriore rispetto

a colui che sia assoggettabile all'ordinario procedimento

espropriativo": e questo in relazione al fatto che "mentre tutte le

leggi in tema di espropriazione per pubblica utilità assegnano

all'espropriante rigorosi termini decadenziali, la prelazione ex art.

61 non solo non è sottoposta a decadenza, ma non soggiace nemmeno al

limite della prescrizione" (che potrebbe decorrere soltanto a seguito

di regolare denuncia). Un ulteriore profilo di disparità viene,

poi, denunciato ponendo a confronto la situazione di chi abbia

effettuato una denuncia irregolare, tenuto a percepire il prezzo

denunciato - che, per il tempo decorso al momento della prelazione,

potrebbe risultare del tutto inadeguato - con quella di chi, invece,

abbia omesso di fare la denuncia, che, in assenza di un prezzo

denunciato, potrebbe - ad avviso del giudice a quo - percepire un

indennizzo calcolato ai sensi dell'art. 31, terzo comma, della legge

1089 (in base cioè al valore attuale di mercato): con un

conseguente, ingiustificato trattamento più favorevole concesso al

soggetto responsabile dell'inadempienza più grave. Tali

argomentazioni non possono essere condivise, perché trascurano di

considerare il carattere del tutto peculiare del regime giuridico

fissato per le cose di interesse storico e artistico dalla legge 1089

del 1939 e, nell'ambito di tale regime, dell'istituto della

prelazione storico-artistica: un regime che trova nell'art. 9 della

Costituzione il suo fondamento e che si giustifica nella sua

specificità in relazione al fine di salvaguardare beni cui sono

connessi interessi primari per la vita culturale del paese.

L'esigenza di conservare e di garantire la fruizione da parte della

collettività delle cose di interesse storico e artistico - che siano

state sottoposte a notifica ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1089

- giustifica, di conseguenza, per tali beni l'adozione di particolari

misure di tutela che si realizzano attraverso poteri della pubblica

amministrazione e vincoli per i privati differenziati dai poteri e

dai vincoli operanti per altre categorie di beni, sia pure gravati da

limiti connessi al perseguimento di interessi pubblici. Questo porta

ad escludere la comparabilità delle procedure ablative connesse al

settore della tutela artistica e storica con le ordinarie procedure

espropriative previste per beni di diversa natura. Ciò vale, in

particolare, per la prelazione storico-artistica, che, pur

manifestando - quanto meno nel caso contemplato dal secondo comma

dell'art. 61 - una sostanza ablativa, è istituto ben distinto dagli

ordinari provvedimenti di natura espropriativa. Basti solo

considerare che, a differenza di quanto accade nelle ordinarie

procedure espropriative, la prelazione viene a collegarsi ad una

iniziativa (trasferimento a titolo oneroso) che non è attivata dalla

parte pubblica, bensì dalla parte privata, titolare del bene: e

questo nonostante che la stessa prelazione, ove sia esercitata in

conseguenza della violazione di un preciso obbligo imposto al privato

(denuncia del trasferimento), venga chiaramente a configurarsi come

istituto in cui prevale, sul profilo negoziale, il profilo

autoritativo. Non sussiste, dunque, alcun elemento che consenta di

comparare, sotto il profilo della violazione del principio di

eguaglianza, le modalità della prelazione storico-artistica - e, in

particolare, le modalità temporali del suo esercizio - con quelle

proprie degli ordinari istituti espropriativi. Né può valere il

richiamo, operato nella ordinanza sempre sotto il profilo della

violazione dell'art. 3 della Costituzione, alla disparità di

trattamento tra i soggetti che hanno effettuato una denuncia

irregolare e quelli che non hanno fatto alcuna denuncia. Tale

disparità non sussiste, perché la corretta lettura della disciplina

posta in tema di prelazione (e, in particolare, nell'art. 31, primo

comma) induce a ritenere che anche per questa seconda categoria di

soggetti il prezzo da erogare non possa essere altro che quello

pattuito all'atto del trasferimento e non quello corrispondente al

valore venale del bene all'atto della prelazione. Il prezzo in

questione, ove non conosciuto, andrà, pertanto, individuato

attraverso l'adozione di idonei mezzi di prova, riferiti al valore

del bene in relazione alle condizioni esistenti nel mercato all'atto

del trasferimento.

4. - Infondata si presenta anche la censura formulata con

riferimento all'art. 42 della Costituzione. Tale censura,

nell'ordinanza di rimessione, viene prospettata in relazione

all'assenza di un "adeguato indennizzo per l'espropriato", dal

momento che l'esercizio della prelazione senza limiti temporali non

potrebbe non condurre alla conseguenza di alterare il rapporto tra

prezzo erogato (riferito alla data dell'alienazione non denunciata o

irregolarmente denunciata) e valore di mercato del bene (riferito

alla data dell'esercizio della prelazione). Ora, non si può certo

dubitare del fatto che l'esercizio della prelazione a distanza di

molto tempo dalla alienazione possa determinare - in conseguenza sia

della svalutazione monetaria che della rivalutazione del bene sul

mercato - uno scarto anche elevato tra prezzo corrisposto e valore

reale del bene "espropriato" con conseguente danno economico per il

venditore sottoposto a prelazione tardiva (e questa è, del resto,

l'ipotesi che, in concreto, ricorre nella fattispecie che ha dato

luogo al giudizio a quo): ma da tale premessa non si può anche

trarre la conseguenza che l'ordinanza di rimessione intende affermare

in ordine alla illegittimità costituzionale della prelazione

storico-artistica di cui al secondo comma dell'art. 61 della legge n.

1089 del 1939 per inadeguatezza dell'indennizzo.

In proposito due sono i profili che vanno rilevati. Il primo

attiene, ancora una volta, alla peculiarità dell'istituto della

prelazione storico-artistica che - pur manifestando, nell'ipotesi di

cui al secondo comma dell'art. 61, una sostanza ablativa - viene,

come sopra si accennava, a differenziarsi sensibilmente dagli

istituti connessi agli ordinari procedimenti espropriativi. Questo

punto induce, in primo luogo, a sottolineare la difficoltà di

operare una piena assimilazione - quale quella operata nell'ordinanza

di rinvio - tra prezzo della prelazione e indennità di esproprio. Si

aggiunga che il prezzo della prelazione - quand'anche potesse

ritenersi assimilabile alla indennità di esproprio, in quanto

riferito ad un atto dichiarato "nullo di pieno diritto" - risulta pur

sempre collegato ad un elemento negoziale rimesso alla libera

contrattazione delle parti, elemento che, almeno nella normalità dei

casi (riferibili all'esercizio della prelazione entro un arco

temporale contenuto), non può assumere le connotazioni di un

compenso, oltre che ridotto rispetto al valore reale del bene, del

tutto irrisorio e simbolico e, pertanto, lesivo dei criteri

desumibili in tema di indennizzo dall'art. 42 della Costituzione. Il

secondo profilo attiene alla stessa natura della prelazione

storico-artistica prevista dal secondo comma dell'art. 61, che la

legge n. 1089 del 1939 viene a inquadrare nel Capo III, dedicato alle

sanzioni. In proposito, il punto decisivo che va rilevato è che il

danno economico che i contraenti vengono a subire in conseguenza

dell'esercizio ritardato della prelazione da parte

dell'Amministrazione non è altro che la conseguenza diretta

dell'inadempimento realizzato dagli stessi contraenti a seguito della

mancata presentazione di una denuncia regolare: inadempimento

suscettibile di dar luogo ad una situazione di illiceità, che può

essere, peraltro, rimossa in ogni momento da parte del privato

mediante la presentazione tardiva della stessa denuncia. I rischi

che in conseguenza dell'omessa o dell'irregolare denuncia (equiparate

negli effetti ai sensi dell'art. 57 del r.d. 30 gennaio 1913, n. 363,

richiamato dall'art. 73 della legge n. 1089) possono determinarsi ai

fini della conservazione del bene al patrimonio culturale nazionale

vengono, d'altra parte, a giustificare il particolare rigore della

disciplina in esame: rigore che conduce a sanzionare l'inadempienza

del privato non solo sul piano delle norme penali (art. 63), ma anche

su quello delle norme di natura civilistica, attraverso la previsione

della nullità (necessaria) dell'atto di alienazione compiuto in

violazione delle prescrizioni in tema di denunzia (art. 61, primo

comma) e della prelazione (eventuale) del bene pur in presenza di un

negozio nullo. Né - a differenza di quanto si afferma nell'ordinanza

di rimessione - il carattere sanzionatorio di quest'ultima misura

può ritenersi in contrasto con il suo esercizio discrezionale, dal

momento che la misura stessa viene a operare su di un piano che non

può essere equiparato a quello proprio delle sanzioni penali e delle

sanzioni amministrative.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del disposto coordinato degli artt. 61, 31 e 32 della legge 1 giugno

1939, n. 1089 (Tutela delle cose di interesse artistico e storico),

sollevata, in relazione agli artt. 3 e 42 della Costituzione, con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:269 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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