Corte costituzionale

Sentenza n. 269/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/06/1994 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, della legge della Regione Liguria 5 marzo 1992, n. 7

(Inquadramento del personale regionale), promosso con ordinanza

emessa il 28 gennaio 1993 dal Tribunale amministrativo regionale

della Liguria sul ricorso proposto da Lodi Andrea ed altri contro la

Regione Liguria, iscritta al n. 50 del registro ordinanze 1994 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima

serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;

Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1994 il Giudice relatore

Francesco Guizzi;

Udito l'avv. Giovanni Bormioli per la Regione Liguria;

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso di un giudizio di ottemperanza, il Tribunale

amministrativo regionale della Liguria ha sollevato, per contrasto

con i principi contenuti negli articoli 24, 25, 97 e 113 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,

comma 2, della legge regionale n. 7 del 1992.

Il TAR della Liguria, pronunciandosi sul ricorso avanzato da

alcuni dipendenti, aveva annullato, con la sent. 436 del 1987, la

delibera della Giunta regionale recante l'approvazione della

graduatoria del concorso svoltosi ai sensi dell'art. 27, comma 6,

della legge regionale n. 44 del 1984 e, conseguentemente,

l'inquadramento nella seconda qualifica dirigenziale dei primi

cinquantuno dipendenti della predetta graduatoria. Gravata innanzi al

Consiglio di Stato dai controinteressati e dalla Regione, la

decisione era confermata dalla quarta sezione con sent. 1108 del

1990.

Lungi dal riesaminare la posizione dei dipendenti e dal

predisporre diversi criteri per l'attribuzione del punteggio, con la

nomina di una nuova commissione, la Regione dapprima confermava

quanto in precedenza disposto con una nuova delibera (annullata dal

Comitato regionale di controllo nel marzo 1992) e, poi, approvava la

già citata legge n. 7 del 1992, ove, all'art. 1, comma 2, si

stabiliva che "a seguito di provvedimenti giurisdizionali" a coloro i

quali "abbiano perduto la titolarità" di un posto superiore veniva

attribuita la qualifica corrispondente, anche in soprannumero, dalla

data di inizio delle funzioni.

In applicazione di tale normativa, la Regione faceva

sostanzialmente rivivere la deliberazione di cui alla legge regionale

n. 44 del 1984; ma in seguito a tale atto i ricorrenti notificavano

formale diffida ad adempiere la sentenza, senza tuttavia ottenere

alcuna risposta. Di qui, il successivo ricorso che ha dato origine al

presente giudizio, volto a ottenere la nomina di un commissario ad

acta per l'adempimento di entrambe le pronunce; e, di qui, la

questione al nostro esame in riferimento ai già citati articoli

della Costituzione per aver eluso la Regione (o addirittura violato)

il precedente giudicato, così vanificando l'annullamento

giurisdizionale degli atti compiuti dalla Regione. La previsione

normativa avrebbe infatti dispiegato effetti paralizzanti rispetto

alla sentenza n. 436 del 1987, tali da far venir meno, ope legis,

ogni possibilità di adempimento.

La delibera applicativa della legge regionale n. 7 priverebbe i

ricorrenti della facoltà d'un ulteriore sindacato di legittimità

sull'atto di amministrazione attiva. Nel caso di specie, poi, il

legislatore regionale si sarebbe appropriato illegittimamente di un

potere sostanzialmente amministrativo, sottraendolo all'esecutivo

dell'Ente ed esercitandolo con un atto formalmente legislativo e,

quindi, non soggetto al sindacato giurisdizionale di legittimità

riservato ai provvedimenti amministrativi. E illegittimamente avrebbe

privato i ricorrenti della possibilità d'un controllo

giurisdizionale sugli atti (ove lesivi) conseguenti al giudicato.

Si è costituita in giudizio la Regione Liguria, eccependo

l'inammissibilità con l'esplicito richiamo - trattandosi di

questione analoga - alla sent. n. 371 del 1992 di questa Corte, la

quale - valutando la legittimità costituzionale dell'art. 5 della

legge Regione Lazio n. 13 del 1991 - avrebbe chiarito che la

posizione giuridica dei ricorrenti non sarebbe stata "incisa dalla

norma impugnata", in quanto questa si sarebbe "limitata a consolidare

situazioni derivanti dalla procedura selettiva in contestazione,

senza che ne derivi impedimento alcuno all'attività giurisdizionale

in corso e senza precludere l'eventuale rinnovamento della

graduatoria".

In subordine la Regione Liguria ne ha sostenuto l'infondatezza,

giacché nessuna norma precluderebbe alle Regioni di prevedere il

reinquadramento in qualifiche superiori né di procedere a un

ulteriore inquadramento con riguardo all'esercizio (di fatto) delle

mansioni proprie della qualifica superiore già riconosciuta con atto

formale. E non avendo il giudice a quo dedotto la violazione

dell'art. 117 della Costituzione ne risulterebbe, inoltre, una

ulteriore inammissibilità, poiché la Corte non può ingerirsi nelle

valutazioni di merito del legislatore regionale.

In prossimità dell'udienza, la difesa della Regione ha depositato

una memoria, insistendo nella declaratoria di inammissibilità: vi

sarebbe infatti identità piena con la sent. 371 del 1992, anche

nelle considerazioni dei giudici a quibus (TAR del Lazio e TAR della

Liguria). Di conseguenza, identico dovrebbe essere il giudizio di

inammissibilità, poiché l'art. 1, comma 2, della legge in esame non

inciderebbe sulla posizione giuridica dei ricorrenti, potendo essere

utilmente collocati (anche in soprannumero) i cinquantuno dipendenti

dichiarati soccombenti con la sentenza n. 436 del TAR della Liguria e

la sentenza, confermativa, n. 1108 del Consiglio di Stato. Considerato in diritto Viene all'esame della Corte, per contrasto con i principi

costituzionali contenuti negli artt. 24, 25, 97 e 113 della

Costituzione, la questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 2,

della legge Regione Liguria 5 marzo 1992, n. 7 (Inquadramento del

personale regionale), che ha previsto l'attribuzione della

corrispondente qualifica a decorrere dalla data di inizio delle

funzioni per quei dipendenti regionali risultati vincitori o idonei

nella procedura selettiva per il conferimento della qualifica

superiore, ma che a seguito di provvedimenti giudiziari ne abbiano

perduto la titolarità.

2. - Con la sentenza n. 371 del 1992, questa Corte ha già

dichiarato inammissibile altra, sostanzialmente identica, questione

di costituzionalità relativa alla norma contenuta nell'art. 25 della

legge Regione Lazio dell'11 gennaio 1985, n. 6, la quale si è

limitata a "consolidare" alcune situazioni derivanti da una

"procedura selettiva", i cui esiti erano stati contestati in sede

giudiziaria. In tal caso, infatti, la Corte ha precisato che la norma

denunziata non rendeva intangibile la graduatoria conclusiva della

selezione (ben potendo quella essere "annullata dal giudice

amministrativo e rinnovata, in sede di ottemperanza,

dall'amministrazione").

3. - Nella specie, l'ordine logico-giuridico insito nel

sottolineato thema decidendum non differisce affatto da quello già

chiarito con la detta sentenza n. 371 del 1992: unica variante del

caso è la definitività dell'annullamento operato dal giudice

amministrativo e l'attualizzazione della vertenza nell'ambito del

giudizio di ottemperanza (non avendo l'amministrazione provveduto

alla nuova selezione imposta dalla decisione, definitiva, dei giudici

amministrativi). Né la ratio decidendi può essere diversa,

fondandosi del pari sulla "estraneità della norma sospettata

rispetto al giudizio principale": il che renderebbe la pronuncia di

merito sulla sua costituzionalità inutiliter data rispetto al

giudizio in essere avanti il giudice rimettente.

Tale estraneità della norma - va precisato - deriva non soltanto

dalla sua non incidenza sulla graduatoria, ma anche

dall'impossibilità che la stessa possa recare un qualsivoglia

pregiudizio ai vincitori della nuova selezione compiuta, in via di

spontaneo adempimento o in via di ottemperanza, dall'amministrazione

regionale. A tal fine il meccanismo adottato dal comma 1

dell'articolo impugnato (collocamento anche soprannumerario dei

dipendenti già selezionati con la procedura annullata) sterilizza

ogni effetto ulteriore della norma di inquadramento, che è del tutto

eccezionale.

Coloro che saranno ricollocati nella nuova graduatoria

prenderanno, infatti, la nuova posizione, mentre coloro che erano

invece rimasti esclusi potranno eventualmente occupare una posizione

prioritaria rispetto ai non confermati (ma riconfermati per effetto

della norma impugnata).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, comma 2, della legge Regione Liguria 5 marzo 1992, n. 7

(Inquadramento del personale regionale), sollevata, in relazione agli

artt. 24, 25, 97 e 113 della Costituzione, dal Tribunale

amministrativo regionale della Liguria con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:269 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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