Corte costituzionale

Sentenza n. 269/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/03/1988 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29, commi terzo

e quarto, in relazione al comma primo, legge 3 aprile 1979 n. 103,

promosso con ordinanza emessa il 21 gennaio 1986 dal Consiglio di

Stato sul ricorso proposto da Cocco Francesco contro Avvocatura

generale dello Stato ed altri, iscritta al n. 594 del registro

ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 51, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di costituzione di Cocco Francesco;

Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1988 il Giudice

relatore Borzellino;

Udito l'avv. Enrico Vitaliani per Cocco Francesco;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 21 gennaio 1986 il Consiglio di Stato

- Sezione IV giurisdizionale, ha sollevato questione incidentale di

legittimità costituzionale "del combinato disposto dei commi terzo e

quarto dell'art. 29 della legge 3 aprile 1979 n. 103 - in relazione

al primo comma stesso articolo - nella parte in cui, prevedendo

l'inserimento nel ruolo degli avvocati di personale proveniente dal

ruolo dei procuratori ne consente l'anteposizione anche a persone

che, già appartenendo al ruolo dei procuratori con una anzianità

pari o superiore a quella del suddetto personale, erano transitate

nel ruolo degli avvocati mediante concorso", per contrasto con gli

artt. 3 e 97 Cost.

Il giudizio nel corso del quale l'ordinanza è stata emessa verte

sul ricorso dell'avv. Francesco Cocco avverso il decreto 11 maggio

1979 di inquadramento tra gli avvocati dello Stato alla prima classe

di stipendio (senza riconoscimento alcuno dell'anzianità maturata

nella pregressa carriera di procuratore) di seguito, nel ruolo, agli

ex Procuratori capo dello Stato inseriti tra gli avvocati alla

seconda classe di stipendio, per effetto della legge di riforma 3

aprile 1979 n. 103.

L'ordinanza di rimessione evidenzia l'ingiustificata

discriminazione prodotta dalle norme impugnate ai danni di coloro

che, come il ricorrente, da procuratori dello Stato siano stati

nominati sostituti avvocati dello Stato a seguito di pubblico

concorso, inquadrati poi, per effetto della legge del 1979, in

posizione inferiore rispetto a coloro che, rimasti nel ruolo

preesistente per non aver partecipato al concorso (o per non averlo

superato), in virtù di una norma a favore specifico dei procuratori

capi, promossi nel frattempo per mera anzianità, sono stati

collocati (tra gli avvocati) nella seconda classe di stipendio

scavalcando, nel ruolo, i primi e conservando anche l'anzianità

maturata nell'ultima qualifica di procuratore.

Rileva il Collegio rimettente che l'avv. Cocco, in base alle norme

impugnate, "è stato inquadrato correttamente tra gli avvocati alla

prima classe di stipendio non avendo maturato alla data del 25 aprile

1979 l'anzianità di tre anni nella qualifica di sostituto avvocato

dello Stato conseguita per superamento del concorso". Inoltre,

relativamente al computo dell'anzianità, dall'esame della normativa

in questione si evincerebbe il principio della "perdita

dell'anzianità precedente al momento del passaggio alla qualifica di

avvocato" rimanendo preclusa per l'appellante, secondo l'art. 29,

quarto comma, l. n. 103 del 1979, la pretesa che vengano sommate le

anzianità maturate nelle preesistenti qualifiche di procuratore con

quella conseguita in qualità di sostituto avvocato dello Stato, dato

il permanere di una separazione di qualifiche anche nella nuova

normativa.

Per il Consiglio di Stato, quindi, dall'applicazione delle

disposizioni formulate nell'art. 29 citato consegue che gli ex

sostituti avvocati dello Stato nella posizione del Cocco "sono

rimasti penalizzati per aver abbandonato la carriera dei procuratori

vincendo il difficile concorso per l'accesso a quella degli

avvocati". Pur "avendo dimostrato di possedere una più elevata

professionalità" essi sono stati infatti posposti "con manifesta

ingiustizia e senza giustificazione razionale" a chi con anzianità

pari o inferiore sia rimasto nel ruolo dei procuratori. In

particolare, a tale proposito viene dedotta comparativamente la

posizione di alcuni colleghi, i quali nel precedente ruolo dei

procuratori e prima del superamento del concorso ad avvocato da parte

del Cocco erano in una posizione che seguiva quella di quest'ultimo.

L'impugnata disposizione vanificherebbe la statuizione contenuta

nel primo comma dello stesso articolo, determinata ad assicurare a

tutti gli appartenenti alle preesistenti qualifiche nel ruolo degli

avvocati, il mantenimento della posizione di ruolo conseguita nella

qualifica di provenienza.

Viene altresì dedotto "contrasto con il principio di

organizzazione - che deve garantire il buon andamento e

l'imparzialità della P.A. - realizzando (la norma impugnata) la

descritta posposizione in contrasto con il criterio obiettivo della

necessità della salvaguardia del merito e dell'anzianità".

2. - Avanti a questa Corte si è costituito l'avv. Cocco

associandosi ai dubbi di incostituzionalità espressi nell'ordinanza

di rimessione. Considerato in diritto

1.1. - La legge 3 aprile 1979, n. 103 (Modifiche dell'ordinamento

dell'Avvocatura dello Stato), premessa la distinzione di qualifica

(art. 1) tra avvocati e procuratori dello Stato, istituisce

conseguentemente quattro classi di progressione per i procuratori

(art. 2) e altrettante per gli avvocati (art. 3).

A questi ultimi la classe iniziale (prima) è attribuita con la

nomina; la successiva, previo giudizio favorevole, con una anzianità

di tre anni nella precedente.

1.2. - Tuttavia, derogandosi a tali generali disposti, chi alla

data di entrata in vigore della legge risultava in servizio quale

procuratore capo dello Stato veniva immesso (art. 29) nel diverso

ruolo degli avvocati, di seguito a coloro cui spettava la seconda

classe. I procuratori così inquadrati venivano a precedere

(combinato disposto del 3° e 4° comma dell'articolo) gli avvocati

della prima classe che alla successiva non fossero ancora pervenuti.

1.3. - La norma è sospettata di illegittimità dal Consiglio di

Stato, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., sull'assunto di

mancanza assoluta di una razionale, obiettiva giustificazione allo

scavalcamento in concreto seguitone, con evidente contraddittorietà,

nell'ambito di uno stesso contesto normativo, col primo comma del

detto art. 29, là dove si era pure stabilito - in armonia con i

correnti criteri di salvaguardia dell'anzianità oltreché del merito

- il mantenimento della posizione di ruolo per tutti gli appartenenti

alla categoria degli avvocati dello Stato.

2. - La questione è fondata.

La Corte, in passato, nel vagliare la riduzione a omogeneità ad

occasione del passaggio da un sistema di progressione ad altro

diverso, ha osservato che le normative all'uopo regolatrici vanno

verificate sulla base di un confronto fra i rispettivi metodi: ma pur

potendosi ammettere una certa discrezionalità al riguardo da parte

del legislatore ai fini di adozione - in termini beninteso generali -

di coerenti moduli normativi, ha considerato, poi, doversi rifiutare

sproporzioni di particolare gravità (sent. n. 296 del 1984):

elargizione di vantaggi, cioè, identificati e specifici, per

appartenenti ad una categoria, con conseguente svantaggio di altri

soggetti, inseriti ab origine in una diversa.

Questo è quanto, invece, in fattispecie concretamente occorso,

là dove si è inteso, in definitiva, rendere uguale - per ben

precise situazioni - ciò che razionalmente veniva mantenuto

diversificato nel generale, secondo quel che si è più sopra

chiarito (n. 1.1).

In tal modo, gli avvocati dello Stato immessi per concorso, ma non

ancora pervenuti alla seconda classe, hanno visto mutato in pejus

l'ordine della propria progressione, con palese discriminazione che

incide, negativamente poiché del tutto immotivata, sull'art. 3

Cost.: sovvertimento debordante, altresì, dai limiti di cui al

successivo art. 97, a tenor del quale l'uso validamente e

razionalmente corretto degli strumenti organizzativi è inteso ad

assicurare il buon andamento delle strutture.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 29 (combinato

disposto 3° e 4° comma in relazione al primo comma stesso articolo)

legge 3 aprile 1979, n. 103 (Modifiche all'ordinamento

dell'Avvocatura dello Stato), nella parte in cui consente, a seguito

della collocazione dei procuratori capo dello Stato in servizio alla

data di entrata in vigore della legge in posizione più favorevole

rispetto ad avvocati dello Stato comunque già in tali ruoli per

nomina conseguita a seguito di concorso, la posposizione di questi

ultimi ai primi.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:269 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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