Corte costituzionale

Sentenza n. 269/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1987 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma

primo, lettera a, della legge 6 febbraio 1941, n. 176 (Ordinamento

del Monte pensioni per gli insegnanti elementari) promosso con

ordinanza emessa il 6 febbraio 1978 dalla Corte dei Conti - Sez.

terza giurisdizionale - sul ricorso proposto da Zonchello Salvatore

Angelo, iscritta al n. 319 del registro ordinanze 1981 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del 1981;

Visto l'atto di costituzione di Zonchello Salvatore Angelo nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1987 il Giudice relatore

Francesco Greco;

Udito l'Avvocato dello Stato Aldo Linguiti per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso alla Corte dei Conti in data 20 maggio 1963,

Zonchello Salvatore Angelo impugnava il decreto

del Ministro della Pubblica Istruzione n. 240362 del 24 novembre

1961, lamentando che, ai fini della liquidazione della

pensione, gli era stata riconosciuta un'anzianità di servizio utile

inferiore a quella spettantegli, in quanto era stato

illegittimamente omesso il computo dell'aumento di favore connesso al

periodo di servizio militare prestato in Africa Orientale Italiana,

dal 23 novembre 1935 al 27 luglio 1939, in qualità di richiamato

alle armi per mobilitazione ed in costanza di iscrizione al Monte

pensioni per gli insegnanti elementari.

La Corte, con ordinanza emessa il 6 febbraio 1978, ritualmente

comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276

del 7 ottobre 1981, sollevava, in riferimento all'art. 3 Cost., la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma primo,

lettera a) della legge 6 febbraio 1941 n. 176, nella parte in cui

esclude dalla maggiorazione del servizio reso, come militari, in

colonia, quello prestato dagli insegnanti elementari di ruolo

iscritti al suddetto Monte pensioni, ma non dipendenti dal Ministero

dell'Africa Italiana o dal Ministero degli Affari Esteri.

Osservava che la disposizione di favore circa l'aumento di

anzianità concesso per il servizio in colonia dei maestri

elementari, risultando espressamente limitata ai dipendenti dei

suddetti ministeri, non poteva operare nei confronti del ricorrente

che, in costanza del rapporto di servizio civile di ruolo, era stato

richiamato alle armi e aveva prestato in colonia, servizio militare

alle dipendenze del Ministero dell'Aeronautica.

Il servizio militare coloniale del ricorrente doveva essere

valutato, e lo era stato in effetti, non come tale ed in quanto

riscattato, bensì come servizio di insegnante di ruolo, essendosi

svolto in costanza del rapporto di insegnante elementare e ciò in

applicazione del generale principio per cui, in concomitanza di due

rapporti di servizio, ai fini della liquidazione del trattamento di

quiescenza, prevale quello sottostante rispetto a quello prestato

come militare di leva o richiamato.

L'ostativa previsione della norma censurata appariva inoltre non

superabile in via interpretativa, stante la chiarezza del suo tenore

letterale, sicché soltanto la sua rimozione poteva giustificare

l'accoglimento della suddetta pretesa: di qui la sicura rilevanza

della questione.

Nel merito la Corte rilevava che la menzionata limitazione del

beneficio dell'aumento di anzianità ai soli maestri dipendenti dai

Ministeri dell'Africa Italiana e degli Affari Esteri appariva

certamente discriminatoria nei confronti di quegli insegnanti che,

come il ricorrente, avevano prestato anch'essi servizio coloniale,

restando, così, sottoposti agli identici disagi ambientali in

considerazione dei quali il beneficio stesso veniva accordato ai

primi (così come viene oggi riconosciuto a tutti gli altri

dipendenti statali, in forza dell'art. 26 del citato d.P.R. n.

1092/1973), ma, tuttavia, non potevano usufruire del beneficio

soltanto per l'ininfluente circostanza di avere prestato tale

servizio alle dipendenze di un diverso ministero. L'irrazionalità

della discriminazione giustificava, quindi, la prospettazione del

dubbio di illegittimità costituzionale della norma, in relazione

all'art. 3 Cost.

2 - Nel susseguente giudizio davanti a questa Corte si è

costituita la parte privata depositando una memoria contenente

argomentazioni analoghe a quelle svolte da giudice a quo.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri per il

tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato che ha concluso nel

senso dell'infondatezza della questione. Ha osservato, in

particolare, che le due situazioni poste a confronto non sono

omogenee, onde è da escludere qualsiasi violazione del principio di

eguaglianza. La norma impugnata, al pari di molte altre (es. artt.

19, 20, 21, 22, 23 e 24 del d.P.R. n. 1092/1973), accordando il

particolare beneficio di cui trattasi, tende ad incentivare la

prestazione di un servizio che diversamente, a causa di difficoltà e

disagi di vario genere, sarebbe difficile da ottenere.

Più in particolare essa si propone di facilitare il reclutamento

di personale disposto ad insegnare all'estero e, pertanto, tale ratio

non potrebbe ritenersi soddisfatta dalla circostanza che il

dipendente pubblico, appartenente alla categoria cui tale forma di

incentivo si rivolge, si sia bensì trovato ad operare all'estero,

tuttavia, non per prestarvi l'attività istituzionalmente connessa al

rapporto d'impiego che lo lega all'Amministrazione pubblica, ma altra

(come il servizio militare), ancorché compatibile con la

conservazione di tale rapporto. In siffatta ipotesi, invero, la

presenza dell'impiegato nei luoghi considerati ai fini

dell'attribuzione del beneficio, si verifica non per il perseguimento

di finalità del suddetto rapporto, ma per cause del tutto estranee

ad esso e, quindi, in modo occasionale, avulso dal perseguimento

degli scopi che il legislatore si propone allorché intende favorire

lo svolgimento in quei luoghi della prestazione lavorativa

causalmente connessa al rapporto medesimo. Considerato in diritto La Corte dei Conti dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 34, comma primo, lettera a della legge 6 febbraio 1941 n.

176, nella parte in cui prevede la maggiorazione del servizio reso in

colonia, per i soli insegnanti elementari dipendenti dal Ministero

degli Affari Esteri e dal Ministero dell'Africa Italiana escludendo

invece gli insegnanti elementari iscritti al Monte pensioni i quali

abbiano prestato servizio negli stessi luoghi alle dipendenze di

altri Ministeri, per violazione dell'art. 3 Cost., in quanto

discrimina arbitrariamente fra le due categorie di insegnanti

accordando il beneficio solo a coloro che possono vantare il suddetto

rapporto di dipendenza e non anche agli altri che pure abbiano

prestato servizio coloniale in condizioni di pari disagio ambientale.

2. - La questione non è fondata.

Il ricorrente, sebbene insegnante elementare iscritto al Monte

pensioni per detta categoria, ha prestato servizio in colonia quale

militare richiamato alle armi per esigenze di guerra.

Non vi è dubbio che, per effetto dell'art. 33 della legge n. 176

del 1941, il servizio militare è computato, ai fini dell'imposizione

dei contributi e della liquidazione degli assegni, come reso agli

Enti dai quali i militari dipendevano alla data del richiamo alle

armi o dell'arruolamento volontario o del trattenimento alle armi e,

ad ogni effetto, si considerano goduti gli stipendi e gli altri

assegni, dichiarati per legge utili a pensione, che ciascuno dei

suddetti avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio presso gli

Enti suaccennati per i periodi medesimi.

Sicché il ricorrente è stato considerato come in servizio presso

l'Ente da cui dipendeva prima del richiamo alle armi che certamente

non era un Ente sito in colonia.

Il servizio coloniale da lui prestato trova la sua ragione

esclusivamente nelle esigenze militari e nella sua destinazione nel

territorio di una colonia del tempo.

Come ha esattamente osservato l'Avvocatura dello Stato, la

situazione del ricorrente non è né simile né omogenea a quella

degli insegnanti che hanno prestato servizio in colonia per i quali

soltanto opera l'ulteriore beneficio della maggiorazione di servizio,

nell'attuazione della ratio della norma ricorrente nella

incentivazione della prestazione di un servizio in zona disagiata.

Tale ratio non potrebbe ritenersi soddisfatta dalla circostanza

che il dipendente pubblico, appartenente alla categoria cui tale

forma di incentivo si rivolge, si sia trovato ad operare all'estero

non per prestare il servizio relativo al rapporto di impiego che lo

lega all'Amministrazione pubblica ma altro servizio (quello

militare), anche se compatibile con la conservazione del precedente

rapporto di impiego ma sempre considerato (art. 33 legge n. 176 del

1941) come reso all'Ente alle cui dipendenze egli era prima del

richiamo alle armi.

Trattandosi di due situazioni diverse, non sussiste la denunciata

disparità di trattamento e non sussiste violazione dell'art 3 Cost.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 34, comma primo, lettera a) della legge 6 febbraio 1941 n.

176 sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte dei Conti

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: GRECO

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1987.

Il cancelliere: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:269 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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