Corte costituzionale

Sentenza n. 267/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/03/1988 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 36, ultimo

comma, della legge della Regione Molise riapprovata il 2 febbraio

1982, avente per oggetto: "Istituzione del servizio Provveditorato e

disciplina dell'attività contrattuale, promosso con ricorso del

Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 19 febbraio 1982,

depositato in cancelleria il primo marzo successivo ed iscritto al n.

15 del registro ricorsi 1982;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Udito l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi, per il ricorrente;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 9 febbraio 1982 e depositato il

primo marzo 1982 (R.Ric. n. 15/1982) il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, ha impugnato l'art. 36, ultimo comma, della legge della

Regione Molise, approvata il 30 novembre 1981 e riapprovata il 2

febbraio 1982, concernente: "Istituzione del servizio Provveditorato

e disciplina dell'attività contrattuale", chiedendo che ne venga

dichiarata la illegittimità costituzionale per violazione degli

artt. 117, 97, 3 e 36 Cost.

Il ricorrente lamenta che la disposizione, attribuendo al

personale che ha maneggio di valori di cassa l'indennità prevista

per i dipendenti dello Stato dall'art. 4 del d.P.R. 5 maggio 1975, n.

146, si pone in contrasto con il princìpio della onnicomprensività

del trattamento retributivo stabilito in sede di contrattazione

collettiva nel primo accordo sindacale nazionale - del 10 febbraio

1979 - intercorso tra Regioni ed organizzazioni sindacali e recepito

dalla Regione Molise con la legge regionale 8 maggio 1980, n. 12,

all'art. 43.

La norma denunciata, concedendo una forma di retribuzione

aggiuntiva per una funzione immanente a qualsiasi organismo, e quindi

non ignorata dalla contrattazione collettiva, costituisce, secondo

l'Avvocatura, una deroga alla regola della onnicomprensività che,

nell'ambito della disciplina del trattamento economico, ha carattere

non marginale non soltanto per il suo valore di princìpio, ma per il

riverbero che ne deriva per il concreto assetto delle retribuzioni e

degli inquadramenti.

Nel ricorso si rileva ancora che la disposizione impugnata

contraddice il princìpio - di portata generale nell'impiego pubblico

statale nonché in quello degli enti territoriali - della

utilizzazione della contrattazione collettiva per conseguire

omogeneità e perequazione nel trattamento dei pubblici dipendenti.

Il rilievo, formulato dal Consiglio regionale per la riapprovazione

della legge, secondo cui analoga indennità è prevista per i

dipendenti dello Stato, non ha pregio ad avviso dell'Avvocatura. Tale

indennità, infatti, istituita prima dell'adozione dello strumento

della contrattazione collettiva, verrebbe mantenuta in vita solo in

quanto così ha disposto l'accordo con le organizzazioni sindacali

(d.P.R. 9 giugno 1981, n. 310, emanato in relazione agli accordi

sindacali del 24 gennaio 1981), nel contesto di una regolamentazione

concordata che ha valutato globalmente i vari aspetti del trattamento

economico.

La norma denunciata introduce così, secondo il ricorrente, uno

squilibrio sia rispetto agli impiegati di altre regioni - che

soggiacciono alla disciplina derivante dagli accordi sindacali, cui

anche la Regione Molise ha aderito -, sia rispetto ad impiegati della

medesima Regione, che svolgono funzioni non meno rilevanti ed il cui

trattamento economico è sottoposto al princìpio della

onnicomprensività.

Rileva infine il Governo che la disposizione è affetta da

insanabile contraddizione logica, in quanto si inserisce in un

sistema - disegnato dalla legge regionale 8 maggio 1980, n. 12, ed

ispirato alla regola della onnicomprensività retributiva - che si

pretende conservato in vita nonostante venga abbandonato e

contraddetto un suo criterio di fondo.

2. - La Regione Molise non si è costituita in giudizio. Considerato in diritto

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in via

principale, questione di legittimità costituzionale della norma

racchiusa nell'art. 36, ultimo comma, della legge della Regione

Molise approvata il 30 novembre 1981 e riapprovata il 2 febbraio 1982

(Istituzione del servizio "Provveditorato e disciplina dell'attività

contrattuale"), in riferimento agli artt. 117, 97, 3 e 36 Cost.

Secondo il ricorrente la norma impugnata, con l'attribuire agli

impiegati regionali aventi maneggio di cassa una speciale indennità,

e quindi un emolumento aggiuntivo non previsto dalla contrattazione

collettiva, sarebbe in contrasto con il princìpio della

onnicomprensività della retribuzione, proprio della materia

dell'impiego pubblico statale, e con quello dell'utilizzazione, ai

fini della determinazione del trattamento retributivo, della

contrattazione collettiva, recepito dalla stessa legislazione

regionale - ivi compresa quella della Regione Molise (legge regionale

8 maggio 1980, n. 12) - in funzione della omogeneità e perequazione

del detto trattamento retributivo. Né ciò sarebbe contraddetto -

sostiene il ricorrente a confutazione delle argomentazioni addotte

dal Consiglio regionale in sede di riapprovazione della legge

impugnata - dalla previsione, ad opera di specifiche disposizioni

(l'art. 4 del d.P.R. 5 maggio 1975, n. 146, cui fa riferimento la

stessa legge impugnata, e l'art. 19 del d.P.R. 9 giugno 1981, n.

310), della indennità di maneggio cassa per i dipendenti civili

dello Stato, essendo stata tale indennità conservata, su accordo con

le organizzazioni sindacali, nel quadro di una ponderata

regolamentazione complessiva del trattamento economico dei detti

dipendenti.

Sempre secondo il ricorrente la norma impugnata si porrebbe in

contraddizione con il sistema della stessa legislazione regionale

(legge reg. 8 maggio 1980, n. 12), inspirato al princìpio

suindicato, e determinerebbe un'ingiustificata disparità di

trattamento fra i dipendenti dalla Regione Molise di una data

categoria e quelli della stessa categoria dipendenti da altre Regioni

o di altra categoria dipendenti dalla stessa Regione.

2. - La questione posta in riferimento all'art. 117 Cost. è

fondata.

Effettivamente il princìpio della onnicomprensività e

omogeneità del trattamento retributivo è stato introdotto in via

generale nell'impiego statale, a fini di certezza, trasparenza e

perequatività, dall'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734, con

il quale, mentre si attribuisce a tutti i dipendenti civili dallo

Stato (escluse talune categorie specificamente indicate) un assegno

perequativo pensionabile (non computabile ai fini della tredicesima

mensilità e del compenso per lavoro straordinario, ma strettamente

aderente alla retribuzione sotto ogni altro profilo, anche in

relazione alle vicende del rapporto di impiego), si fa divieto di

corrispondere agli attributari indennità, compensi, premi, gettoni

di presenza, soprassoldi, assegni ed emolumenti comunque denominati

(salvi i compensi per lavoro straordinario), a carico del bilancio

dello Stato, di contabilità speciali o di gestioni fuori bilancio,

per l'opera svolta quali dipendenti dallo Stato o in rappresentanza

dell'amministrazione statale.

Il princìpio, la cui affermazione costituisce il risultato di

un'ampia azione sindacale, è stato enunciato anche per altri settori

del pubblico impiego (cfr., per i dipendenti dagli enti pubblici non

economici, l'articolo unico, comma terzo, legge 15 novembre 1973, n.

732 e l'art. 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70) per essere poi

ribadito con l'art. 17 della legge-quadro sul pubblico impiego 29

marzo 1983, n. 93, che rappresenta la conclusiva espressione di un

indirizzo invalso nella legislazione statale in materia di impiego

pubblico.

Né il princìpio è scalfito da ciò, che l'art. 4 della stessa

legge n. 734 del 1973 prevede che, con regolamento da approvarsi con

decreto del Presidente della Repubblica, sentite le organizzazioni

sindacali maggiormente rappresentative, siano determinate la misura e

le modalità di corresponsione dell'indennità di cassa - come

puntualmente avvenuto con il d.P.R. n. 146 del 1975 e con il d.P.R.

n. 310 del 1981 - giacché la previsione, come quella concernente

altre specifiche indennità, formulata negli stessi termini, è

chiaramente operata dall'art. 4 della detta legge n. 734 del 1973 in

via di stretta eccezione al princìpio enunciato nell'art. 2.

Va dunque dichiarata, in riferimento all'art. 117 Cost.,

l'illegittimità costituzionale dell'art. 36, ultimo comma, della

legge regionale impugnata, con conseguente assorbimento delle altre

questioni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 36, ultimo

comma, della legge della Regione Molise riapprovata il 2 febbraio

1982 (Istituzione del servizio "Provveditorato e disciplina

dell'attività contrattuale").

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:267 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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