Corte costituzionale

Sentenza n. 266/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/06/1991 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge

2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente Nazionale di

assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e

riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore

degli agenti e rappresentanti di commercio), promosso con ordinanza

emessa il 9 novembre 1990 dal Pretore di Roma nel procedimento civile

vertente tra Pica Italo ed E.N.A.S.A.R.C.O., iscritta al n. 43 del

registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione di Pica Italo e

dell'E.N.A.S.A.R.C.O. nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1991 il Giudice relatore

Francesco Greco;

Uditi gli avvocati Salvatore Cabibbo per Pica Italo, Bartolo

Spallina per E.N.A.S.A.R.C.O. e l'Avvocato dello Stato Luigi

Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Pretore di Roma, nel corso di un procedimento civile

promosso da Pica Italo, titolare di una pensione di invalidità

permanente parziale, nei confronti dell'E.N.A.S.A.R.C.O., diretto ad

ottenere la restituzione, ai sensi dell'art. 6 della legge 11

novembre 1983, n. 638, di somme da lui indebitamente riscosse per

integrazione al minimo, dal 1° dicembre 1983, in eccedenza di quelle

dovute avendo un reddito superiore a quello richiesto dalla legge,

con ordinanza del 9 novembre 1990 (R.O. n. 43 del 1991), ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, legge 2

febbraio 1873, n. 12, il quale prevede il diritto dell'Ente di

operare trattenute sulle somme ad esso dovute dagli iscritti a

qualsiasi titolo e sulle rate di pensione in misura non superiore al

quinto.

Secondo il remittente risulterebbe violato l'art. 3 della

Costituzione per la disparità di trattamento che si verificherebbe

tra i pensionati E.N.A.S.A.R.C.O. i quali non hanno diritto di

ritenere le somme percepite in buona fede e i pensionati sia dello

Stato che dell'I.N.P.S., ai quali detto diritto è riconosciuto

rispettivamente dall'art. 206 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e

dall'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

3. - Nel giudizio si sono costituiti il Pica, il quale si è

riportato alle argomentazioni svolte dal Pretore, e

l'E.N.A.S.A.R.C.O., il quale ha eccepito anzitutto la

inammissibilità della questione perché la norma regolatrice della

fattispecie è l'art. 6, comma undici-quinquies, del decreto-legge n.

643 del 1983, convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre

1983, n. 638, mentre la norma denunciata è del tutto estranea.

Nel merito ha osservato che le situazioni poste a raffronto non

sono omogenee e che le norme invocate non sono applicabili perché il

trattamento previdenziale E.N.A.S.A.R.C.O., previsto a favore degli

agenti e dei rappresentanti di commercio, ha natura distinta ed

autonoma rispetto all'assicurazione generale obbligatoria per la

invalidità, vecchiaia e superstiti, con la quale concorre ed è di

essa integrativo.

Ha aggiunto che in ogni caso si tratta di scelte discrezionali del

legislatore che, siccome non arbitrarie, sono insindacabili nel

giudizio di costituzionalità.

3.1 - È intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, la quale ha

eccepito la inammissibilità della questione perché solo il

legislatore può estendere ai trattamenti E.N.A.S.A.R.C.O. le

disposizioni che regolano altri trattamenti pensionistici e che,

comunque, ogni regime assicurativo previdenziale, siccome autonomo,

è regolato da proprie norme onde la questione nel merito sarebbe

infondata.

4. - Nell'imminenza dell'udienza l'E.N.A.S.A.R.C.O. ha presentato

memoria con la quale ha insistito sulla eccezione di inammissibilità

e sulla infondatezza della questione non trovando applicazione il

principio di uguaglianza. Considerato in diritto

1. - La Corte è chiamata a verificare se l'art. 28 della legge 2

febbraio 1973, n. 12, nella parte in cui prevede la ripetibilità

delle somme percepite in buona fede dai pensionati iscritti

all'E.N.A.S.A.R.C.O. violi l'art. 3 della Costituzione per la

disparità di trattamento che si verificherebbe con i pensionati sia

pubblici che privati per i quali norme apposite (rispettivamente

l'art. 207 del d.P.R. n. 1092 del 1973 e l'art. 52 della legge n. 88

del 1989) prevedono la irripetibilità delle somme risultate non

dovute a seguito di rettifiche di errori, salvo che non sussista il

dolo del pensionato.

2. - Deve pregiudizialmente essere esaminata la eccezione di

inammissibilità sollevata dall'E.N.A.S.A.R.C.O. nella considerazione

che il giudice remittente avrebbe erroneamente denunciato l'art. 28

della legge 2 febbraio 1973, n. 12, in quanto le somme di cui

trattasi sono state richieste in restituzione, siccome indebitamente

riscosse e trattenute per integrazione al trattamento minimo.

L'eccezione è fondata.

La norma impugnata prevede genericamente il diritto dell'Ente di

trattenere sui ratei di pensione erogati l'ammontare delle somme ad

esso dovute dagli iscritti a qualsiasi titolo, mentre l'ipotesi

verificatasi nella specie è specificamente disciplinata dall'art. 6,

commi undici-quater e quinquies, del decreto-legge 12 settembre 1983,

n. 463, convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n.

638. Essi, infatti, dispongono che, nei casi in cui risulti che

l'integrazione al minimo sia stata erogata sulla base di una

dichiarazione non conforme al vero (nella fattispecie è stato

dichiarato un reddito inferiore a quello percepito), l'integrazione

stessa è annullata o rideterminata nella misura effettivamente

spettante e la somma indebitamente erogata può essere recuperata

senza tener conto dei limiti vigenti in materia, ed, inoltre, che le

gestioni previdenziali possono procedere al recupero sul trattamento

di pensione delle somme erogate in eccedenza anche in deroga ai

limiti posti dalla normativa vigente.

Detta norma non è stata affatto impugnata, mentre lo è stata

quella che genericamente riguarda i crediti dell'Ente a qualsiasi

titolo.

Pertanto, la eccezione deve essere accolta e della questione

sollevata deve essere dichiarata la inammissibilità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 28 della legge 2 febbraio 1973, n. 12

(Natura e compiti dell'Ente Nazionale di assistenza per gli agenti e

rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento

pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di

commercio), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata

dal Pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta il 3 giugno 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:266 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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