Corte costituzionale

Sentenza n. 265/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/07/1996 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2legge 549/1995

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 46,

lettere d), e), f), e comma 47, lettera b), della legge 28 dicembre

1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica),

promosso con ricorso della regione Toscana notificato il 26 gennaio

1996, depositato in cancelleria il 1 febbraio 1996 ed iscritto al n.

2 del registro ricorsi 1996;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 luglio 1996 il giudice relatore

Massimo Vari;

Uditi l'avvocato Vito Vacchi per la regione Toscana e l'avvocato

dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 26 gennaio 1996, la regione Toscana

ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 76, 115, 117, 118 e 128

della Costituzione, nonché agli artt. 1, 2, comma quinto, 3, commi

primo e secondo, della legge 8 giugno 1990, n. 142, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, comma quarantaseiesimo,

lettere d), e), f), e comma 47, lettera b), della legge 28 dicembre

1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

Viene in primo luogo censurata la lettera d) del comma 46, che

prevede l'emanazione di decreti legislativi volti a delegare

ulteriori funzioni amministrative alle regioni, lamentando che detta

disposizione non chiarisca la natura (devolutiva-traslativa, o

"libera"), della delega stessa, la cui conformazione è rimessa per

intero alle valutazioni governative, senza che la lettera b) del

successivo comma 47 detti a tal fine alcun criterio per indirizzare

il legislatore delegato, in violazione degli artt. 76, 117 e 118

della Costituzione.

Forma oggetto di denuncia anche la lettera e) del comma 46, in

relazione all'art. 3 della legge n. 142 del 1990, che ha conferito

alle regioni il compito di organizzare l'esercizio delle funzioni

amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province,

tramite l'identificazione, nelle materie di cui all'art. 117 della

Costituzione, degli interessi comunali e provinciali in rapporto alle

caratteristiche della popolazione e del territorio.

Secondo la ricorrente, la disposizione censurata, non tenendo conto

del ruolo spettante alla regione, viola gli artt. 115, 117, 118 e 128

della Costituzione, "così come attuati e completati dalla legge n.

142 del 1990", che "non ammette deroghe implicite da parte di una

legge particolare come la finanziaria, che disciplina i più

disparati argomenti ed è pertanto priva del carattere di legge

organica generale", nonché l'art. 3 della Costituzione, essendo del

tutto illogico ed irrazionale che il ruolo di coordinamento regionale

si esplichi "nei settori di cui agli artt. 9, 14 e 15 della legge n.

142 del 1990, e non venga invece richiamato e reso effettivo anche

nei settori di intervento individuati dalla norma impugnata".

Costituisce, infine, oggetto di censura la lettera f) del comma 46

del medesimo art. 2, secondo la quale i decreti delegati dovranno

prevedere i settori prioritari per i quali opera la delega di

funzioni amministrative regionali agli enti locali. Tale disposizione

contrasterebbe con gli artt. 115 e 118 della Costituzione, incidendo

sulla potestà regionale di autoorganizzazione e di

autodeterminazione circa le materie per le quali si ritenga opportuno

ricorrere alla delega. E questo senza trascurare la violazione

dell'art. 118, terzo comma, della Costituzione, come attuato dalla

legge n. 142 del 1990, derivante dall'interferenza della disposizione

medesima con le competenze regionali (che la regione Toscana ha in

parte esercitato attraverso la legge regionale n. 77 del 1995), dal

momento che si fa riferimento alla sola delega di funzioni, senza

considerare che è invece ammessa, ai sensi dell'art. 2, comma 5,

della legge n. 142 del 1990, la diretta attribuzione di funzioni da

parte della regione agli enti locali.

2. - Nel giudizio di fronte alla Corte costituzionale si è

costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso

sia dichiarato inammissibile o infondato.

Osserva l'Avvocatura che non appare conforme alla funzione del

giudizio di legittimità costituzionale in via principale

"l'attivazione del sindacato nei confronti di una legge di delega,

con la deduzione di lesioni della sfera di competenza regionale che

non hanno il carattere dell'attualità fintanto che non si conclude

il procedimento di delega con l'esercizio della funzione legislativa

delegata".

Rilevato, poi, che i motivi dedotti dalla regione Toscana sono

sostanzialmente rivolti a censurare non l'oggetto della delega e i

principi e criteri direttivi, ma piuttosto la "temuta quanto

ipotetica" probabilità che il Governo ne faccia un uso non conforme

ai principi costituzionali in materia di autonomia regionale, si

contesta la fondatezza dell'assunto secondo il quale spetterebbe

esclusivamente al legislatore delegante definire i contenuti ed i

caratteri della delega alle regioni.

Si deduce, infine, che il ricorso tende ad ottenere una pronuncia

additiva e cioè l'integrazione dei principi e dei criteri di delega

formulati dal Parlamento. Considerato in diritto

1. - La regione Toscana, con il ricorso in epigrafe, ha impugnato,

in riferimento agli artt. 3, 76, 115, 117, 118 e 128 della

Costituzione, nonché agli artt. 1, 2, comma quinto, 3, commi primo e

secondo, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le disposizioni contenute

nell'art. 2, comma quarantaseiesimo, lettere d), e), f) e comma

quarantasettesimo, lettera b) della legge 28 dicembre 1995, n. 549

(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che

conferiscono al Governo il potere di emanare decreti legislativi per

la delega di nuove funzioni amministrative alle regioni e per

l'attribuzione e la delega di funzioni agli enti locali.

2. - Indipendentemente dal fondamento dell'eccezione sollevata

dall'Avvocatura dello Stato, la quale sostiene l'inammissibilità di

un ricorso in via principale volto a lamentare la lesione di

competenze regionali da parte di una legge di delega, occorre

considerare che il comma quarantaseiesimo dell'art. 2 della legge n.

549 del 1995 prevedeva, per l'emanazione dei decreti legislativi, il

termine di cinque mesi dalla data di entrata in vigore della legge

medesima, le cui disposizioni si applicano, secondo il comma

duecentoquarantaquattresimo dell'art. 3, con decorrenza dal 1 gennaio

1996.

Tale termine è scaduto, senza che il Governo abbia emanato i

decreti legislativi e senza che siano intervenute proroghe. Né alcun

rilievo può avere il fatto che il comma cinquantatreesimo del

medesimo art. 2 contempli la possibilità di adottare disposizioni

correttive entro il 31 dicembre 1997, essendo quest'ultimo il termine

dato al Governo per correggere le disposizioni che fossero già state

emanate nell'esercizio della delega stessa.

Essendo perciò decorso il termine assegnato, la legge di delega

impugnata non può più esplicare alcun effetto, onde il ricorso va

dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2, comma quarantaseiesimo, lettere d), e), f) e comma

quarantasettesimo, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549

(Misure di razionalizzazione

della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76,

115, 117, 118 e 128 della Costituzione, nonché agli artt. 1, 2,

comma quinto, 3, commi primo e secondo, della legge 8 giugno 1990, n.

142, dalla regione Toscana con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:265 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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