Corte costituzionale

Sentenza n. 265/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/06/1992 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge

2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di

Assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e

riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore

degli agenti e dei rappresentanti di commercio), promosso con

ordinanza emessa il 7 novembre 1991 dal Pretore di Modena nel

procedimento civile vertente tra Palazzi Antonio ed E.N.A.S.A.R.C.O.,

iscritta al n. 46 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Republica n. 7, prima serie speciale,

dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione dell'E.N.A.S.A.R.C.O., nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1992 il Giudice relatore

Francesco Greco;

Udito l'avvocato Bartolo Spallina per l'E.N.A.S.A.R.C.O e

l'Avvocato dello Stato Giuseppe Nucaro per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Dr. Antonio Palazzi, agente di commercio, maturava il

requisito contributivo di quindici anni, richiesto per la pensione di

vecchiaia, nel 1974, dopo la cessazione dell'attività di agente di

commercio, e acquisiva il diritto al trattamento pensionistico nel

maggio 1985, al compimento del sessantesimo anno di età.

Per effetto della svalutazione monetaria intervenuta tra il 1974 e

1985, la pensione erogata, rapportata in base alla norma di

previsione (art. 10 della legge 2 febbraio 1973, n. 12), per gli anni

di anzianità contributiva, al 70% della più elevata tra le medie

annue delle provvigioni liquidate all'agente ed assoggettata a

contribuzione, risultava essere di modesta entità.

Pertanto, il ricorrente adiva il Pretore di Modena per ottenerne

la rivalutazione.

1.1. - Il Pretore ha sollevato questione di legittimità

costituzionale del suddetto art. 10 della legge n. 12 del 1973, nella

parte in cui non prevede che, ai fini della liquidazione delle

pensioni di vecchiaia, aventi decorrenza successiva al 30 giugno 1982

e comunque dal 1° giugno 1985, la più elevata tra le medie annue

delle provvigioni liquidate, alle quali, secondo l'art. 6 della

stessa legge, va rapportata la misura dei contributi e va commisurata

la pensione, sia rivalutata in misura corrispondente all'indice del

costo della vita, calcolato dall'Istat ai fini della scala mobile

delle retribuzioni dei lavoratori della industria, tra l'anno solare

al quale si riferiscono le provvigioni liquidate e l'anno precedente

la decorrenza della pensione, nei limiti del compenso provvigionale

massimo imponibile ai fini del versamento dei contributi, variato ai

sensi dello stesso art. 6, ultimo comma, in vigore nell'anno solare

da cui decorre la pensione, ovvero mediante altro criterio di

rivalutazione da determinarsi dal giudice della controversia.

Il giudice a quo ha ritenuto la questione rilevante poiché il suo

accoglimento comporterebbe il riconoscimento del diritto

dell'assicurato a parametri di liquidazione della pensione più

favorevoli, e non manifestamente infondata.

Sarebbero violati:

a) l'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto la norma

censurata, non prevedendo il suddetto sistema di rivalutazione (o

altro analogo) dell'entità delle provvigioni assoggettate a

contribuzione ed assunte a base di computo del trattamento

pensionistico erogato dall'E.N.A.S.A.R.C.O. ad agenti e

rappresentanti di commercio, discriminerebbe questa categoria di

assicurati, sia rispetto ai lavoratori dipendenti, per i quali è,

invece, previsto un sistema del genere (art. 3, undicesimo comma,

della legge n. 297 del 1982), sia rispetto ai lavoratori autonomi,

per i quali il legislatore ha introdotto, ancorché in forma diversa,

correttivi per assicurare un miglioramento nel criterio di

liquidazione delle pensioni (art. 6, ottavo comma e art. 8, nono

comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con

modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638);

b) l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, poiché la

mancata operatività di un criterio di rivalutazione delle

provvigioni da porre a base del calcolo della pensione farebbe venire

meno qualsiasi correlazione tra l'ammontare di quest'ultima e la

entità del reddito di lavoro percepito in costanza dell'attività

lavorativa, con conseguente violazione dei principi di

proporzionalità e adeguatezza imposti dal citato precetto

costituzionale, in relazione anche all'art. 36 della Costituzione.

2. - L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata

altresì pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

2.1. - Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito

l'E.N.A.S.A.R.C.O. ed è intervenuta l'Avvocatura Generale dello

Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. - La difesa dell'E.N.A.S.A.R.C.O., ha anzitutto eccepito la

inammissibilità della questione in quanto un sistema di

indicizzazione della base di computo del trattamento pensionistico de

quo può essere approntato solo dal legislatore nella scelta dei vari

possibili.

Nel merito ha concluso per la infondatezza della questione

osservando che la diversità tra le pensioni E.N.A.S.A.R.C.O. e le

altre dei vari regimi previdenziali si giustifica perché esse (art.

29, secondo comma, della legge n. 613 del 1966, e art. 2, primo

comma, della legge n. 12 del 1973) hanno natura integrativa del

trattamento generale obbligatorio e rispondono a logiche assicurative

diverse. Infatti sono fondate esclusivamente sull'accumulo e sulla

ripartizione delle contribuzioni; sono alimentate solo da queste

ultime senza alcun intervento diretto o indiretto dello Stato; sono

altresì rapportate al principio opposto dell'automatismo delle

prestazioni, le quali, invece, sono subordinate all'effettivo

versamento dei contributi.

3.1. - L'Avvocatura generale dello Stato ha concluso anche essa

per l'infondatezza della questione, rilevando che appartiene alla

discrezionalità del legislatore stabilire quali interventi, nel

quadro delle compatibilità finanziarie, siano da compiere per

realizzare con gradualità i miglioramenti dei trattamenti

pensionistici; e che ciascuna gestione previdenziale è

caratterizzata da sue peculiarità che, nell'ambito di siffatti

interventi, ne rendono impossibile il confronto con altre, ai fini

della verifica dell'osservanza del principio di uguaglianza formale. Considerato in diritto

1. - La Corte è chiamata a verificare se l'art. 10 della legge 2

febbraio 1973, n. 12, nella parte in cui non prevede, per le pensioni

liquidate dall'E.N.A.S.A.R.C.O. ad agenti e rappresentanti di

commercio, la operatività di meccanismi di indicizzazione della

relativa base di computo (tanti quarantesimi del 70% della più

elevata tra le medie annue delle provvigioni liquidate, per le quali

siano stati effettivamente versati i contributi obbligatori o

volontari, calcolate per ognuno dei periodi di tre anni consecutivi

compresi nel decennio precedente l'ultimo versamento, per quanti sono

gli anni di anzianità contributiva, fino ad un massimo di 40

quarantesimi) improntati al criterio introdotto, per i lavoratori

dipendenti, dall'art. 3, undicesimo comma, della legge 29 maggio

1982, n. 297, o ad altri consimili, violi gli artt.:

a) 3, primo comma, della Costituzione, per la irrazionale

disparità di trattamento che si verifica in danno degli iscritti al

suddetto Ente, rispetto non solo a quest'ultima categoria di

lavoratori, ma anche rispetto ai lavoratori autonomi, per i quali

operano i meccanismi di indicizzazione di cui agli artt. 6 e 8 del

decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con

modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

b) 38, secondo comma, della Costituzione, perché l'assenza di

meccanismi di rivalutazione della base di computo della pensione

altera il rapporto fra questa e l'entità del reddito fruito in

costanza di lavoro, con conseguente compromissione della garanzia di

proporzionalità ed adeguatezza dei trattamenti previdenziali.

2. - La questione è inammissibile.

Come rileva la difesa dell'E.N.A.S.A.R.C.O., rientra nella

discrezionalità del legislatore la determinazione del possibile e

necessario sistema di indicizzazione della base di computo del

trattamento pensionistico erogato agli agenti di commercio.

Inoltre il giudice a quo prospetta la possibilità di due criteri

di rivalutazione.

Essi dovrebbero entrambi derivare da una aggiunta alla

disposizione impugnata per effetto di una sentenza additiva; e uno di

essi dovrebbe addirittura essere affidato alla discrezionalità del

giudice delle controversie e quindi varierebbe da fattispecie a

fattispecie.

Il giudice remittente, invece, avrebbe dovuto operare egli la

scelta e rimettere al giudizio della Corte solo uno dei sistemi

possibili a modifica della norma esistente.

A parte restano le considerazioni di merito sulla natura

integrativa della pensione erogata dall'E.N.A.S.A.R.C.O. (art. 29

della legge 22 luglio 1966 n. 613), sulla corrispondenza della

pensione ai contributi versati, senza intervento dello Stato, sulla

mancanza dell'automatismo.

Mentre, ed è quello che più rileva, per legge è concessa la

possibilità all'interessato di versare contributi volontari nel

periodo tra la data della maturazione del periodo di contribuzione

obbligatoria e quella del raggiungimento dell'età pensionabile e del

conseguimento del diritto alla pensione (art. 8 legge 2 febbraio 1973

n. 12 e art. 8 del decreto ministeriale 20 febbraio 1974 del

regolamento per l'esecuzione della legge 2 febbraio 1973 n. 12), il

che compenserebbe anche gli effetti negativi della svalutazione

monetaria intervenuta tra i suddetti momenti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 10 della legge 2 febbraio 1973, n. 12

(Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e

rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento

pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti

di commercio), in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38,

secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Modena,

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1° giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:265 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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