Corte costituzionale

Sentenza n. 265/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/09/1983 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, Tabella

A, livello IV, della legge della Regione Emilia-Romagna 30 maggio 1975,

n. 39 (Inquadramento del personale trasferito alla Regione

Emilia-Romagna dall'I.S.E.S. - Istituto per lo sviluppo dell'edilizia

sociale e dall'I.S.S.C.A.L. - Istituto per il servizio sociale case per

i lavoratori, in base al d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036 e modifiche

alla legge regionale 20 luglio 1973, n. 25), promosso con ordinanza

emessa il 9 giugno 1976 dal Tribunale Amministrativo Regionale per

l'Emilia- Romagna, sul ricorso proposto da Paesani Anna Maria ed altri

contro la Regione Emilia-Romagna, iscritta al n. 738 del registro

ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 31 del 1977;

visti gli atti di costituzione di Paesani Anna Maria ed altri e

della Regione Emilia-Romagna;

udito, nella pubblica udienza del 12 aprile 1983, il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;

udito l'avv. Massimo Severo Giannini per Paesani Anna Maria ed

altri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso 10 febbraio 1976 al Tribunale Amministrativo Regionale

per l'Emilia-Romagna Anna Maria Paesani, Mario Tenca, Rosa Benati,

Renata Calvari, Giovanna Cimatti, Leda Marchesini, Ernestina Pettenati,

Giuliana Rota, Pierangela Terenziani, Elisa Torricella, Maria Teresa

Valla, Teresa Armuzzi - già dipendenti del soppresso Istituto per il

servizio sociale case per i lavoratori (ISSCAL) nelle carriere di

concetto con le qualifiche di segretario principale e primo segretario,

trasferiti alla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 18, comma

ultimo, D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036 - impugnarono la delibera 8

ottobre 1975, con la quale il Consiglio Regionale li aveva inquadrati

nel quarto livello funzionale retributivo a norma dell'art. 1 legge

regionale 30 maggio 1975, n.39 ed in base alla Tabella A, allegata alla

stessa legge, mentre i dipendenti di altri enti soppressi (ENALC,

INAPLI ed INIASA), con la stessa qualifica degli istanti, erano stati

inquadrati al quinto livello funzionale retributivo a norma della legge

regionale 20 luglio 1973, n. 25.

Con lo stesso atto i ricorrenti sollevarono questioni di

legittimità costituzionale del citato art. 1, della Tabella A, nella

parte concernente il IV livello retributivo, e dell'art. 13, legge n.

39 del 1975 in riferimento agli artt. 3, comma primo, 97, commi primo e

secondo, 81, comma quarto, 117, comma primo e 123 della Costituzione.

Con ordinanza 9 giugno 1976 il Tribunale Amministrativo Regionale

per l'Emilia-Romagna ritenne rilevanti ai fini della decisione e non

manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 1 e della Tabella A, limitatamente al livello IV della

funzione retributiva, della legge regionale 30 maggio 1975, n. 39, in

riferimento agli artt. 81, commi terzo e quarto; 3, comma primo; 117,

comma primo; 123, comma primo, della Costituzione.

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del

2 febbraio 1977.

Nel giudizio davanti a questa Corte non è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Si sono costituite le parti Leda Marchesini, Pierangela Terenziani,

Giuliana Rota, Elisa Torricella, Maria Teresa Valla, Mario Tenca,

Renata Calvari, Ernestina Pettenati, Rosa Benati, Teresa Armuzzi, Anna

Maria Paesani, con atto depositato il 12 febbraio 1977, chiedendo che

sia dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 e della Tab.

A, limitatamente al IV livello, della citata legge regionale n. 39 del

1975.

Si è costituita anche la Regione Emilia-Romagna, in persona del

Presidente della Giunta Regionale, con atto depositato il 3 gennaio

1977 chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale siano

dichiarate manifestamente infondate. Considerato in diritto :

1. - Il TAR dell'Emilia-Romagna ha proposto, in riferimento agli

artt. 81 commi terzo e quarto; 3 comma primo; 117 comma primo; 123

comma primo Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 1

e della tabella A, limitatamente al IV livello della funzione

retributiva, della legge regionale 30 maggio 1975, n. 39 (Inquadramento

del personale trasferito alla Regione Emilia-Romagna

dall'I.S.E.S.-Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale - e

dall'I.S.S.C.A.L. - Istituto servizio sociale case lavoratori, in base

al d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036 e modifiche alla legge regionale 20

luglio 1973, n. 25).

2. - Secondo il giudice "a quo" l'art. 1 e l'allegata Tabella A

(limitatamente al IV livello della funzione retributiva) della legge

regionale n. 39 del 1975 sarebbero in contrasto con l'art. 81 commi

terzo e quarto della Costituzione perché non indicherebbero i mezzi

finanziari con cui far fronte alle nuove e maggiori spese derivanti

dall'inquadramento del personale, già dipendente dagli enti soppressi

ISES e ISSCAL, trasferito alla Regione Emilia-Romagna.

La questione è inammissibile. Invero l'impugnato art. 1 legge

regionale n. 39/1975 concerne esclusivamente l'inquadramento del

personale trasferito alla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 18

del citato d.P.R. n. 1036 del 1972 e stabilisce che questo

inquadramento avviene in base alla Tabella A, allegata alla legge

stessa con il provvedimento prescritto dall'art. 120 della legge

regionale 20 luglio 1973, n. 25.

Gli oneri derivanti da tale inquadramento sono, invece, previsti

dall'art. 13 della stessa legge regionale citata, il quale li valuta in

lire 320.000.000 per l'esercizio finanziario 1975 e prescrive che

l'amministrazione regionale deve provvedere a sostenerli con i fondi

imputati al Cap. 04340 "Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi

al personale, compresi gli oneri previdenziali, assicurativi ed

assistenziali" del bilancio per l'esercizio finanziario 1975.

Il giudice "a quo" non solo non ha impugnato il citato art. 13 -

che è l'unica norma della legge relativa alla copertura finanziaria

della spesa per l'inquadramento del personale dei due Enti trasferito

alla Regione - ma non ha neppure enunciato le ragioni per le quali i

fondi, imputati al Capitolo 04340 del bilancio per l'esercizio

finanziario 1975, con la destinazione specifica sopra precisata, non

sarebbero sufficienti a sostenere anche gli oneri derivanti dal

suddetto inquadramento.

3. - L'art. 1 e la Tabella A (limitatamente al livello IV della

funzione retributiva) della legge regionale n. 39 del 1975, ad avviso

del giudice "a quo", violerebbero anche il principio di eguaglianza

perché determinerebbero una disparità di trattamento non giustificata

in danno dei ricorrenti, già in servizio presso l'I.S.S.C.A.L.

avendoli inquadrati, assieme ai dipendenti I.S.E.S., nel IV livello

funzionale retributivo, mentre invece i dipendenti da altri Enti

pubblici soppressi quali l'ENALC, INAPLI e INIASA con le qualifiche

intermedie e terminali della carriera di concetto, identiche a quella

dei ricorrenti, sono stati inquadrati al V livello funzionale

retributivo con le leggi regionali n. 25 e 26 del 1973.

Secondo il giudice "a quo", dalla norma impugnata non si

desumerebbe la ragione che giustificherebbe la coesistenza di

disposizioni intimamente incoerenti e contraddittorie, disciplinanti in

modo difforme situazioni oggettivamente identiche.

La censura, anche sotto questo profilo, non è fondata.

Non sussiste, infatti, la denunciata violazione dell'art. 3 Cost.,

perché situazioni poste a confronto e ritenute eguali dal giudice "a

quo" sono, in realtà, diverse.

Invero l'indagine diretta ad accertare se sussista l'asserita

identità di situazioni giuridiche - presupposto necessario per

invocare il principio di eguaglianza - va condotta, nel caso di specie,

non con riferimento alle qualifiche rivestite nella carriera di

concetto sia dai ricorrenti, già dipendenti dall'I.S.S.C.A.L., sia dai

dipendenti degli altri Enti soppressi quali l'ENALC, INAPLI e INIASA,

bensì con riguardo alle concrete mansioni, effettivamente esercitate,

con quelle qualifiche e in quella carriera per il raggiungimento delle

particolari finalità che i suddetti enti (poi soppressi) erano

destinati a perseguire istituzionalmente.

Queste finalità erano diverse giacché l'ENALC, l'INAPLI e

l'INIASA svolgevano compiti attinenti all'istruzione professionale

organizzando corsi di formazione, di addestramento, di riqualificazione

nel settore del commercio, industria e artigianato, mentre l'ISSCAL e

l'ISES operavano nel settore edilizio.

Tale differenza tra le attività esercitate dalle due categorie di

Enti, sopra precisate, ha necessariamente determinato anche una

diversità di specifiche mansioni esplicate dal rispettivo personale

con conseguenti particolari esperienze di lavoro.

4. - Secondo il giudice "a quo" lo stesso art. 1 e la stessa

Tabella A (limitatamente al IV livello della funzione retributiva)

della legge regionale n. 39 del 1975 sarebbero in contrasto con gli

artt. 117 primo comma, 123 primo comma Cost. e, di conseguenza, con

l'art. 61 primo comma dello Statuto della Regione Emilia-Romagna,

perché non avrebbero rispettato le posizioni giuridiche acquisite dal

personale dell'I.S.S.C.A.L. e dell'I.S.E.S. contemplate da leggi dello

Stato (art. 8 legge 22 ottobre 1971, n. 865 e 19 d.P.R. 30 dicembre

1972, n. 1036).

Anche queste ultime censure non sono fondate.

L'art. 8 lettera B della Legge 865/1971 (concernente programmi e

coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica) conferisce al

Governo la delega a trasferire alle regioni il personale dei soppressi

enti pubblici operanti nel settore edilizio "compreso quello degli enti

cui è affidata l'attuazione del servizio sociale, salvaguardandone i

diritti acquisiti".

In base a tale delega venne emanato il citato d.P.R. n. 1036 del

1972 il quale, con l'art. 19, assicura al personale appartenente agli

enti pubblici soppressi e trasferito alle Regioni trattamento economico

e di quiescenza non inferiore a quello goduto all'atto del

trasferimento, nonché la destinazione a funzioni corrispondenti a

quelle già esercitate.

In conformità a queste norme della legge dello Stato, l'impugnato

art. 1 legge regionale n. 39 del 1975 ha inquadrato il personale nei

vari livelli retributivi contemplati dall'art. 9 legge regionale 20

luglio 1973, n. 25 (modificato dall'art. 1 legge regionale 20 luglio

1973, n. 26) e in base alla Tabella A allegata alla citata legge

regionale n. 39/1975.

Poiché i ricorrenti erano impiegati dell'ISSCAL con le qualifiche

di segretario principale e primo segretario della carriera di concetto

e una volta trasferiti alla Regione Emilia-Romagna sono stati assegnati

al IV livello funzionale retributivo previsto proprio per i primi

segretari, segretari principali e segretari capi si deve convenire che

sono stati rispettati i principi della salvaguardia dei diritti

acquisiti e della destinazione a funzioni corrispondenti a quelle

esercitate prima del loro trasferimento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 e della Tabella A (limitatamente al IV

livello della funzione retributiva) della legge regionale

Emilia-Romagna 30 maggio 1975, n. 39, proposta dal TAR dell'Emilia-Romagna con ordinanza 9 giugno 1976 in riferimento all'art. 81 commi

terzo e quarto Cost.

b) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dello stesso art. 1 legge della Regione Emilia- Romagna 30 maggio 1975,

n. 39 e della annessa Tabella A, limitatamente al IV livello della

funzione retributiva, proposta dal TAR Emilia- Romagna con la medesima

ordinanza 8 giugno 1976, in riferimento agli artt. 3 primo comma, 117

primo comma, 123 primo comma Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 settembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:265 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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