Corte costituzionale

Sentenza n. 264/1994

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/06/1994 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3, ottavo

comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento

di fine rapporto e norme in materia pensionistica) e 15, terzo comma,

della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti

pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), promossi con

le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 18 marzo 1993 dal Pretore di Treviso nel

procedimento civile vertente tra Garbin Raffaele e l'I.N.P.S. ed

altro, iscritta al n. 234 del registro ordinanze 1993 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie

speciale, dell'anno 1993;

2) ordinanza emessa il 28 aprile-22 giugno 1993 dal Tribunale di

Pordenone nel procedimento civile vertente tra Maccan Pietro e

l'I.N.P.S., iscritta al n. 20 del registro ordinanze 1994 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima

serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di costituzione di Maccan Pietro e dell'I.N.P.S.;

Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1994 il Giudice relatore

Ugo Spagnoli;

Udito l'avv. Carlo De Angelis per l'I.N.P.S.;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 28 aprile 1993, il Tribunale di Pordenone

ha sollevato questione di legittimità costituzionale - per contrasto

con gli articoli 3 e 38 della Costituzione - dell'articolo 3, ottavo

comma, della legge 29 maggio 1982 n. 297, secondo cui "per le

pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno 1982, la

retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei

lavoratori dipendenti è costituita dalla quinta parte della somma

delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o

corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad

eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260

settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione".

Il caso che il Tribunale di Pordenone doveva giudicare riguardava

il signor Pietro Maccan, il quale aveva cessato di lavorare alle

dipendenze di terzi nel 1979, dopo aver maturato un'anzianità

contributiva di oltre 28 anni, di per sé sufficiente ad assicurargli

il diritto alla pensione di vecchiaia, una volta che avesse raggiunto

l'età pensionabile. In attesa di quel momento, il Maccan si era

dedicato - dal 1983 al 1988 - all'attività di "pescatore autonomo".

Tale attività era soggetta a contribuzione obbligatoria I.N.P.S. da

corrispondere - secondo la legge 13 marzo 1958 n. 250 - sulla base di

un salario medio convenzionale notevolmente inferiore rispetto alle

retribuzioni medie dei lavoratori dipendenti. In virtù del

meccanismo previsto dal citato articolo 3, ottavo comma, della legge

n. 297 del 1982, la sua pensione era stata calcolata sulla base della

retribuzione contributiva degli ultimi cinque anni di contribuzione,

il che aveva determinato un importo di lire 317.436 mensili, in luogo

di lire 693.487, quale sarebbe stato l'importo della prestazione

previdenziale che si sarebbe ottenuto escludendo la contribuzione

versata come pescatore autonomo sia dal calcolo della retribuzione

contributiva media, sia dal moltiplicatore che esprime le settimane

di contribuzione.

Secondo il giudice a quo, il meccanismo sopra descritto è

irrazionalmente discriminatorio nei confronti di quegli assicurati

che, per un qualunque motivo, scelgano o siano costretti ad

esercitare un'attività meno retribuita nel quinquennio precedente la

decorrenza della pensione. Esso altera, inoltre, il necessario

equilibrio tra contribuzioni versate e trattamento pensionistico

ricevuto.

Nell'ordinanza di rimessione si ricorda che la Corte, con sentenza

n. 307 del 1989, ha già deciso una questione per molti versi

analoga, dichiarando l'illegittimità costituzionale del medesimo

articolo 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982 nella parte in

cui non prevedeva che, in caso di prosecuzione volontaria

nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la

vecchiaia e i superstiti da parte del lavoratore dipendente che abbia

già conseguito, in costanza di rapporto di lavoro, la prescritta

anzianità assicurativa e contributiva, la pensione liquidata non

possa essere inferiore a quella che sarebbe spettata al

raggiungimento dell'età pensionabile sulla base della sola

contribuzione obbligatoria. Il fatto che, nell'ipotesi ora in esame,

sia una contribuzione di carattere obbligatorio a determinare il

depauperamento anziché l'incremento della prestazione pensionistica

non consente - secondo il giudice a quo - di sottrarre il meccanismo

normativo, anche per questo versante, al medesimo giudizio di

irragionevolezza espresso dalla suddetta pronunzia.

2. - Costituendosi nel giudizio davanti a questa Corte, Pietro

Maccan ha ribadito gli argomenti enunciati dal Tribunale di

Pordenone, ricordando in particolare come la stessa ratio decidendi

della sentenza n. 307 del 1989 era stata applicata dalla successiva

sentenza n. 428 del 1992 per dichiarare l'illegittimità

costituzionale del medesimo articolo 3, comma 8, della legge n. 297

del 1982 nella parte in cui non consentiva, in caso di pensione di

anzianità, il ricalcolo della pensione stessa, dopo il

raggiungimento dell'età pensionabile, sulla base della sola

contribuzione obbligatoria, qualora ciò portasse ad un risultato

più favorevole all'assicurato. Secondo la difesa della parte,

l'elemento di diversità del caso ora in esame rispetto a quelli che

la Corte ha già esaminato - e cioè il carattere obbligatorio e non

facoltativo della contribuzione aggiuntiva - non è idoneo a influire

sulla ratio decidendi, essendo comunque irrazionale che si determini

un decremento pensionistico quale esclusiva conseguenza di una

maggior contribuzione.

La stessa difesa osserva, infine, che il legislatore ha compreso

la necessità di neutralizzare talune incongrue conseguenze che le

variazioni della retribuzione possono determinare sul livello del

trattamento pensionistico ed infatti, con l'articolo 1 del decreto

legislativo 11 agosto 1993 n. 373, ha adottato, per i lavoratori di

nuova assunzione, il criterio di escludere dal calcolo della

retribuzione media pensionabile quelle retribuzioni che siano di

importo inferiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media

stessa.

3. - Si è costituito anche l'I.N.P.S., rimettendosi alla

decisione della Corte, ma rilevando la diversità della questione in

esame rispetto a quelle già esaminate e decise dal giudice delle

leggi con le sentenze nn. 307 del 1989 e 428 del 1992, nelle quali il

giudizio di irrazionalità era incentrato sul contrasto tra la

funzione tipica della contribuzione volontaria - che è quella di

produrre un trattamento pensionistico più favorevole - ed il

contrario effetto che invece la contribuzione volontaria produceva

nelle ipotesi considerate in ragione di un perverso effetto

collaterale del meccanismo normativo.

4. - Analoga questione è stata sollevata dal Pretore di Treviso

con ordinanza del 18 marzo 1993 (r.o. n. 234/1993) nel corso di un

procedimento civile promosso, nei confronti dell'I.N.P.S. da Raffaele

Garbin, il quale era stato per 30 anni dipendente di una Cassa di

risparmio, in qualità di impiegato di concetto e, dopo la cessazione

di tale rapporto, aveva prestato, negli anni 1985, 1986 e 1987,

attività lavorativa molto limitata (pari a 17 giornate lavorative

nel primo anno, 20 nel secondo e 16 nel terzo) alle dipendenze di

un'azienda agricola. Quest'ultima aveva per lui corrisposto i

contributi previdenziali ragguagliati alla misura convenzionale annua

stabilita dall'articolo 15 della legge 30 aprile 1969 n. 153, che

prevede una sorta di integrazione contributiva a favore dei

lavoratori agricoli ai quali risulti accreditato un numero di

contributi inferiore ad un anno. Per effetto dell'articolo 3, ottavo

comma, della legge 29 maggio 1982 n. 297, l'I.N.P.S. aveva calcolato

la pensione dovuta al ricorrente assumendo come retribuzione

dell'ultimo quinquennio lavorativo sia la retribuzione percepita in

qualità di impiegato bancario (per un biennio) sia la retribuzione

media di un bracciante agricolo avventizio (per l'ultimo triennio).

In tal modo il ricorrente aveva subi'to una macroscopica diminuzione

del trattamento pensionistico rispetto a quanto avrebbe potuto

ottenere qualora la retribuzione delle ultime 260 settimane

lavorative fosse stata calcolata, secondo la richiesta del

ricorrente, facendo esclusivo riferimento al suo rapporto di lavoro

con la Cassa di risparmio.

Il Pretore di Treviso denunzia altresì l'illegittimità

costituzionale dell'articolo 15, terzo comma, della legge n. 153 del

1969, "nella parte in cui prevede una integrazione contributiva

figurativa anche nei casi in cui essa comporta un pregiudizio al

lavoratore sotto il profilo del trattamento pensionistico" senza

limitarsi, cioè, a rendere possibile l'utilizzazione dei contributi

figurativi soltanto se essa determini un risultato più favorevole

per il lavoratore.

Il Pretore osserva che, nel caso di specie, l'applicazione

combinata delle due norme porta ad un risultato in contrasto con

l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo del principio di

ragionevolezza. La riduzione del trattamento pensionistico che il

meccanismo indicato determina, si pone in contraddizione non solo con

l'intero assetto normativo in materia previdenziale, ma anche con la

ratio della stessa normativa impugnata. Entrambe le disposizioni in

esame, infatti, se considerate isolatamente, sono chiaramente

ispirate ad un principio di favore per il lavoratore: a) la

disciplina del calcolo della pensione, imponendo un riferimento alle

ultime 260 settimane di attività (cinque anni), risponde all'intento

di assicurare un trattamento pensionistico almeno teoricamente più

elevato; b) la norma sui lavoratori agricoli, d'altra parte,

prevedendo un meccanismo di integrazione contributiva a carico

dell'ente previdenziale, intende garantire un trattamento

pensionistico minimo anche a quei lavoratori che abbiano prestato la

loro attività in modo precario e discontinuo.

Anche il Pretore di Treviso ricorda, a sostegno della censura, la

sentenza n. 307 del 1989, ma il richiamo è esteso anche alla

sentenza n. 421 del 1991, con cui è stata dichiarata

l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma della legge

n. 152 del 1968 che imponeva la liquidazione dell'indennità premio

di servizio corrisposta dall'I.N.A.D.E.L. sulla base della

retribuzione degli ultimi dodici mesi di servizio senza tener conto

della maggior retribuzione percepita in precedenza.

Secondo il giudice a quo, le norme impugnate sono altresì in

contrasto con gli artt. 36 e 38 della Costituzione, in quanto danno

luogo ad un trattamento pensionistico palesemente inadeguato rispetto

sia all'effettivo apporto contributivo fornito nella parte conclusiva

dell'attività lavorativa complessiva, sia alla qualità e quantità

del lavoro prestato durante il servizio attivo (profilo,

quest'ultimo, che rileva data la natura retributiva riconosciuta al

trattamento pensionistico dalla consolidata giurisprudenza di questa

Corte).

5. - Si è costituito in giudizio l'I.N.P.S., deducendo

l'inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza della questione

sollevata dal Pretore di Treviso.

La difesa dell'istituto rileva in primo luogo che dalla motivazione

dell'ordinanza di remissione non risulta quale sarebbe stato

l'importo della pensione che l'interessato avrebbe ricevuto per il

lavoro svolto presso la Cassa di risparmio senza tener conto del

periodo di contribuzione relativo all'attività lavorativa

successivamente svolta quale salariato agricolo. Il giudice a quo

inoltre non avrebbe tenuto conto - secondo la difesa dell'I.N.P.S. -

che il Garbin, all'atto della cessazione del rapporto con la Cassa di

risparmio, non aveva ancora raggiunto l'età minima pensionabile.

Nel merito, l'istituto contesta l'argomento formulato dal Pretore,

secondo cui sia l'articolo 3, ottavo comma, della legge n. 297 del

1982, sia l'articolo 15, terzo comma, della legge n. 153 del 1969,

sarebbero "chiaramente ispirati ad un principio di favore per il

lavoratore", rispetto alla normativa precedentemente in vigore. Al

contrario - osserva l'I.N.P.S. - il sistema di calcolo introdotto

dalla legge del 1982 è meno favorevole di quello in precedenza

previsto dall'articolo 26, terzo comma, della legge n. 160 del 1975

secondo cui la retribuzione media annua pensionabile era data dai tre

gruppi di retribuzione più favorevoli nel decennio precedente la

pensione, fossero questi collocati nell'ultimo quinquennio o

anteriormente. Né l'applicabilità di una legge posteriore più

sfavorevole può dar luogo a dubbi di legittimità costituzionale in

quanto, come affermato da ultimo con la sentenza n. 243 del 1993,

"non può contrastare con il principio di uguaglianza, un

differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di

soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, perché lo stesso fluire

di questo costituisce di per sé un elemento diversificatore" in

rapporto a situazioni concernenti sia gli stessi soggetti, come gli

altri componenti dell'aggregato sociale. Considerato in diritto

1. - La norma che il Tribunale di Pordenone ed il Pretore di

Treviso sottopongono all'esame di questa Corte è rappresentata

dall'articolo 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982 n. 297,

secondo cui "Per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al

30 giugno 1982 la retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione

generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti

dei lavoratori dipendenti è costituita dalla quinta parte della

somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro,

o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad

eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260

settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione".

La retribuzione annua media pensionabile - che costituisce,

insieme all'anzianità contributiva, uno dei due principali

coefficienti di calcolo per la determinazione della pensione - è

quindi, per effetto della norma impugnata - pari ad un quinto di

quella delle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la

decorrenza della pensione stessa. I giudici a quibus rilevano che

questo meccanismo determina, in talune ipotesi, conseguenze che essi

giudicano irrazionali e quindi contrastanti con l'articolo 3, oltre

che con gli articoli 36 e 38 della Costituzione. Tali ipotesi

riguardano i casi in cui il lavoratore, già in possesso del

requisito della anzianità contributiva minima, abbia subìto, in

coincidenza con il periodo di riferimento (le ultime 260 settimane di

contribuzione) o nel corso di esso, una riduzione della retribuzione

contributiva di tale misura da non essere compensata dal

corrispondente incremento dell'anzianità contributiva e tale da

determinare, quindi, una riduzione del trattamento pensionistico

complessivo rispetto a quello che sarebbe stato liquidato se, in quei

periodi di minor reddito lavorativo, egli non avesse né lavorato né

versato alcuna contribuzione.

Con riferimento al caso di specie (riguardante un lavoratore che,

dopo 30 anni di servizio alle dipendenza di una Cassa di risparmio

come impiegato di concetto, aveva prestato per un triennio attività

estremamente limitata come lavoratore agricolo), il Pretore di

Treviso denunzia altresì l'illegittimità costituzionale - con

riferimento agli stessi parametri - dell'articolo 15, terzo comma,

della legge 30 aprile 1969 n. 153 "nella parte in cui prevede

un'integrazione contributiva figurativa anche nei casi in cui essa

comporta un pregiudizio al lavoratore sotto il profilo del

trattamento pensionistico".

2. - In primo luogo deve essere disattesa l'eccezione di

inammissibilità opposta dalla difesa dell'I.N.P.S. in ordine

all'ordinanza del Pretore di Treviso.

Il fatto che il giudice a quo non abbia precisato quale sarebbe

stato l'importo della pensione liquidabile senza tener conto del

periodo di contribuzione come salariato agricolo, non è sufficiente,

a far ritenere l'ordinanza priva di motivazione in ordine alla

rilevanza, posto che il Pretore ha dato conto di aver accertato che

tale importo sarebbe stato notevolmente maggiore di quello

effettivamente liquidato.

Né alcun rilievo può essere riconosciuto al fatto che

l'interessato, all'atto della cessazione del rapporto con la Cassa di

risparmio, non avesse ancora raggiunto l'età minima pensionabile. Si

tratta, infatti, di circostanza del tutto estranea rispetto ai

termini della questione, posto che quest'ultima non riguarda il

momento di maturazione del diritto al trattamento pensionistico, ma

l'ammontare di questo al raggiungimento dell'età pensionabile.

3. - Nel merito è fondata la questione concernente il citato

articolo 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982.

Con le sentenze nn. 307 del 1989 e 428 del 1992, questa Corte ha

già esaminato gli effetti che il meccanismo stabilito dalla norma

impugnata determinava in talune ipotesi particolari ed ha ritenuto

che fosse irrazionale e privo di giustificazione che alla

prosecuzione volontaria nell'assicurazione da parte del lavoratore

che abbia già conseguito l'anzianità contributiva minima prescritta

per il diritto a pensione, possa conseguire il risultato di una

pensione di vecchiaia inferiore a quella che gli sarebbe spettata ove

avesse omesso di effettuare la contribuzione volontaria.

L'incongruenza logica di un simile risultato con le finalità

proprie della contribuzione volontaria è stata indicata, nelle

suddette pronunzie, come elemento meramente rafforzativo di una

valutazione di irrazionalità che la questione oggi sottoposta

all'esame di questa Corte consente di riaffermare in radice ed in

termini più generali.

Le varie leggi che si sono succedute a partire dal d.P.R. 27

aprile 1968 n. 488 hanno variamente disciplinato l'individuazione del

periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione

pensionabile perseguendo, di volta in volta, la finalità di

semplificare il sistema, ovvero di garantire al lavoratore una più

favorevole base di calcolo per la liquidazione della pensione,

oppure, al contrario, di attenuare il disavanzo del sistema

previdenziale. Le scelte operate al riguardo dal legislatore

rientrano nell'ambito della discrezionalità politica, ma esse

possono essere sindacate da questa Corte nella misura in cui esse

diano luogo a risultati palesemente irrazionali o comunque contrari

ai principi costituzionali che regolano la materia.

Orbene, è palesemente contrario al principio di razionalità di

cui all'articolo 3 della Costituzione - "che implica l'esigenza di

conformità dell'ordinamento a valori di giustizia e di equità"

(sentenza n. 421 del 1991) che all'inserimento di un periodo di

contribuzione obbligatoria nella base di calcolo della pensione

consegua, in un sistema che prende in considerazione per la

determinazione della retribuzione pensionabile solo l'ultimo periodo

lavorativo (in quanto si presume più favorevole per il lavoratore),

come unico effetto, un depauperamento del trattamento pensionistico

di vecchiaia rispetto a quello già ottenibile ove in tale periodo

non vi fosse stata contribuzione alcuna ed il periodo stesso non

fosse stato quindi computabile a nessun effetto (neppure, quindi, ai

fini della determinazione dell'anzianità contributiva): è, cioè,

irragionevole e ingiusto che a maggior lavoro e a maggior apporto

contributivo corrisponda una riduzione della pensione che il

lavoratore avrebbe maturato al momento della liquidazione della

pensione per effetto della precedente contribuzione.

Questo è invece quanto può verificarsi, per effetto del

meccanismo delineato dalla norma in esame, allorquando le ultime 260

settimane di contribuzione precedenti la decorrenza della pensione

comprendano periodi di contribuzione obbligatoria (non necessari ai

fini del perfezionamento del requisito della minima anzianità

contributiva) di importo notevolmente inferiore a quello della

contribuzione obbligatoria precedente. E tale depauperamento,

incidendo in questo caso sulla proporzionalità tra il trattamento

pensionistico e la quantità e la qualità del lavoro prestato

durante il servizio attivo, viola anche l'articolo 36, oltre che il

principio di adeguatezza di cui all'articolo 38, secondo comma, della

Costituzione.

Questo si è verificato nei casi rappresentati dall'ordinanza di

remissione per effetto di nuove attività di lavoro meno retribuite.

La questione è perciò fondata e l'impugnato articolo 3, ottavo

comma, deve quindi essere dichiarato costituzionalmente illegittimo

nella parte in cui non prevede che, nel caso di esercizio durante

l'ultimo quinquennio di contribuzione di attività lavorativa, meno

retribuita da parte di un lavoratore che abbia già conseguito la

prescritta anzianità contributiva, la pensione liquidata non possa

essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al

raggiungimento dell'età pensionabile, escludendo dal computo, ad

ogni effetto, i periodi di minore retribuzione, in quanto non

necessari ai fini del requisito dell'anzianità contributiva minima e

calcolando invece la precedente contribuzione obbligatoria ed il

connesso più ristretto arco temporale lavorativo.

4. - La censura proposta dal Pretore di Treviso relativamente

all'articolo 15, terzo comma, della legge 30 aprile 1969 n. 153, deve

pertanto ritenersi sostanzialmente superata. Può tuttavia essere

ricordato che, in ossequio al principio di solidarietà, non è

necessario, per la legittimità costituzionale dell'obbligo

contributivo, che a ciascuna contribuzione corrisponda un incremento

della prestazione previdenziale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, ottavo

comma, della legge 29 maggio 1982 n. 297 (Disciplina del trattamento

di fine rapporto e norme in materia pensionistica), nella parte in

cui non prevede che, nel caso di esercizio durante l'ultimo

quinquennio di contribuzione di attività lavorativa, meno retribuita

da parte di un lavoratore che abbia già conseguito la prescritta

anzianità contributiva, la pensione liquidata non possa essere

comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento

dell'età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i

periodi di minore retribuzione, in quanto non necessari ai fini del

requisito dell'anzianità contributiva minima;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'articolo 15, terzo comma, della legge 30 aprile 1969 n. 153

(Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di

sicurezza sociale), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 36 e

38 della Costituzione, dal Pretore di Treviso con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:264 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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