Corte costituzionale

Sentenza n. 262/1996

Altra decisione · depositata il 19/07/1996 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 4, 6 e

10 della legge della regione siciliana n. 904, approvata il 23

dicembre 1995, dal titolo: "Interventi in materia di enti locali, di

personale dipendente dell'amministrazione regionale e dei disciolti

patronati scolastici. Modifiche alle leggi regionali 24 giugno 1986,

n. 31, 20 agosto 1994, n. 32 e 30 ottobre 1995, n. 76. Proroga dei

termini", promosso con ricorso del commissario dello Stato per la

regione Siciliana notificato il 2 gennaio 1996, depositato in

cancelleria il 10 successivo ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi

1996;

Visto l'atto di costituzione della regione siciliana;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1996 il giudice relatore

Riccardo Chieppa;

Uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il ricorrente, e

gli avvocati Francesco Torre e Francesco Castaldi per la regione

siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 2 gennaio 1996 e depositato il 10

gennaio 1996, il commissario dello Stato per la regione siciliana ha

impugnato una serie di disposizioni contenute nella legge della

regione siciliana n. 904, approvata dall'Assemblea regionale

siciliana nella seduta del 23 dicembre 1995, recante: "Interventi in

materia di enti locali, di personale dipendente dell'amministrazione

regionale e dei disciolti patronati scolastici. Modifiche alle leggi

regionali 24 giugno 1986, n. 31, 20 agosto 1994, n. 32 e 30 ottobre

1995, n. 76. Proroga dei termini".

La prima delle norme censurate è quella di cui all'art. 1 della

predetta delibera legislativa, la quale, al comma 1, prevede la

possibilità, per gli enti locali siciliani, di istituire, per

l'espletamento delle funzioni ad essi trasferite, posti "a tempo

parziale", con autorizzazione anche per i comuni che abbiano già

provveduto alla rideterminazione delle dotazioni organiche ad

ampliare le piante sino alla misura massima del 40 per cento (comma

2).

Tale norma si porrebbe in contrasto con gli artt. 97 e 119 della

Costituzione, nonché con l'art. 14, prima parte, dello statuto

speciale della regione Siciliana in relazione all'art. 2, lettera r),

della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e alla relativa normativa di

attuazione, e in particolare all'art. 22, comma 20, della legge 23

dicembre 1994, n. 724 (che fissa al 25 per cento la percentuale

massima del contingente del personale a tempo parziale) e all'art. 3

del d.-l. 4 dicembre 1995, n. 514, compromettendo l'obiettivo,

perseguito a livello nazionale, di ridurre la spesa pubblica

attraverso la stabilizzazione del rapporto di lavoro precario di

numerosissime unità di personale senza che si sia preventivamente

proceduto a severe verifiche delle esigenze. Anche il comma 4 del

detto art. 1, che demanda all'Assessore per gli enti locali la

determinazione della disciplina delle modalità applicative delle

norme di cui allo stesso articolo, sarebbe illegittimo perché in

contrasto con gli artt. 12 e 13 dello statuto speciale della regione

Siciliana, in base ai quali un decreto di natura regolamentare può

essere emanato esclusivamente dal Governo della regione.

L'art. 2 della legge in questione è stato impugnato in quanto, nel

considerare utilmente prestato il servizio di cui all'art. 3 della

legge regionale 15 maggio 1991, n. 22 (servizio prestato da almeno

trecentosessantacinque giorni, con rapporto di lavoro subordinato o

con contratto d'opera individuale instaurato sulla base di un

provvedimento formale), ancorché reso in forza di atti deliberativi

successivamente decaduti o annullati, configurerebbe un atto di

generalizzata ed indiscriminata sanatoria, in assenza di un

preminente interesse pubblico, ponendosi in contrasto con gli artt.

97, 101 e 103 della Costituzione.

Quanto all'art. 4 della stessa legge, relativa alla determinazione

delle piante organiche e al conferimento di posti ai candidati

risultati idonei, in precedenti concorsi, esso è stato censurato in

riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, in quanto

costituirebbe un tentativo di eludere il principio generale del

pubblico impiego in base al quale non è consentito di utilizzare le

graduatorie di precedenti concorsi in relazione a posti istituiti

successivamente all'approvazione delle graduatorie stesse.

Altra norma denunciata è l'art. 6 della citata legge per presunto

contrasto con l'art. 97 della Costituzione, nella parte in cui

consente l'inquadramento nei ruoli tecnici, anche in soprannumero,

del personale amministrativo assunto ai sensi della legge regionale

30 gennaio 1981, n. 8, non potendosi ammettere che l'estensione ad

altre categorie di personale dell'applicazione di una norma

transitoria che non le includeva si attui indipendentemente dalle

effettive esigenze dell'amministrazione, che potrebbero essere

soddisfatte dai dipendenti inquadrati nel ruolo.

Oggetto di censura per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della

Costituzione è, infine, l'art. 10, nella parte in cui condiziona la

erogazione della indennità di carica in favore dei presidenti dei

consigli provinciali e comunali alle disponibilità dei bilanci.

Tale limitazione determinerebbe una arbitraria discriminazione fra i

beneficiari a seconda che ricoprano la carica in questione in comuni

o province dotati o meno delle risorse necessarie per farvi fronte.

2. - Nel giudizio si è costituito il Presidente della regione

siciliana, che ha contestato la fondatezza di tutte le censure.

Con riferimento a quelle rivolte nei confronti dell'art. 1, ha

osservato che le disposizioni in esso contenute trovano fondamento

nella esigenza di far fronte alle nuove competenze trasferite ai

comuni siciliani, e che il raddoppio della percentuale massima di

nuovi posti è compensato dal dimezzamento dell'onere finanziario per

ciascun posto; comunque, punto cardine del nuovo sistema resterebbe

la verifica di funzionalità dei servizi mediante un decreto

dell'Assessore per gli enti locali. E proprio tale competenza

giustificherebbe anche la impugnata disposizione di cui al comma 4

dell'art. 1, norma transitoria resa necessaria dalla esigenza di

acceleramento delle procedure.

Quanto alla sanatoria prevista dall'art. 2, si rileva che essa

avrebbe una portata limitata ai rapporti eventualmente proseguiti

dopo la decadenza o l'annullamento delle delibere immediatamente

esecutive per non creare soluzione di continuità nell'assolvimento

dei servizi decentrati agli enti locali. Si tratterebbe, quindi, di

una misura eccezionale, diretta a tutelare l'interesse pubblico alla

prosecuzione di servizi oggettivamente indilazionabili.

Anche la censura rivolta all'art. 4 sarebbe infondata, in quanto i

posti istituiti a seguito della rideterminazione delle piante

organiche solo formalmente sarebbero nuovi, ma in realtà

riprodurrebbero i posti di pari qualifica e profili professionali

già esistenti alla data del 31 agosto 1993.

Quanto ai rilievi all'art. 6, si osserva nelle deduzioni del

Presidente della regione siciliana che l'utilizzo dei pubblici

dipendenti in mansioni corrispondenti all'indirizzo

tecnico-scientifico dei loro studi o dei relativi titoli di

abilitazione risponde all'efficienza dell'azione amministrativa più

che il loro impiego in compiti amministrativi.

Infine, l'art. 10 della legge impugnata riprodurrebbe

pedissequamente l'art. 10, comma 5, del d.-l. 4 dicembre 1995, n.

514, sicché il legislatore regionale avrebbe legiferato in coerenza

con gli indirizzi della politica economica nazionale.

3. - Successivamente all'instaurazione del giudizio innanzi alla

Corte, la regione Siciliana ha promulgato la citata legge impugnata

(legge regionale 25 marzo 1996, n. 7), che è stata pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale di quella regione n. 14 del 30 marzo 1996; ma

nella stessa Gazzetta Ufficiale è stata, altresì, pubblicata la

legge regionale 25 marzo 1996, n. 8 (Abrogazione degli artt. 1, 2, 4,

6 e 10 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale

siciliana nella seduta del 23 dicembre 1995, recante "Interventi in

materia di enti locali, di personale dipendente dell'amministrazione

regionale e dei disciolti patronati scolastici. Modifiche alle leggi

regionali 24 giugno 1986, n. 31, 20 agosto 1994, n. 32 e 30 ottobre

1995, n. 76. Proroga dei termini").

Pertanto, nell'imminenza dell'udienza, l'Avvocatura generale dello

Stato ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del

contendere. Considerato in diritto

1. - Oggetto del ricorso proposto dal commissario dello Stato per

la regione siciliana sono gli artt. 1, 2, 4, 6 e 10 della legge n.

904 approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 23 dicembre 1995

(Interventi in materia di enti locali, di personale dipendente

dell'amministrazione regionale e dei disciolti patronati scolastici.

Modifiche alle leggi regionali 24 giugno 1986, n. 31, 20 agosto 1994,

n. 32 e 30 ottobre 1995, n. 76. Proroga dei termini). Si lamenta la

violazione degli artt. 3, 51, 97, 101, 103 e 119 della Costituzione,

nonché degli artt. 12, terzo comma, 13 e 14, prima parte, dello

statuto speciale della regione Siciliana in relazione agli artt. 22,

comma 20, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, 2, lettera r), della

legge 23 ottobre 1992, n. 421, e 3 del d.l. 4 dicembre 1995, n. 514.

2. - Come richiamato nelle premesse di fatto, la pubblicazione

delle disposizioni impugnate nella Gazzetta Ufficiale della regione

siciliana è coeva a quella della legge che ne ha dichiarato

l'abrogazione (legge regionale siciliana 25 marzo 1996, n. 8).

Dette disposizioni, pertanto, non hanno prodotto alcun effetto

nell'ordinamento giuridico, né sono più in grado di produrne.

In conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo,

sentenze n. 396 e n. 394 del 1995), va, quindi, dichiarata la

cessazione della materia del contendere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di

cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:262 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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