Corte costituzionale

Sentenza n. 261/1996

Altra decisione · depositata il 19/07/1996 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 13, della

legge della regione siciliana approvata il 9 novembre 1995 recante

"Norme per la utilizzazione di lavoratori beneficiari di trattamenti

previdenziali in progetti socialmente utili. Interpretazione e

modifiche di norme", promosso con ricorso del commissario dello Stato

per la regione siciliana, notificato il 18 novembre 1995, depositato

in cancelleria il 27 successivo ed iscritto al n. 52 del registro

ricorsi 1995;

Visto l'atto di costituzione della regione siciliana;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1996 il giudice relatore

Riccardo Chieppa;

Uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il ricorrente, e

gli avvocati Francesco Torre e Francesco Castaldi per la regione

siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il commissario dello Stato per la regione siciliana ha

impugnato gli artt. 9 e 13 della legge regionale, approvata il 9

novembre 1995, recante "Norme per l'utilizzazione dei lavoratori

beneficiari di trattamenti previdenziali in progetti socialmente

utili. Interpretazione e modifiche di norme", per violazione degli

artt. 3, 81 e 97 della Costituzione.

Il succitato art. 9 dispone che il "personale dipendente delle

società a totale partecipazione degli enti regionali IMAC S.p.a.,

SCAM S.p.a. e Gecomeccanica è trasferito, dalla data di entrata in

vigore della presente legge, alla società costituita dall'ESPI ai

sensi dell'articolo 2 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54

con il trattamento economico previsto dal contratto di lavoro vigente

presso la società medesima. Si aggiunge, inoltre, (art. 9, secondo

comma), che "le società indicate nel comma 1 saranno poste in

liquidazione secondo le procedure previste dal codice civile".

Ad avviso del ricorrente, detta previsione violerebbe gli artt. 3,

97 e 81, quarto comma, della Costituzione.

In particolare, e con riguardo alla violazione dell'art. 3 della

Costituzione, il ricorrente si duole che la disposizione impugnata

escluda arbitrariamente dal beneficio della prosecuzione del rapporto

di lavoro i dipendenti delle società "Chimica Arenella e Iniziative

Industriali", i quali verserebbero in analoghe condizioni rispetto ai

lavoratori destinatari della norma censurata. Sarebbe, inoltre,

violato il principio di buon andamento di cui all'art. 97 della

Costituzione, in quanto i dipendenti delle società poste in

liquidazione e di cui alla disposizione censurata verrebbero

trasferiti in una società (la RESAIS) che, secondo la previsione del

disegno di legge n. 533/A "già esitato dalle commissioni di merito e

pronto per l'esame dell'aula", verrebbe a sua volta posta in

liquidazione in tempi brevi.

Infine, si deduce la mancata espressa previsione della copertura

finanziaria della norma censurata, con conseguente violazione

dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione.

Oggetto di censura è, altresì, l'art. 13 della predetta legge

regionale per violazione degli artt. 81 e 97 della Costituzione.

Detta disposizione, secondo il ricorrente, consentirebbe

l'utilizzazione di "somme andate o che dovevano andare in economia,

in quanto relative ad impegni non perfezionati, nell'esercizio di

riferimento e quindi erroneamente considerati residui". L'irregolare

formazione dei residui passivi con l'assunzione di impegni,

giuridicamente non corretti, renderebbe non veritiere le risultanze

del bilancio consuntivo, alterando oggettivamente i dati in base ai

quali viene pronunciato il giudizio di parificazione da parte della

Corte dei conti, con conseguente violazione dell'art. 81 della

Costituzione.

Inoltre, il mantenimento di residui, impropriamente formatisi,

costituirebbe fattore di rigidità della spesa rendendo le somme

indisponibili per eventuali diverse utilizzazioni e così violando il

principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

2. - La regione siciliana - regolarmente costituita in giudizio -

ha chiesto che il ricorso sia rigettato deducendo la non fondatezza

delle suesposte censure.

In particolare, e con riguardo alle censure proposte contro l'art.

9, la regione sottolinea che non sussiste la violazione dell'art. 3

della Costituzione, attesoché le situazioni poste a raffronto

sarebbero diverse e comunque tali da dover essere "trattate" con la

necessaria gradualità. Inoltre, non vi sarebbe violazione dell'art.

97 della Costituzione (che, secondo la giurisprudenza di questa

Corte, potrebbe essere evocato, nella specie, solo in presenza di una

manifesta irragionevolezza delle norme impugnate), attesoché la

salvaguardia della occupazione non sarebbe certo indice di

irragionevolezza. Né, infine, sarebbe violato l'art. 81, quarto

comma, della Costituzione, in quanto la norma impugnata non

comporterebbe sostanzialmente alcun aggravio aggiuntivo per le

finanze regionali.

Si sottolinea, inoltre, che i "residui" di cui all'art. 13

censurato sarebbero residui "impropri" o di stanziamento e che "in

ogni caso la scelta di condurre a buon fine la programmazione di una

spesa, così da non lasciare incompiute le opere intraprese dai

privati che hanno fatto affidamento su di essa è tutt'altro che

irragionevole e non è certo indice di cattiva amministrazione".

3. - In prossimità dell'udienza, il ricorrente, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto che sia

dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto

nella Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana n. 65 del 20

dicembre 1995 è stata pubblicata la legge impugnata con la omissione

delle disposizioni oggetto del ricorso. Considerato in diritto

1. - Il commissario dello Stato per la regione siciliana ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 13

della legge approvata dall'assemblea regionale il 9 novembre 1995,

recante "Norme per la utilizzazione dei lavoratori beneficiari di

trattamenti previdenziali in progetti socialmente utili.

Interpretazione e modifiche di norme", per contrasto con gli artt. 3,

81 e 97 della Costituzione.

2. - Come richiamato nelle premesse di fatto, il presidente della

regione siciliana, dopo la proposizione del ricorso, ha promulgato la

legge regionale 19 dicembre 1995, n. 84, omettendo le disposizioni

impugnate. Successivamente la regione siciliana ha provveduto con la

legge 8 gennaio 1996, n. 1 ad "abrogare" le stesse disposizioni.

Dette disposizioni, pertanto, non hanno prodotto alcun effetto

nell'ordinamento giuridico, né sono più in grado di produrne, in

ragione della loro mancata promulgazione e della successiva

"abrogazione" operata con la succitata legge regionale n. 1 del 1996.

In conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (da

ultimo, sentenze n. 493, n. 64, e n. 395 del 1995) va, pertanto,

dichiarata cessata la materia del contendere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di

cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:261 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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