Corte costituzionale

Sentenza n. 261/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/06/1995 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale del

Trentino-Alto Adige 30 novembre 1994, n. 3 (Elezione diretta del

sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali

nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1) e degli

artt. 2, commi 5 e 6; 17, comma 1; 32, comma 1, lettera b); 35, comma

1, lettera h) e comma 3, lettera c); 36, comma 1, lettera h) e comma

3, lettera c); 65, comma 1, della stessa legge, promosso con ricorso

di Carlo Willeit, nella sua qualità di componente unico del gruppo

linguistico ladino nel Consiglio regionale della Regione autonoma

Trentino-Alto Adige, notificato il 27 dicembre 1994, depositato in

cancelleria il 31 dicembre 1994 ed iscritto al n. 90 del registro

ricorsi 1994;

Visto l'atto di costituzione della Regione Trentino-Alto Adige;

Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1995 il Giudice relatore

Massimo Vari;

Uditi l'Avvocato Massimo Luciani per il gruppo linguistico ladino

e l'Avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Trentino-Alto Adige;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato in data 27 dicembre 1994, Carlo

Willeit, nella sua qualità di componente unico del gruppo

linguistico ladino del Consiglio regionale della Regione autonoma

Trentino-Alto Adige, ha impugnato - ai sensi del secondo comma

dell'art. 56 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del

testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige) - la legge regionale 30 novembre

1994, n. 3 (Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di

elezione dei consigli comunali nonché modifiche alla legge regionale

4 gennaio 1993, n. 1).

Il ricorso - nel denunciare violazione degli artt. 2, 56, 61, 62,

92 e 102 dello Statuto speciale della Regione autonoma Trentino-Alto

Adige, nonché degli artt. 2, 3, 6, 48, 49 e 51 della Costituzione -

investe la legge sia nella sua interezza, sia negli artt. 2, commi 5

e 6; 17, comma 1; 32, comma 1, lettera b); 35, comma 1, lettera h) e

comma 3, lettera c); 36, comma 1, lettera h) e comma 3, lettera c);

65, comma 1.

2. - Premesso che la considerazione delle minoranze linguistiche

è, nello Statuto speciale, tale che l'art. 56, secondo comma,

prevede un meccanismo assolutamente originale di garanzia,

consistente in un ricorso collettivo, a tutela della parità dei

diritti fra cittadini dei diversi gruppi linguistici e delle

caratteristiche etniche e culturali dei gruppi stessi, si lamenta

anzitutto violazione del predetto art. 56 "in riferimento agli artt.

2, 61, 62 e 102 del medesimo Statuto e 2, 3 e 6 della Costituzione".

Si deduce, nel contempo, che, per quanto attiene alla rappresentanza

a livello locale, costituiscono disposizioni di riferimento gli artt.

61 e 62 dello Statuto medesimo, quali norme direttamente espressive

del principio generale di tutela delle minoranze linguistiche (art. 6

della Costituzione), secondo quanto precisato da questa Corte nella

sentenza n. 289 del 1987. L'art. 62 detterebbe, in favore di una

minoranza numericamente esigua, quale quella ladina, una disciplina

più vantaggiosa di quella prevista indifferentemente per tutti i

gruppi linguistici dal precedente art. 61, garantendo la necessaria

presenza del gruppo ladino negli organi collegiali degli enti locali

della Provincia di Bolzano, ivi compresi i comuni.

Una disciplina, dunque, che troverebbe il suo fondamento negli

artt. 2, 3 e 6 della Costituzione, i quali impongono, secondo quanto

si desume dalla giurisprudenza costituzionale, l'adozione per le

minoranze linguistiche di un trattamento specificamente differenziato

(sentenze n. 86 del 1975 e n. 312 del 1983), in corrispondenza con il

principio generale del necessario intervento a favore dei gruppi

sociali meno favoriti (sentenza n. 109 del 1993), non senza rilevare

che profonde ragioni di diritto costituzionale sono alla base delle

norme statutarie, la cui interpretazione deve essere ispirata alla

maggiore espansione possibile del valore costituzionale protetto, non

a caso definito essenziale dalla stessa Corte (sentenza n. 242 del

1989). Né ad avviso del ricorrente varrebbe, in contrario, opporre

che l'art. 62 dello Statuto non fa espresso riferimento ai comuni, ma

menziona gli enti pubblici locali, essendo il comune - per risalente

tradizione del nostro ordinamento e come dimostrano le numerose

sentenze della Corte stessa che vengono richiamate nel ricorso -

l'esempio più naturale di tale categoria.

Per contro, la legge impugnata, non assicurando la presenza dei

ladini, né nei consigli né nelle giunte dei comuni della Provincia

di Bolzano, contrasterebbe con i richiamati parametri, nonché con

gli artt. 48 e 49 della Costituzione, i quali garantiscono ai

cittadini il diritto di partecipare alla vita politica con il voto e

con la loro attività in associazioni collettive.

La legge contrasterebbe anche con l'art. 92 dello Statuto, che

prevede la possibilità di impugnativa degli atti amministrativi

ritenuti lesivi del principio di parità dei cittadini appartenenti

ad un gruppo linguistico, da parte di consiglieri regionali,

provinciali e comunali; in particolare, quanto a questi ultimi, degli

atti dei comuni della Provincia di Bolzano. Venendo meno, per un

gruppo esiguo come quello ladino, la garanzia della rappresentanza

negli organi collegiali del comune, verrebbe meno anche tale

meccanismo di tutela.

3. - Sulla base dei riferiti motivi, il ricorrente assume

l'illegittimitàcostituzionale della legge regionale 30 novembre

1994, n. 3, nella sua interezza, e al tempo stesso, la diretta ed

immediata illegittimità, ciascuna per violazione di tutti i

parametri in precedenza indicati, delle seguenti disposizioni:

art. 2, comma 6, che ometterebbe di dare attuazione all'art. 62

dello Statuto, riprendendo soltanto la formulazione dell'art. 61,

secondo comma;

art. 17, comma 1, che non conterrebbe, per il gruppo linguistico

ladino, norme di favore, in ordine al numero di firme necessario per

la presentazione delle candidature;

artt. 32, comma 1, lettera b); 35, comma 1, lettera h); 36,

comma 1, lettera h), che non prevederebbero alcun meccanismo per

garantire la rappresentanza ladina nei consigli comunali;

artt. 35, comma 3, lettera c), e 36, comma 3, lettera c), che -

riservando al candidato alla carica di sindaco risultato non eletto

al secondo turno il primo seggio assegnato alla lista di appartenenza

- non appresterebbero alcun correttivo per evitare che tale

meccanismo possa risolversi nella privazione della rappresentanza del

gruppo ladino, qualora a detta lista spetti un solo seggio e il

candidato più votato sia un appartenente al gruppo linguistico

ladino;

art. 65, comma 1, che, nel dettare la disciplina generale sulla

elezione dei consigli circoscrizionali, non prevederebbe alcuna

garanzia della rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

4. - Oltre che per le disposizioni relative agli organi collegiali

dei comuni, la legge viene denunciata, per violazione dei principi

statutari (artt. 2 e 102) e costituzionali (artt. 2, 3, 6 e 51) in

materia di rappresentanza del gruppo linguistico ladino, anche per

quanto attiene alla formazione degli organi "monocratici dei comuni

della Provincia di Bolzano".

La censura investe, in particolare, l'art. 2, commi 5 e 6, nella

parte in cui "impedisce l'elezione a sindaco e la nomina a

vicesindaco di cittadini appartenenti al gruppo linguistico ladino".

Da una parte, il comma 5 - disponendo, per i comuni con più di

13.000 abitanti della Provincia di Bolzano, che, se nel consiglio

comunale sono presenti più gruppi linguistici, il vicesindaco deve

appartenere a quello di maggiore consistenza, escluso quello cui

appartiene il sindaco - impedirebbe l'accesso alla carica di

vicesindaco di cittadini appartenenti al gruppo ladino, poiché in

nessuno di tali comuni esso è (almeno) il secondo per consistenza.

Dall'altro, il comma 6, disponendo che i posti spettanti in giunta a

ciascun gruppo linguistico si calcolano computando anche il sindaco,

non consentirebbe al sindaco del gruppo ladino, eventualmente eletto,

di far parte della giunta medesima, nell'ipotesi che l'art. 61,

secondo comma, dello Statuto si interpreti (peraltro, è da ritenere,

illegittimamente) nel senso che solo i gruppi linguistici con almeno

due consiglieri comunali possono essere rappresentati in giunta.

5. - Nel giudizio si è costituita la Regione Trentino-Alto Adige,

chiedendo il rigetto del ricorso. Con successiva memoria, presentata

in prossimità dell'udienza, nel riconfermare detta richiesta, la

difesa della Regione osserva che i comuni non possono farsi rientrare

tra gli "enti pubblici locali" menzionati dall'art. 62 dello Statuto.

La espressione sarebbe, infatti, da riferire agli enti locali non

territoriali, come confermato dal precedente art. 61 che, mentre fa

riferimento, al primo comma, agli "enti pubblici locali", contiene,

al secondo comma, una apposita disciplina per i comuni, volta a

garantire una rappresentanza automatica limitatamente alla giunta.

Secondo la memoria, l'art. 62 riguarderebbe i soli enti pubblici

diversi dai comuni, atteso che, nello Statuto, la dizione generale

"enti locali" (denominazione del Titolo IV dello Statuto medesimo)

comprenderebbe, in base alla tradizione legislativa e, comunque, alla

luce dello Statuto di autonomia, due distinte categorie; da una parte

i comuni e, dall'altra, gli enti pubblici locali, come due diverse

specie alle quali si applicano diverse discipline. D'altronde, il

riferire la garanzia dell'art. 62 agli enti funzionali

sub-provinciali risponderebbe, oltre che alla terminologia utilizzata

dal legislatore nel d.P.R. n. 616 del 1977, anche ad una esigenza di

logicità e ragionevolezza del sistema, se si considera che i ladini

sono concentrati in un numero esiguo di comuni della Provincia di

Bolzano, mentre, negli altri, la loro presenza è quasi irrilevante,

sicché una diversa interpretazione imporrebbe una loro

partecipazione agli organi di tutti i comuni, anche in quelli in cui

non sono presenti. Osservato, poi, che, per gli enti pubblici

funzionali, in assenza di un qualunque legame con una comunità da

essi rappresentata, è naturale che il legislatore statutario abbia

avvertito il bisogno di assicurare, in un primo momento, la

rappresentanza proporzionale dei vari gruppi nei loro organi (art.

61, secondo comma) e, in un secondo momento, di garantire, comunque,

in essi la rappresentanza del gruppo ladino (art. 62), si deduce che,

per i comuni, in virtù del radicamento nel territorio dei gruppi

linguistici, la rappresentanza delle minoranze linguistiche trova la

sua garanzia già nella adozione del sistema elettorale

proporzionale.

Sarebbero, perciò, infondate le varie censure proposte con il

ricorso. Anzitutto quella relativa alla violazione dell'art. 92 dello

Statuto, non trattandosi di questione autonoma in quanto pur sempre

riconducibile al problema "di chi abbia diritto ad essere

consigliere"; in secondo luogo quella che investe l'art. 2, commi 5 e

6 della legge impugnata, atteso che il comma 5, nello stabilire la

appartenenza del vicesindaco al gruppo linguistico maggiore,

trarrebbe la sua giustificazione dal "principio della maggiore

rappresentatività", mentre il comma 6 sarebbe interpretato dal

ricorso in modo erroneo, in quanto il sindaco fa comunque parte della

giunta, a qualunque gruppo linguistico appartenga. Quanto all'art.

17, censurato perché non conterrebbe norme di favore per la

presentazione di candidature ladine, la doglianza, oltre che

infondata, dovrebbe ritenersi inammissibile, perché generica. Se la

stessa dovesse essere intesa come esigenza della sottoscrizione da

parte di un numero di elettori meno elevato per la presentazione di

candidati ladini, la questione "sarebbe comunque ispirata ad una

logica diversa da quella propria del ricorso", nonché priva di

fondamento nello Statuto.

Nel rilevare che i problemi sollevati attengono, essenzialmente,

all'interpretazione degli artt. 61 e 62 dello Statuto, si osserva,

che, ove si intenda rettamente la portata di dette disposizioni, il

riferimento fatto dal ricorso alle altre norme costituzionali non

può consentire il superamento del principio di uguaglianza nel voto

politico, di cui agli artt. 3 e 48 della Costituzione. Si chiede,

perciò, il rigetto del ricorso, non senza dedurre che la questione

relativa alla legge nella sua interezza, in quanto prospettata in

modo generico, è non solo infondata, ma anche inammissibile.

6. - Anche la difesa del gruppo linguistico ladino ha presentato,

in prossimità dell'udienza, una memoria con la quale si insiste per

l'accoglimento del ricorso, soffermandosi, con ampiezza di richiami

di dottrina e di giurisprudenza, sulla tesi della riconducibilità, in

conformità della tradizione consolidata dell'ordinamento positivo,

del comune alla categoria degli enti locali, di cui agli artt. 118 e

130 della Costituzione. D'altra parte - si sostiene - la stessa legge

impugnata sembrerebbe aver presupposto una tale interpretazione,

quando si è trattato di muoversi in attuazione dell'art. 61 dello

Statuto, ché altrimenti non si spiegherebbe la adozione di un

sistema elettorale proporzionale per tutti i comuni della Provincia

di Bolzano, a differenza di quelli della Provincia di Trento. La

legge se ne sarebbe, invece, discostata quando si è trattato di dare

attuazione all'art. 62, donde il contrasto della normativa impugnata

con la logica dello Statuto che, sviluppando i principi di cui

all'art. 6 della Costituzione, ha voluto prevedere una maggiore

protezione (richiedendo vere e proprie "azioni positive") per il

gruppo ladino, in quanto "minoranza nella minoranza".

In particolare, l'art. 2, commi 5 e 6 della legge - impedendo

l'elezione a sindaco e la nomina a vicesindaco dei cittadini

appartenenti al gruppo linguistico ladino - violerebbe il valore

costituzionale fondamentale, connesso al principio di eguaglianza,

contenuto nell'art. 51, primo comma, della Costituzione, determinando

al contempo la lesione dei valori protetti dall'art. 56 dello Statuto

del Trentino-Alto Adige. Considerato in diritto

1. - Il ricorso in epigrafe investe, anzitutto, nella sua

interezza, la legge regionale del Trentino-Alto Adige 30 novembre

1994, n. 3 (Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di

elezione dei consigli comunali nonché modifiche alla legge regionale

4 gennaio 1993, n. 1), chiamando la Corte a stabilire se:

a) la legge in questione violi l'art. 56 dello Statuto

speciale, in riferimento agli artt. 2, 61, 62 e 102 del medesimo

Statuto e 2, 3, 6, 48 e 49 della Costituzione, in quanto non

garantisce la presenza della minoranza linguistica ladina né nei

consigli, né nelle giunte dei comuni della Provincia di Bolzano;

b) se la medesima legge contrasti, altresì, con l'art. 92

dello Statuto, che prevede la possibilità di impugnativa di atti

amministrativi lesivi del principio di parità dei cittadini

appartenenti ad un gruppo linguistico, perché venendo meno, per il

gruppo ladino, la garanzia della rappresentanza negli organi

collegiali del comune, verrebbe meno anche tale meccanismo di tutela,

alla cui attivazione sono legittimati i consiglieri dei comuni della

Provincia di Bolzano.

2. - Il ricorso, secondo quanto eccepito anche dalla difesa della

Regione resistente, è da reputare, per questa parte, inammissibile.

È affermazione costante della giurisprudenza della Corte che,

anche nei ricorsi in via principale, ogni questione di legittimità

costituzionale deve essere definita nei suoi precisi termini e deve

essere adeguatamente motivata, al fine di rendere possibile

l'inequivoca determinazione dell'oggetto del giudizio e di consentire

la verifica dell'eventuale pretestuosità dei dubbi di

costituzionalità sollevati, nonché il vaglio, in limine litis,

attraverso l'esame della motivazione e del suo contenuto, della

sussistenza in concreto dello specifico interesse a ricorrere in

relazione alle disposizioni impugnate. In conformità a detta

giurisprudenza il ricorso, nella parte che investe la legge nel suo

complesso, va, pertanto, dichiarato inammissibile, tanto più che le

censure contestualmente mosse alle singole disposizioni non appaiono

necessariamente estensibili a tutta la legge.

3. - Quanto alle censure avanzate in ordine ai singoli articoli,

vengono - in relazione ai principi costituzionali sopra menzionati -

impugnati:

l'art. 2, comma 6, che si limiterebbe a riprendere la

formulazione dell'art. 61, secondo comma, dello Statuto, omettendo di

dare attuazione a quanto previsto dall'art. 62, in favore della

minoranza ladina;

l'art. 17, comma 1, che non detterebbe, per il gruppo

linguistico ladino, norme di favore, in ordine al numero di firme

necessario per la presentazione delle candidature, ingenerando così

il rischio che tale gruppo non possa presentare candidati ed

assicurarsi la possibilità di rappresentanza, come invece vorrebbe

l'art. 62 dello Statuto;

gli artt. 32, comma 1, lettera b); 35, comma 1, lettera h); 36,

comma 1, lettera h), che non prevederebbero alcun meccanismo per

garantire la rappresentanza ladina nei consigli comunali;

gli artt. 35, comma 3, lettera c), e 36, comma 3, lettera c),

che, riservando al candidato alla carica di sindaco risultato non

eletto al secondo turno il primo seggio assegnato alla lista di

appartenenza, non appresterebbero alcun correttivo per evitare che

tale meccanismo possa risolversi nella privazione della

rappresentanza del gruppo ladino, qualora a detta lista spetti un

solo seggio e il candidato più votato sia un appartenente al gruppo

linguistico ladino;

l'art. 65, comma 1, che detterebbe la disciplina generale

dell'elezione dei consigli circoscrizionali, senza prevedere alcuna

garanzia della rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

4. - Con riguardo, poi, all'art. 56 dello Statuto e in riferimento

agli artt. 2 e 102 del medesimo e agli artt. 2, 3, 6 e 51 della

Costituzione, ed in particolare ai principi statutari e

costituzionali in materia di rappresentanza del gruppo linguistico

ladino negli organi collegiali e monocratici dei comuni della

Provincia di Bolzano, il ricorso assume l'illegittimità anche

dell'art. 2 della legge nella parte in cui prevede:

al comma 5, che, per i comuni con più di 13.000 abitanti, se

nel consiglio comunale sono presenti più gruppi linguistici, il

vicesindaco deve appartenere a quello di maggiore consistenza,

escluso quello cui appartiene il sindaco, impedendo così l'accesso

alla carica di vicesindaco di cittadini appartenenti al gruppo

ladino, poiché in nessuno di tali comuni esso è (almeno) il secondo

per consistenza;

al comma 6, che i posti spettanti in giunta a ciascun gruppo

linguistico si calcolano computando anche il sindaco, rendendo così

impossibile - in relazione all'interpretazione dell'art. 61, secondo

comma, dello Statuto, secondo la quale solo i gruppi linguistici con

almeno due consiglieri comunali possono essere rappresentati in

giunta - al sindaco del gruppo ladino, eventualmente eletto, di far

parte della giunta medesima.

5. - Le questioni non sono fondate.

In proposito, la Corte ritiene di effettuare un sia pur breve

richiamo del quadro storico e normativo nell'ambito del quale esse si

collocano, rammentando che il complesso delle disposizioni che

formano lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nelle

peculiarità proprie di tale ordinamento, caratterizzato

dall'essenziale valore riconosciuto alle minoranze linguistiche

locali, è stato il risultato di una delicata e non facile

elaborazione, basata sull'Accordo De Gasperi-Gruber raggiunto il 5

settembre 1946, intesa a creare le premesse per una pacifica

convivenza fra i gruppi, di cui i maggiori sono il tedesco e

l'italiano, nella equilibrata tutela e garanzia dei valori di cui

ciascuno è portatore.

In questo assetto generale hanno trovato spazio anche le esigenze

della minoranza ladina, delle cui vicende, sul piano della

ricostruzione storica e legislativa, la Corte ha avuto più volte

occasione di occuparsi (v. da ultimo sentenza n. 233 del 1994);

minoranza oggetto, anch'essa, di considerazione nelle norme dello

Statuto che, coerentemente con gli accennati obiettivi, indicano a

più riprese (v. artt. 2, 4, 19, 56 e 102) i valori e gli interessi

nel cui bilanciamento si risolve la tutela da apprestare e cioè: da

una parte la parità dei diritti fra i cittadini dei vari gruppi

linguistici, e, dall'altra, la salvaguardia delle caratteristiche

etniche e culturali delle minoranze. Espressive di un tale generale

disegno sono non solo le disposizioni che si pongono, nel quadro

ordinamentale in parola, quale esplicazione ed attuazione sostanziale

di siffatti valori, ma anche quelle che, a tutela degli stessi,

prevedono sul piano processuale speciali rimedi, come il ricorso qui

azionato dal gruppo linguistico ladino.

Come risulta dalle precedenti affermazioni della giurisprudenza di

questa Corte, la tutela delle minoranze linguistiche costituisce uno

dei principi fondamentali dell'ordinamento, in quanto espressione

della garanzia indicata dall'art. 6 della Costituzione, nonché il

punto di riferimento primario delle disposizioni contenute nello

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (sentenze nn. 768 del

1988 e 242 del 1989). E questo può comportare, come già da tempo

evidenziato dalla giurisprudenza, la necessità talora di un

trattamento specificamente differenziato, proprio al fine di

garantire alle minoranze forme e modi di partecipazione

all'organizzazione politico-amministrativa della Provincia e della

Regione in proporzione alla loro consistenza numerica (sentenza n. 86

del 1975).

Nell'ambito di tali obiettivi si collocano gli artt. 61 e 62 dello

Statuto speciale, che fanno parte del Titolo IV dello Statuto,

dedicato agli enti locali. Il primo articolo pone, al primo comma,

una regola di carattere generale, risalente già alla legge

costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, con la quale venne approvato

lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, secondo la quale (art.

54), per tutti i gruppi linguistici, sono stabilite, nell'ordinamento

degli enti pubblici locali, le norme atte ad assicurare la

rappresentanza proporzionale dei gruppi medesimi nei riguardi della

costituzione degli organi degli enti di cui trattasi. Ulteriori

previsioni a tutela dei gruppi linguistici sono state poi introdotte

in occasione della revisione statutaria di cui alla legge

costituzionale 10 novembre 1971, n. 1: in particolare quelle

attualmente contenute nel secondo comma dell'art. 61 e nell'art. 62

del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670. La prima disposizione appresta una

specifica garanzia di cui si giovano i gruppi linguistici minoritari,

stabilendo che, nei comuni della Provincia di Bolzano, "ciascun

gruppo linguistico ha diritto di essere rappresentato nella giunta

comunale se nel consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri

appartenenti al gruppo stesso".

La seconda disposizione appresta specifiche garanzie per il gruppo

ladino, stabilendo che "le leggi sulle elezioni del Consiglio

regionale e di quello provinciale di Bolzano, nonché le norme sulla

composizione degli organi collegiali degli enti pubblici locali in

Provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo

linguistico ladino".

6. - Tanto premesso in ordine al quadro normativo nell'ambito del

quale si inseriscono le questioni sollevate dal ricorso, la Corte è

dell'avviso, così come invero mostrano di ritenere anche le parti in

giudizio, che la premessa fondamentale per la soluzione delle

questioni medesime risieda nella corretta interpretazione delle

disposizioni richiamate; operazione ermeneutica, questa, non priva di

qualche difficoltà, come prova, del resto, l'antitetica

prospettazione che della portata delle norme fanno, da un canto, il

ricorrente e, dall'altro, la difesa della Regione, nell'intento di

dimostrare, l'uno (e cioè il ricorrente) che negli enti pubblici

locali, secondo la consolidata tradizione legislativa, andrebbero

ricompresi anche gli enti territoriali, sicché proprio in tali norme

risiederebbe la garanzia di cui si reclama il riconoscimento in

questa sede; e di sostenere, l'altra (vale a dire la Regione) che

nelle norme statutarie richiamate si sarebbe, invece, accolta una

nozione più restrittiva di ente locale, atta a ricomprendere solo i

c.d. "enti locali funzionali".

La Corte ritiene che le disposizioni in parola - valutate nel loro

contesto sistematico, alla luce di quella che verosimilmente ne è la

ratio ispiratrice a tutela dei principi e valori sopra ricordati -

consentano, sia pure nella loro non agevole lettura, una persuasiva

ricostruzione della disciplina apprestata, nella quale - avendo ben

presenti le caratteristiche demografiche e la dislocazione

territoriale dei gruppi linguistici - si combinano, essenzialmente,

due criteri, ambedue concorrenti allo stesso obiettivo della tutela

dei gruppi linguistici: quello della rappresentanza proporzionale,

quando esso è sufficiente, di per sé, a far emergere i gruppi a

livello di organi pubblici; e quello della necessaria presenza negli

organi collegiali pubblici delle minoranze linguistiche, quando le

circostanze sono tali da richiedere una specifica garanzia, anche al

di là del criterio proporzionale e del principio di parità nel

voto. Il tutto al fine di realizzare un'equilibrata confluenza di

quei valori ai quali si richiama il ricorso, e che, anche alla

stregua della giurisprudenza costituzionale, se da un lato esigono

discipline di favore delle minoranze, come previsto dall'art. 6 della

Costituzione, devono per quanto possibile contemperarsi con altri

principi desumibili proprio dai parametri richiamati dal ricorrente,

e cioè gli artt. 48 e 49 della Costituzione, che si rifanno

piuttosto al principio della parità di trattamento fra tutti i

cittadini ed a quello di eguaglianza nel voto politico.

Coerentemente con tale impostazione, l'art. 61 dello Statuto

indica nella rappresentanza proporzionale la regola del tutto

generale alla quale sono tenute ad adeguarsi le norme sulla

"costituzione" degli organi degli enti locali; una regola che, come

la Corte ha avuto occasione di precisare (sentenza n. 289 del 1987),

nell'ispirarsi alla c.d. proporzionale etnica, va considerata

espressiva e non derogatrice del principio generale della tutela

delle minoranze linguistiche (art. 6 della Costituzione) e che,

essendo per sua natura idonea a riflettere, a livello di apparati, le

articolazioni e le aggregazioni della base elettorale, finisce per

assicurare in forma spontanea ed automatica la partecipazione dei

diversi gruppi linguistici alle varie manifestazioni della vita

pubblica. Non è superfluo aggiungere che, sulla portata di siffatta

regola, già da tempo, la Corte ha avuto occasione di soffermarsi,

precisando che "l'art. 61, primo comma, compreso nel Titolo IV dello

Statuto speciale d'autonomia, concernente gli enti locali, detta una

disposizione di carattere generale, di chiusura, se si vuole, per cui

tutti gli organi di tutti gli enti pubblici locali devono essere

costituiti, in forza di una specifica previsione normativa, in modo

tale da assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi

linguistici" (sentenza n. 155 del 1985).

Trattasi, dunque, di un precetto generale il cui ambito trova

specificazione nell'art. 23 del d.P.R. n. 49 del 1973, recante norme

di attuazione dello Statuto speciale, che, in considerazione, per

l'appunto, della distribuzione geografica dei gruppi linguistici,

essenzialmente nella Provincia di Bolzano, afferma l'applicabilità

del disposto statutario "soltanto agli enti pubblici la cui attività

si svolge nella Provincia di Bolzano o in entrambe le province della

Regione", precisando che "la composizione degli organi collegiali

degli enti" considerati "deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi

linguistici esistenti nelle stesse località, quale risulta

dall'ultimo censimento della popolazione".

A riprova della diffusa attuazione dei richiamati principi

nell'ordinamento della Regione Trentino-Alto Adige e in quello della

Provincia di Bolzano, stanno le molteplici leggi che, rifacendosi,

per l'appunto, al criterio della rappresentanza proporzionale etnica,

regolano la costituzione delle varie commissioni, comitati e collegi

che operano nell'ambito degli apparati pubblici regionali e

provinciali, inserendo la clausola che la composizione dell'organo

dovrà adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici. Lo stesso

criterio proporzionale ha sempre ispirato, inoltre, la legislazione

elettorale per i comuni della Provincia di Bolzano, consentendo così

ai ladini, ma non solo ad essi, in quegli ambiti in cui, per

dislocazione territoriale, rivelino una consistente presenza

demografica, di conseguire una corrispondente adeguata rappresentanza

nei consigli comunali.

Il legislatore costituzionale, nel secondo comma dell'art. 61, ha

poi introdotto, per i comuni della Provincia di Bolzano, un

meccanismo di garanzia, volto ad assicurare che la rappresentanza dei

vari gruppi linguistici nel consiglio comunale possa avere la sua

proiezione anche nel più ristretto ambito della giunta, quali che

siano i rapporti numerici tra i gruppi, essendosi ritenuto opportuno

garantire comunque tale presenza quando nel consiglio comunale vi

siano almeno due esponenti di quel certo gruppo.

A fronte di tale disciplina, valida in via generale per tutti i

gruppi linguistici, esistono poi le specifiche garanzie apprestate in

favore del gruppo ladino dall'art. 62 dello Statuto, norma che,

derogando al criterio proporzionale e a quello dell'eguaglianza del

voto (artt. 3 e 48 della Costituzione nonché art. 25 dello Statuto

circa l'elezione del Consiglio regionale), fa richiamo - così come

risulta dall'espressione letterale - da un lato, alle "leggi sulle

elezioni" del Consiglio regionale e di quello provinciale di Bolzano

e, dall'altro, alle "norme sulla composizione" degli organi

collegiali degli enti pubblici locali. E questo - come si può

intuire - nella considerazione delle difficoltà che il gruppo

ladino, invero di modesta entità se rapportato al territorio della

Provincia di Bolzano ed ancor più a quello dell'intera Regione,

avrebbe potuto incontrare, ove, negli ambiti in parola, la sua

rappresentanza fosse rimasta affidata al solo operare del sistema

proporzionale.

Il richiamo che il dettato statutario effettua alle leggi sulle

elezioni, da un canto, e alle norme sulla composizione degli organi,

dall'altro, denota peraltro che, per individuare l'ambito della

disciplina apprestata dall'art. 62, ciò che sostanzialmente rileva

è il modo di formazione degli organi, nel senso che la presenza in

ogni caso del gruppo ladino negli organi collegiali è assicurata, se

si tratta di organi di diretta elezione popolare, limitatamente al

Consiglio regionale e al Consiglio provinciale di Bolzano; mentre è

garantita, in ogni caso, nella composizione degli altri organi

collegiali pubblici, vale a dire quelli non elettivi. Ciò trova

riscontro nelle varie leggi regionali e della Provincia di Bolzano in

materia che, oltre a prevedere l'adeguamento degli organi collegiali

pubblici alla consistenza dei gruppi linguistici, fanno salva, nella

loro composizione, la presenza, solitamente, di almeno un

rappresentante del gruppo ladino.

Contrariamente a quanto mostrano di ritenere le parti in giudizio,

il punto fondamentale per la definizione delle questioni poste dal

ricorso non sta perciò tanto nella soluzione del quesito se gli enti

pubblici locali menzionati negli artt. 61 e 62 ricomprendano anche

gli enti territoriali, come assume il ricorrente, ovvero invece solo

gli enti funzionali, come sostiene la difesa della Regione. La Corte,

pur ritenendo di accedere alla prima tesi - per ragioni chiaramente

connesse a quella tradizione legislativa del nostro ordinamento

ampiamente illustrata con dovizia di riferimenti legislativi e

giurisprudenziali dal ricorrente - è, nondimeno, dell'avviso che,

nell'interpretazione dell'art. 62, l'elemento decisivo stia piuttosto

nella rilevanza che la norma mostra di voler conferire al modo di

formazione dell'organo, restando per ciò stesso escluso che

nell'ambito delle garanzie dalla stessa apprestate rientrino anche i

consigli dei comuni della Provincia di Bolzano e, pertanto, le

relative leggi elettorali.

D'altra parte, trattandosi di stabilire una deroga ad un supremo

principio della nostra Costituzione quale quello della parità del

voto, la portata di una norma derogatoria non può non essere

definita secondo criteri di stretta interpretazione (sentenze n.

46/1969 e n. 166/1972).

7. - Passando ad esaminare le singole censure, il ricorso non è

fondato, anzitutto, nella parte in cui prospetta

l'incostituzionalità degli articoli sopra richiamati, prendendo a

parametro l'art. 92 dello Statuto speciale, per il pregiudizio che la

facoltà di impugnativa degli atti amministrativi, ivi riconosciuta

ai consiglieri comunali del gruppo ladino, subirebbe in conseguenza

del venir meno delle garanzie di rappresentanza del gruppo negli

organi consiliari dei comuni.

Sotto tale profilo si lamentano, infatti, soltanto effetti

indiretti delle disposizioni denunciate, il cui oggetto è la

disciplina dell'accesso alle cariche elettive locali, secondo criteri

che il ricorrente assume illegittimi. Le disposizioni censurate non

investono invece minimamente le facoltà statutarie del consigliere

comunale, così come esse formano oggetto di considerazione nel

predetto art. 92.

8. - Alla luce della ricostruzione come sopra operata del quadro

di riferimento statutario, anche tutte le altre questioni che il

ricorso in epigrafe solleva - con riguardo all'art. 56 dello Statuto

speciale ed in riferimento agli artt. 2, 61, 62 e 102 del medesimo

Statuto nonché 2, 3, 6, 48 e 49 della Costituzione - vanno

disattese.

Anzitutto, quelle che - come nel caso dell'art. 2, comma 6, sulla

rappresentanza in giunta dei gruppi linguistici nonché degli artt.

32, comma 1, lettera b), 35, comma 1, lettera h), 36, comma 1,

lettera h), sul sistema elettorale dei consigli comunali - riguardano

disposizioni che si ispirano ai principi di cui agli artt. 61 e 62

dello Statuto, come sopra interpretati.

9. - Il ricorso investe, poi, l'art. 17, comma 1, della legge,

vale a dire la disposizione che stabilisce il numero di elettori che

devono sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle

candidature alla carica di sindaco e della lista dei candidati alla

carica di consigliere comunale, rapportando tale numero di elettori

agli abitanti dei comuni, che vengono suddivisi per scaglioni. Anche

questa censura muove, evidentemente, dal non condivisibile assunto

della necessaria garanzia di una presenza del gruppo ladino in tutti

i consigli comunali della Provincia di Bolzano, donde la prospettata

esigenza che anche il preliminare adempimento della sottoscrizione

delle candidature si svolga per mezzo di un numero di firme ridotto.

Ma, una volta escluso che esistano regole statutarie che

differenzino la posizione dei singoli gruppi linguistici quanto alla

elezione dei consigli comunali, il criterio della rappresentanza

proporzionale di cui all'art. 61 è da ritenere soddisfatto quando

tutti i gruppi vengano posti su base di parità, senza che possa

trovare fondamento la pretesa ad un numero differenziato di

sottoscrittori delle liste.

10. - Infondate sono anche le doglianze concernenti gli artt. 35,

comma 3, lettera c), e 36, comma 3, lettera c), da reputare viziati,

secondo il ricorso, perché, riservando al candidato alla carica di

sindaco risultato non eletto al secondo turno il primo seggio

assegnato alla lista di appartenenza, non contemplerebbero alcun

correttivo per evitare che tale meccanismo si risolva nella

privazione della rappresentanza del gruppo ladino, qualora a detta

lista spetti un solo seggio e il candidato più votato sia un

appartenente al medesimo gruppo linguistico. Invero, il metodo

proporzionale, per quanto idoneo in linea di principio a rispecchiare

nella composizione degli organi collegiali l'articolazione della base

elettorale, secondo le diverse aggregazioni che la compongono,

esprime un criterio di tendenza, ma non è tenuto a garantire

comunque l'assegnazione di seggi a ciascun gruppo linguistico,

perché proprio in questo riposa la differenza rispetto al criterio

della presenza garantita nell'organo collegiale medesimo. E ciò

indipendentemente dal fatto che ben potrebbe darsi il caso inverso

rispetto a quello prospettato nel ricorso, ovvero quello di un

candidato ladino alla carica di sindaco, risultato non eletto, che

accede alla rappresentanza proprio in virtù delle norme impugnate.

11. - Per le stesse ragioni, è da ritenere non fondata la

doglianza relativa all'art. 65, comma 1, che viene censurato perché,

nel dettare la disciplina generale sulla elezione dei consigli

circoscrizionali, non appresterebbe alcuna specifica garanzia per il

gruppo linguistico ladino. I consigli in questione sono quelli

previsti dall'art. 20 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, che

si riferisce alle "circoscrizioni di decentramento, quali organismi

di partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi di

base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune".

Orbene, l'art. 65, modificando - in conformità, tra l'altro,

all'art. 10 della legge 25 marzo 1993, n. 81 - il comma 3 del

menzionato art. 20 - che prevedeva l'elezione a suffragio diretto,

secondo le norme stabilite per l'elezione del consiglio comunale -

rimette ora allo statuto del comune la scelta del sistema elettorale,

da disciplinare con regolamento, stabilendo, altresì, che, fino

all'approvazione delle modifiche statutarie e regolamentari,

continuano ad applicarsi le norme stabilite per l'elezione del

rispettivo consiglio comunale.

La censura non è fondata, trattandosi, a ben vedere, di una

disposizione che si limita, quanto al sistema elettorale, ad un mero

rinvio ad altre fonti normative.

12. - Restano da esaminare le questioni sollevate - ai sensi

dell'art. 56 dello Statuto, in riferimento agli artt. 2 e 102 del

medesimo, nonché agli artt. 2, 3, 6 e 51 della Costituzione - nei

confronti dell'art. 2, commi 5 e 6.

Assume il ricorrente che tali disposizioni contrasterebbero con i

principi statutari posti a protezione della minoranza ladina, alla

quale si vuole offrire una tutela peculiare attraverso l'art. 56

dello Statuto. Le stesse contrasterebbero, altresì, con l'art. 51,

primo comma della Costituzione, in quanto impedirebbero agli

appartenenti al gruppo ladino l'accesso alle cariche elettive in

condizioni di parità con tutti gli altri cittadini.

13. - La questione relativa all'art. 2, comma 5, secondo il quale

"nei comuni con popolazione superiore a 13.000 abitanti della

provincia di Bolzano dove nel consiglio comunale sono presenti più

gruppi linguistici, il vicesindaco deve appartenere al gruppo

linguistico maggiore per consistenza escluso quello cui appartiene il

sindaco", è infondata.

Il ricorso, infatti, non considera che la disposizione,

nell'ambito del sistema di garanzie sopra illustrato, altro non fa

che tener conto del grado di rappresentatività che è proprio delle

varie componenti etniche. E questo senza escludere, peraltro, che,

nell'elezione del sindaco, possa riuscire eletto, ottenendo i

consensi necessari, anche un esponente del gruppo ladino.

14. - La censura proposta avverso il comma 6 dello stesso art. 2

è inammissibile.

Trattasi della disposizione che, dopo aver previsto - in ciò

rifacendosi all'art. 61, secondo comma, dello Statuto - che "nei

comuni della provincia di Bolzano, ciascun gruppo linguistico ha

diritto di essere comunque rappresentato nella giunta, se nel

consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al

gruppo medesimo", dispone che "il numero dei posti spettanti a

ciascun gruppo linguistico nella giunta viene determinato includendo

nel computo anche il sindaco".

Secondo il ricorrente "qualora l'art. 61, secondo comma, venisse

(peraltro, è da ritenere, illegittimamente) interpretato nel senso

che solo i gruppi linguistici con almeno due consiglieri comunali

possono essere rappresentati in giunta, il sindaco del gruppo ladino,

eventualmente eletto, si troverebbe in condizione di non poter far

parte della giunta medesima".

La doglianza, invero di non agevole lettura, più che proporre una

vera e propria censura nei confronti della disposizione di cui

trattasi, sembra risolversi nella prospettazione, in via meramente

ipotetica, degli effetti che una delle possibili interpretazioni

dell'art. 61 dello Statuto - interpretazione che, peraltro, il

ricorrente mostra di non condividere, anzi di ritenere illegittima -

avrebbe sulla possibilità del sindaco ladino di far parte della

giunta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale

sollevate con il ricorso in epigrafe - ai sensi dell'art. 56 dello

Statuto speciale, in riferimento agli artt. 2, 61, 62, 92 e 102 del

medesimo Statuto nonché agli artt. 2, 3, 6, 48 e 49 della

Costituzione - nei confronti dell'intera legge della Regione

Trentino-Alto Adige 30 novembre 1994, n. 3 (Elezione diretta del

sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali

nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1);

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

sollevata con il ricorso in epigrafe - ai sensi dell'art. 56 dello

Statuto speciale, in riferimento agli artt. 2 e 102 del medesimo

Statuto e 2, 3, 6 e 51 della Costituzione - nei confronti dell'art.

2, comma 6, della predetta legge regionale;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

sollevate con il ricorso in epigrafe - ai sensi dell'art. 56 dello

Statuto speciale, in riferimento agli artt. 2, 61, 62, 92 e 102 del

medesimo Statuto nonché agli artt. 2, 3, 6, 48 e 49 della

Costituzione - nei confronti degli artt. 2, comma 6; 17, comma 1; 32,

comma 1, lettera b); 35, comma 1, lettera h), e comma 3, lettera c);

36, comma 1, lettera h) e comma 3, lettera c); 65, comma 1, della

predetta legge regionale;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

sollevata con il ricorso in epigrafe - ai sensi dell'art. 56 dello

Statuto speciale, in riferimento agli artt. 2 e 102 del medesimo

Statuto e 2, 3, 6 e 51 della Costituzione - nei confronti dell'art.

2, comma 5, della predetta legge regionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:261 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari