Corte costituzionale

Sentenza n. 261/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/06/1992 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 21 novembre 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di Marinaro

Massimo, iscritta al n. 71 del registro ordinanze 1992 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale,

dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Chiamato a procedere a giudizio abbreviato dopo aver emesso

decreto di citazione per il giudizio immediato, il Giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli ha sollevato

d'ufficio una questione di legittimità costituzionale dell'art. 34,

secondo comma, del codice di procedura penale - nella parte in cui,

secondo l'interpretazione fornitane da questa Corte nella sentenza n.

401 del 1991, sancisce l'incompatibilità del giudice che abbia

emesso il decreto di giudizio immediato a celebrare il successivo

giudizio abbreviato - assumendone il contrasto con gli artt. 76 e 77,

primo comma, della Costituzione in relazione alla direttiva n. 67 di

cui all'art. 2 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81.

Ad avviso del giudice a quo, l'impiego nella norma impugnata della

locuzione "giudizio" in luogo di quella di "dibattimento" contenuta

nella citata direttiva darebbe luogo a violazione di questa: sia

perché al momento della sua approvazione si ritennero esaurite tutte

le ipotesi di incompatibilità; sia perché la Relazione al progetto

definitivo del codice, nel descrivere (p. 190) la trasformazione del

giudizio immediato in giudizio abbreviato, presuppone l'identità

personale dell'organo chiamato a provvedere nei due casi.

D'altra parte, non vi sarebbe ragione - secondo il giudice

rimettente - di prevedere l'incompatibilità nell'ipotesi in esame,

dato che emettendo il decreto di giudizio immediato il giudice è

chiamato a valutare l'evidenza della prova "non con riferimento ad un

giudizio prognostico di responsabilità (il che potrebbe costituire

un "pre-giudizio"), quanto in relazione alla necessità di

celebrazione dell'udienza preliminare"; tant'è "che gli è preclusa

la possibilità di adottare la sentenza di non luogo a procedere ex

art. 129 c.p.p.". Del resto, i casi di incompatibilità non sono

suscettibili di interpretazione estensiva.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la

questione sia dichiarata inammissibile perché già decisa con la

citata sentenza n. 401 del 1991.

Da tale decisione si desume infatti, ad avviso dell'Avvocatura,

che l'unica interpretazione valida sotto il profilo costituzionale

del punto 67 della legge delega è quella di intendere la locuzione

"dibattimento" nel suo significato più ampio di un "processo che in

base ad un esame delle prove pervenga ad una decisione di merito".

Ogni altra interpretazione restrittiva incorrerebbe nel vizio di

incostituzionalità, in quanto lesiva del principio di imparzialità

del giudice. Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli dubita che l'art.

34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui

- secondo l'interpretazione datane nella sentenza n. 401 del 1991 di

questa Corte - stabilisce l'incompatibilità a celebrare il giudizio

abbreviato del giudice che ha emesso il decreto di giudizio

immediato, contrasti con la direttiva n. 67 della legge delega, e

quindi con gli artt. 76 e 77 Cost. A suo avviso, l'impiego in tale

norma della locuzione "giudizio" in luogo di quella più restrittiva

di "dibattimento", se inteso come volto a ricomprendere il caso in

questione, contrasterebbe con l'opinione del legislatore delegante di

avere, con le enunciazioni espresse contenute in tale direttiva,

esaurito tutte le ipotesi di incompatibilità; né vi sarebbero state

ragioni di stabilirla in detto caso, giacché l'emissione del decreto

di giudizio immediato comporta non un giudizio prognostico di

responsabilità, ma una valutazione di non necessità di celebrazione

dell'udienza preliminare.

2. - La questione non è fondata.

Può prescindersi dal rilievo che il passo dei lavori preparatori

sull'esaustività della delega cui il remittente mostra di riferirsi

(Atti Senato, Assemblea, seduta del 21 novembre 1986, dichiarazioni

del relatore, p. 34) non evidenzia ciò che egli ne desume, ma solo

la manifestazione del dubbio che la formulazione della direttiva poi

approvata fosse idonea a ricomprendere tutte le ipotesi di

incompatibilità. Ciò che conta, in realtà, è che la valutazione

circa il sostanziale rispetto della delega comporta "la verifica

della ricorrenza o meno, nei singoli casi, delle ragioni che hanno

ispirato" il legislatore delegante nel dettare le ipotesi di

incompatibilità (cfr. sentenza n. 496 del 1990).

Il giudice a quo, assumendo che il decreto di giudizio immediato

suppone (solo) una valutazione di superfluità dell'udienza

preliminare, mostra di non intendere che la ragione dell'omissione di

tale filtro sta nello stesso presupposto del giudizio immediato,

costituito dall'"evidenza" della prova (art. 453 cod. proc. pen.): la

quale indiscutibilmente, comporta un giudizio di verosimile

attribuibilità del fatto all'imputato, che è come tale idoneo a

radicare un pericolo di "pregiudizio" suscettibile di influire sulla

decisione di merito. Se così non fosse, non si comprenderebbe

perché il legislatore delegante abbia ritenuto necessario sancire

l'incompatibilità del giudice che abbia compiuto una valutazione

siffatta a celebrare il giudizio dibattimentale. E poiché col

giudizio abbreviato si perviene ad una decisione di merito omologa a

quella conclusiva del dibattimento, non vi sarebbe stata ragione di

prevedere l'incompatibilità nell'un caso e non nell'altro.

Tali considerazioni, già svolte nella sentenza n. 401 del 1991,

da un lato corroborano l'interpretazione della locuzione "giudizio"

come comprensiva - giusta il suo tenore letterale - del giudizio

abbreviato; dall'altro, valgono a chiarire che, impiegandola, il

legislatore delegato, lungi dal violare la delega conferitagli, ne ha

correttamente inteso lo spirito.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale,

sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione dal

Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli con

ordinanza del 21 novembre 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 1° giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:261 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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