Corte costituzionale

Sentenza n. 261/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/1976 · relatore Michele Rossano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, ultimo

comma, legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (Istituzione dell'Ente nazionale

per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti

le industrie elettriche), promosso con ordinanza emessa il 10 maggio

1974 dal pretore di Casacalenda, nel procedimento civile vertente tra

Pasquale Stella e l'Ente per l'energia elettrica (ENEL), iscritta al n.

365 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 284 del 30 ottobre 1974.

Visti gli atti di costituzione di Stella Pasquale, dell'Ente per

l'energia elettrica, nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1976 il Giudice relatore

Michele Rossano;

uditi gli avvocati Enrico Piacitelli e Renato Scognamiglio, per

l'ENEL e il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Zagari, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento civile - promosso nei confronti

dell'ENEL da Pasquale Stella, già dipendente della "Impresa Elettrica

Riccillo Pietrantonio e C", trasferita all'ENEL, al fine di ottenere la

declaratoria della inefficacia del licenziamento, intimatogli con

lettera raccomandata del 12 giugno 1970, e la conseguente reintegra nel

posto di lavoro - il pretore di Casacalenda, con ordinanza 10 maggio

1974, ha sollevato, di ufficio, la questione di legittimità

costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 13 legge 6 dicembre 1962, n.

1643 (Istituzione dell'Ente per l'energia elettrica e trasferimento ad

esso delle imprese esercenti le industrie elettriche), in riferimento

all'art. 3 della Costituzione.

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del

30 ottobre 1974.

Nel giudizio davanti a questa Corte si sono costituite le parti,

Pasquale Stella e l'ENEL, ed è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello

Stato.

Pasquale Stella, nelle deduzioni depositate il 25 luglio 1974, dopo

avere dichiarato che aderiva ai motivi dell'ordinanza di rinvio, ha

affermato che la norma sottoposta all'esame di legittimità viola anche

i principi proclamati dagli artt. 4, comma primo, e 35, comma primo,

della Costituzione.

L'ENEL, con le deduzioni depositate il 30 maggio 1974, e l'Avvocato

generale dello Stato, con l'atto di intervento depositato il 19

novembre 1974, hanno chiesto che la questione di legittimità

costituzionale, sollevata di ufficio dal pretore di Casacalenda sia

dichiarata non fondata. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza in epigrafe il pretore di Casacalenda ha

sollevato di ufficio la questione di legittimità costituzionale

dell'ultimo comma dell'art. 13 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643

(Istituzione dell'Ente per l'energia elettrica e trasferimento ad esso

delle imprese esercenti le industrie elettriche), in riferimento

all'art. 3 della Costituzione.

Secondo il pretore l'ultimo comma dell'art. 13 legge n.1643 del

1962, che prevede il trasferimento all'ENEL del personale dipendente

dalle imprese alla data del 1 gennaio 1962, addetto esclusivamente

all'esercizio di attività elettriche, violerebbe il principio di

eguaglianza perché attuerebbe "una inammissibile discriminazione fra

lavoratori, assicurando il trasferimento del rapporto di lavoro ai soli

dipendenti che esercitano attività esclusivamente elettrica senza

concedere analogo trattamento al lavoratore che esegue prestazioni

principalmente di ordine elettrico".

2. - La questione non è fondata.

La ratio dell'art. 13 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, va

individuata nella esigenza di assicurare all'ENEL, nello svolgimento

della sua attività monopolistica nel settore elettrico, fonte

essenziale di energia nell'economia generale, la disponibilità, di

personale adeguato, secondo un principio di economicità di gestione,

nel rispetto dei diritti dei lavoratori e di quelli dell'impresa. E

siffatta ratio esclude che la distinzione tra dipendenti addetti in via

esclusiva ad attività elettriche e dipendenti addetti ad attività

promiscue, ancorché prevalentemente elettriche, sia censurabile, ai

sensi dell'art. 3 della Costituzione, per irrazionale, irragionevole

discriminazione. Il trasferimento dei rapporti di lavoro dei dipendenti

addetti in via esclusiva all'esercizio di attività elettriche risponde

all'interesse di gestione dell'Ente e, nel contempo, all'oggetto del

rapporto di lavoro, concernente esclusivamente attività elettriche,

laddove i rapporti di lavoro in corso per attività promiscue

continuano con le imprese originarie.

3. - Poiché il giudizio di legittimità costituzionale è

circoscritto dai confini fissati nell'ordinanza di rimessione, non

possono essere prese in esame le altre censure concernenti la

violazione degli artt. 4, comma primo, e 35, comma primo, della

Costituzione, dedotte dal difensore della parte privata Pasquale

Stella.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 13, ultimo comma, legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (Istituzione

dell'Ente per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese

esercenti le industrie elettriche), sollevata dal pretore di

Casacalenda, con ordinanza 10 maggio 1974, in riferimento all'art. 3

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 dicembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - NICOLA REALE - LEONETTO

AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:261 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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