Corte costituzionale

Sentenza n. 260/1997

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/07/1997 · relatore Fernanda Contri

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 271 del codice

di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1996

dal giudice istruttore del Tribunale di Sanremo, nel procedimento

civile vertente tra De Iuliis Marino ed altra e Pepé Concetta,

iscritta al n. 1282 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella

Gazzetta Uffificiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale,

dell'anno 1996.

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1997 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso di un procedimento civile, nel quale i terzi chiamati in

causa iussu iudicis si erano costituiti oltre il termine loro

assegnato proponendo domanda riconvenzionale, il giudice istruttore

del Tribunale di Sanremo, con ordinanza in data 30 aprile 1996, ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 271 del codice di procedura

civile, in relazione all'art. 167, secondo comma, del medesimo

codice, nella parte in cui consente al terzo chiamato, che si sia

costituito oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza

fissata dal giudice istruttore, di proporre domande riconvenzionali

nei confronti delle parti originarie, senza incorrere in decadenze.

Il remittente, dopo aver premesso che l'art. 271 del codice di

procedura civile, nel testo novellato, stabilisce che al terzo si

applicano, con riferimento all'udienza per la quale è citato, le

disposizioni di cui agli artt. 166 e 167, primo comma, del medesimo

codice, osserva come il mancato richiamo al secondo comma dell'art.

167 comporti una notevole discrasia, causando incertezza

sull'applicazione al terzo chiamato del regime delle decadenze; in

particolare, poiché il terzo è del tutto equiparato ad una parte

convenuta, non è comprensibile, ad avviso del remittente, la ragione

per cui ad esso non si debbano applicare le medesime decadenze

previste per il convenuto dall'art. 167, secondo comma, del codice

di procedura civile.

La formulazione del citato art. 271 non preclude infatti al terzo

di proporre domande riconvenzionali, anche se si sia costituito

tardivamente, e ciò a differenza di quanto previsto per il

convenuto, il quale, invece, incorre in decadenze qualora non osservi

il termine prescritto per la sua costituzione.

Sussisterebbe pertanto, ad avviso del remittente, una

ingiustificata disparità di trattamento processuale tra il terzo

chiamato in causa ed il convenuto, che non può superarsi nemmeno con

un'applicazione estensiva dell'art. 167, secondo comma, del codice di

procedura civile, in quanto, ai sensi dell'art. 152 del detto codice,

i termini di decadenza sono stabiliti dalla legge, ovvero dal

giudice, soltanto se la legge lo permette espressamente. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale, sollevata dal

giudice istruttore del Tribunale di Sanremo con l'ordinanza in

epigrafe, riguarda l'art. 271 del codice di procedura civile, nella

parte in cui consente al terzo chiamato in causa non costituitosi in

termini di proporre domande riconvenzionali nei confronti delle parti

originarie del processo, senza incorrere in decadenze.

2. - Ad avviso del giudice a quo la norma censurata si porrebbe in

contrasto con l'art. 3 della Costituzione per la ingiustificata

disparità di trattamento che essa determina, in relazione alla

proposizione di domande riconvenzionali, fra il terzo chiamato in

causa ed il convenuto, in quanto, nonostante la equiparazione

processuale del terzo al convenuto, solo rispetto a quest'ultimo è

stabilita la sanzione della decadenza dalla proposizione di

riconvenzionali, qualora il medesimo non si sia costituito in

termini.

3. - La questione è fondata.

La norma censurata dispone che al terzo chiamato in causa si

applicano, con riferimento all'udienza per la quale è citato, le

disposizioni degli artt. 166 e 167, primo comma, del codice di

procedura civile, le quali, rispettivamente, disciplinano le

modalità di costituzione in giudizio del convenuto ed il contenuto

della comparsa di risposta; non è invece richiamato il secondo comma

del citato art. 167, ai sensi del quale il convenuto deve proporre a

pena di decadenza le eventuali domande riconvenzionali.

Uno dei principi ispiratori della riforma si richiama alla

immediatezza e alla concentrazione del processo; in forza di esso,

una volta che si sia definitivamente delineato il thema decidendum,

non sono consentiti rispetto alle domande ulteriori ampliamenti, che

potrebbero pregiudicare la sollecita definizione del processo, così

come voluta dal legislatore. Il sopra ricordato principio ispiratore

della riforma ha quindi originato l'emanazione di norme che

stabiliscono un preciso regime di decadenze e preclusioni in ordine

alle attività difensive delle parti del processo, sia con

riferimento alle domande introduttive, che alle deduzioni

istruttorie.

La piena attuazione nell'indicato principio di immediatezza e

concentrazione, che rappresenta l'in sé della novella, appare

preclusa però dalla inapplicabilità nei confronti di tutti i

soggetti processuali, comunque chiamati nel giudizio, delle norme

relative alla decadenza, che sono espressione peculiare della

intervenuta riforma; infatti, nel sistema delineato dalla norma

oggetto di censura, al terzo chiamato in causa, che si costituisca

oltre i termini assegnatigli, è consentito, in assenza di una

specifica sanzione - atteso il mancato richiamo all'applicazione del

secondo comma dell'art. 167 del codice di procedura civile -,

proporre domande riconvenzionali. Ciò può determinare l'effetto

dell'ampliamento tardivo della materia del contendere che,

nell'impianto del nuovo codice di rito, è contrastato in ogni modo

dal legislatore.

Nel novellato codice di procedura civile non sono ravvisabili

ragioni che possano giustificare la mancata previsione, riguardo al

terzo chiamato in causa, della operatività della decadenza stabilita

nei confronti del convenuto dall'art. 167, secondo comma, del codice

di procedura civile. Si consideri inoltre che il terzo, vocatus in

iudicium, assume la medesima posizione, definita in dottrina di

"convenuto in seconda battuta", di chi è stato già citato in

giudizio. E allora la diversa disciplina, stabilita in relazione alla

proposizione di domande riconvenzionali, determina una evidente

disparità di trattamento fra il terzo chiamato (ex artt. 269, 270 e

271) ed il convenuto (ex artt. 166 e 167).

La norma denunciata non può quindi sottrarsi - come del resto

auspicato dalla prevalente dottrina, la quale, in luogo di suggerire

interpretazioni della norma in esame azzardate o artificiose, ha

posto in risalto la questione, chiedendo ripetutamente l'intervento

di questa Corte - alla declaratoria di illegittimità costituzionale,

per la irragionevole disparità di trattamento che essa determina fra

le parti chiamate in giudizio, in contrasto con lo spirito

informatore delle nuove disposizioni processuali civili.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 271 del codice

di procedura civile, nella parte in cui non prevede per il terzo

chiamato in causa l'applicazione dell'art. 167, secondo comma, del

medesimo codice.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:260 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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