Corte costituzionale

Sentenza n. 260/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/06/1992 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 380, comma

secondo, lettera g), del codice di procedura penale, in relazione

all'art. 5, ultimo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme

integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi,

delle munizioni e degli esplosivi), promosso con ordinanza, emessa il

7 settembre 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Di Tonno

Francesca Daniela ed altri, iscritta al n. 69 del registro ordinanze

1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9,

prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel settembre del 1991, agenti della Questura di Torino

procedettero all'arresto di tre persone colte in flagranza del

delitto di cui agli artt. 12-14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497,

in relazione all'art. 2 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, perché,

in concorso tra loro, portavano illegalmente in luogo pubblico due

pistole giocattolo prive del prescritto tappo rosso.

Il pubblico ministero, non ravvisando la sussistenza di ragioni

cautelari, dispose la scarcerazione dei tre, chiedendo quindi, ai

sensi dell'art. 121, comma secondo, disp. att. cod. proc. pen., la

convalida del loro arresto.

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Torino ha ritenuto che nella specie si verificasse un'ipotesi di

arresto obbligatorio in flagranza (con conseguente limitazione del

controllo demandato al giudice della convalida ai soli profili di

regolarità formale dell'atto) ai sensi dell'art. 380, comma secondo,

lettera g), cod. proc. pen., che prevede appunto l'arresto

obbligatorio in flagranza per il delitto di illegale porto in luogo

pubblico o aperto al pubblico di più armi comuni da sparo, escluse

quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975,

n. 110 (armi da bersaglio da sala o ad emissione di gas ed armi ad

aria compressa).

Secondo il Giudice per le indagini preliminari di Torino tale

reato sussiste, ed è quindi obbligatorio l'arresto in flagranza,

anche quando la condotta si riferisce ad armi giocattolo prive del

prescritto tappo rosso, posto che in virtù dell'art. 2, comma

secondo, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, "Quando l'uso o il

porto d'armi è previsto quale elemento costitutivo o circostanza

aggravante del reato, il reato stesso sussiste o è aggravato anche

qualora si tratti di arma per uso scenico o di giocattoli

riproducenti armi la cui canna non sia occlusa a norma del quarto

comma".

Ciò premesso, il Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Torino, con ordinanza del 7 settembre 1991 (r.o. n.

69/92), ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 380, comma secondo, lettera g), cod. proc. pen. in

relazione all'ultimo comma dell'art. 5, legge 18 aprile 1975, n. 110,

introdotto dall'art. 2, comma secondo, della legge 21 febbraio 1990,

n. 36.

Ritiene infatti il giudice remittente che l'obbligatorietà

dell'arresto in flagranza nell'ipotesi di porto in luogo pubblico o

aperto al pubblico di armi giocattolo prive del tappo rosso determina

una violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della

Costituzione sotto due profili. Il primo è quello dell'identità del

trattamento così disposta per fatti che sono innegabilmente diversi

in relazione alle ragioni che giustificano la previsione dell'arresto

obbligatorio in flagranza, dato che solo il porto di arma vera, non

anche quello di arma giocattolo, presenta concrete potenzialità

lesive e denota particolare pericolosità dell'agente. Né potrebbe

opporsi il rilievo che il porto di arma giocattolo con canna non

occlusa implica disponibilità a servirsene, ottenendo così

l'effetto intimidatorio che le è proprio: infatti, ciò potrebbe

rilevare, tutt'al più, nei casi in cui si discute dell'aggravante

dell'uso delle armi, ma non certo nel caso in cui il porto sia

l'unico elemento costitutivo del reato e dunque si prescinda dalla

considerazione delle possibilità di utilizzo dell'arma.

Il secondo profilo è quello della irragionevole disparità di

trattamento rispetto alle armi di cui all'art. 2, comma terzo, della

legge n. 110 del 1975, dato che, nel caso - ad esempio - di porto

illegale di più armi ad aria compressa (aventi certamente un grado

di offensività superiore a quello delle armi giocattolo), l'arresto

obbligatorio è espressamente escluso dal medesimo art. 380, comma

secondo, lettera g), cod. proc. pen.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque

infondata, in quanto l'ultimo comma dell'art. 5, legge n. 110 del

1975, introdotto dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 36 del

1990, opera una estensione della sola disciplina sanzionatoria del

porto di armi comuni da sparo al porto di armi giocattolo prive del

prescritto tappo rosso, ma non legittima alcuna confusione tra le due

tipologie di reato, ai fini dell'applicazione della norma denunciata. Considerato in diritto

1. - Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per

contrasto con l'art. 3 Cost., dell'art. 380, comma secondo, lettera

g), del codice di procedura penale in relazione all'art. 5, ultimo

comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

La disposizione del codice di procedura penale impugnata prevede,

tra l'altro, l'arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di

illegale porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di più armi da

sparo, (escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge

18 aprile 1975, n. 110). Il giudice remittente ritiene che tale

misura si applichi anche nei confronti di chi porta in luogo pubblico

o aperto al pubblico come pluralità di armi per uso scenico o di

giocattoli riproducenti armi la cui canna non sia occlusa con

visibile tappo rosso incorporato, in quanto l'art. 5, ultimo comma,

della legge n. 110 del 1975 (come modificato dall'art. 2, comma

secondo, della legge 21 febbraio 1990, n. 36) avrebbe equiparato ad

ogni effetto il porto di arma giocattolo con canna non occlusa da

tappo rosso al porto d'arma da sparo. Ciò si desumerebbe - secondo

il giudice a quo - dal tenore letterale di detta norma, per la quale,

quando l'uso o il porto d'armi è previsto quale elemento costitutivo

o circostanza aggravante del reato, il reato sussiste o è aggravato

anche qualora si tratti di armi per uso scenico o di giocattoli

riproducenti armi la cui canna non sia occlusa da tappo rosso

incorporato.

Ciò premesso il giudice remittente ritiene che l'equiparazione

tra le due fattispecie operi anche in relazione all'arresto

obbligatorio in flagranza, previsto dalla citata disposizione

contenuta nell'art. 380 cod. proc. pen.: di qui i dubbi sulla

conformità di questa norma all'art. 3 della Costituzione, stante la

ben diversa pericolosità del porto di una pluralità di armi

giocattolo prive di tappo rosso incorporato nella canna, rispetto al

porto di una pluralità di armi da sparo.

2. - La questione di legittimità costituzionale così sollevata

trova il suo presupposto nella accennata interpretazione adottata dal

giudice a quo, circa la portata dell'ultimo comma dell'art. 5 della

legge n. 110 del 1975 come novellato dal citato art. 2, comma

secondo, della legge n. 36 del 1990. Secondo il remittente "appare

chiaro come il tenore letterale della norma, nella parte che qui

interessa, sia inequivocabilmente quello secondo cui, poiché il

porto è elemento costitutivo del reato di porto d'armi, qualora

l'arma portata sia un giocattolo privo di tappo rosso, tale condotta

costituisce reato, più in particolare il delitto di porto illegale

di arma comune da sparo" già previsto dagli artt. 12 e 14 della

legge n. 497 del 1974 rispetto al quale l'art. 5, ultimo comma, della

legge n. 110 del 1975 opererà come ulteriore specificazione di

condotta incriminatrice. Più ancora, per l'ordinanza di rimessione,

la scelta sottesa alla norma - così interpretata - di ricollegare

una sanzione penale al porto d'armi giocattolo in luogo pubblico o

aperto al pubblico, viene ritenuta "sommamente opportuna", anche in

riferimento ad una pronunzia di questa Corte (sentenza n. 171 del

1986 richiamata dalla sentenza n. 285 del 1991) secondo la quale la

norma è mirata a prevenire energicamente usi distorti

fraudolentemente criminosi.

Ma la interpretazione assunta dal giudice a quo contrasta con il

diritto vivente formatosi per effetto della soluzione adottata dalle

Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 23 marzo 1992, n. 3394) per

la quale il porto d'armi giocattolo privo di tappo rosso in luogo

pubblico o aperto al pubblico non costituisce reato.

L'interpretazione fornita dal giudice cui è demandata la funzione

nomofilattica elimina il presupposto stesso della questione di

costituzionalità sollevata dal Giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale di Torino.

Onde la questione di costituzionalità sollevata va dichiarata non

fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 380, comma secondo, lettera g) del codice di procedura

penale in relazione all'art. 5, ultimo comma, della legge 18 aprile

1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il

controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) in

riferimento all'art. 3 della Costituzione sollevata dal Giudice per

le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino con ordinanza

del 7 settembre 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 1° giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:260 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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