Corte costituzionale

Sentenza n. 26/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/02/1997 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, comma primo,

della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di

referendum popolare per l'abrogazione:

a) del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della

Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle

modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate in

particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, e dal decreto

legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, limitatamente alle seguenti

parti:

art. 1, comma 2, limitatamente alle parole: "La ripartizione dei

seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli

articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale

nazionale"; comma 3, limitatamente alle parole "settantacinque per

cento del"; comma 4: "In ogni circoscrizione, il venticinque per

cento del totale dei seggi è attribuito in ragione proporzionale

mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83

e 84";

art. 4, comma 2, n. 1), limitatamente alle parole: "da esprimere

su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato,

accompagnato da uno o più contrassegni ai sensi dell'articolo 18,

comma 1. I contrassegni che contraddistinguono il candidato non

possono essere superiori a cinque. Nella scheda, lo spazio

complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o più

contrassegni, deve essere uguale", e n. 2): "un voto per la scelta

della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione

proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il

contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero

dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo

dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con

arrotondamento alla unità superiore. Le liste recanti più di un

nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato";

art. 14, comma 1, limitatamente alle parole: "o liste di

candidati", alle parole "o le liste medesime nelle singole

circoscrizioni" con esclusione della parola "medesime"; comma 2,

limitatamente alle parole "le loro liste con"; comma 3, limitatamente

alle parole ", sia che si riferiscano a candidature nei collegi

uninominali sia che si riferiscano a liste,";

art. 16, comma 4, limitatamente alle parole: "e delle liste" e

alle parole "e delle liste";

art. 17, comma 1, limitatamente alle parole: "e della lista dei

candidati";

art. 18, comma 1, limitatamente alle parole: "i quali si

collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi

aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di

collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del

rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il

deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si

collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con

altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono

essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa

la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il

candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il

contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo

cognome sulla scheda elettorale."; comma 2, limitatamente alle

parole: "o i contrassegni" ed alle parole: "nonché la lista o le

liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo

77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del

candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di

più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione

proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è

effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale

circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed

accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso

il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le

ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la

presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide

entro le successive ventiquattro ore";

art. 18-bis;

art. 19;

art. 20, comma 1, limitatamente alle parole: "Le liste dei

candidati o"; comma 2, limitatamente alle parole: "le liste dei

candidati o", alle parole "e della lista dei candidati", nonché alle

parole "alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata

la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui

all'articolo 18"; comma 3, limitatamente alle parole: "l'iscrizione

nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le candidature

nei collegi uninominali,"; comma 5, limitatamente alle parole: "di

lista", nonché alle parole: "Le stesse disposizioni si applicano

alle candidature nei collegi uninominali"; comma 6, limitatamente

alle parole: "più di una lista di candidati né"; comma 7,

limitatamente alle parole: "della lista dei candidati o", nonché

alle parole "la lista o"; comma 8, limitatamente alle parole: "della

lista";

art. 21, comma 2, limitatamente alle parole: "e della lista dei

candidati presentata" e alle parole: "e a ciascuna lista";

art. 22, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei

candidati"; n. 1) limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 2)

limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 3) limitatamente alle

parole: "e le liste" e alle parole "riduce al limite prescritto le

liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito

al comma 2 dell'art. 18-bis, cancellando gli ultimi nomi"; n. 4)

limitatamente alle parole: "dalle liste"; n. 5) limitatamente alle

parole: "dalle liste"; n. 6): "cancella i nomi dei candidati compresi

in altra lista già presentata nella circoscrizione"; comma 2,

limitatamente alle parole: "e di ciascuna lista" e alle parole: "e

delle modificazioni da questo apportate alla lista"; comma 3,

limitatamente alle parole: "e delle liste contestate o modificate";

art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma

2, limitatamente alle parole: "di liste o" e alle parole: "e di

lista";

art. 24, comma 1, n. 1), limitatamente alle parole: "e delle

liste"; n. 2): "stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla

presenza dei delegati di cui al n. 1), il numero d'ordine da

assegnarsi ai contrassegni dei candidati e delle liste presentati. I

contrassegni di ogni candidato saranno riportati sulle schede di

votazione e sui manifesti, accanto al nominativo del candidato

stesso, secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto

sorteggio; analogamente si procede per la stampa delle schede e del

manifesto delle liste e dei relativi contrassegni;"; n. 3),

limitatamente alle parole: "di lista e"; n. 4), limitatamente alle

parole: "e le liste"; n. 5), limitatamente alle parole: "e delle

liste";

art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: "o della lista";

comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista", alle parole: "e

delle liste dei candidati", alle parole: "e di lista" e alle parole:

"e delle liste";

art. 26, comma 1, limitatamente alle parole: "e di ogni lista di

candidati";

art. 30, comma 1, n. 4), limitatamente alle parole: "e tre copie

del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione"

e n. 6), limitatamente alle parole: "e di lista";

art. 31, comma 1, limitatamente alle parole: ", di tipo e colore

diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione", alla

parola "C" e alle parole "e di tutte le liste regolarmente presentate

nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle parole: "Le schede

per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano

accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva

lista, nell'ambito degli stessi spazi";

art. 40, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";

art. 41, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei

candidati"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste";

art. 42, comma 4, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma

7, limitatamente alle parole: "due copie del manifesto contenente le

liste dei candidati nonché";

art. 45, comma 8: "Le operazioni di cui ai commi precedenti sono

compiute prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi

uninominali e successivamente per le schede per l'attribuzione dei

seggi in ragione proporzionale.";

art. 48, comma 1, limitatamente alle parole: "delle liste e" e

alle parole "o della circoscrizione";

art. 53, comma 1, limitatamente alle parole: "di lista e";

art. 58, comma 1, limitatamente alle parole: "e una scheda per la

scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione

proporzionale"; comma 2, limitatamente alle parole: "relativi e,

sulla scheda per la scelta della lista un solo segno, comunque

apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e

nome del candidato o dei candidati corrispondenti alla lista

prescelta"; comma 6: "le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e

quinto si applicano sia per le schede per l'elezione del candidato

nel collegio uninominale sia per le schede per la scelta della lista

ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";

art. 59, limitatamente alle parole: "Una scheda valida per la

scelta della lista rappresenta un voto di lista.";

art. 67, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "e delle

liste dei candidati" e n. 3), limitatamente alla parola:

"rispettive";

art. 68, comma 3: "Compiute le operazioni di scrutinio delle

schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il

presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per

l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore

designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda

dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in

ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad

alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il

voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme

con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista."; comma

3-bis: "Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo

scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella

cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non

utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto,

sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della

sezione."; comma 7, limitatamente alle parole: "La disposizione si

applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del

candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la

scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione

proporzionale.";

art. 71, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "dei voti di

lista e"; comma 2, limitatamente alle parole: "o per le singole liste

per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale";

art. 72, comma 2: "Nei plichi di cui al comma precedente devono

essere tenute opportunamente distinte le schede per l'elezione del

candidato nel collegio uninominale da quelle per la scelta della

lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";

comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista presenti";

art. 73, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";

art. 74, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste";

art. 75, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste";

art. 77, comma 1, limitatamente al n. 2): "determina la cifra

elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla

somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni

elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in

cui è stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato collegato

alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal

candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati

dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei

voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale

cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato

eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di

candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale

alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette

nell'ambito territoriale del collegio. A tal fine l'Ufficio centrale

circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle

singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il

totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo

periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero

complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero

dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei

quozienti così ottenuti;", al n. 3): "determina, ai fini di cui

all'articolo 84, la cifra individuale di ogni candidato presentatosi

in uno dei collegi uninominali della circoscrizione e non proclamato

eletto ai sensi del numero 1) del presente comma. Tale cifra viene

determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi

ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei

votanti nel collegio uninominale;", al n. 4): "determina la

graduatoria dei candidati nei collegi uninominali non proclamati

eletti collegati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, alla medesima

lista, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A

parità di cifre individuali prevale il più anziano d'età. In caso

di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a

far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui

è stato dichiarato il collegamento;" e al n. 5): "comunica

all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la

cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini

di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi

della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella

circoscrizione da ciascuna lista.";

art. 79, comma 5, limitatamente alle parole: "e delle liste dei

candidati"; comma 6, limitatamente alle parole: "e delle liste dei

candidati";

art. 81, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista";

art. 83;

art. 84, comma 1: "Il presidente dell'Ufficio centrale

circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale

le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti,

nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati

compresi nella lista, secondo l'ordine progressivo di presentazione.

Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi

dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che

seguono nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una

lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, il

presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti,

sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista e

seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati

della graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 4, che non

risultino già proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a

più liste collegate con gli stessi candidati nei collegi

uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo

dalla lista con la cifra elettorale più elevata. Qualora al termine

delle proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e del quarto

periodo, rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il

presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne dà

comunicazione all'Ufficio centrale nazionale, affinché si proceda ai

sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo.";

art. 85;

art. 86, comma 4: "Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 84

che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è

attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione al candidato che

nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine

progressivo di lista."; comma 5: "Nel caso in cui una lista abbia

già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di cui

all'articolo 84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo.", iscritto

al n. 94 del registro referendum;

b) del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, avente ad

oggetto "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del

Senato della Repubblica", limitatamente alle seguenti parti:

art. 1, comma 2, limitatamente alle parole: "con eccezione del

Molise e della Valle d'Aosta", alle parole: "tre quarti dei", alle

parole: "con arrotondamento per difetto" ed alle parole: "Per

l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione è

costituita in unica circoscrizione elettorale."; comma 4: "I collegi

uninominali della regione Trentino-Alto Adige sono definiti dalla

legge 30 dicembre 1991, n. 422.";

art. 2, comma 1, limitatamente alle parole: "Gli ulteriori seggi

sono attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni regionali tra i

gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali.";

art. 9, comma 1, limitatamente alle parole: "che non partecipano

al riparto dei seggi in ragione proporzionale";

art. 17;

art. 18;

art. 19, comma 1, limitatamente alle parole: "in uno dei collegi

in cui la proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario";

comma 6, limitatamente alle parole: "Quando, per qualsiasi causa,

resti vacante il seggio di senatore attribuito con calcolo

proporzionale nelle circoscrizioni regionali l'ufficio elettorale

regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la

più alta cifra individuale.", iscritto al n. 105 del registro

referendum;

Vista l'ordinanza dell'11-13 dicembre 1996 con la quale l'Ufficio

centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha

dichiarato legittime le richieste;

Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1997 il giudice

relatore Francesco Guizzi;

Uditi gli avvocati Giovanni Motzo e Beniamino Caravita di Toritto

per i presentatori Bernardini Rita e Sabatano Mauro.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la

Corte di cassazione ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, e

successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum

popolare depositata il 5 gennaio 1996 da Stanzani Ghedini e altri e

l'ha dichiarata legittima con ordinanza dell'11 dicembre 1996,

provvedendo con la medesima ordinanza (e con la successiva ordinanza

di correzione di errori materiali del 20 dicembre 1996) a integrare

il quesito nei termini seguenti:

Volete voi che sia abrogato il testo unico delle leggi recanti

norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo

risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso

successivamente apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993,

n. 277, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534,

limitatamente alle seguenti parti:

art. 1, comma 2, limitatamente alle parole: "La ripartizione dei

seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli

articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale

nazionale"; comma 3, limitatamente alle parole "settantacinque per

cento del"; comma 4: "In ogni circoscrizione, il venticinque per

cento del totale dei seggi è attribuito in ragione proporzionale

mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83

e 84";

art. 4, comma 2, n. 1), limitatamente alle parole: "da esprimere

su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato,

accompagnato da uno o più contrassegni ai sensi dell'articolo 18,

comma 1. I contrassegni che contraddistinguono il candidato non

possono essere superiori a cinque. Nella scheda, lo spazio

complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o più

contrassegni, deve essere uguale", e n. 2): "un voto per la scelta

della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione

proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il

contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero

dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo

dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con

arrotondamento alla unità superiore. Le liste recanti più di un

nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato";

art. 14, comma 1, limitatamente alle parole: "o liste di

candidati", alle parole "o le liste medesime nelle singole

circoscrizioni" con esclusione della parola "medesime"; comma 2,

limitatamente alle parole "le loro liste con"; comma 3, limitatamente

alle parole ", sia che si riferiscano a candidature nei collegi

uninominali sia che si riferiscano a liste,";

art. 16, comma 4, limitatamente alle parole: "e delle liste" e

alle parole "e delle liste";

art. 17, comma 1, limitatamente alle parole: "e della lista dei

candidati";

art. 18, comma 1, limitatamente alle parole: "i quali si

collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi

aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di

collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del

rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il

deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si

collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con

altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono

essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa

la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il

candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il

contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo

cognome sulla scheda elettorale."; comma 2, limitatamente alle

parole: "o i contrassegni" ed alle parole: "nonché la lista o le

liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo

77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del

candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di

più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione

proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è

effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale

circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed

accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso

il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le

ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la

presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide

entro le successive ventiquattro ore";

art. 18-bis;

art. 19;

art. 20, comma 1, limitatamente alle parole: "Le liste dei

candidati o"; comma 2, limitatamente alle parole: "le liste dei

candidati o", alle parole "e della lista dei candidati", nonché alle

parole "alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata

la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui

all'articolo 18"; comma 3, limitatamente alle parole: "l'iscrizione

nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le candidature

nei collegi uninominali,"; comma 5, limitatamente alle parole: "di

lista", nonché alle parole: "Le stesse disposizioni si applicano

alle candidature nei collegi uninominali"; comma 6, limitatamente

alle parole: "più di una lista di candidati né"; comma 7,

limitatamente alle parole: "della lista dei candidati o", nonché

alle parole "la lista o"; comma 8, limitatamente alle parole: "della

lista";

art. 21, comma 2, limitatamente alle parole: "e della lista dei

candidati presentata" e alle parole: "e a ciascuna lista";

art. 22, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei

candidati"; n. 1) limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 2)

limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 3) limitatamente alle

parole: "e le liste" e alle parole "riduce al limite prescritto le

liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito

al comma 2 dell'art. 18-bis, cancellando gli ultimi nomi"; n. 4)

limitatamente alle parole: "dalle liste"; n. 5) limitatamente alle

parole: "dalle liste"; n. 6): "cancella i nomi dei candidati compresi

in altra lista già presentata nella circoscrizione"; comma 2,

limitatamente alle parole: "e di ciascuna lista" e alle parole: "e

delle modificazioni da questo apportate alla lista"; comma 3,

limitatamente alle parole: "e delle liste contestate o modificate";

art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma

2, limitatamente alle parole: "di liste o" e alle parole: "e di

lista";

art. 24, comma 1, n. 1), limitatamente alle parole: "e delle

liste"; n. 2): "stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla

presenza dei delegati di cui al n. 1), il numero d'ordine da

assegnarsi ai contrassegni dei candidati e delle liste presentati. I

contrassegni di ogni candidato saranno riportati sulle schede di

votazione e sui manifesti, accanto al nominativo del candidato

stesso, secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto

sorteggio; analogamente si procede per la stampa delle schede e del

manifesto delle liste e dei relativi contrassegni;"; n. 3),

limitatamente alle parole: "di lista e"; n. 4), limitatamente alle

parole: "e le liste"; n. 5), limitatamente alle parole: "e delle

liste";

art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: "o della lista";

comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista", alle parole: "e

delle liste dei candidati", alle parole: "e di lista" e alle parole:

"e delle liste";

art. 26, comma 1, limitatamente alle parole: "e di ogni lista di

candidati";

art. 30, comma 1, n. 4), limitatamente alle parole: "e tre copie

del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione"

e n. 6), limitatamente alle parole: "e di lista";

art. 31, comma 1, limitatamente alle parole: ", di tipo e colore

diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione", alla

parola "C" e alle parole "e di tutte le liste regolarmente presentate

nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle parole: "Le schede

per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano

accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva

lista, nell'ambito degli stessi spazi";

art. 40, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";

art. 41, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei

candidati"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste";

art. 42, comma 4, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma

7, limitatamente alle parole: "due copie del manifesto contenente le

liste dei candidati nonché";

art. 45, comma 8: "Le operazioni di cui ai commi precedenti sono

compiute prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi

uninominali e successivamente per le schede per l'attribuzione dei

seggi in ragione proporzionale.";

art. 48, comma 1, limitatamente alle parole: "delle liste e" e

alle parole "o della circoscrizione";

art. 53, comma 1, limitatamente alle parole: "di lista e";

art. 58, comma 1, limitatamente alle parole: "e una scheda per

la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione

proporzionale"; comma 2, limitatamente alle parole: "relativi e,

sulla scheda per la scelta della lista un solo segno, comunque

apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e

nome del candidato o dei candidati corrispondenti alla lista

prescelta"; comma 6: "le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e

quinto si applicano sia per le schede per l'elezione del candidato

nel collegio uninominale sia per le schede per la scelta della lista

ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";

art. 59, limitatamente alle parole: "Una scheda valida per la

scelta della lista rappresenta un voto di lista.";

art. 67, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "e delle

liste dei candidati" e n. 3), limitatamente alla parola:

"rispettive";

art. 68, comma 3: "Compiute le operazioni di scrutinio delle

schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il

presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per

l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore

designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda

dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in

ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad

alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il

voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme

con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista."; comma

3-bis: "Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo

scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella

cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non

utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto,

sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della

sezione."; comma 7, limitatamente alle parole: "La disposizione si

applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del

candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la

scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione

proporzionale.";

art. 71, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "dei voti di

lista e"; comma 2, limitatamente alle parole: "o per le singole liste

per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale";

art. 72, comma 2: "Nei plichi di cui al comma precedente devono

essere tenute opportunamente distinte le schede per l'elezione del

candidato nel collegio uninominale da quelle per la scelta della

lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";

comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista presenti";

art. 73, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";

art. 74, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste";

art. 75, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste";

art. 77, comma 1, limitatamente al n. 2): "determina la cifra

elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla

somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni

elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in

cui è stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato collegato

alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal

candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati

dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei

voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale

cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato

eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di

candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale

alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette

nell'ambito territoriale del collegio. A tal fine l'Ufficio centrale

circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle

singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il

totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo

periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero

complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero

dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei

quozienti così ottenuti;", al n. 3): "determina, ai fini di cui

all'articolo 84, la cifra individuale di ogni candidato presentatosi

in uno dei collegi uninominali della circoscrizione e non proclamato

eletto ai sensi del numero 1) del presente comma. Tale cifra viene

determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi

ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei

votanti nel collegio uninominale;", al n. 4): "determina la

graduatoria dei candidati nei collegi uninominali non proclamati

eletti collegati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, alla medesima

lista, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A

parità di cifre individuali prevale il più anziano d'età . In caso

di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a

far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui

è stato dichiarato il collegamento;" e al n. 5): "comunica

all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la

cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini

di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi

della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella

circoscrizione da ciascuna lista."; art. 79, comma 5, limitatamente

alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 6, limitatamente

alle parole: "e delle liste dei candidati"; art. 81, comma 1,

limitatamente alle parole: "e di lista"; art. 83; art. 84, comma 1:

"Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizio nale, ricevute

da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui

all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai

quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista,

secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi

è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1,

numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine

progressivo di presentazione. Qualora ad una lista spettino più

posti di quanti siano i suoi candidati, il presidente dell'Ufficio

centrale circoscrizionale proclama eletti, sino a concorrenza del

numero dei seggi spettanti alla lista e seguendo l'ordine delle

rispettive cifre individuali, i candidati della graduatoria di cui

all'articolo 77, comma 1, numero 4, che non risultino già proclamati

eletti. Nel caso di graduatorie relative a più liste collegate con

gli stessi candidati nei collegi uninominali, si procede alla

proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra

elettorale più elevata. Qualora al termine delle proclamazioni

effettuate ai sensi del terzo e del quarto periodo, rimangano ancora

da attribuire dei seggi ad una lista, il presidente dell'Ufficio

centrale circoscrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio centrale

nazionale, affinché si proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1,

numero 4), ultimo periodo."; art. 85; art. 86, comma 4: "Il seggio

attribuito ai sensi dell'articolo 84 che rimanga vacante per

qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della

medesima circoscrizione al candidato che nella lista segue

immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di

lista."; comma 5: "Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i

propri candidati, si procede con le modalità di cui all'articolo 84,

comma 1, terzo, quarto e quinto periodo?".

2. - Con ordinanza

dell'11 dicembre 1996, l'Ufficio centrale, ha dichiarato legittima,

all'esito della verifica di regolarità, la richiesta di referendum

popolare depositata il 5 gennaio 1996 da Stanzani Ghedini e altri sul

seguente quesito: Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo

20 dicembre 1993, n. 533, avente ad oggetto "Testo unico delle leggi

recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica",

limitatamente alle seguenti parti: art. 1, comma 2, limitatamente

alle parole: "con eccezione del Molise e della Valle d'Aosta", alle

parole: "tre quarti dei", alle parole: ", con arrotondamento per

difetto" ed alle parole: "Per l'assegnazione degli ulteriori seggi

spettanti, ciascuna regione è costituita in unica circoscrizione

elettorale."; comma 4: "I collegi uninominali della regione

Trentino-Alto Adige sono definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n.

422."; art. 2, comma 1, limitatamente alle parole: "Gli ulteriori

seggi sono attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni regionali

tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali."; art.

9, comma 1, limitatamente alle parole: "che non partecipano al

riparto dei seggi in ragione proporzionale"; art. 17; art. 18; art.

19, comma 1, limitatamente alle parole: "in uno dei collegi in cui la

proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario"; comma 6,

limitatamente alle parole: "Quando, per qualsiasi causa, resti

vacante il seggio di senatore attribuito con calcolo proporzionale

nelle circoscrizioni regionali l'ufficio elettorale regionale

proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la più alta

cifra individuale?".

3. - Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza

dell'Ufficio centrale, il Presidente di questa Corte ha fissato il

giorno 9 gennaio 1997 per le conseguenti deliberazioni, dandone

regolare comunicazione.

4. - Nella giurisprudenza costituzionale che

ha posto quale condizione di ammissibilità l'esistenza di una

"normativa residua" immediatamente applicabile (sentenze nn. 5 del

1995, 32 del 1993 e 47 del 1991), la difesa dei promotori rinviene,

in una memoria a sostegno dell'ammissibilità, un paradosso: la Corte

eleva a canone una tecnica, quella manipolativa, che dovrebbe essere

eccezionale; sì che diviene obbligatoria l'inclusione nel quesito di

"singole parole o singole frasi prive di autonomo significato

normativo", al fine di ottenere una normativa autoapplicativa. Il

carattere abrogativo del referendum implica invero uno schema

binario, spettando ad esso la pars destruens e al legislatore

rappresentativo la pars construens. Ma la giurisprudenza della Corte

condurrebbe al risultato opposto, perché in ragione del pur

apprezzabile obiettivo di salvaguardare la costante operatività

dell'organo costituzionale, si nega il dispiegarsi della potestà

legislativa parlamentare, spogliando le Camere della loro prerogativa

più gelosa, qual è quella di decidere sulla legge elettorale. I

referendum hanno, nella sostanza, carattere abrogativo "secco",

giacché colpiscono quella parte delle due leggi elettorali che

prevede l'attribuzione del 25 per cento dei seggi con metodo

proporzionale. Le altre operazioni di ritaglio - prosegue la memoria

- riguardano disposizioni che non disciplinano, bensì richiamano il

sistema dei seggi. Sarebbe comunque desumibile dagli artt. 60 e 61

della Costituzione un principio di ultrattività delle leggi

elettorali abrogate, e andrebbe dunque superata la causa di

inammissibilità che la Corte ha addotto nella sentenza n. 5 del

1995. Di qui, l'insistere sui doveri costituzionali che vengono

attivati dall'abrogazione di una legge elettorale: doveri che

coinvolgono i comportamenti di tutti gli organi costituzionali.

L'eventuale (e non auspicata) inerzia legislativa postula

l'intervento sollecitatorio del Capo dello Stato e il comportamento

attivo del Governo, il quale è tenuto a intraprendere le iniziative

conseguenti all'esito favorevole della consultazione referendaria

senza attendere che l'inerzia e la carenza altrui si consolidino, e

dovrà presentare, se necessario, il disegno di legge delega per la

revisione o l'integrale rideterminazione dei collegi uninominali. I

Presidenti delle Camere, a loro volta, nomineranno la commissione per

la verifica e la revisione dei collegi prevista dall'art. 7, comma 6,

della legge n. 277 del 1993 (Camera dei deputati) e dall'art. 7,

comma 4, della legge n. 276 del 1993 (Senato), e questa formulerà le

indicazioni in proposito. Quanto ai rimedi volti a garantire la

costante operatività dell'organ o, il Comitato si appella alla

garanzia che nel nostro ordinamento è offerta dal giudizio sui

conflitti di attribuzione fra poteri, anche con riguardo alle

omissioni costituzionali. Se è vero che l'inerzia legislativa nel

dare attuazione all'esito referendario lede il potere del Capo dello

Stato di sciogliere le Camere (anticipatamente o per decorso della

scadenza costituzionale), è comunque esperibile il conflitto di

attribuzione contro le Camere e, se del caso, contro il Governo. La

Corte costituzionale potrebbe sollevare di fronte a sé questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge n. 276 del 1993 e

dell'art. 7 della legge n. 277 del 1993 nella parte in cui non

prevedono che i meccanismi per la revisione dei collegi uninominali

siano operativi senza bisogno di una delega legislativa (il parere

della Commissione per la revisione, nominata in funzione di garanzia

dai Presidenti delle Camere, potrebbe essere recepito, in caso di

inerzia legislativa, con atto del Governo). Considerato in diritto

1. - Le due richieste di referendum popolare hanno per oggetto la

disciplina elettorale dei due rami del Parlamento e mirano a

sopprimere i meccanismi che prevedono l'attribuzione del 25 per cento

dei seggi con metodo proporzionale: i relativi giudizi di

ammissibilità vanno pertanto riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - La soppressione della quota proporzionale, che nella normativa

elettorale del 1993 tempera l'esplicazione del principio

maggioritario, è perseguita attraverso l'abrogazione di quelle parti

delle due leggi elettorali che regolano l'attribuzione di seggi con

metodo proporzionale, nonché delle disposizioni conseguenziali,

incluse a fini di completezza nella richiesta referendaria. Nel

quesito sul testo unico delle norme per l'elezione della Camera dei

deputati, il nucleo essenziale è l'abrogazione, all'art. 1, commi 2

e 4, dei due incisi che prevedono l'assegnazione del 25 per cento dei

seggi con il metodo proporzionale e con il riparto tra liste

concorrenti; il resto rappresenta un'operazione di "cosmesi

normativa" per ripulire il testo. Nel quesito inerente all'elezione

del Senato, ci si avvale più volte della cosiddetta tecnica del

ritaglio, ma nella sostanza il quesito è imperniato sull'abrogazione

delle disposizioni essenziali per il recupero proporzionale (v.,

all'art. 2 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, la

soppressione dell'ultimo periodo, che ha rilievo normativo autonomo).

In conclusione, i due quesiti sono assistiti dai requisiti di

chiarezz a e omogeneità, in quanto rispondono a una matrice

unitaria: quella di far espandere il principio maggioritario

positivamente accolto dalle due leggi elettorali del 1993 e fin qui

limitato dai meccanismi ispirati dal principio proporzionale.

3. -

Va tuttavia ricordato che i referendum abrogativi delle leggi

elettorali degli organi costituzionali non devono paralizzarne i

meccanismi di rinnovazione, che sono strumento essenziale della loro

necessaria, costante operatività. Sono invero ammissibili referendum

abrogativi parziali di tali leggi, purché la normativa risultante

dall'abrogazione, che si suole definire residua, sia immediatamente

applicabile, consentendo la rinnovazione, in qualsiasi momento,

dell'organo rappresentativo (sentenze nn. 5 del 1995, 32 del 1993, 47

del 1991). Ciò assume particolare importanza per il Parlamento, che

è istituto caratterizzante dell'ordinamento (sentenza n. 154 del

1985) ed è luogo privilegiato della rappresentanza politica (cfr.

sentenza n. 379 del 1996), sì che la paralisi, anche soltanto

temporanea, dei meccanismi giuridici per il rinnovo delle Assemblee

parlamentari urterebbe con le esigenze fondamentali della democrazia

rappresentativa.

4. - Va quindi esaminata la "normativa residua"

conseguente all'eventu ale abrogazione referendaria. E se è vero

che la soppressione delle disposizioni prima menzionate dà vita a

una compiuta disciplina orientata verso l'adozione integrale del

"maggioritario", ciò non significa che essa comporti una piena

garanzia di efficienza del sistema. Perché sorge, a questo riguardo,

la questione della ridefinizione dei collegi elettorali, con

modalità distinte per i due rami del Parlamento, ma con identici

problemi di operatività. 4.1. Il quesito, una volta accolto,

determinerebbe l'espansione del sistema maggioritario per

l'attribuzione del totale dei seggi per la Camera dei deputati

(l'art. 1, comma 3, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive

modificazioni, così disporrebbe: "In ogni circoscrizione, il totale

dei seggi è attribuito nell'ambito di altrettanti collegi

uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato

il maggior numero di voti"). Si renderebbe necessario, quindi,

procedere a una nuova definizione dei collegi uninominali in ciascuna

circoscrizione, ridisegnandola in modo da ottenere un numero, sul

territorio nazionale, pari al totale dei deputati da eleggere e non

più, com'è ovvio, al 75 per cento. La ripartizione compiuta con il

decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, emanato in attuazione

della delega contenuta nell'art. 7, comma 1, della legge n. 277 del

1993 - ove si ammetta la sopravvivenza di tale atto dopo l'esito

positivo del referendum - permetterebbe l'elezione di un numero di

deputati inferiore a quello previsto dalla Costituzione: 475 e non

630. In queste condizioni, il sistema elettorale non consentirebbe la

rinnovazione dell'organo, secondo quanto già messo in luce dalla

sentenza n. 5 del 1995. Né può dirsi sufficiente, allo stato,

l'attività istruttoria svolta dalla speciale commissione tecnica, di

cui all'art. 7 della legge n. 276 del 1993, dal momento che

occorrerebbe pur sempre un intervento del legislatore, volto a

conferire una nuova delega o imperniato su una diversa scansione

procedurale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e con la

garanzia dei pareri delle Camere. 4.2. Quanto al Senato, a ogni

Regione è assegnato un numero di collegi uninominali pari a tre

quarti dei seggi, e cioè complessivamente 232 su 315 (v. il decreto

legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, che determina i collegi

uninominali del Senato). E, dunque, stante la previsione dell'art. 57

della Costituzione, non funzionerebbe più, anche qui, la rete dei

collegi disegnata dal decreto legislativo n. 535, e la normativa

residua non sarebbe in concreto applicabile, con impedimento per il

rinnovo dell'assemblea rappresentativa, cui dovrebbe rimediare il

legislatore.

5. - La difesa del Comitato promotore invoca

l'esistenza di un obbligo di cooperazione per dar seguito alla

volontà referendaria, che imporrebbe di rivedere la "mappa" dei

collegi, rimpicciolendoli e aumentandoli di numero. Ma si è già

rilevata l'assenza di un meccanismo permanente di revisione dei

collegi: non è infatti sufficiente l'attività della commissione

tecnica, sì che si rende necessario un nuovo intervento del

legislatore, con modalità che vanno ricondotte alla sua sfera di

discrezionalità politica. Il problema della costante operatività

del Parlamento - si rileva altresì in memoria - è un nodo

ordinamentale di cui tutti debbono farsi carico. Ma pur asserendo la

natura giuridica di tale "obbligo di cooperazione" - che non sarebbe

espressione di una mera regola di correttezza - rimane pur sempre

l'ipotesi di una non rimediabile inosservanza.

6. - La difesa del

Comitato si appella anche alla ultrattività della legislazione

elettorale delle Camere, che discenderebbe dal "principio di

continuità normativa": ove la nuova disciplina elettorale - essa

sostiene - risulti sfornita di misure attuative e non sia

immediatamente applicabile, vi sarebbe ultrattività della

precedente, seppur abrogata. È certo affermato in Costituzione il

principio della continuità funzionale degli organi costituzionali,

che è la ratio di istituti definiti dal diritto positivo come la

prorogatio e la supplenza. Ma questa Corte, nella sentenza n. 5 del

1995, ha escluso che da ciò consegua l'ultrattività della normativa

elettorale degli organi costituzionali, in deroga ai principi che

regolano la successione delle leggi nel tempo; e ha sottolineato che

ciò non può non valere anche in ordine ai rapporti tra abrogazione

referendaria e normativa sottoposta a referendum. Né soccorre il

richiamo ai lavori preparatori delle due leggi elettorali (le nn. 276

e 277 del 1993), il cui esame dimostra, anzi, che si è ritenuto

oggetto di scelta del legislatore prevedere l'ultrattività della

disciplina abrogata, in attesa che siano predisposte le misure

necessarie all'operatività della nuova. Va ricordato, qui, come le

due norme transitorie, di cui agli artt. 10 delle leggi nn. 276 e

277 del 1993 (che pongono invero una disciplina differenziata per le

due Camere), siano state inserite con emendamento aggiuntivo per

evitare il pericolo di un vuoto normativo, e comunque incertezze

interpretative, non essendo condivisa dalla maggioranza l'opinione di

chi le riteneva superflue, perché espressione di un principio, non

scritto, di continuità normativa (v. Camera dei deputati, assemblea,

24 e 30 giugno 1993; Senato, assemblea, 14 luglio 1993). E va

aggiunto che recenti progetti, tendenti a regolare la successione nel

tempo delle norme elettorali, muovono dall'assunto che fra l'entrata

in vigore della modifica legislativa e la sua attuazione vi sia, fin

qui, un periodo di non operatività, che potrebbe condurre a una

gravissima crisi del sistema di democrazia rappresentativa (Camera

dei deputati, XIII legislatura, relazione alla proposta di legge n.

2423).

7. - Le due richieste di referendum popolare sono dunque

inammissibili.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara inammissibili le richieste di

referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in

epigrafe:

del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi recanti

norme per l'elezione della Camera dei deputati), modificato da ultimo

dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, e dal decreto legislativo 20

dicembre 1993, n. 534;

del d. lgs. 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi

recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica);

Richieste dichiarate legittime, con ordinanza dell'11-13 dicembre

1996, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la

Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:26 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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