Corte costituzionale

Sentenza n. 26/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/01/1991 · relatore Enzo Cheli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma

terzo, e 36 della legge della Regione siciliana n. 510-423/A

approvata il 19 luglio 1990 dall'Assemblea regionale siciliana,

avente per oggetto: "Norme per la salvaguardia dei diritti

dell'utente del Servizio sanitario nazionale e istituzione

dell'ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari",

promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione

siciliana, notificato il 26 luglio 1990, depositato in cancelleria il

3 agosto successivo ed iscritto al n. 56 del registro ricorsi 1990;

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 dicembre 1990 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Udito l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio, per il ricorrente;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso del 26 luglio 1990 il Commissario dello Stato per

la Regione Siciliana impugna gli artt. 7, terzo comma, e 36 della

legge regionale approvata il 19 luglio 1990 e recante "Norme per la

salvaguardia dei diritti dell'utente del Servizio sanitario nazionale

e istituzione dell'Ufficio di pubblica tutela degli utenti dei

servizi sanitari".

La disposizione espressa nel terzo comma dell'art. 7 prevede che,

ove il genitore, nell'esercizio della sua potestà, neghi il proprio

consenso ad attività diagnostiche, terapeutiche o assistenziali,

l'operatore sanitario che ritenga tale scelta gravemente

pregiudizievole per la salute del minore può richiedere l'intervento

del giudice minorile ai sensi degli artt. 333 del codice civile.

Secondo il ricorrente tale previsione sarebbe in contrasto con gli

artt. 14 e 17 dello Statuto speciale della Regione siciliana, in

quanto verrebbe a disciplinare una sfera di rapporti giuridici

intercorrenti fra privati, esclusi dalla competenza legislativa

regionale.

Il profilo di incostituzionalità riguarderebbe, in particolare,

l'estensione all'operatore sanitario della facoltà di attivare

dinanzi al Tribunale dei minorenni il procedimento previsto dall'art.

336 del codice civile, in contrasto con l'individuazione, operata

tassativamente dal medesimo articolo del codice civile, dei soggetti

legittimati a promuovere tale procedimento (genitori, parenti o

pubblico ministero). L'estensione operata dalla norma impugnata

configurerebbe una manifesta ingerenza nella sfera del diritto di

famiglia e sarebbe fonte di regimi differenziati, a livello

regionale, in una materia riservata alla competenza statale.

La seconda disposizione impugnata concerne l'art. 36 della

medesima legge, dove si prevede l'imputazione degli oneri finanziari

per l'attuazione del provvedimento legislativo in questione alla

quota del Fondo sanitario nazionale - parte corrente - assegnato alla

Regione, senza fornire alcuna indicazione circa la quantificazione e

la disponibilità di tale quota a finanziare la nuova spesa.

Ad avviso del ricorrente, l'assenza di quantificazione e di

indicazioni sulla disponibilità della copertura della spesa verrebbe

a ledere l'art. 81, quarto comma, Cost., mentre l'imputazione al

Fondo sanitario nazionale di tale spesa - date le finalità sociali e

non di assistenza sanitaria e ospedaliera della legge impugnata -

comporterebbe una distrazione del finanziamento dalla destinazione

imposta dalla legge statale, in violazione del principio di buona

amministrazione di cui all'art. 97, primo comma, Cost.

2. - È intervenuta in giudizio la Regione siciliana, sostenendo

l'infondatezza del ricorso.

In riferimento all'art. 7, terzo comma, della legge in oggetto, la

Regione osserva che il ricorso risulta viziato da errore nella

interpretazione della norma impugnata. Questa non stabilisce,

infatti, che l'operatore del servizio sanitario può "proporre

ricorso" ai sensi dell'art. 336 codice civile, ma si limita ad

attribuire all'operatore stesso il potere di "chiedere l'intervento

del giudice minorile ai sensi dell'art. 333 c.c.": pertanto, non si

sarebbe realizzata un'estensione all'operatore delle facoltà

spettanti ai soggetti indicati dall'art. 336 c.c. L'operatore

sanitario potrebbe invece stimolare l'intervento del Tribunale dei

minori nelle forme e attraverso i canali previsti dall'art. 336 c.c.:

o sollecitando l'iniziativa del pubblico ministero o attivando, in

caso di urgente necessità, i poteri d'ufficio del giudice.

Di conseguenza, secondo l'interveniente, la questione sarebbe

infondata sia se prospettata sotto il profilo (non denunciato) della

violazione della riserva statale in tema di giurisdizione, sia se

sollevata sotto quello della invasione della riserva statale in tema

di rapporti di diritto privato, che forma l'oggetto dell'impugnativa

proposta. Infatti, la norma impugnata, lasciando inalterato il novero

dei soggetti legittimati a ricorrere al Tribunale dei minori ex art.

336 c.c., esulerebbe dall'ambito dei rapporti di diritto privato,

mentre il potere di chiedere l'intervento del giudice minorile

andrebbe ricondotto ai poteri propri dell'operatore sanitario,

risultando funzionale al fine pubblico della tutela della salute.

Con riferimento alla questione di legittimità costituzionale

relativa all'art. 36 della legge impugnata la Regione sostiene che,

venendo in gioco spese modeste corrispondenti ad attività

continuative e ricorrenti, dovrebbe ritenersi sufficiente, ai fini

della copertura finanziaria, il rinvio alla quota regionale del Fondo

sanitario nazionale e quindi alla legge di bilancio annuale che

quantifica la spesa. Considerato in diritto

1. - L'impugnativa che viene proposta dal Commissario dello Stato

per la Regione siciliana concerne gli artt. 7, terzo comma, e 36

della legge approvata dall'Assemblea regionale il 19 luglio 1990,

avente per oggetto "Norme per la salvaguardia dei diritti dell'utente

del Servizio sanitario nazionale ed istituzione dell'Ufficio di

pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari".

Ad avviso del ricorrente, la prima disposizione verrebbe a violare

gli artt. 14 e 17 dello Statuto siciliano, per essere intervenuta in

una sfera di rapporti attinenti al diritto privato, sottratta alla

competenza del legislatore regionale; la seconda risulterebbe,

invece, lesiva sia dell'art. 81, quarto comma, Cost., per avere

previsto una nuova spesa imputata genericamente al Fondo sanitario

nazionale, senza fornire indicazioni riguardo alla quantificazione

degli oneri ed alla disponibilità della copertura; sia dell'art. 97,

primo comma, Cost., per aver utilizzato detto Fondo per finalità

sociali, diverse da quelle sanitarie ed ospedaliere contemplate dalla

legge statale.

2. - Le questioni sollevate nel ricorso non sono fondate.

L'art. 7, terzo comma, della legge impugnata conferisce

all'operatore sanitario addetto a servizi e presidi ubicati nel

territorio siciliano il potere di "chiedere l'intervento del giudice

minorile ai sensi dell'art. 333 del codice civile", nell'ipotesi in

cui il genitore esercente la patria potestà neghi il proprio

consenso ad attività diagnostiche, terapeutiche od assistenziali,

ponendo in essere un comportamento che lo stesso operatore ritenga

"gravemente pregiudizievole per la salute del minore".

Va in primo luogo osservato che - così come rilevato dalla difesa

regionale - risulta agevole escludere che tale disposizione, nella

sua formulazione letterale e nel suo contenuto logico, abbia inteso

in alcun modo ampliare - pur rinviando all'art. 333 del codice civile

ai fini dell'individuazione delle competenze del giudice minorile la

sfera dei soggetti legittimati al "ricorso" per l'attivazione di tali

competenze, soggetti che l'art. 336 dello stesso codice ha

tassativamente individuato nei genitori, nei parenti e nel pubblico

ministero. Nel prevedere che l'operatore sanitario può, in certi

casi, ritenuti gravemente pregiudizievoli per la salute del minore,

"chiedere l'intervento del giudice minorile", la disposizione stessa

si è limitata, infatti, a richiamare un semplice potere di

segnalazione o di denuncia dell'organo amministrativo nei confronti

dell'autorità giudiziaria, potere che non comporta l'esercizio del

diritto di azione di cui all'art. 336 cod. civ., ma che è diretto

soltanto a sollecitare tale esercizio da parte di uno dei soggetti

legittimati dalla stessa norma (pubblico ministero o, in casi di

urgente necessità, giudice minorile). In ogni caso, trattandosi di

semplice segnalazione o denuncia e non di ricorso, il potere in

questione va ricondotto alla sfera degli ordinari poteri

amministrativi spettanti all'operatore del servizio sanitario, in

relazione al perseguimento delle finalità connesse alla tutela

pubblicistica del diritto costituzionale alla salute.

Va, pertanto, escluso che la norma impugnata, nella sua corretta

lettura, sia tale da interferire nella sfera del diritto privato

afferente alla patria potestà e regolata dalle richiamate norme del

codice civile.

3. - Del pari infondata si presenta la questione proposta nei

confronti dell'art. 36 della legge regionale, dove si stabilisce che

agli oneri derivanti dall'attuazione della legge "si provvede con la

quota del Fondo sanitario nazionale - parte corrente - assegnato alla

Regione".

Per quanto concerne l'asserita violazione dell'art. 81, quarto

comma, Cost., va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte ha

riconosciuto compatibile con tale norma costituzionale il fatto che

una Regione ordinaria rinvii la quantificazione delle spese

continuative e ricorrenti, nonché l'individuazione dei relativi

mezzi di copertura, al momento della redazione e dell'approvazione

del bilancio annuale: e questo in relazione a quanto espresso nella

legge-quadro in materia di bilancio e contabilità regionale (legge

19 maggio 1976 n. 335), dove si prevede espressamente la possibilità

di rinviare alla legge di bilancio la determinazione dell'entità

delle spese relative ad attività o interventi continuativi e

ricorrenti (art. 2), imponendosi contestualmente l'obbligo

dell'equilibrio dei bilanci regionali (art. 4) (v. sent. 331 del

1988).

Tale principio può valere anche nei confronti della Regione

siciliana, nel cui ambito la materia del bilancio e della

contabilità risulta regolata dalla legge regionale 8 luglio 1977, n.

47. L'art. 7 di tale legge stabilisce, infatti, che le leggi

regionali che autorizzano spese pluriennali determinano "di norma"

l'ammontare complessivo della spesa per tutto il periodo della loro

efficacia nonché la quota del primo anno, lasciando pertanto aperta

la possibilità di adottare, se del caso, anche la diversa soluzione

prevista dalla legge-quadro statale, consistente nel rinvio della

quantificazione della spesa e della copertura degli oneri alla legge

annuale di bilancio.

Con riferimento infine, alla doglianza relativa all'art. 97, primo

comma, Cost., si osserva che la legge impugnata prevede misure

diverse, finalizzate ad assicurare la regolarità e l'efficacia delle

prestazioni sanitarie offerte all'utente. In questa ottica, la tutela

dell'utenza viene perseguita dalla stessa legge sia regolando

specificamente alcuni comportamenti degli operatori del servizio

sanitario regionale (ad es. obblighi di informazione, di riservatezza

etc.), sia prevedendo norme sul funzionamento delle strutture

ospedaliere (ad es. orari di servizio, visite ai ricoverati, etc.).

Deve quindi escludersi che i finanziamenti provenienti dal Fondo

sanitario nazionale siano utilizzati, in base alla norma impugnata,

per finalità sociali che esulano dagli obiettivi della legge 23

dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale:

al contrario, gli interventi previsti dalla legge in questione

costituiscono attuazione degli articoli 1 e 2 della stessa legge n.

833/1978, in riferimento alla tutela della salute intesa come diritto

fondamentale della persona e interesse della collettività.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

sollevate, con il ricorso di cui in epigrafe, nei confronti dell'art.

7, terzo comma, e dell'art. 36 della legge della Regione siciliana

approvata il 19 luglio 1990, recante "Norme per la salvaguardia dei

diritti dell'utente del Servizio sanitario nazionale e istituzione

dell'Ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari",

in relazione agli artt. 14 e 17 dello Statuto della Regione siciliana

ed agli artt. 81, quarto comma, e 97, primo comma, della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:26 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari