Corte costituzionale

Sentenza n. 26/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/01/1990 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma,

della legge 24 giugno 1923, n. 1395 (Tutela del titolo e

dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti),

così come attuato dall'art. 4, lett. c), del regio decreto 11

febbraio 1929, n. 275 (Regolamento per la professione di perito

industriale), e dell'art. 1 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378

(Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni),

integrato dalla legge 7 marzo 1985, n. 75 (Modifiche all'ordinamento

professionale dei geometri), promosso con ordinanza emessa il 10

marzo 1989 dal Consiglio nazionale dei periti industriali sul ricorso

proposto da Tolomeo Gioacchino, iscritta al n. 263 del registro

ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il perito industriale Gioacchino Tolomeo chiese, il 3 giugno

1981, l'iscrizione all'albo dei periti industriali di Palermo in base

al diploma di "maturità tecnica" conseguito a norma del decreto

legge 15 febbraio 1969 n. 9, convertito nella legge 5 aprile 1969 n.

119.

L'istanza fu respinta dal Collegio di Palermo e respinto fu pure

il successivo ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine il quale

ritenne, in base alla sentenza di questa Corte n. 43 del 1972, che il

titolo di studio era stato conseguito con un esame esclusivamente

scolastico e non professionale.

La decisione del Consiglio è stata poi cassata, con rinvio, dalle

sezioni unite civili della Corte di Cassazione che

hanno enunciato il seguente principio di diritto: "Il diploma di

perito industriale che, a norma del combinato disposto degli artt. 1

e 4, comma primo, lett. c) del regolamento per la professione di

perito industriale, approvato con regio decreto 11 febbraio 1929, n.

275, dà diritto al titolo di perito industriale ed alla iscrizione

nell'albo professionale, si identifica in quello che sia conseguito

in base alle norme dell'ordinamento degli esami di Stato, vigente al

momento della domanda di iscrizione nell'albo, e ad esso corrisponde,

nel caso di specie, il diploma di maturità tecnica (industriale)

previsto dall'ordinamento degli esami di Stato istituito con decreto

legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito con modificazioni nella

legge 5 aprile 1969 n. 119. Il Consiglio dell'Ordine non può,

pertanto, portare a fondamento del diniego di iscrizione all'albo i

diversi o più rigorosi criteri di valutazione dell'idoneità

tecnico-pratica all'esercizio professionale, che esso ritenga fossero

previsti dal diverso ordinamento scolastico vigente al momento della

pubblicazione del citato regolamento per la professione di perito

industriale".

In sede di rinvio, con l'ordinanza in epigrafe, il Consiglio

nazionale dei periti industriali ha ritenuto non manifestamente

infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7,

terzo comma, della legge 24 giugno 1923 n. 1395, così come attuato

dall'art. 4 lett. c) del regio decreto 11 febbraio 1929 n. 275, in

riferimento all'art. 33 della Costituzione, poiché consente

l'iscrizione all'albo professionale previo il superamento di un esame

solo scolastico e non professionale, nonché dell'art. 1 della legge

8 dicembre 1956 n. 1378, integrato dalla legge 7 marzo 1985 n. 75 in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto dà luogo ad una

illegittima disparità di trattamento prescrivendo soltanto per i

geometri, e non anche per i periti industriali, l'onere di superare

un esame di Stato abilitante all'esercizio della libera professione.

2. - Sostiene il giudice remittente che con la riforma degli esami

di maturità attuata dal decreto legge 15 novembre 1969 n. 9, poi

convertito nella legge 5 aprile 1969 n. 119, e con l'interpretazione

di tale disciplina resa dalla Corte costituzionale con la sentenza n.

43 del 1972 - nel senso che detta legge ha un ambito ed un contenuto

ben definito che attiene all'istruzione pubblica, non concerne

minimamente la diversa materia delle libere professioni, e non può

pertanto riferirsi all'esercizio delle relative attività - è venuto

meno il carattere di esame di Stato misto, scolastico e

professionale, del diploma di maturità tecnica che, fino al 1969,

consentiva l'iscrizione all'albo professionale nel rispetto dell'art.

33, quinto comma, della Costituzione.

Inoltre, poiché dopo la ricordata sentenza n. 43 del 1972 la

medesima situazione si è verificata anche per la categoria dei

geometri, in favore dei quali però un apposito provvedimento

legislativo (legge 7 marzo 1985 n. 75) ha istituito un esame di Stato

abilitante all'esercizio della libera professione, l'aver escluso da

tale previsione i periti industriali darebbe luogo, ad avviso del

Consiglio Nazionale, ad una disparità di trattamento illegittima ai

sensi dell'art. 3 della Costituzione.

3. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, il

quale eccepisce preliminarmente l'inammissibilità della questione,

sia perché nell'ordinanza di rinvio mancherebbe qualsiasi accenno in

ordine alla rilevanza della medesima, sia in quanto le norme

denunziate non avrebbero alcun contenuto normativo che possa trovare

applicazione da parte del Consiglio Nazionale; in particolare, per

quanto concerne l'art. 1 della legge n. 1378 del 1956, integrato

dalla legge n. 75 del 1985, la difesa del Governo rileva che si

tratta di norme non applicabili nel caso concreto essendo relative a

professioni libere diverse da quella di perito industriale.

Nel merito l'Avvocatura sostiene l'infondatezza della questione in

quanto l'art. 33 della Costituzione non vieta l'unificazione

dell'esame conclusivo degli studi e della prova di idoneità

all'esercizio della professione, purché ne resti garantita

l'esigenza del concreto accertamento di un adeguata capacità

tecnico-professionale. Quanto infine al contrasto tra la legge del

1985 e l'art. 3 della Costituzione, rileva che gli ordinamenti di

professioni diverse non sono comparabili al fine di dedurne pretese

disparità di trattamento. Considerato in diritto

1. - La Corte è chiamata a decidere due questioni di legittimità

costituzionale sollevate dal Consiglio nazionale dei periti

industriali, in sede di rinvio dalle Sezioni Unite civili della Corte

di Cassazione, le quali, su ricorso di un perito industriale cui era

stata negata l'iscrizione all'albo professionale, hanno enunciato il

principio secondo cui il diploma di perito industriale che, in base

alle vigenti leggi, dà diritto all'iscrizione nel relativo albo

professionale si identifica in quello che sia conseguito in base alle

norme dell'ordinamento degli esami di Stato vigente al momento della

domanda di iscrizione all'albo.

In sede di applicazione di tale principio, il Consiglio remittente

ha quindi ritenuto l'art. 7, terzo comma, della legge 24 giugno 1923

n. 1395, in contrasto con l'art. 33, quinto comma, della Costituzione

in quanto - così come attuato dall'art. 4 lett. c) del regio decreto

11 febbraio 1929 n. 275 - consente l'iscrizione all'albo

professionale dei periti industriali in base al semplice

conseguimento del titolo di studio relativo.

Con la seconda questione, che riguarda l'art. 1 della legge 8

dicembre 1956 n. 1378, integrato dalla legge 7 marzo 1985 n. 75, il

giudice a quo prospetta un contrasto con l'art. 3 della Costituzione,

per la disparità di trattamento esistente fra periti industriali e

geometri, per i quali l'iscrizione all'albo professionale è invece

subordinata al superamento di apposito esame di Stato abilitante.

2. - L'Avvocatura dello Stato ha eccepito l'inammissibilità della

prima questione poiché nell'ordinanza di rimessione mancherebbe

qualsiasi accenno a proposito della rilevanza, (che sarebbe peraltro

da escludere), e comunque difetterebbe la motivazione nel merito.

L'eccezione non può essere accolta. Il giudice a quo ha

esattamente rilevato che per decidere sul ricorso di cui è

investito, deve applicare l'art. 4 lett. c) del regio decreto n. 275

del 1929, attenendosi al principio di diritto formulato dalle Sezioni

Unite civili della Corte di Cassazione con la sopracitata sentenza;

ma, poiché tale disposizione trova il proprio fondamento legislativo

nell'art. 7 della legge n. 1395 del 1923, la rilevanza della

questione di legittimità costituzionale sollevata su quest'ultima

norma non può essere revocata in dubbio.

Parimenti, le ragioni in base alle quali il remittente denuncia il

contrasto con l'art. 33 della Costituzione emergono diffusamente ed

in modo non equivoco dal contesto dell'ordinanza.

3. - Nel merito la questione non è fondata. Questa Corte è già

stata investita più volte di questioni analoghe concernenti in

particolare le caratteristiche dell'esame di Stato prescritto

dall'art. 33, quinto comma, della Costituzione per l'abilitazione

all'esercizio professionale, (cfr. sentt. nn. 43/72, 111/73, 16/75,

174/80, 207/83), anche per quanto riguarda professioni, come quelle

di ragioniere e di geometra, che presuppongono un titolo di studio

analogo a quello di perito industriale.

Attraverso le pronunce suddette, la Corte ha affermato che l'art.

33, quinto comma, della Costituzione tiene conto degli ordinamenti

generali o speciali, per l'esercizio di date professioni, vigenti al

momento della sua approvazione; che la prescrizione di un esame di

Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale segna un limite

all'attività del legislatore; che tale esame può anche essere

unificato con quello conclusivo del corso degli studi, purché

quest'ultimo soddisfi l'esigenza di un serio ed oggettivo

accertamento "del grado di maturità del discente e del concreto

possesso da parte dello stesso della preparazione, attitudine e

capacità tecnica necessarie perché dell'esercizio pubblico della

attività professionale i cittadini possano giovarsi con fiducia".

La determinazione dei criteri e del contenuto dell'esame di Stato

resta quindi demandata al legislatore ordinario col solo vincolo di

soddisfare ragionevolmente l'esigenza suindicata.

Trattasi di materia nella quale non può non riconoscersi, anche

in rapporto ai diversi tipi di corsi di studio, e di professioni cui

danno accesso, - e ciò vale specialmente per studi e professioni ad

accentuata caratterizzazione tecnico pratica - una discrezionalità

del legislatore notevolmente ampia.

3.1. - Vale anche la pena di ricordare quali sono state le origini

storiche dell'esame di Stato, introdotto nell'ordinamento scolastico

dalla riforma Gentile, ma già preparato negli anni precedenti quale

punto di incontro e di accordo fra la corrente politico-culturale di

ispirazione laica e liberale e quella di ispirazione cattolica,

nell'intento di salvaguardare il potere e la funzione dello Stato

insieme con la libertà e la parità della scuola pubblica e privata.

Oltre vent'anni dopo, un compromesso del tutto analogo determinò

l'inserimento dell'istituto nella Costituzione con una formulazione

generica che prescrive insieme l'esame di Stato, (significativamente

il quinto comma dell'art. 33 segue quello relativo alla libertà e

alla parità della scuola non statale), per l'ammissione ai vari

ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per

l'abilitazione all'esercizio professionale.

3.2. - Si deve ora osservare che il Consiglio nazionale dei periti

industriali ha ritenuto di seguire i principi affermati da questa

Corte nelle pronunce sopra ricordate, - ed in particolare in quelle

riguardanti la professione di geometra -, sia quando ha ritenuto di

confermare il rifiuto di iscrizione all'albo perché il titolo di

studio del ricorrente era stato conseguito con un esame

esclusivamente scolastico e non professionale, sia quando, in sede di

rinvio dalla richiamata sentenza n. 4699 del 1988 della Corte di

Cassazione, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale

ora in esame.

In effetti questa Corte, investita dal Consiglio nazionale dei

geometri di analoga questione in relazione all'art. 1, terzo comma,

del decreto legge 15 febbraio 1969 n. 9, convertito in legge con

modificazioni dalla legge 5 aprile 1969 n. 119, aveva dichiarato,

(cfr. sent. n. 43 del 1972), non fondata la questione, per essere la

norma denunciata destinata ad operare sul terreno scolastico e non

anche immediatamente e direttamente su quello professionale,

aggiungendo che, per la professione di geometra, era il relativo

ordinamento, - ed in particolare e tra le altre, la norma di cui

all'art. 4 lettera c) del regio decreto 11 febbraio 1929 n. 274 -, a

dover essere messo a raffronto con le disposizioni e i principi della

Costituzione.

Riproposta la questione dal Consiglio nazionale dei geometri in

relazione al regio decreto n. 274 del 1929 dianzi citato, la Corte

(cfr. sentenza n. 16 del 1975) la dichiarava inammissibile, essendo

le norme impugnate contenute in un regio decreto avente natura

regolamentare; precisava altresì di non poter prendere in esame la

questione con riguardo all'art. 7 della legge n. 1395 del 1923, fonte

legislativa del regolamento predetto, poiché mancava nell'ordinanza

di rimessione qualsiasi riferimento a tale norma di legge.

3.3. - Va ora sottolineato come la professione di perito

industriale sia disciplinata in modo del tutto analogo a quella di

geometra: coevo, e di identico contenuto, è il regolamento approvato

con regio decreto n. 275 del 1929; unica la norma di legge (art. 7

della legge n. 1395 del 1923) che ha demandato la disciplina della

formazione degli albi professionali al regolamento anzidetto. Così

per l'una come per l'altra professione non era previsto un apposito

esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale poiché

il medesimo art. 7 citato assegnava al diploma conseguito con l'esame

conclusivo del corso di studi il valore di titolo per l'iscrizione

all'albo professionale.

La differenziazione dell'ordinamento delle due professioni si è

verificata in tempi recenti, e precisamente dopo che la legge 7 marzo

1985 n. 75 ha aggiunto quella di geometra alle professioni per le

quali la legge 8 dicembre 1956 n. 1378 aveva riattivato gli esami di

Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale.

4.1. - L'ordinanza di rimessione si è dunque mossa sul solco di

precedenti pronunce di questa Corte; ma, se tanto comporta, come si

è detto, che la questione sia ritenuta ammissibile, poiché la norma

denunciata è stata identificata correttamente nell'art. 7 della

legge n. 1395, ciò non significa, ripetesi, che la questione sia

fondata.

La Corte, nelle pronunce in precedenza richiamate, ha

costantemente affermato, con maggiore o minore incisività, ma in

modo sostanzialmente univoco, che l'art. 33, quinto comma, della

Costituzione lascia alla discrezionalità del legislatore ordinario

la disciplina dell'esame di Stato; di guisa che il legislatore,

sempreché le sue scelte non siano irragionevoli, può considerare

altri esami equipollenti a quello per l'abilitazione all'esercizio

professionale, come pure può unificare quest'ultimo con l'esame di

Stato conclusivo del corso di studi.

Con l'art. 7, secondo e terzo comma, della legge n. 1395 del 1923

è stata adottata in effetti questa disciplina dell'unico esame,

conclusivo del corso di studi e abilitante all'esercizio

professionale, per i geometri e per i periti industriali: tale scelta

non può essere ritenuta irragionevole, considerate le

caratteristiche almeno parzialmente pratiche e professionali dei

corsi di studio relativi alle professioni indicate.

Vero è che la riforma degli esami di maturità attuata dal

decreto-legge n. 9 del 1969, convertito nella legge n. 119 del 1969,

ha certamente ridotto il carattere anche professionale che tale esame

aveva per gli istituti tecnici, e tale innovazione è stata valutata

da questa Corte nel senso che essa è destinata ad operare sul

terreno scolastico e non anche immediatamente e direttamente su

quello professionale. Ma tanto è stato affermato, (cfr. citata

sentenza n. 43 del 1972), per motivare la non pertinenza della norma

anzidetta con la questione sollevata in ordine al diritto

all'iscrizione all'albo professionale; non è quindi consentito

trarne le conseguenze che il giudice remittente pone a fondamento

della questione di legittimità costituzionale ora in esame.

4.2. - In effetti, ai fini della sussistenza di un minimo

necessario di accertamento della capacità professionale

indispensabile per l'abilitazione all'esercizio professionale, quando

questo sia rimesso all'esame conclusivo del corso di studi, non è

soltanto la struttura dell'esame che va presa in considerazione,

bensì anche i programmi e le caratteristiche del corso di studi

stesso, cui l'esame conclusivo non può non essere strettamente

collegato.

A tale proposito, se si considera l'ordinamento delle materie e

degli orari di insegnamento degli Istituti tecnici industriali, si

rileva che, in tutti gli indirizzi specializzati previsti, sono

presenti materie applicate o tecniche di laboratorio ed esercitazioni

nei reparti di lavorazione con un cospicuo impiego di ore che è

spesso, specie negli ultimi anni di corso, prevalente sul complesso

delle altre materie teoriche. Tanto basta a far sì che non possa

essere ritenuta irragionevole la disposizione di cui all'art. 7 della

legge n. 1395 del 1923 che considera il diploma, conseguito all'esito

dell'esame di Stato conclusivo del corso di studi, titolo sufficiente

all'iscrizione nell'albo professionale. Va da sé che il legislatore

potrà sempre - così come ha provveduto per i geometri con la

surricordata legge n. 75 del 1985 - dettare per il futuro una diversa

disciplina ove ritenga più soddisfacente, sul piano della congruità

tecnica, istituire anche per i periti industriali un apposito esame

di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale. 5. La

seconda questione sollevata sull'art. 1 della legge 8 dicembre 1956

n. 1378, integrato dalla legge 7 marzo 1985 n. 75, deve essere

dichiarata inammissibile. Trattasi di norme relative ad altre

professioni ed è di tutta evidenza che il Consiglio nazionale dei

periti industriali non si trova nella condizione di doverle o poterle

applicare nel giudizio a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 7, terzo comma, della legge 24 giugno 1923 n. 1395 (Tutela

del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli

architetti), in riferimento all'art. 33, quinto comma, della

Costituzione;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 della legge 8 dicembre 1956 n. 1378 (Esami di Stato di

abilitazione all'esercizio delle professioni), integrato dalla legge

7 marzo 1985 n. 75 (Modifiche all'ordinamento professionale dei

geometri), in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Sollevate entrambe dal Consiglio nazionale dei periti industriali

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:26 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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