Corte costituzionale

Sentenza n. 26/1986

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/02/1986 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 11legge 486/1895
  • art. 39legge 486/1895

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, sesto

comma, allegato T all'art. 39 legge 8 agosto 1895, n. 486 ("sui

provvedimenti di finanza e di tesoro") promossi con due ordinanze

emesse il 17 maggio 1984 dalla Corte di cassazione Sezioni Unite Civili

- sui ricorsi proposti dal Banco di Sicilia c/Attinelli Giovanni ed

altri e Sillitti Raimondo ed altri, iscritte ai nn. 171 e 172 del

registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 161 bis dell'anno 1985.

Visti gli atti di costituzione del Banco di Sicilia e di Attinelli

Giovanni ed altri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1986 il Giudice relatore

Livio Paladin;

uditi l'avvocato Ferdinando Mazzarella per Attinelli Giovanni ed

altri e l'avvocato Renato Scognamiglio per il Banco di Sicilia.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con due ordinanze in data 17 maggio 1984 (emesse su ricorsi

per regolamento preventivo di giurisdizione proposti dal Banco di

Sicilia, in relazione ad, altrettanti giudizi per riliquidazione di

pensione, instaurati, da vari ex dipendenti dell'Istituto, innanzi al

Pretore di Palermo, in qualità di giudice del lavoro), l'adita Corte

di cassazione a Sezioni Unite ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 11, sesto comma, all. T all'art. 39 della

legge 8 agosto 1895, n. 486, nella parte in cui stabilisce che le

controversie in materia di pensioni degli impiegati del Banco predetto

" sono escluse dalla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria

ed attribuite alla giurisdizione della Corte dei conti ".

Secondo il giudice a quo, la disposizione impugnata sarebbe priva

di adeguata giustificazione e si porrebbe in contrasto con il precetto

dell'art. 3 Cost., per le identiche ragioni che già hanno condotto la

Corte costituzionale a dichiarare, con sentenza n. 1 del 1984,

l'illegittimità dell'analoga deroga alla giurisdizione ordinaria

sancita, nel testo originario del citato art. 11, con riguardo alle

controversie pensionistiche dei dipendenti del Banco di Napoli; e

cioè, in sostanza, per il fatto che l'aggancio fra le pensioni in

esame a quelle statali (sub comma primo dello stesso art. 11) - che

aveva costituito il presupposto di attribuzione alla cognizione della

Corte dei conti delle controversie pensionistiche dei dipendenti dei

due Banchi, in quanto omogenee a quelle rientranti nella fondamentale

giurisdizione già esercitata dalla stessa Corte in tema di pensioni

dei pubblici impiegati - sarebbe ora venuto meno per la ormai attuata

privatizzazione del rapporto di impiego dei dipendenti del Banco di

Sicilia, che si riflette sul relativo trattamento di quiescenza.

2. - In entrambi i giudizi innanzi a questa Corte si è costituito

il Banco di Sicilia, che ha contestato la fondatezza dell'impugnativa

depositando in tal senso una memoria difensiva, nella quale si afferma

la sussistenza di un sufficiente " grado di omogeneità... tra il

regime normativo delle pensioni dei dipendenti del Banco di Sicilia e

degli impiegati dello Stato ". Si sono anche costituite talune delle

parti del primo processo a quo, che hanno invece concluso per la

declaratoria di illegittimità della disposizione censurata, sostenendo

- in particolar modo - che le norme sul trattamento di quiescenza degli

statali, lungi dal rappresentare la sola o prevalente fonte della

disciplina dei rapporti in esame, " servono soltanto ad integrare

l'apposita disciplina regolamentare interna ". Considerato in diritto :

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma

sesto, dell'all. T all'art. 39 legge 8 agosto 1895, n. 486, come in

narrativa sollevata, è fondata.

La deroga alla giurisdizione ordinaria, in detta norma stabilita,

relativamente alle controversie pensionistiche dei dipendenti del Banco

di Sicilia, contrasta infatti con il precetto costituzionale

dell'eguaglianza per le identiche ragioni che già hanno indotto questa

Corte a dichiarare, con la richiamata sentenza n. 1 del 1984,

l'incostituzionalità dell'analoga deroga, dalla norma stessa sancita,

con riguardo alle cause di pensione dei dipendenti del Banco di Napoli.

Già è stato chiarito che l'originaria giustificazione della norma

in esame "andava ricercata all'interno dell'art. 11 dell'all. T ",

ricollegando al comma sesto, concernente la particolare giurisdizione

attribuita alla Corte dei conti, il comma primo dello stesso articolo,

per cui " a cominciare dal 1 gennaio 1896 le pensioni, gli assegni di

disponibilità e di aspettativa e le indennità di missione e di

trasferta degli impiegati dei due, Banchi di Napoli e di Sicilia

saranno regolati dalle disposizioni vigenti per gli impiegati dello

Stato ": nel senso che era appunto l'aggancio, in tal modo operato, fra

il regime pensionistico del Banco (di Napoli e) di Sicilia ed il

trattamento di quiescenza dei dipendenti statali a far considerare la

Corte dei conti come il giudice più idoneo ad affrontare controversie

che si presentavano omogenee rispetto a quelle ricadenti nella

fondamentale giurisdizione già esercitata dalla Corte stessa in tema

di pensioni (cfr. sent. n. 1/1984 cit.).

Ciò posto, non v'è dubbio che tale omogeneità con il regime

normativo delle pensioni dei pubblici dipendenti sia ora venuta meno

nei confronti degli impiegati del Banco di Sicilia non diversamente che

nei riguardi di quelli del Banco di Napoli.

Anche il Banco di Sicilia infatti (Così come il Banco di Napoli) -

per costante e consolidata giurisprudenza della Corte regolatrice - ha

perduto l'originaria natura di " pubblico stabilimento di credito

autonomo " per assumere quella di " ente pubblico economico ": con la

conseguenza che il rapporto di impiego dei suoi dipendenti

(disciplinato mediante regolamenti aziendali, che in larga misura

recepiscono gli accordi sindacali relativi agli istituti di credito)

può dirsi allo stato del tutto privatizzato (come conferma la

devoluzione delle relative controversie alla cognizione del giudice

ordinario). E ciò determina una serie di ripercussioni inevitabili sul

regime pensionistico, malgrado il richiamo alle " norme vigenti per gli

impiegati dello Stato " tuttora contenuto nell'art. 1 del " Regolamento

del trattamento di quiescenza per il personale del Banco di Sicilia "

del 28 dicembre 1958.

In effetti, il punto di riferimento già fissato dall'art. 11,

comma primo, dell'allegato T è stato ridimensionato in modo radicale.

Presentemente, quel disposto continua a trovare applicazione, sia nel

senso di precludere il cumulo dei benefici previsti per i dipendenti

dello Stato con certi benefici equipollenti, propri dei dipendenti

dalla generalità degli istituti di credito, sia nel senso di dare

sostegno a determinate pretese dei dipendenti del Banco che non

potrebbero venire soddisfatte in base al diritto comune o di offrire lo

spunto all'approvazione di ulteriori previsioni legislative, a favore

dei dipendenti medesimi (come quella dell'art. 116, comma primo, d.P.R.

29 dicembre 1973 n. 1092, per cui " i servizi statali sono

ricongiungibili, ai fini del trattamento di quiescenza con il servizio

reso in qualità di impiegato del Banco di Napoli o del Banco di

Sicilia "). Ma la Corte dei conti ha avvertito che le norme sul

trattamento di quiescenza degli statali, lungi dal rappresentare la

sola o prevalente fonte, servono soltanto ad integrare l'apposita

disciplina regolamentare interna, con la conseguenza che non soltanto

l'entità delle pensioni risulta (a seconda dei criteri adottati nei

vari periodi) più o meno elevata di quella spettante ai dipendenti

dello Stato, ma la stessa base pensionabile ne viene modificata,

comprendendo voci che non hanno corrispondenti nelle disposizioni cui

rimanda l'art. 11, primo comma, dell'all. T.

Non a caso, lo stesso richiamato art. 1 del Regolamento del Banco

fa incondizionatamente " salvo quanto... stabilito nel presente

regolamento " e l'art. 3, in tema di determinazione della base

pensionabile ribadisce che il relativo disposto (che ingloba, in detta

base, indennità di alloggio, di mensa ed altri vari peculiari

emolumenti) " sostituisce integralmente la corrispondente norma vigente

per la determinazione delle pensioni degli impiegati statali".

Inoltre, il successivo art. 4 dispone, al comma primo, che

l'assegno annuo di pensione " è pagabile in 14 rate " e prevede, al

comma secondo (che viene in applicazione nei giudizi a quibus), una

speciale forma facoltativa di sostituzione parziale della pensione con

capitale; l'art. 5 (come integrato dalle delibere del Consiglio di

Amministrazione del 19 novembre 1981 e 30 dicembre 1983) a sua volta

contempla un " adeguamento pari al 90% della differenza tra l'ammontare

delle pensioni in godimento e quelle previste per i parigrado con la

medesima anzianità e classe tabellare che cessino dal servizio sotto

la data del 31 dicembre "; mentre l'art. 26 riconosce, anche ai fini

della quiescenza e del relativo trattamento, " i servizi prestati

presso il Banco o Aziende da esso gestite o presso altre Aziende di

credito ".

In breve, oltre a garantire che la disciplina pensionistica dei

dipendenti del Banco di Sicilia non possa mai risultare peggiore di

quella applicabile ai dipendenti dello Stato, il rinvio in questione

sembra assolvere fondamentalmente - in concomitanza con i regolamenti

aziendali - alla funzione di un moltiplicatore, sia rispetto al regime

degli ex dipendenti statali, sia nei riguardi degli stessi pensionati

degli altri istituti di credito. Ed è significativo che, nel corso del

procedimento di conversione del d.l. n. 162 del 1979, il Governo sia

stato impegnato - con un ordine del giorno del Senato - ad eliminare "

trattamenti anomali ", ritenuti carenti di giustificazione, come quelli

in atto per le pensioni dei dipendenti dei Banchi di Napoli e di

Sicilia.

Ai particolari fini dell'attuale giudizio, ciò basta comunque a

confermare che nell'ordinamento vigente non è più ravvisabile quel

grado di omogeneità tra le pensioni in esame e le pensioni statali,

che rappresentava il presupposto della giurisdizione attribuita alla

Corte dei conti dalla norma impugnata. Pertanto, l'aver derogato alla

regola della giurisdizione ordinaria si rivela ormai privo di

un'adeguata ragione giustificativa e risulta in contrasto con l'art. 3

Cost..

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma sesto,

dell'all. T all'art. 39 l. 8 agosto 1895 n. 486, nella parte

concernente la giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla

liquidazione delle pensioni spettanti ai dipendenti del Banco di

Sicilia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:26 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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